Articolo 1702 del Codice civile
Articolo 1701Articolo 1703
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19 aprile 1942
Art. 1702.

(Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore).

L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.

Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, e' responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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