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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5513/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5513 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1970 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Fabio Pagano, (C.F. ), presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Villa Literno (Ce) alla Via Salerno n. 26
- opponente e
, (C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Luca
Bavoso, (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli C.F._3 alla Via Tito Angelini n. 2
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.03.2023, la chiedeva Controparte_1
l'emissione di decreto ingiuntivo in danno di , per l'importo di € Parte_1
13.256,99, di cui € 10.000,00 per fatture parzialmente inevase ed € 3.256,99 per interessi moratori già scaduti, oltre gli ulteriori interessi maturandi sino al saldo, nonché le spese di lite.
Il ricorso veniva rubricato con R.G. 3145/2023 ed assegnato al Giudice dott.ssa Stefania
TA che, con decreto di accoglimento del 05.04.2023, emetteva ingiunzione, rubricata al n. 1448/2023, di pagamento, da parte della sig.ra ed in favore della Parte_1
per la somma di € 13.256,99, oltre interessi come richiesti, Controparte_1 nonché per € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per onorari, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
Il predetto decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo posta alla sig.ra Parte_1
in data 27.04.2023.
[...]
Con citazione notificato in data 06.06.2023, proponeva opposizione Parte_1 al predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, con la vittoria delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. della in quanto la conclusione dei lavori e riparazione dei danni Controparte_1 arrecati alla struttura dalla società opposta, veniva effettuata dalla Controparte_2
che eseguiva le seguenti opere: raschiatura e ripristino facciata con rasatura tipo
[...] cementizia per esterni;
sostituzione pannelli in cartongesso e ripristino con pannelli tipo Fassa
Bortolo; raddrizzatura parete entrata cucina con rete intonaco;
inadempimento già contestatozioni all'epoca dei fatti e che aveva determinato la rottura dei rapporti.
Ancora, deduceva l'opponente, in seguito all'emissione della fattura n. 11, del 25.02.2019, le parti incontratesi avevano deciso, proprio in considerazione delle contestazioni per i vizi delle opere eseguite, di chiudere il rapporto contrattuale con il pagamento della minor somma di €
10.000,00, corrisposta contestualmente all'emissione della nota di credito.
Costituitasi l'opposta eccepiva l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione.
Segnatamente, esponeva che il bonifico di € 10.000,00 del 27.02.2019, effettuato, a dire dell'opponente, successivamente all'emissione della nota di credito ed a totale definizione dei lavori oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in realtà riportava quale causale “acconto fattura n. 11/19 del 27.02.2019”, ragion per cui la , lungi dal ritenere di avere chiuso il Pt_1 rapporto contrattuale, era ben consapevole che il pagamento di € 10.000,00 costituiva soltanto un acconto sulla maggior somma da pagare di € 20.000,00, cosi come indicata nella fattura n.
11 del 25.02.2019 e ribadita nella fattura n. 13 del 27.02.2019; che il motivo per cui la fattura n. 11 veniva annullata dalla nota di credito n. 12 del 27.02.2019, risultava dettagliatamente
2 indicato nella sezione “causale documento” ove era possibile leggere “si emette nota di credito per errata descrizione documento”, poiché fu la a chiedere la modifica della Pt_1 fattura affinché venissero inseriti in causale, oltre i lavori di rifacimento dell'intonaco, anche quelli di tramezzatura e sistemazione.
Infine, proseguiva l'opposta, le opere eseguite non erano mai state oggetto di contestazione.
Insisteva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., nel merito per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1448/2023.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter cpc, all'esito della comparizione delle parti, con ordinanza del 28.02.2024, denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, data l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, il
Tribunale dichiarava inammissibile, giacché tardiva, la prova articolata dall'opponente, mentre ammetteva la prova testimoniale dell'opposto, rinviando all'uopo all'udienza del
19.04.2024.
Alla predetta udienza, escussi i testi ammessi, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 23.09.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. Mutala la persona fisica del giudicante, alla detta udienza i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e chiedevano decidersi la causa.
Sul merito
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre osservare che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cfr.:
Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio
1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio
3 (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ.,
Sez. 2, Ord. 13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ.,
Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.:
Cass Civ, 21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Orbene, nell'odierno giudizio non risulta contestato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, consistente in un contratto di appalto avente ad oggetto lavori eseguiti dalla
[...]
su commissione della sig.ra , di intonaco, Controparte_1 Parte_1 tramezzatura e sistemazione inerenti alla costruzione di un opificio sito in S. Maria a Cubito.
Con riferimento a quanto assunto dalla , secondo cui successivamente all'emissione Pt_1 della fattura n. 11, del 25.02.2019, le parti si sarebbero accordate, relativamente alla presenza di presunti vizi, nel chiudere il rapporto contrattuale con il pagamento della minor somma di €
10.000,00, corrisposta contestualmente all'emissione della nota di credito, emerge palesemente che il suddetto bonifico di € 10.000,00 del 27.02.2019 riporta quale causale (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta dell'opposta) “acconto fattura n. 11/19 del 27.02.2019”.
Allo stesso modo, emerge chiaramente, dalla semplice indicazione nella sezione causale documento, che la fattura n. 11 venne annullata dalla nota di credito n. 12 del 27.02.2019 cfr.
(all. 3 alla comparsa di risposta di parte opposta) per errata descrizione delle lavorazioni
4 effettuate, inserendo poi, oltre i lavori di rifacimento dell'intonaco, anche quelli di tramezzatura e sistemazione.
Pertanto, le deduzioni sul punto di parte opponente risultano destituite di fondamento.
Analogamente, in merito alle contestazioni circa i lamentati vizi delle opere realizzate dalla deve osservarsi che le allegazioni dell'opponente sono risultate prive di Controparte_1 riscontro probatorio, né ha articolato prova testimoniale in merito, essendo, peraltro, decaduta dalla relativa facoltà.
Infine, deve rilevarsi che atteso il lungo lasso di tempo trascorso dalla esecuzione delle opere, alcuna contestazione risulta essere mai stata fatta dalla né ai lavori eseguiti, né alle Pt_1 fatture ricevute.
Al contrario, l'opposta ha provato il titolo dell'obbligazione sottostante il decreto ingiuntivo opposto, ed in particolare il conferimento alla da parte della Controparte_1
, dei lavori di ristrutturazione edilizia per i quali richiedeva il pagamento, depositando Pt_1 il contratto di appalto tra la sig.ra e la avente Parte_1 Parte_2 ad oggetto la costruzione di un opificio da adibirsi a preparazione pasti – ristorazione – pizzeria, nonché la visura storica della ove si evince la Controparte_1 precedente denominazione quale Parte_2
Inoltre, all'udienza del 19.04.2024, venivano escussi i testimoni della opposta, il quali rendevano concordi dichiarazioni, confermando sia il conferimento dell'incarico sia la corretta esecuzione dei lavori.
In particolare, il teste operaio della durante il Tes_1 Controparte_1 periodo di esecuzione dei lavori, dichiarava “conosco di vista la sig.ra Parte_1 per averla vista presso la pizzeria “ la Bufalotta” sita in Villa Literno o Castel
[...]
Volturno, non so di preciso a quale Comune appartenga;
abbiamo eseguito dei lavori in tale pizzeria ossia abbiamo effettuato i tramezzi, intonaco, realizzato un gazebo all'esterno, abbiano fatto il tetto in legno della pizzeria;
ricordo che l'ambiente era molto grande e intorno ad esso abbiamo realizzato il tetto in legno;
non ricordo quando tali lavori di preciso sono stati realizzati ma ricordo di aver lavorato in quella pizzeria per circa 7 mesi”.
Nel contempo, il teste , dipendente della da oltre 20 anni con Testimone_2 CP_1 mansione di responsabile di cantiere, affermava “abbiamo eseguito dei lavori presso la proprietà della sig.ra in Villa Literno via delle Dune in un fabbricato adibito a Pt_1 ristoro e preparazione di cibi e bevande” e “mi recavo spesso sul cantiere in quanto
5 sorvegliavo gli operai e verificavo l'andamento dei lavori;
esattamente i lavori sono consistiti nella realizzazione di tramezzi, murature, intonaci e successivamente abbiamo realizzato una tettoia perimetrale al fabbricato in legno e pannelli coibentati;
i lavori sono stati eseguiti nell'anno 2018 e sono durati circa 4-5 mesi”.
In definitiva, deve considerarsi assolto l'onere della prova incombente in capo alla odierna opposta.
Di contro, l'opponente non ha fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di essa gravante.
Ritenuta per tali ragioni la infondatezza dell'opposizione, la stessa va disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1448/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 05.04.2023 nell'ambito del procedimento con R.g. n.
3145/2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori come prescritti e dovuti per legge con attribuzione all'Avv. Luca Bavoso dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 22/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5513 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1970 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Fabio Pagano, (C.F. ), presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Villa Literno (Ce) alla Via Salerno n. 26
- opponente e
, (C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Luca
Bavoso, (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli C.F._3 alla Via Tito Angelini n. 2
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.03.2023, la chiedeva Controparte_1
l'emissione di decreto ingiuntivo in danno di , per l'importo di € Parte_1
13.256,99, di cui € 10.000,00 per fatture parzialmente inevase ed € 3.256,99 per interessi moratori già scaduti, oltre gli ulteriori interessi maturandi sino al saldo, nonché le spese di lite.
Il ricorso veniva rubricato con R.G. 3145/2023 ed assegnato al Giudice dott.ssa Stefania
TA che, con decreto di accoglimento del 05.04.2023, emetteva ingiunzione, rubricata al n. 1448/2023, di pagamento, da parte della sig.ra ed in favore della Parte_1
per la somma di € 13.256,99, oltre interessi come richiesti, Controparte_1 nonché per € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per onorari, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
Il predetto decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo posta alla sig.ra Parte_1
in data 27.04.2023.
[...]
Con citazione notificato in data 06.06.2023, proponeva opposizione Parte_1 al predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, con la vittoria delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. della in quanto la conclusione dei lavori e riparazione dei danni Controparte_1 arrecati alla struttura dalla società opposta, veniva effettuata dalla Controparte_2
che eseguiva le seguenti opere: raschiatura e ripristino facciata con rasatura tipo
[...] cementizia per esterni;
sostituzione pannelli in cartongesso e ripristino con pannelli tipo Fassa
Bortolo; raddrizzatura parete entrata cucina con rete intonaco;
inadempimento già contestatozioni all'epoca dei fatti e che aveva determinato la rottura dei rapporti.
Ancora, deduceva l'opponente, in seguito all'emissione della fattura n. 11, del 25.02.2019, le parti incontratesi avevano deciso, proprio in considerazione delle contestazioni per i vizi delle opere eseguite, di chiudere il rapporto contrattuale con il pagamento della minor somma di €
10.000,00, corrisposta contestualmente all'emissione della nota di credito.
Costituitasi l'opposta eccepiva l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione.
Segnatamente, esponeva che il bonifico di € 10.000,00 del 27.02.2019, effettuato, a dire dell'opponente, successivamente all'emissione della nota di credito ed a totale definizione dei lavori oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in realtà riportava quale causale “acconto fattura n. 11/19 del 27.02.2019”, ragion per cui la , lungi dal ritenere di avere chiuso il Pt_1 rapporto contrattuale, era ben consapevole che il pagamento di € 10.000,00 costituiva soltanto un acconto sulla maggior somma da pagare di € 20.000,00, cosi come indicata nella fattura n.
11 del 25.02.2019 e ribadita nella fattura n. 13 del 27.02.2019; che il motivo per cui la fattura n. 11 veniva annullata dalla nota di credito n. 12 del 27.02.2019, risultava dettagliatamente
2 indicato nella sezione “causale documento” ove era possibile leggere “si emette nota di credito per errata descrizione documento”, poiché fu la a chiedere la modifica della Pt_1 fattura affinché venissero inseriti in causale, oltre i lavori di rifacimento dell'intonaco, anche quelli di tramezzatura e sistemazione.
Infine, proseguiva l'opposta, le opere eseguite non erano mai state oggetto di contestazione.
Insisteva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., nel merito per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1448/2023.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter cpc, all'esito della comparizione delle parti, con ordinanza del 28.02.2024, denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, data l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, il
Tribunale dichiarava inammissibile, giacché tardiva, la prova articolata dall'opponente, mentre ammetteva la prova testimoniale dell'opposto, rinviando all'uopo all'udienza del
19.04.2024.
Alla predetta udienza, escussi i testi ammessi, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 23.09.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. Mutala la persona fisica del giudicante, alla detta udienza i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e chiedevano decidersi la causa.
Sul merito
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre osservare che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cfr.:
Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio
1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio
3 (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ.,
Sez. 2, Ord. 13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ.,
Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.:
Cass Civ, 21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Orbene, nell'odierno giudizio non risulta contestato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, consistente in un contratto di appalto avente ad oggetto lavori eseguiti dalla
[...]
su commissione della sig.ra , di intonaco, Controparte_1 Parte_1 tramezzatura e sistemazione inerenti alla costruzione di un opificio sito in S. Maria a Cubito.
Con riferimento a quanto assunto dalla , secondo cui successivamente all'emissione Pt_1 della fattura n. 11, del 25.02.2019, le parti si sarebbero accordate, relativamente alla presenza di presunti vizi, nel chiudere il rapporto contrattuale con il pagamento della minor somma di €
10.000,00, corrisposta contestualmente all'emissione della nota di credito, emerge palesemente che il suddetto bonifico di € 10.000,00 del 27.02.2019 riporta quale causale (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta dell'opposta) “acconto fattura n. 11/19 del 27.02.2019”.
Allo stesso modo, emerge chiaramente, dalla semplice indicazione nella sezione causale documento, che la fattura n. 11 venne annullata dalla nota di credito n. 12 del 27.02.2019 cfr.
(all. 3 alla comparsa di risposta di parte opposta) per errata descrizione delle lavorazioni
4 effettuate, inserendo poi, oltre i lavori di rifacimento dell'intonaco, anche quelli di tramezzatura e sistemazione.
Pertanto, le deduzioni sul punto di parte opponente risultano destituite di fondamento.
Analogamente, in merito alle contestazioni circa i lamentati vizi delle opere realizzate dalla deve osservarsi che le allegazioni dell'opponente sono risultate prive di Controparte_1 riscontro probatorio, né ha articolato prova testimoniale in merito, essendo, peraltro, decaduta dalla relativa facoltà.
Infine, deve rilevarsi che atteso il lungo lasso di tempo trascorso dalla esecuzione delle opere, alcuna contestazione risulta essere mai stata fatta dalla né ai lavori eseguiti, né alle Pt_1 fatture ricevute.
Al contrario, l'opposta ha provato il titolo dell'obbligazione sottostante il decreto ingiuntivo opposto, ed in particolare il conferimento alla da parte della Controparte_1
, dei lavori di ristrutturazione edilizia per i quali richiedeva il pagamento, depositando Pt_1 il contratto di appalto tra la sig.ra e la avente Parte_1 Parte_2 ad oggetto la costruzione di un opificio da adibirsi a preparazione pasti – ristorazione – pizzeria, nonché la visura storica della ove si evince la Controparte_1 precedente denominazione quale Parte_2
Inoltre, all'udienza del 19.04.2024, venivano escussi i testimoni della opposta, il quali rendevano concordi dichiarazioni, confermando sia il conferimento dell'incarico sia la corretta esecuzione dei lavori.
In particolare, il teste operaio della durante il Tes_1 Controparte_1 periodo di esecuzione dei lavori, dichiarava “conosco di vista la sig.ra Parte_1 per averla vista presso la pizzeria “ la Bufalotta” sita in Villa Literno o Castel
[...]
Volturno, non so di preciso a quale Comune appartenga;
abbiamo eseguito dei lavori in tale pizzeria ossia abbiamo effettuato i tramezzi, intonaco, realizzato un gazebo all'esterno, abbiano fatto il tetto in legno della pizzeria;
ricordo che l'ambiente era molto grande e intorno ad esso abbiamo realizzato il tetto in legno;
non ricordo quando tali lavori di preciso sono stati realizzati ma ricordo di aver lavorato in quella pizzeria per circa 7 mesi”.
Nel contempo, il teste , dipendente della da oltre 20 anni con Testimone_2 CP_1 mansione di responsabile di cantiere, affermava “abbiamo eseguito dei lavori presso la proprietà della sig.ra in Villa Literno via delle Dune in un fabbricato adibito a Pt_1 ristoro e preparazione di cibi e bevande” e “mi recavo spesso sul cantiere in quanto
5 sorvegliavo gli operai e verificavo l'andamento dei lavori;
esattamente i lavori sono consistiti nella realizzazione di tramezzi, murature, intonaci e successivamente abbiamo realizzato una tettoia perimetrale al fabbricato in legno e pannelli coibentati;
i lavori sono stati eseguiti nell'anno 2018 e sono durati circa 4-5 mesi”.
In definitiva, deve considerarsi assolto l'onere della prova incombente in capo alla odierna opposta.
Di contro, l'opponente non ha fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di essa gravante.
Ritenuta per tali ragioni la infondatezza dell'opposizione, la stessa va disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1448/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 05.04.2023 nell'ambito del procedimento con R.g. n.
3145/2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori come prescritti e dovuti per legge con attribuzione all'Avv. Luca Bavoso dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 22/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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