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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 15 maggio 2025, il Giudice, dott.ssa
Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 976/23 R.G. e promossa da
PA
(Avv. G. Cattalini)
CONTRO
Controparte_1
(Avv.ti M. Golferini e P. Doneda)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato PA
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentir accertare Controparte_1 il proprio diritto all'inquadramento al 4° livello CCNL PMI Metalmeccanica Confapi nel periodo 19.2.2017-27.2.2022, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive nella misura di € 14.558,54, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine per sentir accertare il proprio diritto all'inquadramento al 3° livello CCNL PMI
Metalmeccanica Confapi nel periodo 19.2.2017-
27.2.2022, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive nella misura di € 9.524,69, oltre interessi e rivalutazione;
in ulteriore subordine per sentir accertare il proprio diritto all'inquadramento al 3° livello CCNL PMI Metalmeccanica Confapi nel periodo 1.8.2018-27.2.2022, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive nella misura di € 6.212,80, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di essere stata assunta dalla
[...] dapprima con contratto a tempo CP_1 determinato dal 14.2.2017 (poi convertito in rapporto a tempo indeterminato) ed inquadramento al livello 2° CCNL PMI Industria Confapi con la mansione di impiegata addetta all'ufficio vendite. La , nel precisare che tutte le PA impiegate dell'ufficio vendite si alternavano sia nell'attività cd. di “font office”
(accoglienza cliente, gestione ordine, emissione fatture, attività di cassa, archiviazione documenti) sia in quelle di conferme d'ordine e preventivi, deduceva di aver svolto a sua volta tutte queste mansioni, oltre ad attività dell'ufficio acquisti come l'approvvigionamento di articoli non inclusi nel catalogo vendite,
l'approvvigionamento di DPI, la verifica delle giacenze di magazzino, l'incasso e la registrazione di pagamenti.
La ricorrente affermava quindi il proprio diritto all'inquadramento, per tutta la durata del rapporto, al 4° livello o, in subordine, al
3° livello CCNL o, in ulteriore subordine al 3° livello dopo i primi 18 mesi di assunzione.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la
Maghinox Acciai s.r.l., resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, dopo aver descritto le mansioni svolte dalle varie addette dell'ufficio vendite, dell'ufficio acquisiti e della contabilità, riferiva di aver assegnato la ricorrente a mansioni coerenti con l'inquadramento contrattuale, consistenti in particolare nelle seguenti attività: accoglienza clienti;
preparazione dei caffè per i clienti;
controllo del consumo dei prodotti nei bagni;
svuotamento cestini;
verifica del funzionamento della lavatrice;
fotocopiature; archiviazione delle pesate dei materiali;
trasferimento chiamate;
invio dei preventivi ai clienti;
archiviazione fatture. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati.
La ricorrente è stata assunta dalla
[...] dapprima con contratto a tempo CP_1 determinato dal 14.2.2017 (poi convertito in rapporto a tempo indeterminato) ed inquadramento alla 2° categoria CCNL PMI Industria Confapi con la mansione di impiegata addetta all'ufficio vendite.
Appartengono alla 2° categoria “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare”, nonché “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio”
(v. ccnl in atti).
A titolo esemplificativo vi rientrano i
“lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio: dattilografia- stenodattilografia, compiti semplici d'ufficio; perforazione di schede meccanografiche;
verifica di schede meccanografiche;
centralinista telefonico: - custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale” (v. ccnl in atti).
Appartengono alla 3° categoria “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”, nonché “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro” (v. ccnl in atti).
A titolo esemplificativo vi rientrano i
“lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
- dattilografia-stenodattilografia; - compiti vari di ufficio;
- perforazione e verifica di schede meccanografiche;
- centralinista telefonico” (v. ccnl in atti). Vi rientrano pure i “lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti: - contabile;
- contabile clienti” (v. ccnl in atti).
Appartengono invece alla 4° categoria “i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguiti in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate”, nonchè “i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente” (v. ccnl in atti).
A titolo esemplificativo vi rientrano i
“lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esaminano per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle: - segretario”
(v. ccnl in atti).
Vi rientrano anche i “lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto: - contabile, - contabile clienti” (v. ccnl in atti).
Appartengono invece alla 5° categoria “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza” (v. ccnl in atti).
Con specifico riferimento ad attività di segreteria vi rientrano i “lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono nell'ambito del loro campo di attività compiti di segreteria redigendo su indicazione dei contenuti, corrispondenza, promemoria, raccolgono, curandone l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni riepilogative;
ovvero lavoratori che, nell'ambito del loro campo di attività e su indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o più lingue estere: - segretario” (v. ccnl in atti).
Infine, in base all'art. 11 CCNL lett. c) “i lavoratori inquadrati nella 2° categoria di cui al 2° alinea della relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla
3° categoria” (v. ccnl in atti).
Fatta questa premessa occorre considerare, quanto al contenuto delle deposizioni testimoniali, come i testi e , che Tes_1 Tes_2 hanno descritto una maggiore ampiezza delle mansioni della ricorrente accompagnata da una sua autonomia nel relativo svolgimento, abbiano potuto riferire solo a partire dal 2020, ovvero a distanza di circa tre anni dall'assunzione della posto che la ha lavorato PA Tes_1 per la convenuta da settembre 2020 a settembre
2021, mentre il da febbraio 2020 a Tes_2 gennaio 2022 (v. dep. e ). Tes_1 Tes_2
Per il periodo iniziale occorre quindi far riferimento alle deposizioni delle testi e Tes_3
, la prima amministratore delegato Tes_4 dell'azienda dagli anni '90 sino al settembre
2020 (e poi dipendente dal 2023) e la seconda dipendente storica, assunta nel 2006 (v. dep.
e ). Tes_3 Tes_4 La nel precisare di essere stata proprio Tes_3 lei ad assumere la ricorrente, ha riferito che la ragione dell'assunzione risiedeva nella necessità di affiancare “le venditrici nelle mansioni di archiviazione, accettazione del cliente, apertura dei cancelli, pesatura del cliente in entrata ed in uscita, fotocopie delle bolle fornitori” e archiviazione delle bolle fornitori (v. dep. ). Tes_3
La ha aggiunto che “inizialmente la Tes_3 ricorrente si è occupata di questa attività, per far sì che le venditrici esperte si dedicassero alla formulazione delle offerte e degli ordini”, mentre successivamente “le sono stati fatti fare altri lavori come la firma delle bolle dei clienti” (v. dep. ). Tes_3
Sul punto la ha confermato che Tes_4 all'inizio la venne affiancata ad una PA venditrice più esperta, secondo l'iter normalmente seguito in azienda, per dedicarsi all'accoglienza dei clienti, attività che consiste nella pesatura del cliente al suo arrivo, nella registrazione del nominativo, nella consegna di un foglio per il ritiro del materiale in magazzino e, infine, dopo il carico in una nuova pesatura per la verifica che il peso sia corretto, a cui segue la firma della fattura accompagnatoria (v. dep. ). Tes_4
Si tratta di attività descritta anche dal
, nel riferire che, una volta pesata la Tes_2 merce in magazzino, le addette vendite effettuavano un controllo sul relativo dato (v. dep. ). Tes_2
A queste incombenze si associavano lavori di archivio delle fatture e degli ordini, nonché il riordino dell'ufficio (v. dep. ). Tes_4
Le attività descritte dalle testi e Tes_3
sono ovviamente molto semplici Tes_4 nell'ambito di un lavoro di segreteria, anche in considerazione del fatto che la , PA prima di essere assunta dalla Controparte_1
non risulta che avesse maturato
[...] esperienze di tipo impiegatizio, né che ne avesse fatto cenno nel corso dei colloqui pre- assuntivi (v. dep. , secondo cui la Tes_3 ricorrente aveva riferito di aver “lavorato in una gelateria, fatto assistenza in un negozio di parrucchiere, ma non aveva riferito di esperienze di tipo impiegatizio”).
La ha comunque aggiunto che Tes_3 successivamente vennero affidate alla ricorrente nuove incombenze, come “la firma delle bolle dei clienti” o la stampa della fattura, una volta che questa era stata predisposta (v. dep.
). Tes_3
La circostanza relativa alla emissione delle fatture è stata confermata dal , ma sul Tes_2 punto la ha comunque precisato che le Tes_3 fatture, la maggior parte delle volte, venivano predisposte dalle altre impiegate (v. dep.
). Tes_3
In ogni caso era stato insegnato anche alla
, in modo da potervi provvedere, in PA caso di necessità ed urgenza, sotto la supervisione delle colleghe più esperte, come la
, la AL o la (v. dep. Tes_4 Per_1
). Tes_3
Queste ultime ricevevano le mail dai clienti, le stampavano e le distribuivano alle altre venditrici che formulavano le offerte ai clienti
(v. dep. ). Tes_3
La circostanza è stata confermata anche dal
, nel raccontare che, dopo il positivo Tes_2 riscontro del magazzino, la poteva PA confermare al cliente la diponibilità di merce ed inviare il preventivo (v. dep. e Tes_2
). Tes_1
La ha comunque escluso che le addette Tes_3 all'ufficio vendite fossero interscambiabili, precisando che, com'è logico che fosse, “le più esperte si occupavano prevalentemente delle offerte più impegnative, c'era poi chi si occupava più dell'archiviazione” e la
“ricorrente era più verso l'archiviazione”, considerato che “la AL, la e la Per_1
avevano un'esperienza decennale o Tes_4 forse anche di più” (v. dep. ). Tes_3
La nel precisare che normalmente erano la Tes_3
AL o la ad occuparsi della Per_1 organizzazione dei trasporti, ha riferito che in caso di necessità poteva essere incaricata la ricorrente che vi provvedeva sotto il controllo della stessa così come accadeva anche Tes_3 alle altre venditrici (v. dep. ). Tes_3 Questa attività è stata confermata dal Tes_2 che, in qualità di magazziniere, aveva modo di visionare la documentazione su cui era annotato il nome della venditrice (v. dep. ). Tes_2
Tuttavia, secondo quanto spiegato dalla Tes_3 il compito delle impiegate era quello di predisporre una mail da inviare a 3-4 trasportatori ed in base al costo del trasporto ed alle tempistiche veniva deciso a chi affidare il trasporto su indicazione della (v. dep. Tes_3
). Tes_3
Per quanto riguarda invece l'acquisto di materiale, confermato dal teste , la Tes_2 Tes_3 ha precisato che gli impiegati, in particolare quelli dell'ufficio acquisti che principalmente si occupavano di tale attività, prima di effettuare qualsiasi richiesta dovevano sottoporre a lei la lista del materiale da acquistare, dopo di chè era sufficiente inserire la quantità di materiale per il quale l'acquisto era stato autorizzato in moduli prestampati da inviare ai fornitori inseriti nel sistema aziendale (v. dep. e . Tes_3 Tes_4
Una volta arrivata l'offerta questa era sottoposta alla che, in base al prezzo più Tes_3 competitivo, ai tempi di consegna ed alle spese di trasporto, individuava il fornitore a cui l'ordine veniva poi inoltrato (v. dep. e Tes_3
). Tes_4
Tali modalità operative sono state confermate dalla la quale, nonostante Tes_4
l'anzianità, necessitava a sua volta dell'approvazione definitiva dell'amministratore delegato (v. dep. ). Tes_4
Inoltre, la teste ha pure precisato che normalmente degli acquisti di materiali di consumo si occupavano le venditrici più esperte, salva la possibilità di delegare tale compito alle colleghe (v. dep. ). Tes_4
Poteva inoltre capitare che la si PA occupasse della ricezione del denaro, con annotazione nella relativa nota (cd. “prima nota”), ma la ha pure riferito che ove il Tes_3 pagamento avvenisse con assegno (cosa poco frequente) questo era verificato da lei o dalla
AL nelle sue componenti essenziali in modo da evitare che durante l'incasso andasse insoluto o protestato (v. dep. e ). Tes_3 Tes_1
La ricorrente, inoltre, nel periodo a cui si è riferito il , in caso di chiamate dei Tes_2 clienti verificava a PC la presenza del materiale in magazzino, interfacciandosi con il magazziniere se qualcosa non tornava, ed inviando poi allo stesso magazziniere il foglio d'ordine necessario per la preparazione dell'ordine (v. dep. e ). Tes_2 Tes_1
Inoltre, una volta alla settimana la PA scendeva in magazzino ed insieme al Tes_2 procedeva al censimento del materiale o altre volte all'inserimento di ordini particolari (v. dep. ). Tes_2
Infine, la ricorrente, in caso di richieste extra catalogo, provvedeva alla relativa annotazione in una tabella, cosa che serviva a valutare se inserire definitivamente a catalogo un determinato prodotto (v. dep. ). Tes_1
La ha inoltre escluso che sino a quando Tes_3 lei è rimasta in azienda (ovvero sino al settembre 2020, essendovi poi rientrata dopo la cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa) la ricorrente si sia mai occupata della gestione degli insoluti, trattandosi di attività gestita dalla AL o direttamente dalla
(v. dep. ). Tes_3 Tes_3
In relazione a tale aspetto la dopo Tes_4 aver precisato che “il sistema gestionale è uguale per tutte sino alla fatturazione”, ha aggiunto che “lo sblocco fidi era possibile solo da parte di alcune venditrici o dell'amministratore”, come pure la modifica delle fatture (V. DEP. ). Tes_4
Inoltre, secondo la “la ricorrente non Tes_4 aveva accesso all'home banking per la verifica dei pagamenti, era una cosa che gestivano l'amministratore e (v. dep. Persona_2
). Tes_4
Di conseguenza, quando la teste ha Tes_1 riferito che la “gestiva gli PA insoluti” deve ritenersi che si limitasse ad inviare al cliente una lettera di sollecito, annotandolo sulla lavagna esistente in ufficio, senza però occuparsi delle fasi successive, e ben più importanti, relative alla gestione dell'insoluto, come la verifica del pagamento,
l'eventuale concessione di dilazioni, ecc.. In relazione a tale aspetto, considerato che l'azienda operava secondo procedure ben precise, molte delle quali soggette al vaglio della non è verosimile quanto riferito dalla Tes_3 secondo cui la disponeva Tes_1 PA dell'accesso all'home banking aziendale, anche al solo fine di verificare i pagamenti degli insoluti, dovendosi ritenere che fosse un aspetto di competenza delle venditrici più esperte.
Del resto, la stessa ha confermato la Tes_1 necessità di chiedere la conferma o l'autorizzazione per la modifica di prezzi o per richieste di sconti da parte dei clienti ed in questo caso la richiesta di autorizzazione veniva inoltrata alla o alla Pisoni, Tes_4 per cui a maggior ragione deve ritenersi che l'accesso all'home banking, sicuramente più delicato, fosse riservato a costoro, se non all'amministratore delegato (v. dep. ). Tes_1
Peraltro, il periodo di compresenza tra la Tes_1
e la è stato assai modesto, PA considerato che la ha prevalentemente Tes_1 operato in contabilità e che la è PA stata assente prima per congedo matrimoniale e poi per maternità.
In definitiva, secondo quanto complessivamente emerso in maniera sostanzialmente univoca dall'istruttoria testimoniale, deve ritenersi che alla ricorrente, del tutto sprovvista di esperienze nel settore impiegatizio, siano state inizialmente affidate mansioni molto semplici, come quelle dell'archiviazione di documenti, del riordino dell'ufficio, nonché dell'accoglienza del cliente e dell'assistenza alle operazioni di pesatura, con annotazione dei relativi dati.
Progressivamente, com'è normale nell'ambito di qualsiasi ufficio, a queste attività se ne affiancarono altre, in modo da sgravare il lavoro delle colleghe più esperte e da lasciar loro la possibilità di concentrarsi sulle offerte e le trattive più complesse.
La è stata quindi gradualmente PA formata in ordine alla predisposizione delle fatture (attività ovviamente preliminare rispetto alla loro emissione), alla richiesta di preventivi per i trasporti od all'inserimento degli ordini di approvvigionamento.
Deve comunque ritenersi che l'assegnazione di tali ulteriori compiti sia avvenuto gradualmente, attraverso la delega, da parte delle venditrici esperte, delle pratiche di più semplice gestione.
Queste attività, inoltre, com'è normale che fosse, venivano svolte attraverso il gestionale e la modulistica in uso alla società e per alcune di esse dietro l'autorizzazione espressa dell'amministratore delegato.
Si tratta quindi di mansioni abbastanza standardizzate e non particolarmente complesse in un contesto impiegatizio, mansioni che sono state progressivamente apprese dalla PA
e che certamente alla fine del rapporto venivano svolte in maniera autonoma (ovviamente entro i limiti di ciò che le era consentito e che non rientrava nelle competenze della o di Tes_3 altre colleghe più esperte).
Dalla declaratoria contrattuale si comprende come la differenza nell'inquadramento tra la 3°, la 4° e la 5° categoria sia rappresentata dalla maggiore competenza e dai più ampi margini di discrezionalità ed autonomia di cui è dotato l'impiegato.
Infatti, la 5° categoria (per la quale può essere anche richiesto un titolo di studio come la laurea) riguarda il personale con una professionalità, un'esperienza ed un grado di autonomia massimi nell'ambito di tutte le attività di segreteria.
Si è sostanzialmente in presenza di lavoratori che riescono ad operare in maniera del tutto indipendente senza l'utilizzo di moduli o maschere, solo sulla base della indicazione dei contenuti da parte del superiore gerarchico.
Diversamente alla 4° categoria appartengono lavoratori, comunque qualificati, che svolgono attività superiori e di particolare rilievo rispetto a quelle affidate (o affidabili) al personale inquadrato alla 3° categoria.
Tant'è che presso la resistente le impiegate con maggiore anzianità e quindi assolutamente più esperte, come la e la AL, erano Tes_4 inquadrate nella 4° categoria.
E' ben vero che anche nei loro confronti era necessaria, rispetto ad alcune attività,
l'autorizzazione della , ma è comunque noto Tes_3 che l'impiegato con maggiore esperienza è quello che riesce ad ottimizzare il lavoro, addirittura anticipando le richieste o le esigenze del superiore, fornendogli già in maniera autonoma un ventaglio di opzioni o di soluzioni.
Ad esempio, nel caso della ricerca dei trasportatori, l'impiegato con esperienza pluriennale è indubbiamente molto più veloce nella individuazione dei 3-4 trasportatori cui inviare l'offerta, conoscendo già sia le esigenze dei clienti sia i servizi offerti dai vari trasportatori.
Parimenti solo all'impiegato più esperto può essere affidata la gestione delle offerte più complesse, essendo maggiormente in grado di interloquire con il cliente, risolvere dubbi o rispondere a richieste senza la necessità di interfacciarsi continuamente, in caso di dubbi o imprevisti, con altri colleghi o con il superiore.
E' noto che l'esperienza, in qualsiasi attività lavorativa, rende il dipendente non solo più autonomo, ma anche più pronto ed efficiente nella soluzione dei vari imprevisti insiti in qualsiasi prestazione lavorativa, tutte circostanze che portano ad una ottimizzazione dei processi lavorativi.
Pertanto, benchè il contratto collettivo, nelle declaratorie delle diverse categorie (3°, 4°,
5°) faccia riferimento sempre a mansioni di segreteria, queste, oltre a poter essere più o meno varie, sono comunque contraddistinte da maggiore o minore complessità e, sicuramente, da un maggiore e crescente grado di esperienza e conseguentemente di autonomia del dipendente.
Di conseguenza, considerato che la PA era alla sua prima esperienza impiegatizia (non essendovi del resto alcun documento che dimostri il contrario) ed essendo stata inizialmente addetta ad attività limitate e molto semplici
(rappresentate principalmente dalla pesatura con annotazione dei relativi dati) non riconducibili a quelle di cui alla 3° categoria, deve ritenersi corretto il suo inquadramento, al momento dell'assunzione, nella 2° categoria.
In ordine al passaggio automatico alla 3° categoria dopo 18 mesi di svolgimento ininterrotto della mansione, la ricorrente invoca la previsione di cui all'art. 11, capitolo IV), lett. c) rubricato “inserimento in azienda e mobilità” e secondo cui “ai lavoratori saranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilità: a) i lavoratori in possesso di laurea, in fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 5ª categoria, sempre che svolgano attività inerenti la laurea conseguita;
b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 4ª categoria, sempre che svolgano attività inerenti il diploma conseguito;
c) i lavoratori inquadrati nella 2ª categoria di cui al 2° alinea della relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla 3ª categoria” (v. ccnl in atti).
I lavoratori inquadrati nella 2° categoria di cui al 2° alinea della declaratoria sono quelli
“che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio” ed in tale declaratoria vi rientra chiaramente anche il lavoro della per come descritto nell'ambito PA dell'istruttoria testimoniale.
Di conseguenza, dopo 18 mesi di svolgimento interrotto della mansione (circostanza non contestata) alla ricorrente spettava l'inquadramento nella 3° categoria.
Considerato poi che l'ampliamento dei compiti della ricorrente è stato anch'esso graduale e non ha comunque riguardato posizioni complesse la cui gestione, secondo quanto verosimilmente riferito dai testi, è rimasta a favore delle venditrici più esperte, deve invece escludersi che la avesse diritto PA all'inquadramento nella 4° categoria.
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra esposti, con conseguente diritto della ricorrente al pagamento della somma di €
6.212,80 (di cui € 482,47 per incidenza sul
TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 976/23 R.G.
1. condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di PA
, della somma di € 6.212,80, oltre
[...] interessi e rivalutazione;
2. condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di PA
, delle spese di lite liquidate in
[...] complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 15 maggio 2025, il Giudice, dott.ssa
Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 976/23 R.G. e promossa da
PA
(Avv. G. Cattalini)
CONTRO
Controparte_1
(Avv.ti M. Golferini e P. Doneda)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato PA
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentir accertare Controparte_1 il proprio diritto all'inquadramento al 4° livello CCNL PMI Metalmeccanica Confapi nel periodo 19.2.2017-27.2.2022, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive nella misura di € 14.558,54, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine per sentir accertare il proprio diritto all'inquadramento al 3° livello CCNL PMI
Metalmeccanica Confapi nel periodo 19.2.2017-
27.2.2022, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive nella misura di € 9.524,69, oltre interessi e rivalutazione;
in ulteriore subordine per sentir accertare il proprio diritto all'inquadramento al 3° livello CCNL PMI Metalmeccanica Confapi nel periodo 1.8.2018-27.2.2022, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive nella misura di € 6.212,80, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di essere stata assunta dalla
[...] dapprima con contratto a tempo CP_1 determinato dal 14.2.2017 (poi convertito in rapporto a tempo indeterminato) ed inquadramento al livello 2° CCNL PMI Industria Confapi con la mansione di impiegata addetta all'ufficio vendite. La , nel precisare che tutte le PA impiegate dell'ufficio vendite si alternavano sia nell'attività cd. di “font office”
(accoglienza cliente, gestione ordine, emissione fatture, attività di cassa, archiviazione documenti) sia in quelle di conferme d'ordine e preventivi, deduceva di aver svolto a sua volta tutte queste mansioni, oltre ad attività dell'ufficio acquisti come l'approvvigionamento di articoli non inclusi nel catalogo vendite,
l'approvvigionamento di DPI, la verifica delle giacenze di magazzino, l'incasso e la registrazione di pagamenti.
La ricorrente affermava quindi il proprio diritto all'inquadramento, per tutta la durata del rapporto, al 4° livello o, in subordine, al
3° livello CCNL o, in ulteriore subordine al 3° livello dopo i primi 18 mesi di assunzione.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la
Maghinox Acciai s.r.l., resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, dopo aver descritto le mansioni svolte dalle varie addette dell'ufficio vendite, dell'ufficio acquisiti e della contabilità, riferiva di aver assegnato la ricorrente a mansioni coerenti con l'inquadramento contrattuale, consistenti in particolare nelle seguenti attività: accoglienza clienti;
preparazione dei caffè per i clienti;
controllo del consumo dei prodotti nei bagni;
svuotamento cestini;
verifica del funzionamento della lavatrice;
fotocopiature; archiviazione delle pesate dei materiali;
trasferimento chiamate;
invio dei preventivi ai clienti;
archiviazione fatture. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati.
La ricorrente è stata assunta dalla
[...] dapprima con contratto a tempo CP_1 determinato dal 14.2.2017 (poi convertito in rapporto a tempo indeterminato) ed inquadramento alla 2° categoria CCNL PMI Industria Confapi con la mansione di impiegata addetta all'ufficio vendite.
Appartengono alla 2° categoria “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare”, nonché “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio”
(v. ccnl in atti).
A titolo esemplificativo vi rientrano i
“lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio: dattilografia- stenodattilografia, compiti semplici d'ufficio; perforazione di schede meccanografiche;
verifica di schede meccanografiche;
centralinista telefonico: - custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale” (v. ccnl in atti).
Appartengono alla 3° categoria “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”, nonché “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro” (v. ccnl in atti).
A titolo esemplificativo vi rientrano i
“lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
- dattilografia-stenodattilografia; - compiti vari di ufficio;
- perforazione e verifica di schede meccanografiche;
- centralinista telefonico” (v. ccnl in atti). Vi rientrano pure i “lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti: - contabile;
- contabile clienti” (v. ccnl in atti).
Appartengono invece alla 4° categoria “i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguiti in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate”, nonchè “i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente” (v. ccnl in atti).
A titolo esemplificativo vi rientrano i
“lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esaminano per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle: - segretario”
(v. ccnl in atti).
Vi rientrano anche i “lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto: - contabile, - contabile clienti” (v. ccnl in atti).
Appartengono invece alla 5° categoria “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza” (v. ccnl in atti).
Con specifico riferimento ad attività di segreteria vi rientrano i “lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono nell'ambito del loro campo di attività compiti di segreteria redigendo su indicazione dei contenuti, corrispondenza, promemoria, raccolgono, curandone l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni riepilogative;
ovvero lavoratori che, nell'ambito del loro campo di attività e su indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o più lingue estere: - segretario” (v. ccnl in atti).
Infine, in base all'art. 11 CCNL lett. c) “i lavoratori inquadrati nella 2° categoria di cui al 2° alinea della relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla
3° categoria” (v. ccnl in atti).
Fatta questa premessa occorre considerare, quanto al contenuto delle deposizioni testimoniali, come i testi e , che Tes_1 Tes_2 hanno descritto una maggiore ampiezza delle mansioni della ricorrente accompagnata da una sua autonomia nel relativo svolgimento, abbiano potuto riferire solo a partire dal 2020, ovvero a distanza di circa tre anni dall'assunzione della posto che la ha lavorato PA Tes_1 per la convenuta da settembre 2020 a settembre
2021, mentre il da febbraio 2020 a Tes_2 gennaio 2022 (v. dep. e ). Tes_1 Tes_2
Per il periodo iniziale occorre quindi far riferimento alle deposizioni delle testi e Tes_3
, la prima amministratore delegato Tes_4 dell'azienda dagli anni '90 sino al settembre
2020 (e poi dipendente dal 2023) e la seconda dipendente storica, assunta nel 2006 (v. dep.
e ). Tes_3 Tes_4 La nel precisare di essere stata proprio Tes_3 lei ad assumere la ricorrente, ha riferito che la ragione dell'assunzione risiedeva nella necessità di affiancare “le venditrici nelle mansioni di archiviazione, accettazione del cliente, apertura dei cancelli, pesatura del cliente in entrata ed in uscita, fotocopie delle bolle fornitori” e archiviazione delle bolle fornitori (v. dep. ). Tes_3
La ha aggiunto che “inizialmente la Tes_3 ricorrente si è occupata di questa attività, per far sì che le venditrici esperte si dedicassero alla formulazione delle offerte e degli ordini”, mentre successivamente “le sono stati fatti fare altri lavori come la firma delle bolle dei clienti” (v. dep. ). Tes_3
Sul punto la ha confermato che Tes_4 all'inizio la venne affiancata ad una PA venditrice più esperta, secondo l'iter normalmente seguito in azienda, per dedicarsi all'accoglienza dei clienti, attività che consiste nella pesatura del cliente al suo arrivo, nella registrazione del nominativo, nella consegna di un foglio per il ritiro del materiale in magazzino e, infine, dopo il carico in una nuova pesatura per la verifica che il peso sia corretto, a cui segue la firma della fattura accompagnatoria (v. dep. ). Tes_4
Si tratta di attività descritta anche dal
, nel riferire che, una volta pesata la Tes_2 merce in magazzino, le addette vendite effettuavano un controllo sul relativo dato (v. dep. ). Tes_2
A queste incombenze si associavano lavori di archivio delle fatture e degli ordini, nonché il riordino dell'ufficio (v. dep. ). Tes_4
Le attività descritte dalle testi e Tes_3
sono ovviamente molto semplici Tes_4 nell'ambito di un lavoro di segreteria, anche in considerazione del fatto che la , PA prima di essere assunta dalla Controparte_1
non risulta che avesse maturato
[...] esperienze di tipo impiegatizio, né che ne avesse fatto cenno nel corso dei colloqui pre- assuntivi (v. dep. , secondo cui la Tes_3 ricorrente aveva riferito di aver “lavorato in una gelateria, fatto assistenza in un negozio di parrucchiere, ma non aveva riferito di esperienze di tipo impiegatizio”).
La ha comunque aggiunto che Tes_3 successivamente vennero affidate alla ricorrente nuove incombenze, come “la firma delle bolle dei clienti” o la stampa della fattura, una volta che questa era stata predisposta (v. dep.
). Tes_3
La circostanza relativa alla emissione delle fatture è stata confermata dal , ma sul Tes_2 punto la ha comunque precisato che le Tes_3 fatture, la maggior parte delle volte, venivano predisposte dalle altre impiegate (v. dep.
). Tes_3
In ogni caso era stato insegnato anche alla
, in modo da potervi provvedere, in PA caso di necessità ed urgenza, sotto la supervisione delle colleghe più esperte, come la
, la AL o la (v. dep. Tes_4 Per_1
). Tes_3
Queste ultime ricevevano le mail dai clienti, le stampavano e le distribuivano alle altre venditrici che formulavano le offerte ai clienti
(v. dep. ). Tes_3
La circostanza è stata confermata anche dal
, nel raccontare che, dopo il positivo Tes_2 riscontro del magazzino, la poteva PA confermare al cliente la diponibilità di merce ed inviare il preventivo (v. dep. e Tes_2
). Tes_1
La ha comunque escluso che le addette Tes_3 all'ufficio vendite fossero interscambiabili, precisando che, com'è logico che fosse, “le più esperte si occupavano prevalentemente delle offerte più impegnative, c'era poi chi si occupava più dell'archiviazione” e la
“ricorrente era più verso l'archiviazione”, considerato che “la AL, la e la Per_1
avevano un'esperienza decennale o Tes_4 forse anche di più” (v. dep. ). Tes_3
La nel precisare che normalmente erano la Tes_3
AL o la ad occuparsi della Per_1 organizzazione dei trasporti, ha riferito che in caso di necessità poteva essere incaricata la ricorrente che vi provvedeva sotto il controllo della stessa così come accadeva anche Tes_3 alle altre venditrici (v. dep. ). Tes_3 Questa attività è stata confermata dal Tes_2 che, in qualità di magazziniere, aveva modo di visionare la documentazione su cui era annotato il nome della venditrice (v. dep. ). Tes_2
Tuttavia, secondo quanto spiegato dalla Tes_3 il compito delle impiegate era quello di predisporre una mail da inviare a 3-4 trasportatori ed in base al costo del trasporto ed alle tempistiche veniva deciso a chi affidare il trasporto su indicazione della (v. dep. Tes_3
). Tes_3
Per quanto riguarda invece l'acquisto di materiale, confermato dal teste , la Tes_2 Tes_3 ha precisato che gli impiegati, in particolare quelli dell'ufficio acquisti che principalmente si occupavano di tale attività, prima di effettuare qualsiasi richiesta dovevano sottoporre a lei la lista del materiale da acquistare, dopo di chè era sufficiente inserire la quantità di materiale per il quale l'acquisto era stato autorizzato in moduli prestampati da inviare ai fornitori inseriti nel sistema aziendale (v. dep. e . Tes_3 Tes_4
Una volta arrivata l'offerta questa era sottoposta alla che, in base al prezzo più Tes_3 competitivo, ai tempi di consegna ed alle spese di trasporto, individuava il fornitore a cui l'ordine veniva poi inoltrato (v. dep. e Tes_3
). Tes_4
Tali modalità operative sono state confermate dalla la quale, nonostante Tes_4
l'anzianità, necessitava a sua volta dell'approvazione definitiva dell'amministratore delegato (v. dep. ). Tes_4
Inoltre, la teste ha pure precisato che normalmente degli acquisti di materiali di consumo si occupavano le venditrici più esperte, salva la possibilità di delegare tale compito alle colleghe (v. dep. ). Tes_4
Poteva inoltre capitare che la si PA occupasse della ricezione del denaro, con annotazione nella relativa nota (cd. “prima nota”), ma la ha pure riferito che ove il Tes_3 pagamento avvenisse con assegno (cosa poco frequente) questo era verificato da lei o dalla
AL nelle sue componenti essenziali in modo da evitare che durante l'incasso andasse insoluto o protestato (v. dep. e ). Tes_3 Tes_1
La ricorrente, inoltre, nel periodo a cui si è riferito il , in caso di chiamate dei Tes_2 clienti verificava a PC la presenza del materiale in magazzino, interfacciandosi con il magazziniere se qualcosa non tornava, ed inviando poi allo stesso magazziniere il foglio d'ordine necessario per la preparazione dell'ordine (v. dep. e ). Tes_2 Tes_1
Inoltre, una volta alla settimana la PA scendeva in magazzino ed insieme al Tes_2 procedeva al censimento del materiale o altre volte all'inserimento di ordini particolari (v. dep. ). Tes_2
Infine, la ricorrente, in caso di richieste extra catalogo, provvedeva alla relativa annotazione in una tabella, cosa che serviva a valutare se inserire definitivamente a catalogo un determinato prodotto (v. dep. ). Tes_1
La ha inoltre escluso che sino a quando Tes_3 lei è rimasta in azienda (ovvero sino al settembre 2020, essendovi poi rientrata dopo la cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa) la ricorrente si sia mai occupata della gestione degli insoluti, trattandosi di attività gestita dalla AL o direttamente dalla
(v. dep. ). Tes_3 Tes_3
In relazione a tale aspetto la dopo Tes_4 aver precisato che “il sistema gestionale è uguale per tutte sino alla fatturazione”, ha aggiunto che “lo sblocco fidi era possibile solo da parte di alcune venditrici o dell'amministratore”, come pure la modifica delle fatture (V. DEP. ). Tes_4
Inoltre, secondo la “la ricorrente non Tes_4 aveva accesso all'home banking per la verifica dei pagamenti, era una cosa che gestivano l'amministratore e (v. dep. Persona_2
). Tes_4
Di conseguenza, quando la teste ha Tes_1 riferito che la “gestiva gli PA insoluti” deve ritenersi che si limitasse ad inviare al cliente una lettera di sollecito, annotandolo sulla lavagna esistente in ufficio, senza però occuparsi delle fasi successive, e ben più importanti, relative alla gestione dell'insoluto, come la verifica del pagamento,
l'eventuale concessione di dilazioni, ecc.. In relazione a tale aspetto, considerato che l'azienda operava secondo procedure ben precise, molte delle quali soggette al vaglio della non è verosimile quanto riferito dalla Tes_3 secondo cui la disponeva Tes_1 PA dell'accesso all'home banking aziendale, anche al solo fine di verificare i pagamenti degli insoluti, dovendosi ritenere che fosse un aspetto di competenza delle venditrici più esperte.
Del resto, la stessa ha confermato la Tes_1 necessità di chiedere la conferma o l'autorizzazione per la modifica di prezzi o per richieste di sconti da parte dei clienti ed in questo caso la richiesta di autorizzazione veniva inoltrata alla o alla Pisoni, Tes_4 per cui a maggior ragione deve ritenersi che l'accesso all'home banking, sicuramente più delicato, fosse riservato a costoro, se non all'amministratore delegato (v. dep. ). Tes_1
Peraltro, il periodo di compresenza tra la Tes_1
e la è stato assai modesto, PA considerato che la ha prevalentemente Tes_1 operato in contabilità e che la è PA stata assente prima per congedo matrimoniale e poi per maternità.
In definitiva, secondo quanto complessivamente emerso in maniera sostanzialmente univoca dall'istruttoria testimoniale, deve ritenersi che alla ricorrente, del tutto sprovvista di esperienze nel settore impiegatizio, siano state inizialmente affidate mansioni molto semplici, come quelle dell'archiviazione di documenti, del riordino dell'ufficio, nonché dell'accoglienza del cliente e dell'assistenza alle operazioni di pesatura, con annotazione dei relativi dati.
Progressivamente, com'è normale nell'ambito di qualsiasi ufficio, a queste attività se ne affiancarono altre, in modo da sgravare il lavoro delle colleghe più esperte e da lasciar loro la possibilità di concentrarsi sulle offerte e le trattive più complesse.
La è stata quindi gradualmente PA formata in ordine alla predisposizione delle fatture (attività ovviamente preliminare rispetto alla loro emissione), alla richiesta di preventivi per i trasporti od all'inserimento degli ordini di approvvigionamento.
Deve comunque ritenersi che l'assegnazione di tali ulteriori compiti sia avvenuto gradualmente, attraverso la delega, da parte delle venditrici esperte, delle pratiche di più semplice gestione.
Queste attività, inoltre, com'è normale che fosse, venivano svolte attraverso il gestionale e la modulistica in uso alla società e per alcune di esse dietro l'autorizzazione espressa dell'amministratore delegato.
Si tratta quindi di mansioni abbastanza standardizzate e non particolarmente complesse in un contesto impiegatizio, mansioni che sono state progressivamente apprese dalla PA
e che certamente alla fine del rapporto venivano svolte in maniera autonoma (ovviamente entro i limiti di ciò che le era consentito e che non rientrava nelle competenze della o di Tes_3 altre colleghe più esperte).
Dalla declaratoria contrattuale si comprende come la differenza nell'inquadramento tra la 3°, la 4° e la 5° categoria sia rappresentata dalla maggiore competenza e dai più ampi margini di discrezionalità ed autonomia di cui è dotato l'impiegato.
Infatti, la 5° categoria (per la quale può essere anche richiesto un titolo di studio come la laurea) riguarda il personale con una professionalità, un'esperienza ed un grado di autonomia massimi nell'ambito di tutte le attività di segreteria.
Si è sostanzialmente in presenza di lavoratori che riescono ad operare in maniera del tutto indipendente senza l'utilizzo di moduli o maschere, solo sulla base della indicazione dei contenuti da parte del superiore gerarchico.
Diversamente alla 4° categoria appartengono lavoratori, comunque qualificati, che svolgono attività superiori e di particolare rilievo rispetto a quelle affidate (o affidabili) al personale inquadrato alla 3° categoria.
Tant'è che presso la resistente le impiegate con maggiore anzianità e quindi assolutamente più esperte, come la e la AL, erano Tes_4 inquadrate nella 4° categoria.
E' ben vero che anche nei loro confronti era necessaria, rispetto ad alcune attività,
l'autorizzazione della , ma è comunque noto Tes_3 che l'impiegato con maggiore esperienza è quello che riesce ad ottimizzare il lavoro, addirittura anticipando le richieste o le esigenze del superiore, fornendogli già in maniera autonoma un ventaglio di opzioni o di soluzioni.
Ad esempio, nel caso della ricerca dei trasportatori, l'impiegato con esperienza pluriennale è indubbiamente molto più veloce nella individuazione dei 3-4 trasportatori cui inviare l'offerta, conoscendo già sia le esigenze dei clienti sia i servizi offerti dai vari trasportatori.
Parimenti solo all'impiegato più esperto può essere affidata la gestione delle offerte più complesse, essendo maggiormente in grado di interloquire con il cliente, risolvere dubbi o rispondere a richieste senza la necessità di interfacciarsi continuamente, in caso di dubbi o imprevisti, con altri colleghi o con il superiore.
E' noto che l'esperienza, in qualsiasi attività lavorativa, rende il dipendente non solo più autonomo, ma anche più pronto ed efficiente nella soluzione dei vari imprevisti insiti in qualsiasi prestazione lavorativa, tutte circostanze che portano ad una ottimizzazione dei processi lavorativi.
Pertanto, benchè il contratto collettivo, nelle declaratorie delle diverse categorie (3°, 4°,
5°) faccia riferimento sempre a mansioni di segreteria, queste, oltre a poter essere più o meno varie, sono comunque contraddistinte da maggiore o minore complessità e, sicuramente, da un maggiore e crescente grado di esperienza e conseguentemente di autonomia del dipendente.
Di conseguenza, considerato che la PA era alla sua prima esperienza impiegatizia (non essendovi del resto alcun documento che dimostri il contrario) ed essendo stata inizialmente addetta ad attività limitate e molto semplici
(rappresentate principalmente dalla pesatura con annotazione dei relativi dati) non riconducibili a quelle di cui alla 3° categoria, deve ritenersi corretto il suo inquadramento, al momento dell'assunzione, nella 2° categoria.
In ordine al passaggio automatico alla 3° categoria dopo 18 mesi di svolgimento ininterrotto della mansione, la ricorrente invoca la previsione di cui all'art. 11, capitolo IV), lett. c) rubricato “inserimento in azienda e mobilità” e secondo cui “ai lavoratori saranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilità: a) i lavoratori in possesso di laurea, in fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 5ª categoria, sempre che svolgano attività inerenti la laurea conseguita;
b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 4ª categoria, sempre che svolgano attività inerenti il diploma conseguito;
c) i lavoratori inquadrati nella 2ª categoria di cui al 2° alinea della relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla 3ª categoria” (v. ccnl in atti).
I lavoratori inquadrati nella 2° categoria di cui al 2° alinea della declaratoria sono quelli
“che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio” ed in tale declaratoria vi rientra chiaramente anche il lavoro della per come descritto nell'ambito PA dell'istruttoria testimoniale.
Di conseguenza, dopo 18 mesi di svolgimento interrotto della mansione (circostanza non contestata) alla ricorrente spettava l'inquadramento nella 3° categoria.
Considerato poi che l'ampliamento dei compiti della ricorrente è stato anch'esso graduale e non ha comunque riguardato posizioni complesse la cui gestione, secondo quanto verosimilmente riferito dai testi, è rimasta a favore delle venditrici più esperte, deve invece escludersi che la avesse diritto PA all'inquadramento nella 4° categoria.
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra esposti, con conseguente diritto della ricorrente al pagamento della somma di €
6.212,80 (di cui € 482,47 per incidenza sul
TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 976/23 R.G.
1. condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di PA
, della somma di € 6.212,80, oltre
[...] interessi e rivalutazione;
2. condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di PA
, delle spese di lite liquidate in
[...] complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini