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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1853/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Di Giacomo Presidente dott. Claudio Cozzella Giudice rel./est. dott.ssa Micol Menconi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1853 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2019, rimessa alla decisone del Collegio, all'udienza del 12/2/2025
PROMOSSA DA
, nata ad [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Alghero (SS), alla Via R.Cravellet n.82, presso lo studio dell'Avv.
Maria Angela Casu, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in La EN (SS), alla Piazza Garibaldi, n.5, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cataldi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Resistente-
NONCHÈ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
- interventore ex lege –
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti (ricorso e memoria difensiva di costituzione).
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/11/2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 esponendo che: CP_1
-in data 24/12/1993 i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in La EN
(SS), in regime patrimoniale di separazione dei beni, come risulta dal Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 17, Parte I, Serie– Anno 1993 di La EN primo;
- dopo un primo periodo di vita coniugale relativamente felice, il rapporto tra i coniugi si è deteriorato a causa dell'insorgere di una situazione di insanabile contrasto e per sopravvenute ragioni di incompatibilità che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e hanno fatto venir meno la comunione materiale e spirituale tra loro. I coniugi da tempo, e già da prima dell'udienza Presidenziale, vivono separati in abitazioni diverse;
- dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
- a seguito di ricorso per separazione, il Giudice del Tribunale di Tempio Pausania ha emesso sentenza di separazione n. 274/2019 pubblicata il 01/06/2019 nella causa iscritta al n. RG
125/2015, ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere a mezzo bonifico, CP_1 entro il giorno 6 di ogni mese, a favore di una somma mensile di €150,00, Parte_1 quale contributo al mantenimento, e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- il resistente, nonostante l'invito della ricorrente, non ha ritenuto opportuno aderire ad un divorzio congiunto.
All'esito ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo 1) Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione respinta 2)
Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
3) Porre a carico del sig. , per il mantenimento della ricorrente, un CP_1 CP_1 assegno mensile dell'importo di € 300,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio e, contestando CP_1 in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, ha formulato, a sua volta, le seguenti conclusioni:
“I. preliminarmente, esonerare l' dal versamento, in favore della ex coniuge, di € CP_1
150 mensili, come stabilito nella sentenza di separazione n° 274/2019 del Tribunale di Tempio
Pausania, poiché oggettivamente impossibilitato. II. dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e III. respingere la domanda avversa per il resto. IV. CP_1 Pt_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
Nelle proprie difese, il resistente ha rilevato che:
- che, in quanto titolare di ditta individuale, non ha le risorse economiche per contribuire al
2 mantenimento della coniuge siccome gravato da numerosi debiti derivanti dalla attività di impresa che non gli consentono neppure di far fronte alle proprie necessità;
- tali suddetti debiti lo pongono in una condizione finanziaria ben peggiore di quella della la quale non è oberata da debiti aziendali ai quali far fronte e, convivendo con la sorella, Pt_1 ha la possibilità di condividere le spese di vita quotidiana;
- ad ogni buon conto, la ricorrente non ha alcun diritto ad ottenere il mantenimento dall'ex coniuge, non sussistendone i presupposti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale avvenuta il 15/09/2021, fallito il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi previsti, confermando, in via provvisoria, la disciplina già statuita in sede di sentenza di separazione con riferimento al mantenimento da parte di in favore della coniuge che ha riaffermato in euro 150,00 CP_1 Parte_1 mensili.
La causa è stata rimessa, quindi, davanti al Giudice Istruttore ed è stata istruita mediante produzioni documentali;
Con memoria integrativa del 10/12/2021 ha chiesto la conferma dei Parte_1 provvedimenti disposti dal Presidente in data 21/09/2021 nonché la disposizione di indagini tributarie, al fine di accertare le effettive entrate economiche del resistente, precisando che:
- le condizioni economiche della ricorrente non erano più favorevoli di quelle del resistente, giacché la stessa non svolgeva attività lavorativa continua, attese le sue condizioni di salute, già documentate in atti;
- non conviveva con la sorella, ma risiedeva in un immobile sito ad Alghero (SS) per il quale pagava un canone di locazione mensile pari ad € 350,00, come da contratto prodotto in atti (vd. cessione del contratto di locazione del 2019 nonché quietanza di rinnovo contratto per la durata di ulteriori 4 anni a partire dal mese di ottobre 2021);
Accertato all'udienza del 12/02/2025 l'esito negativo della tentata conciliazione, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.;
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
*****
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti deve essere accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che, con sentenza definitiva n. 274/19
(RG N. 125/2015) emessa il 01/06/2020 dal Tribunale di Tempio Pausania, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
È pacifico, inoltre, che non vi sia stata riconciliazione tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1dicembre
3 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo trascorso il termine di legge senza che vi sia stata riconciliazione.
Con riguardo alla domanda di corresponsione di un assegno ex legge n. 898/1970 (art. 5 comma 6), si evidenzia che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.U. n. 18287 dell'11/07/2018) deve attribuirsi al medesimo una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, il cui riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250).
Dalla documentazione in atti emerge chiaramente una evidente e comprovata precarietà delle condizioni economiche della ricorrente come da ISEE 2021 pari ad € 00,00; ISEE Pt_1
2022 pari ad € 246,00; CU 2019 anno d'imposta 2018: reddito imponibile pari ad € 3.218,84) che le
è valsa anche l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
è stata, inoltre, prodotta certificazione medica che attesta le gravi condizioni di salute della medesima e avvalora una capacità lavorativa della stessa ridotta al 50% (v. verbale Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile;
certificati medici INPS).
Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente, nel richiedere un assegno divorzile corrispondente al doppio della cifra stabilita per quello di mantenimento sia in sede di separazione che in quella di provvedimenti temporanei ed urgenti assunti in questo giudizio, non ha supportato la sua richiesta con valide ragioni giustificative.
Difatti, parte ricorrente si è limitata a dedurre di non svolgere attività lavorativa continua, attese le sue precarie condizioni di salute, e di pagare mensilmente un canone di locazione pari ad €
350,00, mentre l svolgeva stabile attività lavorativa. CP_1
Ebbene, se è pur vero che la come già rilevato, soffre di una patologia che la Pt_1 rende invalida con riduzione della capacità lavorativa al 50%, così come risultante dalla certificazione medica prodotta, è altrettanto acclarato che tale predetto handicap già sussisteva fin dal 2013; è quindi presumibile che tale elemento sia stato evidentemente già tenuto in considerazione nella quantificazione del prefato assegno, sia in occasione della sentenza di separazione emessa nel 2019 sia in sede di ordinanza presidenziale del 21/09/2021.
Parimenti dicasi per lo stato di disoccupazione della già presente fin dal 2015 e Pt_1 non sopravvenuto negli ultimi anni.
Anzi, pare che, nell'attualità, la stessa svolga, seppur saltuariamente, attività lavorativa.
Anche la cessione del contratto di locazione risale al 2019 (sebbene rinnovato per ulteriori 4 anni con quietanza di ottobre 2021).
4 , non è stata data prova degli asseriti debiti pari ad € 60.000,00 che sarebbero stati Pt_2 contratti dalla urante lo svolgimento dell'attività commerciale in comune con il marito;
Pt_1 la documentazione offerta si riduce ad un estratto attestante debiti pari ad € 24.000,00 inerenti a cartelle e avvisi dell'Agenzia delle Entrate risalenti agli anni dal 2000 al 2019 e di cui, però, non è dato sapere se, tra quelli elencati, vi siano debiti prescritti, se vi sia stata una rottamazione avente ad oggetto tali passività o ancora se le somme richieste siano state saldate o meno.
Ne consegue che la domanda formulata da parte ricorrente, relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento da corrispondere in sede di divorzio in luogo di quello percepito in sede di separazione giudiziale, non possa essere accolta perché non sufficientemente giustificata.
Tuttavia, alla luce dell'esistenza di una rilevante disparità tra le posizioni economiche e patrimoniali complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto delle capacità lavorative ridotte della per certificati motivi di salute nonché in considerazione del contributo fornito dalla Pt_1 richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, ritiene il
Giudicante doversi, quindi, uniformare a quanto stabilito dal Giudice in sede di separazione coniugale e dal Presidente in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Per l'effetto, si conferma l'assegno a carico di in favore dell'ex coniuge CP_1 di € 150,00 mensili quale contributo al di lei mantenimento. Tale somma dovrà Parte_1 essere versata, a mezzo bonifico, entro il giorno 6 di ogni mese e, affinché l'importo complessivo rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso venga aggiornato automaticamente ogni anno, secondo gli indici del costo della vita elaborati dall' ISTAT.
Viceversa va rigettata la richiesta avanzata dal resistente di riduzione o revoca CP_1 dell'assegno da corrispondere a titolo di mantenimento alla Pt_1
Com'è noto, con riferimento all'assegno di mantenimento, una modifica di quanto già disposto in sede di separazione potrà avvenire solo qualora vi sia un effettivo mutamento delle condizioni economiche di uno dei due ex coniugi, quindi un incremento di stipendio rispetto a quanto giovato durante il matrimonio, o la perdita del lavoro, oppure, ancora, nel caso di dimissioni e pensionamento, o cessazione di un'attività. Solo a queste condizioni l'assegno di mantenimento potrà essere rivalutato.
È pacifico che compito del Giudice sarà, pertanto, quello di verificare se, ed in che misura, le eventuali circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto al momento dell'attribuzione dell'assegno. L'onere della prova grava sul coniuge obbligato, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria del coniuge beneficiario (vedi Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza 24 gennaio 2022, n. 1984).
Nella specie, quanto dedotto dal resistente circa il peggioramento delle proprie condizioni economiche non è supportato dalla documentazione prodotta in atti.
In particolare, l'esame delle Certificazioni Uniche prodotte dall' ha permesso di CP_1 constatare che, dal 2020 al 2021, il reddito del resistente è rimasto pressoché costante, ed analogo a quanto percepito all'epoca della pronuncia di separazione, sino a subire un aumento desumibile dalla Certificazione Unica del 2022 (CU 2020: € 18.709,00; CU 2021: € 27.019; CU 2022: €
5 53.247,00).
Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta dell' , avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti CP_1 dell'ex coniuge.
Non rileva, ai fini della decisione, il fatto che l' sia gravato dall'onere di CP_1 corrispondere, fino al 2028, le rate di due prestiti personali accesi presso Banca SE e Compass
Gruppo Mediobanca, come documentato in atti;
difatti, si ritiene che tali costi, parametrati alle condizioni reddituali complessive del resistente, ed all'esiguità del quantum dovuto dall' a titolo di mantenimento in favore della € 150,00 mensili), non siano CP_1 Pt_1 tali da determinare l'impossibilità, per il resistente, di adempiere all'obbligo di corresponsione del mantenimento nei confronti dell'ex coniuge.
Così come già osservato per quanto allegato da parte ricorrente prima dell'udienza presidenziale, neppure si ritiene, ad oggi, rilevante quanto prodotto in precedenza dal resistente circa gli asseriti debiti contratti nell'attività di impresa e pari ad € 265.180,98 siccome tutti risalenti nel tempo e privi di indicazione sulla rispettiva scadenza (mutui, bollette insolute, importi dovuti a vari enti come Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Prefettura, Comune) con la conseguenza che non si ha cognizione di un'eventuale estinzione di tali debiti avvenuta nel lasso di tempo che va dalla separazione dei coniugi all'attualità.
Si rammenta che lo stesso Presidente dell'intestato Tribunale, con la predetta ordinanza del
21/09/2021, considerava la documentazione offerta dalle rispettive parti a riprova della condizione economica delle stesse, fino a quel momento acquisita, insufficiente a dimostrare, con definitiva certezza, quanto dagli stessi coniugi rappresentato, da un lato in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione e/o congrua determinazione dell'assegno di mantenimento/divorzile invocato, e dall'altro in merito ad un'eventuale revoca o modifica dell'assegno in favore del coniuge come stabilito in sede di separazione.
Ne deriva che la mancata allegazione, da parte del resistente, di elementi di prova idonei ad acclarare, in maniera precisa ed univoca, la sussistenza di fatti sopravvenuti rispetto all'epoca della pronuncia di separazione ed, altresì, adatti a modificare la situazione preesistente, determinando la necessità di una diversa regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi, comporta che la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico dell' in favore dell'ex coniuge CP_1 debba essere rigettata, in quanto infondata.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio rispetto alle iniziali domande si ritiene sussistano validi motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 24/12/1993 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1
Comune di La EN (SS), al n. 17, Parte I, Serie– Anno 1993 di La EN primo;
6 ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RIGETTA la domanda formulata da sub 3) delle conclusioni, Parte_1
RIGETTA le domande formulate da e, per l'effetto CP_1
CONFERMA l'obbligo a carico di di corrispondere, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento di la somma di € 150,00 al mese, rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 19/2/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Di Giacomo Presidente dott. Claudio Cozzella Giudice rel./est. dott.ssa Micol Menconi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1853 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2019, rimessa alla decisone del Collegio, all'udienza del 12/2/2025
PROMOSSA DA
, nata ad [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Alghero (SS), alla Via R.Cravellet n.82, presso lo studio dell'Avv.
Maria Angela Casu, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in La EN (SS), alla Piazza Garibaldi, n.5, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cataldi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Resistente-
NONCHÈ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
- interventore ex lege –
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti (ricorso e memoria difensiva di costituzione).
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/11/2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 esponendo che: CP_1
-in data 24/12/1993 i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in La EN
(SS), in regime patrimoniale di separazione dei beni, come risulta dal Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 17, Parte I, Serie– Anno 1993 di La EN primo;
- dopo un primo periodo di vita coniugale relativamente felice, il rapporto tra i coniugi si è deteriorato a causa dell'insorgere di una situazione di insanabile contrasto e per sopravvenute ragioni di incompatibilità che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e hanno fatto venir meno la comunione materiale e spirituale tra loro. I coniugi da tempo, e già da prima dell'udienza Presidenziale, vivono separati in abitazioni diverse;
- dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
- a seguito di ricorso per separazione, il Giudice del Tribunale di Tempio Pausania ha emesso sentenza di separazione n. 274/2019 pubblicata il 01/06/2019 nella causa iscritta al n. RG
125/2015, ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere a mezzo bonifico, CP_1 entro il giorno 6 di ogni mese, a favore di una somma mensile di €150,00, Parte_1 quale contributo al mantenimento, e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- il resistente, nonostante l'invito della ricorrente, non ha ritenuto opportuno aderire ad un divorzio congiunto.
All'esito ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo 1) Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione respinta 2)
Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
3) Porre a carico del sig. , per il mantenimento della ricorrente, un CP_1 CP_1 assegno mensile dell'importo di € 300,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio e, contestando CP_1 in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, ha formulato, a sua volta, le seguenti conclusioni:
“I. preliminarmente, esonerare l' dal versamento, in favore della ex coniuge, di € CP_1
150 mensili, come stabilito nella sentenza di separazione n° 274/2019 del Tribunale di Tempio
Pausania, poiché oggettivamente impossibilitato. II. dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e III. respingere la domanda avversa per il resto. IV. CP_1 Pt_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
Nelle proprie difese, il resistente ha rilevato che:
- che, in quanto titolare di ditta individuale, non ha le risorse economiche per contribuire al
2 mantenimento della coniuge siccome gravato da numerosi debiti derivanti dalla attività di impresa che non gli consentono neppure di far fronte alle proprie necessità;
- tali suddetti debiti lo pongono in una condizione finanziaria ben peggiore di quella della la quale non è oberata da debiti aziendali ai quali far fronte e, convivendo con la sorella, Pt_1 ha la possibilità di condividere le spese di vita quotidiana;
- ad ogni buon conto, la ricorrente non ha alcun diritto ad ottenere il mantenimento dall'ex coniuge, non sussistendone i presupposti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale avvenuta il 15/09/2021, fallito il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi previsti, confermando, in via provvisoria, la disciplina già statuita in sede di sentenza di separazione con riferimento al mantenimento da parte di in favore della coniuge che ha riaffermato in euro 150,00 CP_1 Parte_1 mensili.
La causa è stata rimessa, quindi, davanti al Giudice Istruttore ed è stata istruita mediante produzioni documentali;
Con memoria integrativa del 10/12/2021 ha chiesto la conferma dei Parte_1 provvedimenti disposti dal Presidente in data 21/09/2021 nonché la disposizione di indagini tributarie, al fine di accertare le effettive entrate economiche del resistente, precisando che:
- le condizioni economiche della ricorrente non erano più favorevoli di quelle del resistente, giacché la stessa non svolgeva attività lavorativa continua, attese le sue condizioni di salute, già documentate in atti;
- non conviveva con la sorella, ma risiedeva in un immobile sito ad Alghero (SS) per il quale pagava un canone di locazione mensile pari ad € 350,00, come da contratto prodotto in atti (vd. cessione del contratto di locazione del 2019 nonché quietanza di rinnovo contratto per la durata di ulteriori 4 anni a partire dal mese di ottobre 2021);
Accertato all'udienza del 12/02/2025 l'esito negativo della tentata conciliazione, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.;
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
*****
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti deve essere accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che, con sentenza definitiva n. 274/19
(RG N. 125/2015) emessa il 01/06/2020 dal Tribunale di Tempio Pausania, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
È pacifico, inoltre, che non vi sia stata riconciliazione tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1dicembre
3 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo trascorso il termine di legge senza che vi sia stata riconciliazione.
Con riguardo alla domanda di corresponsione di un assegno ex legge n. 898/1970 (art. 5 comma 6), si evidenzia che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.U. n. 18287 dell'11/07/2018) deve attribuirsi al medesimo una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, il cui riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250).
Dalla documentazione in atti emerge chiaramente una evidente e comprovata precarietà delle condizioni economiche della ricorrente come da ISEE 2021 pari ad € 00,00; ISEE Pt_1
2022 pari ad € 246,00; CU 2019 anno d'imposta 2018: reddito imponibile pari ad € 3.218,84) che le
è valsa anche l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
è stata, inoltre, prodotta certificazione medica che attesta le gravi condizioni di salute della medesima e avvalora una capacità lavorativa della stessa ridotta al 50% (v. verbale Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile;
certificati medici INPS).
Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente, nel richiedere un assegno divorzile corrispondente al doppio della cifra stabilita per quello di mantenimento sia in sede di separazione che in quella di provvedimenti temporanei ed urgenti assunti in questo giudizio, non ha supportato la sua richiesta con valide ragioni giustificative.
Difatti, parte ricorrente si è limitata a dedurre di non svolgere attività lavorativa continua, attese le sue precarie condizioni di salute, e di pagare mensilmente un canone di locazione pari ad €
350,00, mentre l svolgeva stabile attività lavorativa. CP_1
Ebbene, se è pur vero che la come già rilevato, soffre di una patologia che la Pt_1 rende invalida con riduzione della capacità lavorativa al 50%, così come risultante dalla certificazione medica prodotta, è altrettanto acclarato che tale predetto handicap già sussisteva fin dal 2013; è quindi presumibile che tale elemento sia stato evidentemente già tenuto in considerazione nella quantificazione del prefato assegno, sia in occasione della sentenza di separazione emessa nel 2019 sia in sede di ordinanza presidenziale del 21/09/2021.
Parimenti dicasi per lo stato di disoccupazione della già presente fin dal 2015 e Pt_1 non sopravvenuto negli ultimi anni.
Anzi, pare che, nell'attualità, la stessa svolga, seppur saltuariamente, attività lavorativa.
Anche la cessione del contratto di locazione risale al 2019 (sebbene rinnovato per ulteriori 4 anni con quietanza di ottobre 2021).
4 , non è stata data prova degli asseriti debiti pari ad € 60.000,00 che sarebbero stati Pt_2 contratti dalla urante lo svolgimento dell'attività commerciale in comune con il marito;
Pt_1 la documentazione offerta si riduce ad un estratto attestante debiti pari ad € 24.000,00 inerenti a cartelle e avvisi dell'Agenzia delle Entrate risalenti agli anni dal 2000 al 2019 e di cui, però, non è dato sapere se, tra quelli elencati, vi siano debiti prescritti, se vi sia stata una rottamazione avente ad oggetto tali passività o ancora se le somme richieste siano state saldate o meno.
Ne consegue che la domanda formulata da parte ricorrente, relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento da corrispondere in sede di divorzio in luogo di quello percepito in sede di separazione giudiziale, non possa essere accolta perché non sufficientemente giustificata.
Tuttavia, alla luce dell'esistenza di una rilevante disparità tra le posizioni economiche e patrimoniali complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto delle capacità lavorative ridotte della per certificati motivi di salute nonché in considerazione del contributo fornito dalla Pt_1 richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, ritiene il
Giudicante doversi, quindi, uniformare a quanto stabilito dal Giudice in sede di separazione coniugale e dal Presidente in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Per l'effetto, si conferma l'assegno a carico di in favore dell'ex coniuge CP_1 di € 150,00 mensili quale contributo al di lei mantenimento. Tale somma dovrà Parte_1 essere versata, a mezzo bonifico, entro il giorno 6 di ogni mese e, affinché l'importo complessivo rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso venga aggiornato automaticamente ogni anno, secondo gli indici del costo della vita elaborati dall' ISTAT.
Viceversa va rigettata la richiesta avanzata dal resistente di riduzione o revoca CP_1 dell'assegno da corrispondere a titolo di mantenimento alla Pt_1
Com'è noto, con riferimento all'assegno di mantenimento, una modifica di quanto già disposto in sede di separazione potrà avvenire solo qualora vi sia un effettivo mutamento delle condizioni economiche di uno dei due ex coniugi, quindi un incremento di stipendio rispetto a quanto giovato durante il matrimonio, o la perdita del lavoro, oppure, ancora, nel caso di dimissioni e pensionamento, o cessazione di un'attività. Solo a queste condizioni l'assegno di mantenimento potrà essere rivalutato.
È pacifico che compito del Giudice sarà, pertanto, quello di verificare se, ed in che misura, le eventuali circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto al momento dell'attribuzione dell'assegno. L'onere della prova grava sul coniuge obbligato, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria del coniuge beneficiario (vedi Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza 24 gennaio 2022, n. 1984).
Nella specie, quanto dedotto dal resistente circa il peggioramento delle proprie condizioni economiche non è supportato dalla documentazione prodotta in atti.
In particolare, l'esame delle Certificazioni Uniche prodotte dall' ha permesso di CP_1 constatare che, dal 2020 al 2021, il reddito del resistente è rimasto pressoché costante, ed analogo a quanto percepito all'epoca della pronuncia di separazione, sino a subire un aumento desumibile dalla Certificazione Unica del 2022 (CU 2020: € 18.709,00; CU 2021: € 27.019; CU 2022: €
5 53.247,00).
Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta dell' , avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti CP_1 dell'ex coniuge.
Non rileva, ai fini della decisione, il fatto che l' sia gravato dall'onere di CP_1 corrispondere, fino al 2028, le rate di due prestiti personali accesi presso Banca SE e Compass
Gruppo Mediobanca, come documentato in atti;
difatti, si ritiene che tali costi, parametrati alle condizioni reddituali complessive del resistente, ed all'esiguità del quantum dovuto dall' a titolo di mantenimento in favore della € 150,00 mensili), non siano CP_1 Pt_1 tali da determinare l'impossibilità, per il resistente, di adempiere all'obbligo di corresponsione del mantenimento nei confronti dell'ex coniuge.
Così come già osservato per quanto allegato da parte ricorrente prima dell'udienza presidenziale, neppure si ritiene, ad oggi, rilevante quanto prodotto in precedenza dal resistente circa gli asseriti debiti contratti nell'attività di impresa e pari ad € 265.180,98 siccome tutti risalenti nel tempo e privi di indicazione sulla rispettiva scadenza (mutui, bollette insolute, importi dovuti a vari enti come Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Prefettura, Comune) con la conseguenza che non si ha cognizione di un'eventuale estinzione di tali debiti avvenuta nel lasso di tempo che va dalla separazione dei coniugi all'attualità.
Si rammenta che lo stesso Presidente dell'intestato Tribunale, con la predetta ordinanza del
21/09/2021, considerava la documentazione offerta dalle rispettive parti a riprova della condizione economica delle stesse, fino a quel momento acquisita, insufficiente a dimostrare, con definitiva certezza, quanto dagli stessi coniugi rappresentato, da un lato in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione e/o congrua determinazione dell'assegno di mantenimento/divorzile invocato, e dall'altro in merito ad un'eventuale revoca o modifica dell'assegno in favore del coniuge come stabilito in sede di separazione.
Ne deriva che la mancata allegazione, da parte del resistente, di elementi di prova idonei ad acclarare, in maniera precisa ed univoca, la sussistenza di fatti sopravvenuti rispetto all'epoca della pronuncia di separazione ed, altresì, adatti a modificare la situazione preesistente, determinando la necessità di una diversa regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi, comporta che la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico dell' in favore dell'ex coniuge CP_1 debba essere rigettata, in quanto infondata.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio rispetto alle iniziali domande si ritiene sussistano validi motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 24/12/1993 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_1
Comune di La EN (SS), al n. 17, Parte I, Serie– Anno 1993 di La EN primo;
6 ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RIGETTA la domanda formulata da sub 3) delle conclusioni, Parte_1
RIGETTA le domande formulate da e, per l'effetto CP_1
CONFERMA l'obbligo a carico di di corrispondere, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento di la somma di € 150,00 al mese, rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 19/2/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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