Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/04/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02325/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2024, proposto da
Laboratorio M.G.B. & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ivana Bonaiuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tortorici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cardile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Avvocatura dello Stato Distretto di AT, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
- del decreto ingiuntivo n. 292 del 2022 del Tribunale di Patti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tortorici;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e udito il difensore del Comune resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di ottemperanza in epigrafe, parte ricorrente ha esposto che:
- vantando un credito nei confronti del comune di Tortorici di € 29.328,16, come da fatture indicate, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale e della conseguente amministrazione giudiziaria, in data 12.07.2017, la deducente presentava istanza di ammissione alla massa passiva del credito vantato;
- non essendo intervenuto alcun ripianamento del debito, la stessa agiva innanzi al Tribunale di Patti con un procedimento monitorio conclusosi con l’emissione del decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe che, non opposto, veniva munito di formula esecutiva, in forza del decreto di esecutorietà rilasciato in data 10.02.2023;
- con atto di precetto notificato in data 26.06.2023, veniva intimato al comune di pagare la complessiva somma dovuta.
A fronte del perdurante inadempimento, parte ricorrente ha, quindi, chiesto, con il ricorso in esame, la condanna del comune di Tortorici all’integrale esecuzione del giudicato in epigrafe, nonché, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta , con vittoria di spese.
2. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3. All’esito della camera di consiglio del 25.02.2025 il Collegio, con ordinanza n. 741/2025, ha disposto incombenti istruttori meglio ivi descritti, adempiuti dai soggetti interpellati.
4. In data 19.03.2025 si è costituito il comune di Tortorici, che ha sollevato eccezioni in rito.
5. Con memoria di replica del 22 marzo 2024, la società ricorrente, da una parte, ha eccepito la tardività della costituzione di parte resistente e delle eccezioni formulate, con richiesta di conseguente stralcio dell’atto tardivo, e, dall’altra, ha sostenuto l’ammissibilità del ricorso in ragione della documentazione depositata.
6. Alla camera di consiglio del 25.03.2025, il difensore del comune resistente ha rilevato che dalla documentazione depositata da parte ricorrente non risulta la notificazione del titolo esecutivo, insistendo nell’eccezione di inammissibilità del ricorso; indi il ricorso è stato posto in decisione.
7. In via preliminare, va ricordato che il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall'art. 46 c.p.a. (termine dimidiato nel caso di specie), non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso; peraltro, nel caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. sì che la costituzione è in tal caso ammessa nei limiti delle difese orali ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319).
Nel caso di specie, seppure il deposito della memoria del comune resistente sia avvenuto oltre i termini di legge - con conseguente accoglimento dell’istanza di stralcio della memoria di costituzione (non anche della documentazione prodotta in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questo T.A.R.) -, il difensore di parte resistente, presente in udienza, ha svolto difese orali come per legge, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione del titolo esecutivo; di ciò si è dato atto a verbale.
8. Ciò posto, il ricorso è inammissibile, essendo fondata l’eccezione formulata dal Comune resistente.
8.1. Dall’esame della documentazione versata in giudizio, in effetti, non risulta la “notificazione del titolo esecutivo”.
In base a consolidato orientamento, già condiviso da questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Sicilia, AT, sez. I, n. 3187 del 2022), la notificazione del decreto ingiuntivo ancora sfornito di esecutività è idonea a far decorrere il termine per l’opposizione, ma non quello dilatorio per l’avvio dell’azione esecutiva (cfr. T.A.R. Sicilia, AT, sez. I, n. 3187 del 2022; T.A.R. Liguria, sez. II, 12 ottobre 2021, n. 867; in questi termini, cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 15 giugno 2015, n. 8356: « affinché il decreto ingiuntivo acquisti efficacia esecutiva - e salva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo - occorre un decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione ai sensi del disposto di cui all'art. 647 c.p.c., non bastando, a tal fine, la semplice pronuncia del decreto ingiuntivo la cui notifica risulta utile ai fini della eventuale opposizione ma non già della attivazione della procedura esecutiva. Non v'è dubbio, dunque, che il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato ai fini della opposizione, debba essere rinotificato una volta divenuto esecutivo »).
In sintesi, la notificazione del decreto ingiuntivo in epigrafe (non munito ab origine di provvisoria esecutività) - avvenuta in data 21 dicembre 2022 - non consente di ritenere rispettata la previsione di cui al citato art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (cfr. anche T.A.R. Veneto, sez. I, 14 novembre 2019, n. 1233), occorrendo, a tal fine, una rinotifica del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
8.2. Non sono idonee a superare detto esito le argomentazioni difensive articolate al riguardo dalla parte ricorrente.
La deducente ha precisato di aver notificato una prima volta il decreto ingiuntivo in data 21 dicembre 2022 e, nell’inerzia dell’amministrazione, di avere notificato, in data 26 giugno 2023, l’atto di precetto unitamente al decreto ingiuntivo, ma tanto non basta ai fini dell’ammissibilità del presente ricorso in quanto: a) il decreto ingiuntivo notificato il 21.12.2022 era sprovvisto di provvisoria esecutività; b) e il precetto notificato il 23.06.2023 - che pure dà atto del rilascio del decreto di esecutorietà in data 10.02.2023 - non risulta corredato del decreto ingiuntivo dotato di esecutorietà (non allegato al precetto, secondo quanto in atti).
Orbene, ribadito che nel caso in esame non risulta intervenuta la “notificazione del titolo esecutivo”, il Collegio rileva che l’art. 654, comma 2, cod. proc. civ. (“ Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà ”) non è applicabile al giudizio di ottemperanza, disciplinato specificamente, e pertanto in deroga rispetto ad altra normativa, dal predetto art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e ss. mm. ed. ii..
Sul punto, invero, la giurisprudenza di legittimità si è così espressa: “La norma del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, e sue successive modifiche, là dove, nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, dispone che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto, dev'essere interpretata nel senso che ha imposto al creditore di detti soggetti, quando debba procedere sulla base di un titolo esecutivo per il quale l'esecuzione è consentita da una norma speciale (verso il debitore in genere) - come l'art. 654 c.p.c., comma 2 in tema di decreto ingiuntivo - senza previa notificazione del titolo, l'obbligo di provvedervi, in deroga a tale norma speciale, di modo che solo da essa decorre il termine dilatorio previsto per iniziare l'esecuzione e comunque per il precetto ” (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 novembre 2010, n. 24078; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6067).
Inoltre, la disciplina dell’art. 654, comma 2, cod. proc. civ. è dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione ovvero per essersi estinto il relativo giudizio (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18 marzo 2022, n. 8870; Cass. civ., sez. lav., 30 marzo 2016, n. 6163), mentre - nel caso in esame - il decreto ingiuntivo in epigrafe non è stato neppure oggetto di opposizione.
9. In conclusione, il ricorso in epigrafe, per le dette ragioni, è inammissibile.
10. Le spese possono essere compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate e della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO