Ordinanza cautelare 27 marzo 2019
Ordinanza presidenziale 8 luglio 2019
Sentenza 22 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, ordinanza presidenziale 08/07/2019, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2019
N. 00446/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2019, proposto da Costruzioni Dondi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IA TA in Palermo, via Antonio Veneziano n. 69;
contro
Invitalia - Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio,4;
Commissario Straordinario Unico - Corte di Giustizia Dell’Unione Europea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Comer Costruzioni Meridionali S.r.l.,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Daina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Catania 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.A.E.C. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Daina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Simeto Costruzioni S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
----- A) QUANTO AL RICORSO PRINCIPALE
- del provvedimento prot. 115871 del 30.11.2018 comunicato alla ricorrente in data 15.1.2019 con cui Invitalia S.p.A. ritirava il provvedimento di aggiudicazione della procedura per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione del sistema fognario per acque nere a servizio della frazione di Triscina e collegamento al depuratore comunale in via errante vecchia nel comune di CASTELVETRANO (TP) – Intervento ID 33497”.
----- B) QUANTO AL RICORSO INCIDENTALE PRESENTATO dalla COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L., IL 12/3/2019:
- di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali inerenti l'operato del Seggio di gara, della Commissione giudicatrice e della Stazione appaltante, ivi compresi i verbali delle sedute pubbliche relative all'ammissione dei concorrenti, le operazioni inerenti alla verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara dalla Costruzioni Dondi s.p.a. ed i provvedimenti tutti adottati e, tra questi, anche del provvedimento prot. 115871 del 30.11.2018 di ritiro dell'aggiudicazione della gara all'impresa Costruzioni Dondi nella misura in cui con gli stessi non si è fatto luogo all'esclusione dalla gara della Costruzioni Dondi S.p.a. anche in ragione degli ulteriori gravi motivi che saranno esaminati nel presente ricorso incidentale e che attengono alla carenza dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia - Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa e di Comer Costruzioni Meridionali S.r.l., e di C.A.E.C. Soc. Coop. e di Commissario Straordinario Unico - Corte di Giustizia Dell’Unione Europea;
Vista l’istanza depositata il 15.05.2019 con la quale la resistente COMER Costruzioni Meridionali S.r.l., ricorrente incidentale, chiede l’acquisizione del documento di regolarità contributiva della ricorrente principale, Costruzioni Dondi S.p.a. (C.F. e P.IVA 00103480299), “in merito alla sussistenza della regolarità contributiva alla data di presentazione della gara del 18/06/2018” ;
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;
Considerato che la parte instante richiama:
- l’ordinanza n. 439/2019, con cui la Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata della ricorrente principale, prendendo “atto positivamente del DURC depositato dalla stessa in vista della camera di consiglio rilasciato al novembre 2018” ;
- l’ordinanza del CGA che, in sede di appello cautelare, ”ha accolto lo stesso ai fini della rapida fissazione nel merito sospendendo, tuttavia, nelle more la sottoscrizione del contratto con l’odierna istante” ;
- l’impossibilità per la stazione appaltante e per la stessa instante di “ottenere il rilascio del DURC di altro operatore economico retrodatato, potendo limitare ad una consultazione on line priva di efficacia probante con efficacia indiziaria” ;
- l’esigenza quindi di acquisire in giudizio, “al fine di assicurare la completezza dell’istruttoria, in vista dell’udienza di merito che sarà fissata … il documento di regolarità contributiva dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili della Costruzioni Dondi S.p.a. in merito alla sussistenza della regolarità contributiva alla data di presentazione della gara del 18/06/2018” .
Ritenuto che l’istanza in esame appare meritevole di accoglimento e che, al fine del decidere, appare necessario che la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili depositi il documento di regolarità della Costruzioni Dondi S.p.a. alla data predetta, nonché ogni ulteriore documentato chiarimento ritenuto utile ai fini del decidere;
Considerato che al predetto adempimento detta Commissione dovrà provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
P.Q.M.
Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Palermo il giorno 26 giugno 2019.
| Il Presidente |
| Calogero Ferlisi |
IL SEGRETARIO