Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3179 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 21/2/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), con Parte_1 C.F._1 l'avvocato Luca De Paolis nel cui studio in Velletri Via Artemisia Mammucari 137/A è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), con l'avvocato Rosanna Summa nel cui studio in Roma Via P.IVA_1 del Serafico 106 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10 pubblicata il 4/1/2024 del Tribunale di Velletri.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 8
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-
[...] accertare e dichiarare la nullità del pignoramento presso terzi promosso dalla per tutti i motivi di cui in premessa;
Controparte_1
- accertare e dichiarare l'omessa notifica delle cartelle di pagamento nonché delle successive intimazioni, atti prodromici alla procedura esecutiva de quo, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi notificato;
- accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento per la violazione dei limiti stabiliti dal D.L. 16/12 - in via subordinata limitare il pignoramento a quanto stabilito dal D.L. 16/12 - in via meramente subordinata ordinare all' delle riscossione il CP_1 CP_1 ricalcolo delle somme dovute”. In sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. parte attrice chiedeva di “ - in via preliminare accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità e/o improcedibilità della costituzione in giudizio dell' ; - accertare e dichiarare Controparte_1 la nullità, del PPT promosso dalla per Controparte_1 carenza dei requisiti richiesti ex lege e nello specifico per carenza della descrizione dettagliata ed analitica dei crediti richiesti;
- ordinare lo stralcio delle cartelle rientranti nella previsione della legge n. 136 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018; - accertare e dichiarare l'omessa notifica delle cartelle di pagamento nonché delle successive intimazioni, atti prodromici alla procedura esecutiva de quo in quanto non provate da controparte, e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi - in via meramente subordinata ordinare alla di procedere al ricalcolo delle somme Controparte_1 dovute dalla SI.ra . Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 resisteva all'atto introduttivo, chiedendo di “1) in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibile e improcedibile la presente causa di merito per tutti i motivi esposti;
2) in ulteriore via preliminare: dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito in favore della competente
Commissione Tributaria;
3) in via cautelare: revocare la sospensione del pignoramento 4) nel merito: rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto;
5) ulteriormente nel merito: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingersi ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto”. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., disposto rinvio per precisazione delle conclusioni in ordine alla giurisdizione, cambiati diversi giudici assegnatari del procedimento, rientrato in servizio il sottoscritto magistrato in data 9 ottobre 2023, all'udienza del 18 dicembre 2023,
pag. 2 di 8 sostituita dal deposito di note scritte, parte convenuta precisava le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado con riferimento alle domande relative all'accertamento e dichiarazione dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento nonché delle successive intimazioni;
ha rigettato tutte le altre domande proposte dall'opponente; ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da , liquidate Controparte_2 in euro 7.052,00 per compenso professionale oltre spese generali iva e cpa come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Per quanto attiene alla costituzione in giudizio di tramite un avvocato del libero Controparte_1 foro occorre prendere atto della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( Sent., 19/11/2019, n. 30008; confermata da ultimo da Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 28/04/2022, n. 13330) secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , Controparte_2 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del
2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad CP_1 assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o CP_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Ne deriva che l'ente convenuto è regolarmente costituito in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro. Deve poi rilevarsi la tempestività dell'iscrizione a ruolo della causa, avvenuta in data 21 dicembre 2019.
pag. 3 di 8 Venendo al merito, il primo motivo di opposizione- ossia nullità del pignoramento presso terzi promosso dalla Controparte_1
per carenza dei requisiti richiesti ex lege- è qualificabile quale
[...] opposizione agli atti esecutivi (art. 617 secondo comma c.p.c.) e di conseguenza è inammissibile in quanto proposto tardivamente- ben oltre i venti giorni dalla notifica del pignoramento presso terzi avvenuta in data
13.2.18, non essendo contestato che il ricorso è stato depositato in data
8.03.2018 -e la relativa domanda deve essere rigettata.
Per quanto attiene agli altri motivi di opposizione, il giudice ordinario è privo di giurisdizione, essendo stata la cartella emessa dall'Amministrazione Finanziaria Ufficio - Direzione Provinciale I Di Roma-Uff. Controlli per IVA e IRES.
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
L'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati … Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo D.P.R.".
L'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che "non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo".
Con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 "nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile".
Successivamente con la sentenza n. 32203/2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che “In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R.
n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va pag. 4 di 8 proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”. Ebbene nel caso di specie parte attrice ha lamentato proprio l'omessa notifica delle cartelle di pagamento nonché delle successive intimazioni. Di conseguenza la giurisdizione appartiene al giudice tributario.
Per quanto attiene, infine, al terzo motivo di opposizione, ossia l'inefficacia del pignoramento per violazione dei limiti del pignoramento introdotti con decreto Legge n. 16/2012, occorre rilevare la genericità di tale motivo di doglianza. Infatti parte attrice si è limitata a riportare il testo normativo senza nulla provare- e neanche dedurre- in ordine al superamento di tali limiti nel caso specifico. Pertanto anche tale motivo deve essere rigettato.
Inammissibili i nuovi motivi di opposizione relativi allo stralcio ex legge n.136/2018 e alla prescrizione quinquennale, articolati -in maniera peraltro generica-per la prima volta in sede di prima memoria istruttoria.
La soccombenza regola le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m.55/2014 tenuto conto del valore della controversia indicato in citazione e al di sotto dei valori medi stante la natura della decisione, l'assenza di particolari questioni giuridiche e visto il mancato espletamento di mezzi istruttori. Quanto alle spese della fase cautelare, vista la soccombenza dell'attore e stante la mancata costituzione del convenuto, nulla deve essere disposto.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, denegata ogni contraria ed avversaria istanza, eccezione e deduzione, concessa in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, riformare la sentenza n. 10/2024, pubblicata il 04.01.2024 emessa dal Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott.ssa Prisca Picalarga, all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 81/2019 in relazione al capo di pronuncia relativa alla condanna alle spese processuali del giudizio di primo e per l'effeto dichiarare compensate le spese di lite in ordine al primo grado di giudizio, stante la sua illegittimità, sulla scorta delle motivazioni dedotte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. del secondo grado di giudizio come per Legge.”.
Ha resistito l Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “…rigettare l'appello in quanto infondato per i motivi esposti;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulle spese legali inerenti l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
pag. 5 di 8 - in ogni caso: condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze difensive del primo grado di giudizio nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale del grado di appello, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 21/2/2025.
§ 4. – L'appello proposto da contiene un Parte_1 unico motivo.
§ 4.1 – Il motivo è intitolato: “ILLEGITTIMITA' DELLA CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO DELL'APPELLANTE”.
Con tale motivo l'appellante deduce di aver censurato l'atto di pignoramento per non essere stato preceduto dalla notificazione da parte dell' della cartella esattoriale e delle Controparte_1 pedisseque intimazioni di pagamento, e lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato il proprio difetto di giurisdizione, trascurando che la giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza n. 7822/2020, avrebbe indicato la giurisdizione ordinaria per la tutela dei vizi formali attinenti alla notifica della cartella esattoriale. L'errore avrebbe dovuto essere corretto al fine di riformare il capo della decisione relativo all'ingiusta condanna alle spese di lite.
Il motivo è infondato.
ha (per quanto qui di interesse) opposto l'atto Parte_1 di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 29.09.73 n. 602, notificatole in data 13.02.2018, sul presupposto che fosse stata omessa dalla la notificazione della cartella esattoriale Controparte_1
e delle pedisseque intimazioni di pagamento, atti prodromici a siffatto pignoramento. In tale contesto l'opposizione è un'opposizione agli atti esecutivi perché assume il vizio dell'invalidità dell'atto di pignoramento soltanto perché non preceduto dalla necessaria notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, sicchè l'oggetto della prospettazione è un'invalidità derivata dell'atto espropriativo di natura formale e non sostanziale, come accadrebbe se l'opponente avesse prospettato fatti costitutivi, modificativi od impeditivi incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria.
In tal caso già le Sezioni Unite della Cassazione avevano con la sentenza n. 13913 del 2017 chiarito che l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o pag. 6 di 8 invalida notificazione degli atti presupposti dal pignoramento, va proposta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del
1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 cod. proc. civ., davanti al giudice tributario.
La decisione non è stata affatto contraddetta dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte, nè la sentenza n. 7822/2020 ha indicato la diversa giurisdizione del giudice ordinario, avendo anzi ribadito che “… alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti … che si assumano verificati … fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa … degli atti prodromici”, laddove alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo che prescinde dalla esistenza della notifica degli atti ad esso prodromici, oltre che sui diversi fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla cartella o successivi, in ipotesi di omissione della notifica della cartella, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della stessa cartella.
Dunque, è vero, come argomenta lo stesso appellante, che la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile, ad onta dell'art. 57 del d.P.R. n.
602/73, l'impugnazione con la quale si lamenti la nullità derivata del pignoramento per omessa notificazione degli atti presupposti, perché il vizio di omessa notifica finisce per integrare, in via derivata, un motivo di nullità dell'atto di pignoramento, con l'effetto che ogni volta che si denunci la omessa notifica della cartella di pagamento sottesa al pignoramento, tale motivo di opposizione dovrà ritenersi ammissibile ove si deduca che, per effetto di tale omissione, risulti viziato l'iter amministrativo finalizzato alla riscossione dei tributi e risulti nullo l'eseguito pignoramento.
Tuttavia, tale tutela è espressamente riconosciuta innanzi gli organi di giurisdizione tributaria, integrando un normale giudizio impugnatorio ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (e non già un'opposizione esecutiva), da introdurre con le forme tipiche di detto giudizio (Cass. n. 7822/2020).
In conclusione, bene ha fatto il Tribunale a negare la propria giurisdizione e, ritenuta la soccombenza di condannarla Parte_1 alle spese di lite. Oltretutto, la doglianza, prim'ancora che infondata, introduce un appello inammissibile. E' vero, infatti, che la sentenza resa all'esito di un'opposizione agli atti esecutivi non è soggetta ai normali mezzi d'impugnazione (v. art. 618 terzo comma CPC) ed è impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (v. Cass. n. 5506/03).
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa (€ 7.052,00 pari alla condanna pag. 7 di 8 alle spese di lite del primo grado), secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_1
contro la sentenza n. 10 pubblicata il 4/1/2024 resa tra le
[...] parti dal Tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di Controparte_3
, e per essa in favore del procuratore dichiaratosi
[...] antistatario, liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 21/2/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8