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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1455 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 25 ottobre 2024 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
), elett.te domiciliata in Foggia, alla via Lustro Parte_1 P.IVA_1
n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE
E
( , contumace; CP_1 P.IVA_2
APPELLATO
OGGETTO: pagamento somme, appello avverso la sentenza n. 2605/2022 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 26 ottobre 2022, pubblicata il successivo 27 ottobre 2022.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 ottobre 2024 – tenuta secondo il modulo della trattazione scritta – il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2605/2022 del 26 ottobre 2022, pubblicata il giorno successivo, il
Tribunale di Foggia ha parzialmente accolto la domanda proposta dalla Parte_2
[..
[...] diretta a conseguire la condanna del alla ripetizione in suo
[...] Controparte_1 favore delle somme percepite per l'effetto dell'applicazione, al rapporto di conto corrente tra le parti, di clausole illegittime, nonché l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento sottoscritto per ripianare il saldo passivo del conto ed al risarcimento del danno.
In particolare, ritenuto il difetto di pattuizione scritta delle condizioni applicate al conto corrente, escluse perciò le somme addebitate al correntista a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese, accertato un saldo rettificato di € 113.743,30, rideterminate le somme che l'attrice è tenuta a restituire a titolo di mutuo ed operata la compensazione tra importi a debito e a credito, ha accertato che la somma dovuta da parte attrice in favore della banca è pari ad euro 23.961,14. Ha, quindi, compensato le spese di lite e quelle di consulenza.
Avverso la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado ha proposto appello la
Parte_3
[. pur ritualmente citato, ha omesso di costituirsi in giudizio Controparte_2
rimanendo, così, contumace.
Con il primo motivo di gravame, ha lamentato l'errata compensazione integrale delle spese di lite, in esse comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio, in assenza di presupposti legittimanti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Il motivo è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
Si è visto che il primo giudice ha ritenuto sostanzialmente fondata la domanda attorea incardinata sull'applicazione di condizioni illegittime al conto corrente n. 7677, perché non concordate per iscritto.
In particolare, si legge in sentenza che l'attrice ha provveduto a richiedere all'istituto di credito la documentazione relativa al rapporto intercorrente tra le parti, senza ottenerla, mentre la banca l'ha depositata tardivamente, sicché è risultata inutilizzabile.
In conseguenza, il Tribunale ha rilevato la mancanza di pattuizione scritta del contratto, procedendo ad applicare i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e ad escludere tutti gli oneri economici, perché non convenuti nel rispetto della forma necessaria.
2 La rettifica del conto ha portato ad accertare un saldo di € 113.743,30 in favore del correntista, senza che la banca abbia provato che si sia formato con la confluenza del finanziamento del 2009.
È stata, quindi, esclusa la nullità del ridetto contratto di mutuo, seppur utilizzato per ripianare il saldo del conto, passivo a causa delle condizioni illegittime applicate.
Tuttavia, la consulenza tecnica ha accertato che, proprio in relazione al finanziamento, la somma versata di euro 7.186,98 è risultata eccendente, le rate versate sono pari ad euro
15.954,82 ed il debito residuo ammonta ad euro 89.782,16.
Tenuto conto dei saldi rilevati, ha stabilito che la somma ancora dovuta dal correntista alla banca è pari ad € 23.961,14 (113.743,30 - 89.782,16).
Infine, ha compensato le spese di lite spendendo la seguente, letterale, motivazione:
“l'utilità del giudizio per entrambe le parti, consistita nella ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, e l'accoglimento parziale della domanda di parte attrice consentono di compensare per intero le spese di lite e di porre quelle di consulenza a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà”.
Alla luce dell'esito del giudizio -soprattutto in relazione alle domande originarie, dirette a conseguire la condanna della banca al pagamento di € 105.996,26, oltre che alla declaratoria di nullità del mutuo- non si ravvisano valide ragioni per provvedere alla integrale compensazione delle spese ovvero la deroga generalizzata al principio della soccombenza, che avrebbe comportato che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico dell'attrice, obiettivamente soccombente rispetto quanto meno alla domanda principale relativa alla restituzione di somme illegittimamente addebitate sul conto corrente.
Non può condividersi l'assunto del primo giudice, circa “l'utilità del giudizio per entrambe le parti”, atteso che la sua introduzione non è stata determinata da una, oggettiva, difficoltà di ricostruire l'andamento del rapporto quanto dalla denuncia, da parte del correntista, dell'applicazione da parte della banca di condizioni illegittime i cui effetti l'attrice ha chiesto di eliminare. Per altro, il fatto che l'istituto di credito disponesse della documentazione utile a verificare l'effettiva pattuizione delle clausole applicate - però depositata in ritardo e, quindi, dichiarata inutilizzabile dal Tribunale- dimostra che la convenuta avesse la possibilità di fornire gli strumenti utili a rimuovere ogni situazione di incertezza circa le esatte modalità di determinazione dei saldi.
3 Per completezza di esposizione, è utile evidenziare che non ricorre alcuna altra causa capace di giustificare la compensazione integrale delle spese.
Occorre rammentare che il secondo comma dell'art. 92 c.p.c.- come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella l. 162/2014 – stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzione, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle espressamente previste.
Ebbene, secondo l'elaborazione della giurisprudenza le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. 2017/n. 22310). Tanto perché esse non sono determinabili a priori ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, trattandosi di nozione elastica (cfr. Cass. 2019/n. 21157; Cass. 2018/n. 20359).
Nel caso di specie, dette gravi ed eccezionali ragioni non ricorrono alla luce del sostanziale accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'appellata, all'esito di un giudizio che non presenta peculiari profili di complessità, la cui soluzione non è risultata condizionata dalla scelta tra due orientamenti giurisprudenziali non consolidati ovvero da un mutamento di giurisprudenza e neppure, in fatto, oggetto di una istruttoria dagli esiti non univoci.
Vi è, solo, un residuo spazio per una minima compensazione legata al rigetto della domanda relativa al mutuo e di quella risarcitoria, questa capace di integrare una parziale reciproca soccombenza (cfr. Cass. 2023/n. 13121). Solo parziale perché, come si è visto, la preponderante parte della domanda è legata al conto corrente ed è stata accolta in misura addirittura superiore rispetto alla somma domandata con l'atto di citazione.
Sicchè, valutando comparativamente tutti gli elementi, considerando il “peso” delle domande disattese rispetto all'intera pretesa, la compensazione opererà nella misura limitata di 1/5. Non anche per le spese di c.t.u., che ha riguardato essenzialmente il conto corrente e che, quindi, graverà per intero sull'appellata.
4 Tra le spese da rifondere vi sono quelle della consulenza di parte, sopportate dall'attrice e documentate in occasione della iscrizione a ruolo, pari ad € 4.949,42.
Infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass.
2024/n. 26729). Non può affermarsi, nel caso di specie, che le spese in discussione siano superflue, posto che hanno consentito all'attrice di introdurre il giudizio non limitandosi alla mera deduzione di nullità formali del contratto ma fondando la domanda su una consulenza contenente l'indicazione numerica di quanto da restituire al correntista.
Pure, dovranno essere rimborsate le spese anticipate per la procedura di mediaconciliazione, di € 48,80.
L'appellante ha proposto un secondo motivo di gravame poiché il Tribunale, a fronte di una domanda di condanna del convenuto al pagamento delle somme pari al saldo rettificato del conto corrente, pur in assenza di alcuna eccezione da parte della banca, ha provveduto a compensare i reciproci crediti, limitandosi ad accertare l'ammontare del dovuto da parte di essa correntista a titolo di rimborso del mutuo, al netto del credito rappresentato dagli importi di cui è risultata creditrice in ragione della espunzione delle poste passive illegittime addebitatele in conto.
La censura è fondata.
L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità.
Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (cfr. Cass. 2024/n.
23924).
Perché possa essere operata la compensazione occorre la ricorrenza di due contrapposti crediti. E', pure, possibile che il giudice provveda alla compensazione c.d. impropria,
5 ovvero quando la reciproca condizione di credit/debito nasca da un unico rapporto (cfr.
Cass. 2021/n. 28568).
Nel caso di specie, difetta la condizione relativa ad entrambe le descritte operazioni
(oltre che l'eccezione necessaria eccezione di compensazione legale, seppur implicita: cfr. Cass. 2006/n. 391).
Fondamentalmente, non vi sono crediti e debiti reciproci.
È certo che vi è un credito del correntista, costituito da quanto percepito dalla banca senza la ricorrenza di alcuna previsione contrattuale, accertato dal c.t.u. e liquidato dal primo giudice.
Non vi è, invece, un controcredito della banca derivante dal contratto di finanziamento
(in dipendenza del quale, per altro, l'istituto di credito ha ricevuto a titolo di rimborso somme superiori a quelle dovute).
Tanto perché non è stato mai dedotto da parte dell'appellata una condizione di mora del mutuatario nella restituzione del prestito rispetto alle scadenze previste dal piano di ammortamento. Sicchè, per i detti importi (ovviamente mai determinati) non può dirsi creditrice di alcunchè e non vi è, quindi, alcuna somma da compensare con quella di cui essa è risultata debitrice.
In conclusione, il Tribunale, assecondando la domanda attore e in difetto di alcuna specifica eccezione di parte convenuta, avrebbe dovuto limitarsi a condannare il
[...]
a restituire alla della somma di € 113.743,30, oltre CP_1 Parte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo. E rigettare la domanda di nullità del mutuo.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono regolate dal principio della la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori inferiori ai medi del d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, per le cause di valore compreso tra
€ 52.001 ed € 260.000, posto che la materia del contendere si è risolta nella pronuncia sulle spese di lite ed in quella relativa alla sostanziale rettifica del dispositivo circa la condanna della banca al pagamento di somme, di semplice soluzione, atteso che non ha implicato la soluzione di complesse questioni, di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza la sentenza n. 2605/2022 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 26 ottobre 2022, pubblicata il successivo 27 ottobre 2022, rigettata ogni altra istanza così provvede:
6 • Dichiara la contumacia di Controparte_1
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore della della somma di € 113.743,30, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo;
• Compensa le spese relative al primo grado di giudizio in ragione di 1/5 e condanna il alla rifusione delle spese residue in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida, già operata la compensazione, in € 4.794,00 per spese ed €
[...]
11.282,4 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• Condanna il alla rifusione delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio in favore della che liquida in € 1.165,5 per spese ed € Parte_1
9.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 12 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LBALLARTE
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