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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 891/2025 promossa da:
(c.f. nata alla Spezia il 17.04.1990 e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Grande e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 07.05.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in data 16.09.2017 a La Spezia, optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 25.06.2016) e Per_1 (il 04.08.2019); che è venuta definitivamente meno “l'affectio coniugalis”; di essere titolari Per_2 delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio sarà ritenuto, con l'obbligo di reciproco rispetto e impegno a comunicare eventuali modifiche dell'indirizzo di abitazione.
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento paritario degli stessi e formale residenza presso la casa materna attualmente sita in La Spezia, Via Genova n. 544 ed ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
3. Entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, ivi compresi gli zii acquisiti. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascun figlio. L'introduzione di nuovi partner dei genitori nella vita dei figli dovrà avvenire in maniera graduale e solamente in caso di relazione affettiva duratura e connotata da stabilità.
4. Le parti condividono l'importanza di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, nel rispetto del principio della bigenitorialità e nell'interesse preminente dei minori. La permanenza dei figli presso ciascun genitore avverrà in maniera paritetica e secondo il piano 2/2/5/5 e previsto nella seguente tabella:
I figli staranno con la madre dal lunedì sino al mercoledì mattina allorquando verranno dalla madre accompagnati all'asilo/scuola e dal venerdì all'uscita dell'asilo/scuola sino al lunedì mattina allorquando verranno nuovamente accompagnati all'asilo/scuola, nella medesima settimana i figli staranno con il padre il mercoledì dall'uscita dell'asilo/scuola sino al venerdì mattina allorquando li accompagnerà all'asilo/scuola. La settimana successiva i figli staranno con la madre dal lunedì all'uscita dell'asilo/scuola sino al mercoledì mattina allorquando verranno accompagnati all'asilo/scuola, nella medesima settimana i figli staranno con il padre il mercoledì dall'uscita dell'asilo/scuola sino al lunedì mattina allorquando li accompagnerà all'asilo/scuola. I genitori, data la natura dei rispettivi impegni lavorativi, caratterizzati da turnazioni variabili, nel caso non fosse possibile rispettare il già menzionato calendario, si impegnano a condividere in anticipo i propri turni, non appena messi a disposizione del datore di lavoro, e a stabilire congiuntamente le eventuali modifiche che garantiscano comunque una distribuzione il più possibile equa del tempo di permanenza. I genitori si impegnano a mantenere un costante dialogo e a collaborare nella pianificazione della permanenza, con l'obbiettivo di tutelare la stabilità emotiva dei figli. In caso di variazioni improvvise dei turni di lavoro, ciascun genitore si obbliga a comunicarlo tempestivamente all'altro e a concordare una soluzione alternativa che rispetti l'equilibrio complessivo del tempo trascorso con ciascun genitore. I genitori stabiliranno con flessibilità le modalità di prelievo e riconsegna, compatibilmente con i rispettivi turni lavorativi, garantendo il passaggio dei figli senza interruzioni o disagi. In caso di momentanea impossibilità da parte di uno dei genitori a rispettare l'alternanza stabilita, dovuta esclusivamente a sopravvenuti impegni urgenti e inderogabili di natura oggettiva e non riconducibili a esigenze personali o di svago (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emergenze sanitarie, visite mediche improrogabili, incidenti, problematiche gravi e impreviste di familiari stretti), il genitore interessato sarà tenuto ad avvisare tempestivamente l'altro genitore, il quale si renderà disponibile a collaborare per individuare una soluzione temporanea, nel rispetto del principio di equilibrio nella permanenza dei minori con entrambi i genitori. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore potrà recarsi, previo accordo con l'altro a fargli visita presso l'abitazione di quest'ultimo ove si trovano. I figli trascorreranno, ogni anno alternativamente presso la madre o il padre, le festività natalizie, pasquali, ultimo e primo dell'anno e l'epifania. I figli trascorreranno altresì con ciascun genitore il giorno di ogni rispettivo compleanno.
5. I coniugi si impegnano a concordare in via preventiva e in forma scritta (anche mediante corrispondenza e-mail o messaggistica istantanea) i rispettivi periodi di ferie da trascorrere con i figli minori nel periodo estivo, anche al fine di garantire un'equilibrata ed efficiente gestione dei tempi di cura, presenza e frequentazione degli stessi. A tal fine, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, ciascun genitore comunicherà all'altro le proprie proposte di calendario estivo, con l'obbligo di definire in maniera condivisa, entro i successivi 15 giorni, i periodi di permanenza dei figli con ciascuno di essi.
6. I genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente luoghi e contatti delle strutture scelte per le vacanze, così come ogni variazione di programma che coinvolga i figli.
7. Il genitore che intenda usufruire di un periodo di ferie personali o viaggi in cui non sarà disponibile per la gestione diretta della prole si impegna a concordarne preventivamente la durata e le modalità con l'altro genitore, in modo da garantire continuità e stabilità nei tempi di permanenza dei minori. In ogni caso, resta fermo il diritto di ciascun genitore di fruire di periodi di ferie personali, compatibilmente con le esigenze dei figli e con l'organizzazione concordata. Le scelte organizzative di cui al presente articolo non dovranno in alcun modo pregiudicare il principio della permanenza paritaria dei figli con entrambi i genitori, che rimane obiettivo prioritario da garantire anche nei periodi feriali.
8. Entrambi i genitori quando i figli staranno con loro nei giorni infrasettimanali e/o nei fine settimana, si occuperanno di far svolgere puntualmente i compiti ad entrambi.
9. In considerazione della permanenza dei figli con ciascun genitore in modo perfettamente paritetico, i ricorrenti concordano che provvederanno in modo diretto al loro mantenimento nei periodi di rispettiva convivenza con gli stessi ad eccezione delle spese per l'acquisto dell'abbigliamento di uso ordinario che saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno). Ciascun genitore provvederà direttamente all'acquisto dei capi di abbigliamento necessari durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé, assicurandosi che gli stessi siano adeguati alle esigenze stagionali e personali dei minori. Eventuali acquisti di capi di abbigliamento di particolare rilevanza o costo saranno previamente concordati tra i genitori e ripartiti al 50%.
10. Le spese straordinarie necessarie per i figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi e per le stesse i genitori si obbligano ad osservare il disciplinare di cui alle linee guida del Tribunale della Spezia del 13 dicembre 2018 e successive modifiche e/o integrazioni. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta da parte dell'altro (a mezzo sms, telegram, email, pec ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, così come la mera negazione sarà intesa come approvazione dell'esborso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione indicativamente entro un mese dall'effettuazione delle stesse, è dovuto entro il mese successivo dalla relativa richiesta. A titolo esemplificativo, si precisa che entrambi i genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese relative al materiale scolastico (libri di testo, cancelleria, gite, ecc.), mensa, trasporto scolastico, medicinali da banco che comportino esborsi mensili superiori ai 15 euro, trattamenti estetici e ricariche del cellulare.
11. Detrazioni e deduzioni ai fini Irpef, eventuali rimborsi di qualsiasi genere in favore dei figli, andranno a beneficio della IG.ra . L'assegno unico verrà interamente Parte_1 corrisposto alla IG.ra . Parte_1
12. I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad avere un contributo al proprio mantenimento. La Casa familiare sita a La Spezia, via Genova n. 544, già di proprietà della IG.ra , resterà nella piena disponibilità e uso di quest'ultima. Il Parte_1
IG. ha già lasciato la già menzionata abitazione, asportando tutti i suoi effetti Parte_2 personali.
13. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
14. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Il contributo unificato verrà sostenuto dai coniugi in ragione del 50% ciascuno”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato (02.07.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per ottenere l'omologa del caso. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in data 16.09.2017 a La Spezia, con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2017, al numero 111, parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Ettore Di Roberto. La Spezia, 03.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani