Ordinanza 6 maggio 2024
Massime • 1
Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta; tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/05/2024, n. 12090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12090 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
che in applicazione del principio enunciato da questa Corte un tale errore costituiva una mera irregolarità; che accortosi dell’errore aveva provveduto a nuovo deposito nel pertinente fascicolo, ha chiesto essere rimesso in termini. 4.1. La istanza merita di essere accolta. 4 di 12 Questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di opposizione allo stato passivo, il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti (Sez. 1, n. 15243, 12/05/2022, Rv. 664770; conforme, Cass. n. 31371/2022, in un caso in cui la Corte d’appello aveva reputato tardivo l’atto d’impugnazione rifiutato perché rifiutato per erronea indicazione del registro “contenzioso”, anziché del registro “lavoro”). Nel caso in esame l’errore è consistito, piuttosto che nello scambio del registro, nell’individuazione del pertinente fascicolo. Tuttavia, non vi sono ragioni per discostarsi dal condiviso riportato principio, non implicando la evidenziata diversità ripercussioni che possano assumere rilievo. È appena il caso di soggiungere che l’errore di cui si discute non è portatore di “vulnus” alcuno alla difesa della controparte, la quale esaurisce il proprio diritto processuale a ulteriormente illustrare il proprio atto introduttivo col deposito della propria memoria, non sussistendo un diritto di replica all’altrui memoria, nel caso pervenuta nel pertinente fascicolo a scadenza avvenuta del termine. 5 di 12 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., assumendo che, in assenza di specifico motivo d’appello, la Corte locale aveva condannato l’esponente a restituire i beni mobili, che la controparte era stata obbligata a consegnargli in esecuzione della sentenza di condanna del Tribunale. 5.1. La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento. Non è dubbio che con il dispositivo la sentenza d’appello ha ordinato la restituzione agli appellanti di quanto costoro, quali convenuti soccombenti, fossero stati costretti a corrispondere all’attore vittorioso in primo grado. Non è seriamente controvertibile che con l’uso del verbo corrispondere la Corte di Cagliari abbia inteso inequivocamente riferirsi al pagamento delle spese legali derivate dalla soccombenza. Invero, è il denaro che si corrisponde e non di certo i beni mobili. 6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 cod. civ. Dopo avere riportato ampi stralci della motivazione della sentenza impugnata, afferma che la decisione aveva omesso l’indagine impostagli dalle norme evocate, essendosi, in particolare, limitata a esaminare il contrato definitivo, dal quale l’errore non avrebbe potuto emergere;
così arrestandosi al tenore letterale delle parole di esso, non aveva tenuto conto del comportamento delle parti. 6.1. Il motivo deve essere rigettato. In punto di violazione o falsa applicazione delle norme sull’ermeneutica negoziale la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in 6 di 12 questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito;
in quanto, <<l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che vizi motivazione nell'applicazione essi: pertanto, onde far valere sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, il regime vecchio testo n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], ricorrente cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole d'interpretazione mediante specifica indicazione norme asseritamente violate ai principi esse contenuti, ma tenuto, altresì, precisare modo e con quali considerazioni merito siasi discostato dai assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base argomentazioni illogiche od insufficienti;
conseguenza, fini dell'ammissibilità motivo ricorso tale profilo prospettato, può essere considerata idonea - anche ammesso concesso lo si possa implicitamente mera critica convincimento, cui quel sia pervenuto, operata, come nella specie, apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione quella desumibile dalla della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni riportano semplicemente controversia, riesame consentito (ex pluribus, cass. nn. 15381 2004, 13839 13579 5359 753 7 12 18587 2012; veda inoltre, ricchezza richiami, 2988 2013; da ultimo, 2050 2024)>>. Nonostante gli sforzi profusi dal ricorrente, il richiamo alle norme regolanti l’interpretazione del negozio risulta privo di specifica critica della decisione nel senso sopra enunciato. Manca, in definitiva, un’apprezzabile, in quanto puntuale e specificamente connessa alla norma asseritamente disattesa, critica del ragionamento della Corte locale. Qui, per vero, la sentenza esamina la condotta della parti, anche antecedente al contratto, e giunge a una conclusione plausibile, in questa sede non censurabile. Il richiamo, poi, all’art. 1367 cod. civ. (conservazione del contratto) non è, all’evidenza, pertinente. Sotto altro profilo deve osservarsi che, ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, 8 di 12 sopravvivono al contratto definitivo (Sez. 2, 30735, 21/12/2017, Rv. 646612 - 01). 7. Con il terzo motivo viene denunciata omessa motivazione. Il ricorrente, dopo avere richiamato talune sentenza di questa Corte, afferma che la decisione impugnata aveva omesso di spiegare quando sarebbe intervenuto il mutamento delle intenzioni del venditore, senza dar conto della circostanza che il prezzo sarebbe rimasto implausibilmente invariato. 7.1. Il motivo è inammissibile. Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente;
apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard;
cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 9 di 12 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, avendo la Corte locale spiegato intellegibilmente le ragioni del proprio convincimento;
né la motivazione perde la propria essenza ove il giudice non si dia carico di spiegare risolvere ogni possibile ipotetica discrasia. 8. Con il quarto motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché <
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024