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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2168/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 771/2024 promossa da:
(c.f. , nt. a UCRAINA il 04/02/1980, Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 25/02/1970 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ANTONIAZZI MAURIZIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: Piaccia al Tribunale Ill.mo In via Principale:
1) AFFIDAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e domicilio stabile presso la madre in Novara, via Calvari, 6.
2) DIRITTI DI VISITA: Stabilire che il padre potrà vedere concordando direttamente con la signora Per_1
giorni, orari e modalità, compatibilmente con la volontà del figlio e le esigenze scolastiche, ed in assenza Parte_1
Pag. 1 di accordo, per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 in presenza di scuola, entro le ore 22 nel periodo in cui non c'è scuola. Inoltre, il padre starà con il sabato e la domenica, a settimane alterne, Per_1 dalle ore 9 del mattino con pernottamento presso il padre e sino alle 21,00 o 22,00 della domenica sera. Salvi i migliori accordi tra le parti. Con ampia facoltà per i nonni di vedere e tenere con sé il minore, concordando preventivamente le visite con la signora e/o il minore. Ferma la presa in carico dei Servizi Sociali e del Parte_1 servizi di NPI. 3) VACANZE SCOLASTICHE ED ESTIVE: Stabilire che il padre vedrà , nelle vacanze Per_1 scolastiche natalizie, dal 23.12 al 30.12, o dal 31.12 al 6.1, in via alternata con la madre, negli anni dispari il primo periodo con la madre e il secondo con il padre, negli anni pari viceversa, salvo diversi accordi tra le parti. Parimenti starà con il padre per la metà delle vacanze pasquali, per la prima metà negli anni pari con la Per_1 madre e la seconda metà con il padre, negli anni dispari viceversa. Il signor potrà altresì trascorrere con CP_1
un periodo, anche non consecutivo di 15 giorni per le vacanze estive - comprese tra metà giugno e metà Per_1 settembre -, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31/5 di ogni anno. Entrambe le parti dovranno comunicarsi vicendevolmente ove porteranno il minore e consentire la comunicazione telefonica, un paio di volte al giorno, con l'altro genitore. In ordine alle altre festività, saranno passate alternativamente con l'uno o l'altro genitore. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà la madre, e negli anni dispari deciderà il padre. Il giorno del compleanno del figlio, sarà passato con l'uno o l'altro genitore, a secondo della turnazione ordinaria. Sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti. 4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Determinare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla signora a mezzo bonifico sul C/C a lei intestato, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 500,00 mensile, che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Determinare altresì a carico del signor un contributo per le spese straordinarie scolastiche, sportive, e CP_1 ricreative in genere, nella misura del 50%, da concordarsi preventivamente tra le parti, secondo il protocollo di Torino, vale a dire: I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale d) tickets sanitari II) Spese mediche ( da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) buoni pasto IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento
Pag. 2 d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad. es. acquisti di inizio anno scolastico) V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) viaggi e vacanze c) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta 5) Disporre che il signor rilasci alla signora assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto CP_1 Parte_1
e ogni altro documento valido per l'espatrio, prendendo atto della disponibilità della stessa a rilasciare assenso al padre reciprocamente 6) Adotti il Tribunale ogni decisione più opportuna nell'interesse del minore. In via subordinata: Fermi gli altri punti, disporre l'affidamento di ai Servizi sociali di Novara, con collocamento Persona_1 prevalente e domicilio stabile presso la madre in Novara, via Calvari, 6. Con vittoria di competenze e spese di lite in caso di opposizione”.
Per il resistente
-disporre l'affidamento congiunto del minore con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
-disporre che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di parte ricorrente;
-disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario di mediante versamento entro il giorno 15 Per_1 di ogni mese di un importo pari ad euro 250,00 aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
-disporre che il padre contribuisca al mantenimento straordinario di nella misura del 50% della spese Per_1 sostenute o da sostenere previa documentazione delle stesse Con vittoria di spese, competenze e spese di lite.
Per il P.M.
Si rimette alle valutazioni del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 26.10.2023 rappresentava di aver intrattenuto Parte_1 una relazione di convivenza con dall'anno 2008 all'anno 2012, dalla quale Controparte_1 in data 25.1.2009 nasceva il figlio . Per_1
Nell'anno 2012, lasciava l'abitazione familiare, dopo aver commesso condotte Per_1 violenze nei confronti della compagna, anche alla presenza del minore, che manifestava dei disagi, sfociati in episodi di autolesionismo. Veniva avviato, su istanza della Procura della Repubblica, un procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, che con decreto del 30.6.21 disponeva la collocazione del minore in una struttura contenitiva, anche a valenza sanitaria - Pandora di Celle Enomondo. A seguito di giudizio introdotto dalla ricorrente, il Tribunale di Novara, in data 3.11.2022, disponeva l'affido del minore ai Servizi Sociali del comune di Novara, con collocamento Per_1 del minore presso i nonni paterni. Disponeva che la madre potesse incontrare il figlio “alla presenza
Pag. 3 di un educatore con un incontro a settimana e, trascorsi i sei mesi, su insindacabile giudizio dei Servizi sociali, prevedeva la possibilità per la ricorrente di vedere il figlio due volte la settimana, senza pernotto e senza la presenza dell'educatore”. Il Tribunale disponeva inoltre che la madre contribuisse al mantenimento del figlio versando l'importo di € 150,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie;
poneva a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di mantenimento del minore l'importo di € 250,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Evidenziava la ricorrente che il percorso intrapreso dalla madre aveva avuto esito positivo, tanto che da maggio 2023 incontrava il minore due giorni a settimana, senza la presenza di un educatore. Circa la propria situazione patrimoniale, la resistente evidenziava di percepire uno stipendio di circa
€ 1.300,00 mensili, mentre il di € 1.500,00. Per_1
* Si costituiva il resistente che nulla osservava sulle richieste di affido e collocamento. Chiedeva, invece, che il mantenimento in favore del minore fosse limitato all'importo di € 250,00 mensili, avuto riguardo alla detenzione dello stesso sino al marzo 2023 e alla successiva attività di muratore svolta dallo stesso con reddito di € 1.300,00 mensili.
* All'udienza del 30.1.2024, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti. Parte ricorrente ha dichiarato: “io abito a Novara, in via Calvari, n. 6; ho sempre abitato con mio figlio, attualmente da sola;
vedo mio figlio due giorni a settimana come stabilito;
ho iniziato a lavorare, faccio part time per Fedex, ho appena iniziato, guadagnerò circa euro 800,900 al mese. La casa è di mia proprietà, non ho un mutuo. Il rapporto con mio figlio è bello, mi manca da morire. C'è stato un errore fin in partenza, è successo tutto talmente veloce. Mio figlio non vede l'ora di tornare a casa, ha quindici anni, l'ho cresciuto sempre da sola. Quando ci vediamo parliamo, usciamo, cose normali. I Servizi non li vedo da maggio, ho sentito telefonicamente qualche volta. Mio figlio dai nonni sta bene, io ho rapporti, mi trovo bene. Voglio aggiungere che al più presto voglio vedere mio figlio, mi dispiace da morire, ha la madre viva, sana. Togliere la madre a un figlio è un errore gravissimo, non sono mai stata quella come mi hanno descritto. Io non ho un compagno, vivo per lui. Il bambino è tranquillo, nel passato unico sbaglio che ho fatto è di non portarlo all'ASL, è stato un errore, ma io volevo portarlo al privato”. Parte resistente ha dichiarato: “io per il momento sto con mia mamma, non sono residente con mia mamma, ma siccome c'è mio figlio sto con lui. Faccio il muratore, prendo 1350 euro al mese per la ditta MFCM di Galliate, ogni mese devo dare a mia mamma 250 euro come ha stabilito il Giudice;
ho un finanziamento da pagare di euro 600,00 al mese perché ho comprato una barca di euro 30.000. Preciso che è giusto che mio figlio va con la mamma, ma il merito di come è mio figlio adesso è mio e dei miei genitori. Ho un pochettino di precedenti per estorsione, oltraggio a pubblico ufficiale, risse. Ho scontato tutto, sono un uomo libero, grazie a Dio. Volevo precisare che mio figlio nell'anno in cui è stato con la mia mamma ha fatto miglioramenti. Io mi sento sempre con i Servizi, mi fanno complimenti, anche la dott.ssa Mia mamma porta Per_2 Per_1 ai Servizi di NPI una volta al mese;
i Servizi vengono loro a casa o lo porta mia madre. Mia mamma è in pensione, faceva la casalinga;
mio papà è in pensione, faceva il muratore. Ho una sorella che cura la scuola di mio figlio, è una amministrativa nella scuola. non ha più crisi, frequenta la prima superiore, scuola Per_1 CP_2
Io non devo aggiungere niente, l'importante che mio figlio sta bene, ho qualcosa con la mamma perché mi chiede più del dovuto. Sono stato in carcere fino ad aprile 2022, sono stato un anno e cinque mesi”.
*
Pag. 4 All'udienza del 9.4.2024, si è proceduto all'ascolto del minore , di anni quindici, il quale Per_1 ha dichiarato di vivere con i nonni, con i quali si trova bene. Ha riferito di voler tornare a vivere dalla mamma, con la quale ha un buon rapporto e che vorrebbe vedere più spesso. Il minore ha dichiarato anche di aver un buon rapporto con il padre e con i nonni paterni.
* In via istruttoria, il Giudice delegato ha disposto l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali e del Servizio NPI. Dalla lettura delle relazioni emerge come, in questi anni, il minore abbia avuto notevoli progressi sia da un punto di vista relazionale che psicologico, anche se necessiti tutt'ora di un sostegno. Sia i Servizi che la N.P.I. hanno evidenziato come, nonostante il comportamento talvolta oppositivo della donna, gli incontri tra madre e figlio sono regolari e hanno sempre esito positivo. Sia la madre che il ragazzo lamentano il poco tempo a disposizione.
*
2. Sul regime di affidamento del minore Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, il Collegio ritiene di dover disporre l'affido condiviso del minore. Ed invero, le criticità evidenziate dal Tribunale nel decreto del 3.11.2022 con riguardo alla figura materna appaiono pressoché superate dal lavoro svolto dai Servizi Sociali e dal Servizio NPI, sia sul minore che sui genitori. Sia gli educatori che gli psicologhi che hanno avuto in carico ed il nucleo familiare Per_1 concordano sulla necessità di prolungare ed ampliare i diritti materni, avuto riguardo al buon esito degli interventi esperiti. Il minore, in sede di audizione, ha poi confermato la propria volontà di
Pag. 5 tornare a vivere presso la madre e tale scelta di risulta essere confermata dal Servizio Per_1
Sociale e dalla NPI. Deve, quindi, essere disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente -anche a fini anagrafici- presso l'abitazione materna. Le criticità riscontrate anche oggi dagli operatori e, in particolare, il carattere parzialmente oppositivo della madre dovranno essere fronteggiate mediante la prosecuzione della presa in carico del minore da parte della NPI, e dei Servizi Sociali che manterranno un monitoraggio sul nucleo familiare, dando corso ad ogni eventuale ulteriore supporto fosse necessario per il minore e segnalando all'autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la prole. Da un punto di vista del diritto di visita paterno deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo sui tempi di visita e collocamento. L'accordo deve essere integralmente recepito dal Collegio, avuto riguardo all'interesse del minore.
3. Il mantenimento dei figli Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento del figlio minorenne deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ed invero, dalla documentazione patrimoniale delle parti emerge come la madre abbia uno stipendio netto di circa 900,00 , mentre il padre svolga costante attività lavorativa come muratore, percependo l'importo di € 1.300,00 mensili circa. Sulla scorta delle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori, avuto riguardo alla collocazione prevalente del minore presso la madre e della ripartizione delle spese straordinarie al 50%, secondo quanto richiesto da entrambe le parti, il Collegio ritiene congrua, considerata l'età della prole, le esigenze presumibili delle due figlie, pacificamente non ancora autosufficienti economicamente, la previsione di un importo di mantenimento a carico del padre pari ad euro 350,00, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge.
4. Spese di lite Avuto riguardo all'adesione di parte resistente alle domande in tema di affidamento e collocamento del minore e alla parziale reciproca soccombenza per quanto concerne la domanda di contributo economico, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e domicilio stabile presso la madre in Novara, via Calvari, 6.
Pag. 6 2) dispone che il padre potrà vedere secondo gli accordi con la madre,
Per_1 compatibilmente con la volontà del figlio e le esigenze scolastiche, ed in assenza di accordo, per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 in presenza di scuola, entro le ore 22 nel periodo in cui non c'è scuola. Inoltre, il padre starà con
Per_1 il sabato e la domenica, a settimane alterne, dalle ore 9 del mattino con pernottamento presso il padre e sino alle 21,00 o 22,00 della domenica sera. Il padre vedrà , nelle
Per_1 vacanze scolastiche natalizie, dal 23.12 al 30.12, o dal 31.12 al 6.1, in via alternata con la madre, negli anni dispari il primo periodo con la madre e il secondo con il padre, negli anni pari viceversa, salvo diversi accordi tra le parti. Parimenti starà con il padre per la
Per_1 metà delle vacanze pasquali, per la prima metà negli anni pari con la madre e la seconda metà con il padre, negli anni dispari viceversa. Il padre potrà altresì trascorrere con
Per_1 un periodo, anche non consecutivo di 15 giorni per le vacanze estive - comprese tra metà giugno e metà settembre -, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31/5 di ogni anno. Il giorno del compleanno del figlio, sarà passato con l'uno o l'altro genitore, a secondo della turnazione ordinaria. Sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti.
3) dispone la prosecuzione dell'incarico conferito al Servizio di NPI relativamente alla presa in carico del minore;
4) dispone la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio del nucleo familiare e del minore, dando corso ad ogni eventuale ulteriore supporto fosse necessario per il minore e segnalando all'autorità giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per la prole, prescrivendo che gli stessi continuino il proprio incarico di monitoraggio;
5) dispone che versi a titolo di mantenimento del figlio minore, Controparte_1
l'importo di € 350,00 mensili da corrispondere alla madre a mezzo bonifico, entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTAT;
6) pone a carico di ciascun genitore il pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Torino;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 5.12.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 771/2024 promossa da:
(c.f. , nt. a UCRAINA il 04/02/1980, Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 25/02/1970 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ANTONIAZZI MAURIZIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: Piaccia al Tribunale Ill.mo In via Principale:
1) AFFIDAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e domicilio stabile presso la madre in Novara, via Calvari, 6.
2) DIRITTI DI VISITA: Stabilire che il padre potrà vedere concordando direttamente con la signora Per_1
giorni, orari e modalità, compatibilmente con la volontà del figlio e le esigenze scolastiche, ed in assenza Parte_1
Pag. 1 di accordo, per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 in presenza di scuola, entro le ore 22 nel periodo in cui non c'è scuola. Inoltre, il padre starà con il sabato e la domenica, a settimane alterne, Per_1 dalle ore 9 del mattino con pernottamento presso il padre e sino alle 21,00 o 22,00 della domenica sera. Salvi i migliori accordi tra le parti. Con ampia facoltà per i nonni di vedere e tenere con sé il minore, concordando preventivamente le visite con la signora e/o il minore. Ferma la presa in carico dei Servizi Sociali e del Parte_1 servizi di NPI. 3) VACANZE SCOLASTICHE ED ESTIVE: Stabilire che il padre vedrà , nelle vacanze Per_1 scolastiche natalizie, dal 23.12 al 30.12, o dal 31.12 al 6.1, in via alternata con la madre, negli anni dispari il primo periodo con la madre e il secondo con il padre, negli anni pari viceversa, salvo diversi accordi tra le parti. Parimenti starà con il padre per la metà delle vacanze pasquali, per la prima metà negli anni pari con la Per_1 madre e la seconda metà con il padre, negli anni dispari viceversa. Il signor potrà altresì trascorrere con CP_1
un periodo, anche non consecutivo di 15 giorni per le vacanze estive - comprese tra metà giugno e metà Per_1 settembre -, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31/5 di ogni anno. Entrambe le parti dovranno comunicarsi vicendevolmente ove porteranno il minore e consentire la comunicazione telefonica, un paio di volte al giorno, con l'altro genitore. In ordine alle altre festività, saranno passate alternativamente con l'uno o l'altro genitore. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà la madre, e negli anni dispari deciderà il padre. Il giorno del compleanno del figlio, sarà passato con l'uno o l'altro genitore, a secondo della turnazione ordinaria. Sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti. 4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Determinare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla signora a mezzo bonifico sul C/C a lei intestato, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 500,00 mensile, che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Determinare altresì a carico del signor un contributo per le spese straordinarie scolastiche, sportive, e CP_1 ricreative in genere, nella misura del 50%, da concordarsi preventivamente tra le parti, secondo il protocollo di Torino, vale a dire: I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale d) tickets sanitari II) Spese mediche ( da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) buoni pasto IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento
Pag. 2 d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad. es. acquisti di inizio anno scolastico) V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) viaggi e vacanze c) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta 5) Disporre che il signor rilasci alla signora assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto CP_1 Parte_1
e ogni altro documento valido per l'espatrio, prendendo atto della disponibilità della stessa a rilasciare assenso al padre reciprocamente 6) Adotti il Tribunale ogni decisione più opportuna nell'interesse del minore. In via subordinata: Fermi gli altri punti, disporre l'affidamento di ai Servizi sociali di Novara, con collocamento Persona_1 prevalente e domicilio stabile presso la madre in Novara, via Calvari, 6. Con vittoria di competenze e spese di lite in caso di opposizione”.
Per il resistente
-disporre l'affidamento congiunto del minore con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
-disporre che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di parte ricorrente;
-disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario di mediante versamento entro il giorno 15 Per_1 di ogni mese di un importo pari ad euro 250,00 aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
-disporre che il padre contribuisca al mantenimento straordinario di nella misura del 50% della spese Per_1 sostenute o da sostenere previa documentazione delle stesse Con vittoria di spese, competenze e spese di lite.
Per il P.M.
Si rimette alle valutazioni del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 26.10.2023 rappresentava di aver intrattenuto Parte_1 una relazione di convivenza con dall'anno 2008 all'anno 2012, dalla quale Controparte_1 in data 25.1.2009 nasceva il figlio . Per_1
Nell'anno 2012, lasciava l'abitazione familiare, dopo aver commesso condotte Per_1 violenze nei confronti della compagna, anche alla presenza del minore, che manifestava dei disagi, sfociati in episodi di autolesionismo. Veniva avviato, su istanza della Procura della Repubblica, un procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, che con decreto del 30.6.21 disponeva la collocazione del minore in una struttura contenitiva, anche a valenza sanitaria - Pandora di Celle Enomondo. A seguito di giudizio introdotto dalla ricorrente, il Tribunale di Novara, in data 3.11.2022, disponeva l'affido del minore ai Servizi Sociali del comune di Novara, con collocamento Per_1 del minore presso i nonni paterni. Disponeva che la madre potesse incontrare il figlio “alla presenza
Pag. 3 di un educatore con un incontro a settimana e, trascorsi i sei mesi, su insindacabile giudizio dei Servizi sociali, prevedeva la possibilità per la ricorrente di vedere il figlio due volte la settimana, senza pernotto e senza la presenza dell'educatore”. Il Tribunale disponeva inoltre che la madre contribuisse al mantenimento del figlio versando l'importo di € 150,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie;
poneva a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di mantenimento del minore l'importo di € 250,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Evidenziava la ricorrente che il percorso intrapreso dalla madre aveva avuto esito positivo, tanto che da maggio 2023 incontrava il minore due giorni a settimana, senza la presenza di un educatore. Circa la propria situazione patrimoniale, la resistente evidenziava di percepire uno stipendio di circa
€ 1.300,00 mensili, mentre il di € 1.500,00. Per_1
* Si costituiva il resistente che nulla osservava sulle richieste di affido e collocamento. Chiedeva, invece, che il mantenimento in favore del minore fosse limitato all'importo di € 250,00 mensili, avuto riguardo alla detenzione dello stesso sino al marzo 2023 e alla successiva attività di muratore svolta dallo stesso con reddito di € 1.300,00 mensili.
* All'udienza del 30.1.2024, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti. Parte ricorrente ha dichiarato: “io abito a Novara, in via Calvari, n. 6; ho sempre abitato con mio figlio, attualmente da sola;
vedo mio figlio due giorni a settimana come stabilito;
ho iniziato a lavorare, faccio part time per Fedex, ho appena iniziato, guadagnerò circa euro 800,900 al mese. La casa è di mia proprietà, non ho un mutuo. Il rapporto con mio figlio è bello, mi manca da morire. C'è stato un errore fin in partenza, è successo tutto talmente veloce. Mio figlio non vede l'ora di tornare a casa, ha quindici anni, l'ho cresciuto sempre da sola. Quando ci vediamo parliamo, usciamo, cose normali. I Servizi non li vedo da maggio, ho sentito telefonicamente qualche volta. Mio figlio dai nonni sta bene, io ho rapporti, mi trovo bene. Voglio aggiungere che al più presto voglio vedere mio figlio, mi dispiace da morire, ha la madre viva, sana. Togliere la madre a un figlio è un errore gravissimo, non sono mai stata quella come mi hanno descritto. Io non ho un compagno, vivo per lui. Il bambino è tranquillo, nel passato unico sbaglio che ho fatto è di non portarlo all'ASL, è stato un errore, ma io volevo portarlo al privato”. Parte resistente ha dichiarato: “io per il momento sto con mia mamma, non sono residente con mia mamma, ma siccome c'è mio figlio sto con lui. Faccio il muratore, prendo 1350 euro al mese per la ditta MFCM di Galliate, ogni mese devo dare a mia mamma 250 euro come ha stabilito il Giudice;
ho un finanziamento da pagare di euro 600,00 al mese perché ho comprato una barca di euro 30.000. Preciso che è giusto che mio figlio va con la mamma, ma il merito di come è mio figlio adesso è mio e dei miei genitori. Ho un pochettino di precedenti per estorsione, oltraggio a pubblico ufficiale, risse. Ho scontato tutto, sono un uomo libero, grazie a Dio. Volevo precisare che mio figlio nell'anno in cui è stato con la mia mamma ha fatto miglioramenti. Io mi sento sempre con i Servizi, mi fanno complimenti, anche la dott.ssa Mia mamma porta Per_2 Per_1 ai Servizi di NPI una volta al mese;
i Servizi vengono loro a casa o lo porta mia madre. Mia mamma è in pensione, faceva la casalinga;
mio papà è in pensione, faceva il muratore. Ho una sorella che cura la scuola di mio figlio, è una amministrativa nella scuola. non ha più crisi, frequenta la prima superiore, scuola Per_1 CP_2
Io non devo aggiungere niente, l'importante che mio figlio sta bene, ho qualcosa con la mamma perché mi chiede più del dovuto. Sono stato in carcere fino ad aprile 2022, sono stato un anno e cinque mesi”.
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Pag. 4 All'udienza del 9.4.2024, si è proceduto all'ascolto del minore , di anni quindici, il quale Per_1 ha dichiarato di vivere con i nonni, con i quali si trova bene. Ha riferito di voler tornare a vivere dalla mamma, con la quale ha un buon rapporto e che vorrebbe vedere più spesso. Il minore ha dichiarato anche di aver un buon rapporto con il padre e con i nonni paterni.
* In via istruttoria, il Giudice delegato ha disposto l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali e del Servizio NPI. Dalla lettura delle relazioni emerge come, in questi anni, il minore abbia avuto notevoli progressi sia da un punto di vista relazionale che psicologico, anche se necessiti tutt'ora di un sostegno. Sia i Servizi che la N.P.I. hanno evidenziato come, nonostante il comportamento talvolta oppositivo della donna, gli incontri tra madre e figlio sono regolari e hanno sempre esito positivo. Sia la madre che il ragazzo lamentano il poco tempo a disposizione.
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2. Sul regime di affidamento del minore Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, il Collegio ritiene di dover disporre l'affido condiviso del minore. Ed invero, le criticità evidenziate dal Tribunale nel decreto del 3.11.2022 con riguardo alla figura materna appaiono pressoché superate dal lavoro svolto dai Servizi Sociali e dal Servizio NPI, sia sul minore che sui genitori. Sia gli educatori che gli psicologhi che hanno avuto in carico ed il nucleo familiare Per_1 concordano sulla necessità di prolungare ed ampliare i diritti materni, avuto riguardo al buon esito degli interventi esperiti. Il minore, in sede di audizione, ha poi confermato la propria volontà di
Pag. 5 tornare a vivere presso la madre e tale scelta di risulta essere confermata dal Servizio Per_1
Sociale e dalla NPI. Deve, quindi, essere disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente -anche a fini anagrafici- presso l'abitazione materna. Le criticità riscontrate anche oggi dagli operatori e, in particolare, il carattere parzialmente oppositivo della madre dovranno essere fronteggiate mediante la prosecuzione della presa in carico del minore da parte della NPI, e dei Servizi Sociali che manterranno un monitoraggio sul nucleo familiare, dando corso ad ogni eventuale ulteriore supporto fosse necessario per il minore e segnalando all'autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la prole. Da un punto di vista del diritto di visita paterno deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo sui tempi di visita e collocamento. L'accordo deve essere integralmente recepito dal Collegio, avuto riguardo all'interesse del minore.
3. Il mantenimento dei figli Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento del figlio minorenne deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ed invero, dalla documentazione patrimoniale delle parti emerge come la madre abbia uno stipendio netto di circa 900,00 , mentre il padre svolga costante attività lavorativa come muratore, percependo l'importo di € 1.300,00 mensili circa. Sulla scorta delle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori, avuto riguardo alla collocazione prevalente del minore presso la madre e della ripartizione delle spese straordinarie al 50%, secondo quanto richiesto da entrambe le parti, il Collegio ritiene congrua, considerata l'età della prole, le esigenze presumibili delle due figlie, pacificamente non ancora autosufficienti economicamente, la previsione di un importo di mantenimento a carico del padre pari ad euro 350,00, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge.
4. Spese di lite Avuto riguardo all'adesione di parte resistente alle domande in tema di affidamento e collocamento del minore e alla parziale reciproca soccombenza per quanto concerne la domanda di contributo economico, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e domicilio stabile presso la madre in Novara, via Calvari, 6.
Pag. 6 2) dispone che il padre potrà vedere secondo gli accordi con la madre,
Per_1 compatibilmente con la volontà del figlio e le esigenze scolastiche, ed in assenza di accordo, per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 in presenza di scuola, entro le ore 22 nel periodo in cui non c'è scuola. Inoltre, il padre starà con
Per_1 il sabato e la domenica, a settimane alterne, dalle ore 9 del mattino con pernottamento presso il padre e sino alle 21,00 o 22,00 della domenica sera. Il padre vedrà , nelle
Per_1 vacanze scolastiche natalizie, dal 23.12 al 30.12, o dal 31.12 al 6.1, in via alternata con la madre, negli anni dispari il primo periodo con la madre e il secondo con il padre, negli anni pari viceversa, salvo diversi accordi tra le parti. Parimenti starà con il padre per la
Per_1 metà delle vacanze pasquali, per la prima metà negli anni pari con la madre e la seconda metà con il padre, negli anni dispari viceversa. Il padre potrà altresì trascorrere con
Per_1 un periodo, anche non consecutivo di 15 giorni per le vacanze estive - comprese tra metà giugno e metà settembre -, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31/5 di ogni anno. Il giorno del compleanno del figlio, sarà passato con l'uno o l'altro genitore, a secondo della turnazione ordinaria. Sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti.
3) dispone la prosecuzione dell'incarico conferito al Servizio di NPI relativamente alla presa in carico del minore;
4) dispone la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio del nucleo familiare e del minore, dando corso ad ogni eventuale ulteriore supporto fosse necessario per il minore e segnalando all'autorità giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per la prole, prescrivendo che gli stessi continuino il proprio incarico di monitoraggio;
5) dispone che versi a titolo di mantenimento del figlio minore, Controparte_1
l'importo di € 350,00 mensili da corrispondere alla madre a mezzo bonifico, entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTAT;
6) pone a carico di ciascun genitore il pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Torino;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 5.12.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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