Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche di cui alla tabella A annessa alla legge 3 febbraio 1989, n. 33 ".
Nota all' art. 2:
- La legge n. 33/1989 reca: "Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990".
Nota all' art. 2:
- La legge n. 33/1989 reca: "Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990".