Articolo 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 785
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10 ottobre 1950
Art. 3.
L' art. 6 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149 , e' sostituito dal seguente:
"La tariffa base della pubblicita', di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608 , e' stabilita nelle seguenti misure:
lire 1200, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di prima categoria;
lire 800, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di seconda categoria;
lire 500, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di terza categoria.
I suindicati canoni vengono aumentati di lire 400 per metro quadrato e per ogni anno nei confronti della pubblicita' eseguita con mezzi elettrici luminosi.
Alla pubblicita' semestrale verranno applicati i canoni annui come sopra stabiliti ridotti di un terzo.
Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato".
Entrata in vigore il 10 ottobre 1950