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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2542/2024 promossa da:
(C.F. ), di seguito per brevità Parte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv. PEZZIMENTI GIUSEPPE ANTONIO e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PEZZIMENTI GIUSEPPE
ANTONIO
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONICALZI MARIA CP_1 C.F._1 CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TORINO N. 2 GALLARATE presso il difensore avv. BONICALZI MARIA CRISTINA
OPPOSTO
Oggetto: contratto d'opera – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni interveniva il solo procuratore dell'opposto, il quale così concludeva: rilevato che controparte successivamente alla notifica dell'opposizione non ha dedotto e non ha articolato alcuna difesa, si riporta integralmente ai precedenti atti difensivi ed alle conclusioni depositate in data 8 gennaio 2025.
Chiede che il giudice trattenga la causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato aceva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n.665/2024 emesso dal Tribunale in epigrafe e notificato in data 24.06.2024 (Doc.2), formulando le ss. conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: preliminarmente sospendere l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto stante le ragioni dell'attrice nonché dichiarare sempre in via preliminare la nullità e/o l'illegittimità dello stesso decreto oggi opposto stante quanto sopra evidenziato;
nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo, inesistente, falso o comunque privo di efficacia giuridica alcuna il contratto prodotto da
[...] per i motivi su esposti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto statuendo a CP_1 favore della sua nullità ab origine dichiarandolo privo di efficacia giuridica alcuna nei confronti dell'attrice; nominare un suo CTU al fine di accertare la falsità del documento contrattuale denominato doc n. 2 dalla parte istante in virtù dell'interesse di parte attrice rivolta al disconoscimento sia dello stesso documento che della firma in esso apposta non appartenente al sig.
; accogliere da parte attrice la denuncia di falso nei confronti del documento ( doc n. 2 CP_2 sopra richiamato) e della firma su di esso apposta;
in via subordinata, accertarsi la non dovutezza della somma richiesta in relazione alla estraneità dell'attrice in merito a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante attività istruttoria. Con riserva di ogni ulteriore deduzione ex art. 180 e 183
c.p.c. nonché formulazione di mezzo istruttorio e produzione documentale ex art. 184 c.p.c. Con vittoria delle spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non ancora ricevuto gli onorari. Volendo tenere conto della temerarietà della lite azionata dal sig. ilevando la sua responsabilità aggravata per aver CP_1 agito con dolo ed artificiosamente in danno della e del suo l.r.pt.” Parte_1
Formatosi il contraddittorio si costituiva il Sig. il quale contestava quanto ex adverso CP_1 esposto e, ribadendo gli elementi a fondamento del proprio credito, rassegnava le ss. conclusioni:
1) in via preliminare
a) Concedersi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.655/2024 pubblicato il 10.05.2024 del Tribunale di Busto Arsizio.
b) Assegnare termine per esperire/concludere il procedimento di mediazione nel caso in cui non sia stato già completato per la data dell'udienza.
c) Ordinare ex art.89 secondo comma cpc la cancellazione dall'atto di opposizione delle seguenti frasi:” “per mano della sua avvocata” alla pag.4 riga 4, “e la propria difesa” alla pag.5 settima riga;
“sono riusciti ad ottenere” pag.5 decima riga;
“e dalla sua difesa che ha deontologicamente l'obbligo di verificare l'autenticità di tutti i documenti che ogni cliente le sottopone”, pagina 5 ventesima riga;
”ma la sua difesa sicuramente con colpa gravissima”, alla pagina 6, prima riga;
“e la sua difesa” pag.8 alla ventottesima riga.
2) nel merito
a) Respingere le domande tutte formulate da parte attrice opponente perché infondate in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.655/2024
R.G./2024 del 10.05.2024 del giudice del Tribunale di Bust Arsizio.
3) in via subordinata di merito pagina 2 di 8 Previo ogni più opportuno accertamento, condannare al pagamento in Parte_1 favore del sig. dell'importo di Euro 87.550,92 oltre interessi moratori ai sensi del CP_1
D.lgs 09.10.2002 n.231 o a quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa.
4) istanza di verificazione
In relazione alla dedotta falsità della sottoscrizione del doc. n.2, prodotto con ricorso monitorio e del suo contenuto, l'opponente dichiara di volersi avvalere di detto documento e formula istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
pagina 3 di 8 In via istruttoria come in atti
Espletati gli incombenti di rito, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Fondatezza del credito azionato
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda azionata in via monitoria dal Sig. fondata CP_1
e meritevole pertanto di accoglimento.
L'opponente ha contestato il contratto dal quale origina il credito azionato in via monitoria assumendone la falsità, ma non ha contestato gli altri elementi sui quali si fonda il ricorso monitorio
(docc. 5 e ss.).
Vertendosi in materia per la quale non è prevista una riserva di forma scritta, il rapporto tra le parti può essersi perfezionato anche verbalmente e quindi il credito azionato dal Sig. on dipende CP_1 dal riconoscimento o meno dal contratto scritto, quanto dalla dimostrazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale che si è articolato nelle forme e termini indicati da quest'ultimo.
L'opposta ha fornito elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di tale rapporto contrattuale come si evince dai ss. riscontri:
- La corrispondenza con clienti e fornitori (Doc.12 fascicolo monitorio, da Doc.14 a Doc.43),
- Gli ordini ordini/commesse (Doc.12 del fascicolo monitorio e da Doc.14 a Doc.43);
- Le offerte/commesse delle quali si è occupato il sig. (Doc.12 del fascicolo CP_1 monitorio, Doc.3 e da Doc.14 a 43);
- La mail del 21.04.2020 del sig. l sig. con allegata la comunicazione ex CP_2 CP_1 art. 1 comma 1 lett.d) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020) nella quale dichiara che “la presenza in officina del sig. é strategica per la consulenza e il proseguimento dell'attività CP_1 produttiva” (Doc. 11 ricorso monitorio, significativo il fatto che il Sig. l.r. della CP_2
è la persona la cui firma sul contratto prodotto dall'opposto è Parte_1 stata ritenuta apocrifa dall'opponente);
- il contratto di comodato gratuito della vettura fatto dall'opponente a favore dell'opposto in data
3.01.2022 (Doc.5)
- l'intimazione in data 5.12.2023, con la quale ha citato il sig. Parte_1 quale teste avanti il Tribunale di Novara all'udienza del 18.04.2024 nel CP_1 procedimento n.2272/2021 promosso contro su fatti risalenti al marzo 2021 Controparte_3 noti all'opposto in qualità di consulente (Doc.6);
- l'allegazione della stampa sito internet della TUBAZIONI INDUSTRIALI ove il sig. ppare nello staff quale projet manager (Doc.7 stampa sito e Doc.8 chiavetta con CP_1 immagini dello schermo).
pagina 4 di 8 Alla luce di tale corposa e ricca dimostrazione del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, non contestata, l'opposizione appare invero pretestuosa allorchè nega il ruolo svolto dal Sig. CP_1 proprio favore e quindi il credito maturato per tale prestazioni, trovando applicazione anche il disposto di cui all'art. 116, cpv, cpc in forza del quale il Giudice può trarre argomenti di prova dalla condotta della parti (compresa l'omessa partecipazione alla mediazione obbligatoria ex art. 12 bis, co. 1, D. Lgs n. 28/2010).
Le richieste in ordine all'accertamento della veridicità/falsità del contratto disconosciuto dall'opponente sono dunque inammissibili in quanto strumentali rispetto all'esigenza di affermare/negare il rapporto negoziale tra le parti, la cui sussistenza va affermata in ragione degli elementi esposti.
Quanto all'ammontare del dovuto si osserva che l'opponente non ha contestato l'importo indicato dal
Sig. il quale trova comunque riscontro nella ricostruzione dei rapporti e delle interazioni CP_1 intercorse tra le parti, come di seguito ricostruita:
a) per gestione commesse fino al 31.12.2021,
- il sig. a emesso in data 10.03.2022 il facsimile n.1 (riassuntivo di quelli emessi fino al CP_1 31.12.2021 e non pagati per “gestione commesse fino al 31.12.2021”) per un imponibile di Euro 68.490,00 (oltre IVA -RA per un importo totale da versare al netto di R.A. di Euro 69.860,00) (Doc.4 del fascicolo monitorio, non contestato);
- ha versato un acconto il 20.01.2023 di Euro 5.000,00 con imputazione Parte_1 di pagamento al pro forma citato (Doc.5 del fascicolo monitorio), conseguentemente, l'importo netto da versare a saldo compensi del sig. per il periodo sopraccitato è pari ad Euro 64.860,00 CP_1 (compresa Iva e detratta Ritenuta d'acconto); b) per gestione commesse fino al 31.05.2022,
pagina 5 di 8 il sig. ha emesso in data 10.06.2022 un facsimile per un imponibile di Euro 13.657,00 CP_1 oltre IVA -RA per un importo totale da versare al netto di R.A. di Euro 13.900,00 (Doc.6 fascicolo monitorio, non contestato); lo ha saldato con versamenti imputati al Parte_1 citato facsimile: Euro 6.000 in data 18.08.2022, Euro 4.000 in data 28.09.2022 e Euro 3.900 in data
31.10.2022 (Doc.7 del fascicolo monitorio).
c) per gestione commesse fino al 30.09.2022,
Il sig. in data 6.10.2022 ha emesso un facsimile per un imponibile di Euro 22.246,00 CP_1
(oltre IVA -RA per un importo totale da versare al netto di R.A. di Euro 22.690,92) (Doc.8 del fascicolo monitorio, non contestato) e nessun acconto è stato versato, conseguentemente, l'importo netto da versare per il periodo ammonta ad Euro 22.690,92 (compresa IVA e detratta Ritenuta d'acconto). Alla luce degli elementi esposti, dunque, l'opposto ha dato prova sufficiente della gestione commesse per i periodi fino al 31.12.2021 e dal 1.01.2022 al 30.09.2022 e del credito residuo maturato a tale titolo pari ad euro 87.550,92, importo comprensivo di Iva ed al netto della ritenuta d'acconto.
pagina 6 di 8 Richiesta di cancellazione ex art. 89 cpc
Parte opposta ha chiesto, ai sensi dell'art.89 cpc secondo comma, la cancellazione delle ss frasi riportate nell'opposizione : “per mano della sua avvocata” alla pag.4 riga 4, “e la propria difesa” alla pag.5 settima riga;
“sono riusciti ad ottenere” pag.5 decima riga; “e dalla sua difesa che ha deontologicamente l'obbligo di verificare l'autenticità di tutti i documenti che ogni cliente le sottopone”, pagina 5 ventesima riga; ”ma la sua difesa sicuramente con colpa gravissima”, alla pagina 6, prima riga;
“ e alla sua difesa” pag.8 alla ventottesima riga.
L'opponente infatti ha ascritto a colpa del procuratore dell'opposto la mancata verificazione dell'autenticità del documento qui disconosciuto ed ha chiesto di “censurare in maniera rigida l'attività artificiosa, dolosa e temeraria posta in essere dal sig. e dalla sua difesa che ha CP_1 deontologicamente l'obbligo di verificare l'autenticità di tutti i documenti che ogni cliente le sottopone.” (pag. 5).
Tale affermazione, in effetti, oltre che errata è offensiva.
Non è compito del difensore verificare l'autenticità della documentazione che gli viene consegnata dal proprio cliente ed il limite alla producibilità della stessa è rappresentato dalla conoscenza del fatto che si tratti di documentazione falsa.
Nel caso di specie tale consapevolezza non è stata dimostrata (e prima ancora, che il contratto fosse effettivamente apocrifo posto che il disconoscimento dell'opponente ne inficia la valenza probatoria – fino a che non se ne dimostri l'autenticità - ma non implica anche, per ciò stesso, che si debba ritenere falso).
Più ancora appare temerario affermare, come fatto dall'opponente, che non solo il contratto de quo sia falso (nonostante invero i plurimi elementi a riprova del rapporto negoziale) e che il difensore di controparte ne fosse consapevole, ma altresì che questi abbia concorso dolosamente ed in modo artificioso a precostituire tale mezzo di prova.
La gravità di tale affermazione, che ascrive al difensore del Sig. ravi responsabilità senza CP_1 che sia stato fornito alcun riscontro (ed invero senza che ve ne fosse alcuna necessità ai fini della difesa degli interessi dell'opponente, bastando a tal fine il disconoscimento del documento), rappresenta un'indubbia violazione del disposto di cui all'art. 89, co. 1, cpc, non potendo l'esercizio del diritto di difesa trasmodare nell'offesa gratuita e non giustificata.
Pertanto la domanda di cancellazione delle espressioni offensive sopra riportate merita integrale accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente nella misura che si determina come da dispositivo, comprensiva anche della fase della mediazione.
Sussiste altresì la responsabilità dell'opponente per lite temeraria avendo agito con mala fede ovvero colpa grave come risulta dai plurimi e circostanziati elementi che dimostrano il rapporto negoziale tra le parti.
Per tale ragione si ritiene conforme a giustizia, tenuto conto delle conseguenze prodotte rispetto al riconoscimento del diritto azionato e in applicazione dell'art. 96, co. 3, cpc, porre a carico dell'opponente una somma equitativamente determinata in euro mille.
In applicazione del disposto di cui all'art. 96, ult. co., cpc, l'opponente va condannato al pagamento a favore della di una somma pari ad euro mille. Parte_2
pagina 7 di 8 Infine, posto che l'opponente, pur costituita, non ha partecipato al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo (vd. verbale sub doc. 44 di parte opposta) va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio (art. 12 bis, cpv, D. Lgs n. 28 del 2010)
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto proposta dalla società
[...]
Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto, che diviene pertanto esecutivo;
3) In accoglimento della richiesta di parte opposta, dispone la cancellazione delle espressioni offensive contenute nell'atto di citazione in opposizione come specificato nella parte motiva;
4) Condanna l'opponente a rifondere all'opposto, oltre alle spese della fase monitoria, anche quelle del presente giudizio e della fase di mediazione che si liquidano in euro 8 mila per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni (comprese quelle inerenti la procedura di mediazione ed il compenso per il mediatore);
5) Condanna l'opponente a corrispondere all'opposto, ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc l'importo di euro 1.000,00;
6) Condanna l'opponente al pagamento a favore della di una somma pari ad Parte_2 euro 1.000,00;
7) Condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2542/2024 promossa da:
(C.F. ), di seguito per brevità Parte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv. PEZZIMENTI GIUSEPPE ANTONIO e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PEZZIMENTI GIUSEPPE
ANTONIO
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONICALZI MARIA CP_1 C.F._1 CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TORINO N. 2 GALLARATE presso il difensore avv. BONICALZI MARIA CRISTINA
OPPOSTO
Oggetto: contratto d'opera – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni interveniva il solo procuratore dell'opposto, il quale così concludeva: rilevato che controparte successivamente alla notifica dell'opposizione non ha dedotto e non ha articolato alcuna difesa, si riporta integralmente ai precedenti atti difensivi ed alle conclusioni depositate in data 8 gennaio 2025.
Chiede che il giudice trattenga la causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato aceva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n.665/2024 emesso dal Tribunale in epigrafe e notificato in data 24.06.2024 (Doc.2), formulando le ss. conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: preliminarmente sospendere l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto stante le ragioni dell'attrice nonché dichiarare sempre in via preliminare la nullità e/o l'illegittimità dello stesso decreto oggi opposto stante quanto sopra evidenziato;
nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo, inesistente, falso o comunque privo di efficacia giuridica alcuna il contratto prodotto da
[...] per i motivi su esposti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto statuendo a CP_1 favore della sua nullità ab origine dichiarandolo privo di efficacia giuridica alcuna nei confronti dell'attrice; nominare un suo CTU al fine di accertare la falsità del documento contrattuale denominato doc n. 2 dalla parte istante in virtù dell'interesse di parte attrice rivolta al disconoscimento sia dello stesso documento che della firma in esso apposta non appartenente al sig.
; accogliere da parte attrice la denuncia di falso nei confronti del documento ( doc n. 2 CP_2 sopra richiamato) e della firma su di esso apposta;
in via subordinata, accertarsi la non dovutezza della somma richiesta in relazione alla estraneità dell'attrice in merito a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante attività istruttoria. Con riserva di ogni ulteriore deduzione ex art. 180 e 183
c.p.c. nonché formulazione di mezzo istruttorio e produzione documentale ex art. 184 c.p.c. Con vittoria delle spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non ancora ricevuto gli onorari. Volendo tenere conto della temerarietà della lite azionata dal sig. ilevando la sua responsabilità aggravata per aver CP_1 agito con dolo ed artificiosamente in danno della e del suo l.r.pt.” Parte_1
Formatosi il contraddittorio si costituiva il Sig. il quale contestava quanto ex adverso CP_1 esposto e, ribadendo gli elementi a fondamento del proprio credito, rassegnava le ss. conclusioni:
1) in via preliminare
a) Concedersi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.655/2024 pubblicato il 10.05.2024 del Tribunale di Busto Arsizio.
b) Assegnare termine per esperire/concludere il procedimento di mediazione nel caso in cui non sia stato già completato per la data dell'udienza.
c) Ordinare ex art.89 secondo comma cpc la cancellazione dall'atto di opposizione delle seguenti frasi:” “per mano della sua avvocata” alla pag.4 riga 4, “e la propria difesa” alla pag.5 settima riga;
“sono riusciti ad ottenere” pag.5 decima riga;
“e dalla sua difesa che ha deontologicamente l'obbligo di verificare l'autenticità di tutti i documenti che ogni cliente le sottopone”, pagina 5 ventesima riga;
”ma la sua difesa sicuramente con colpa gravissima”, alla pagina 6, prima riga;
“e la sua difesa” pag.8 alla ventottesima riga.
2) nel merito
a) Respingere le domande tutte formulate da parte attrice opponente perché infondate in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.655/2024
R.G./2024 del 10.05.2024 del giudice del Tribunale di Bust Arsizio.
3) in via subordinata di merito pagina 2 di 8 Previo ogni più opportuno accertamento, condannare al pagamento in Parte_1 favore del sig. dell'importo di Euro 87.550,92 oltre interessi moratori ai sensi del CP_1
D.lgs 09.10.2002 n.231 o a quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa.
4) istanza di verificazione
In relazione alla dedotta falsità della sottoscrizione del doc. n.2, prodotto con ricorso monitorio e del suo contenuto, l'opponente dichiara di volersi avvalere di detto documento e formula istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
pagina 3 di 8 In via istruttoria come in atti
Espletati gli incombenti di rito, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Fondatezza del credito azionato
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda azionata in via monitoria dal Sig. fondata CP_1
e meritevole pertanto di accoglimento.
L'opponente ha contestato il contratto dal quale origina il credito azionato in via monitoria assumendone la falsità, ma non ha contestato gli altri elementi sui quali si fonda il ricorso monitorio
(docc. 5 e ss.).
Vertendosi in materia per la quale non è prevista una riserva di forma scritta, il rapporto tra le parti può essersi perfezionato anche verbalmente e quindi il credito azionato dal Sig. on dipende CP_1 dal riconoscimento o meno dal contratto scritto, quanto dalla dimostrazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale che si è articolato nelle forme e termini indicati da quest'ultimo.
L'opposta ha fornito elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di tale rapporto contrattuale come si evince dai ss. riscontri:
- La corrispondenza con clienti e fornitori (Doc.12 fascicolo monitorio, da Doc.14 a Doc.43),
- Gli ordini ordini/commesse (Doc.12 del fascicolo monitorio e da Doc.14 a Doc.43);
- Le offerte/commesse delle quali si è occupato il sig. (Doc.12 del fascicolo CP_1 monitorio, Doc.3 e da Doc.14 a 43);
- La mail del 21.04.2020 del sig. l sig. con allegata la comunicazione ex CP_2 CP_1 art. 1 comma 1 lett.d) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020) nella quale dichiara che “la presenza in officina del sig. é strategica per la consulenza e il proseguimento dell'attività CP_1 produttiva” (Doc. 11 ricorso monitorio, significativo il fatto che il Sig. l.r. della CP_2
è la persona la cui firma sul contratto prodotto dall'opposto è Parte_1 stata ritenuta apocrifa dall'opponente);
- il contratto di comodato gratuito della vettura fatto dall'opponente a favore dell'opposto in data
3.01.2022 (Doc.5)
- l'intimazione in data 5.12.2023, con la quale ha citato il sig. Parte_1 quale teste avanti il Tribunale di Novara all'udienza del 18.04.2024 nel CP_1 procedimento n.2272/2021 promosso contro su fatti risalenti al marzo 2021 Controparte_3 noti all'opposto in qualità di consulente (Doc.6);
- l'allegazione della stampa sito internet della TUBAZIONI INDUSTRIALI ove il sig. ppare nello staff quale projet manager (Doc.7 stampa sito e Doc.8 chiavetta con CP_1 immagini dello schermo).
pagina 4 di 8 Alla luce di tale corposa e ricca dimostrazione del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, non contestata, l'opposizione appare invero pretestuosa allorchè nega il ruolo svolto dal Sig. CP_1 proprio favore e quindi il credito maturato per tale prestazioni, trovando applicazione anche il disposto di cui all'art. 116, cpv, cpc in forza del quale il Giudice può trarre argomenti di prova dalla condotta della parti (compresa l'omessa partecipazione alla mediazione obbligatoria ex art. 12 bis, co. 1, D. Lgs n. 28/2010).
Le richieste in ordine all'accertamento della veridicità/falsità del contratto disconosciuto dall'opponente sono dunque inammissibili in quanto strumentali rispetto all'esigenza di affermare/negare il rapporto negoziale tra le parti, la cui sussistenza va affermata in ragione degli elementi esposti.
Quanto all'ammontare del dovuto si osserva che l'opponente non ha contestato l'importo indicato dal
Sig. il quale trova comunque riscontro nella ricostruzione dei rapporti e delle interazioni CP_1 intercorse tra le parti, come di seguito ricostruita:
a) per gestione commesse fino al 31.12.2021,
- il sig. a emesso in data 10.03.2022 il facsimile n.1 (riassuntivo di quelli emessi fino al CP_1 31.12.2021 e non pagati per “gestione commesse fino al 31.12.2021”) per un imponibile di Euro 68.490,00 (oltre IVA -RA per un importo totale da versare al netto di R.A. di Euro 69.860,00) (Doc.4 del fascicolo monitorio, non contestato);
- ha versato un acconto il 20.01.2023 di Euro 5.000,00 con imputazione Parte_1 di pagamento al pro forma citato (Doc.5 del fascicolo monitorio), conseguentemente, l'importo netto da versare a saldo compensi del sig. per il periodo sopraccitato è pari ad Euro 64.860,00 CP_1 (compresa Iva e detratta Ritenuta d'acconto); b) per gestione commesse fino al 31.05.2022,
pagina 5 di 8 il sig. ha emesso in data 10.06.2022 un facsimile per un imponibile di Euro 13.657,00 CP_1 oltre IVA -RA per un importo totale da versare al netto di R.A. di Euro 13.900,00 (Doc.6 fascicolo monitorio, non contestato); lo ha saldato con versamenti imputati al Parte_1 citato facsimile: Euro 6.000 in data 18.08.2022, Euro 4.000 in data 28.09.2022 e Euro 3.900 in data
31.10.2022 (Doc.7 del fascicolo monitorio).
c) per gestione commesse fino al 30.09.2022,
Il sig. in data 6.10.2022 ha emesso un facsimile per un imponibile di Euro 22.246,00 CP_1
(oltre IVA -RA per un importo totale da versare al netto di R.A. di Euro 22.690,92) (Doc.8 del fascicolo monitorio, non contestato) e nessun acconto è stato versato, conseguentemente, l'importo netto da versare per il periodo ammonta ad Euro 22.690,92 (compresa IVA e detratta Ritenuta d'acconto). Alla luce degli elementi esposti, dunque, l'opposto ha dato prova sufficiente della gestione commesse per i periodi fino al 31.12.2021 e dal 1.01.2022 al 30.09.2022 e del credito residuo maturato a tale titolo pari ad euro 87.550,92, importo comprensivo di Iva ed al netto della ritenuta d'acconto.
pagina 6 di 8 Richiesta di cancellazione ex art. 89 cpc
Parte opposta ha chiesto, ai sensi dell'art.89 cpc secondo comma, la cancellazione delle ss frasi riportate nell'opposizione : “per mano della sua avvocata” alla pag.4 riga 4, “e la propria difesa” alla pag.5 settima riga;
“sono riusciti ad ottenere” pag.5 decima riga; “e dalla sua difesa che ha deontologicamente l'obbligo di verificare l'autenticità di tutti i documenti che ogni cliente le sottopone”, pagina 5 ventesima riga; ”ma la sua difesa sicuramente con colpa gravissima”, alla pagina 6, prima riga;
“ e alla sua difesa” pag.8 alla ventottesima riga.
L'opponente infatti ha ascritto a colpa del procuratore dell'opposto la mancata verificazione dell'autenticità del documento qui disconosciuto ed ha chiesto di “censurare in maniera rigida l'attività artificiosa, dolosa e temeraria posta in essere dal sig. e dalla sua difesa che ha CP_1 deontologicamente l'obbligo di verificare l'autenticità di tutti i documenti che ogni cliente le sottopone.” (pag. 5).
Tale affermazione, in effetti, oltre che errata è offensiva.
Non è compito del difensore verificare l'autenticità della documentazione che gli viene consegnata dal proprio cliente ed il limite alla producibilità della stessa è rappresentato dalla conoscenza del fatto che si tratti di documentazione falsa.
Nel caso di specie tale consapevolezza non è stata dimostrata (e prima ancora, che il contratto fosse effettivamente apocrifo posto che il disconoscimento dell'opponente ne inficia la valenza probatoria – fino a che non se ne dimostri l'autenticità - ma non implica anche, per ciò stesso, che si debba ritenere falso).
Più ancora appare temerario affermare, come fatto dall'opponente, che non solo il contratto de quo sia falso (nonostante invero i plurimi elementi a riprova del rapporto negoziale) e che il difensore di controparte ne fosse consapevole, ma altresì che questi abbia concorso dolosamente ed in modo artificioso a precostituire tale mezzo di prova.
La gravità di tale affermazione, che ascrive al difensore del Sig. ravi responsabilità senza CP_1 che sia stato fornito alcun riscontro (ed invero senza che ve ne fosse alcuna necessità ai fini della difesa degli interessi dell'opponente, bastando a tal fine il disconoscimento del documento), rappresenta un'indubbia violazione del disposto di cui all'art. 89, co. 1, cpc, non potendo l'esercizio del diritto di difesa trasmodare nell'offesa gratuita e non giustificata.
Pertanto la domanda di cancellazione delle espressioni offensive sopra riportate merita integrale accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente nella misura che si determina come da dispositivo, comprensiva anche della fase della mediazione.
Sussiste altresì la responsabilità dell'opponente per lite temeraria avendo agito con mala fede ovvero colpa grave come risulta dai plurimi e circostanziati elementi che dimostrano il rapporto negoziale tra le parti.
Per tale ragione si ritiene conforme a giustizia, tenuto conto delle conseguenze prodotte rispetto al riconoscimento del diritto azionato e in applicazione dell'art. 96, co. 3, cpc, porre a carico dell'opponente una somma equitativamente determinata in euro mille.
In applicazione del disposto di cui all'art. 96, ult. co., cpc, l'opponente va condannato al pagamento a favore della di una somma pari ad euro mille. Parte_2
pagina 7 di 8 Infine, posto che l'opponente, pur costituita, non ha partecipato al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo (vd. verbale sub doc. 44 di parte opposta) va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio (art. 12 bis, cpv, D. Lgs n. 28 del 2010)
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto proposta dalla società
[...]
Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto, che diviene pertanto esecutivo;
3) In accoglimento della richiesta di parte opposta, dispone la cancellazione delle espressioni offensive contenute nell'atto di citazione in opposizione come specificato nella parte motiva;
4) Condanna l'opponente a rifondere all'opposto, oltre alle spese della fase monitoria, anche quelle del presente giudizio e della fase di mediazione che si liquidano in euro 8 mila per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni (comprese quelle inerenti la procedura di mediazione ed il compenso per il mediatore);
5) Condanna l'opponente a corrispondere all'opposto, ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc l'importo di euro 1.000,00;
6) Condanna l'opponente al pagamento a favore della di una somma pari ad Parte_2 euro 1.000,00;
7) Condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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