Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1634 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...] il [...] CF: , ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Rossana Palmas che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF: ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Zedda che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
Intervenuto per legge
^^^^^^^^^^^^^^
La causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'I.ll.mo Tribunale così disporre:
a) il minore viene affidato ad entrambi i genitori e continuerà a vivere con la madre Persona_1 che, pertanto, viene concordemente individuata quale genitore “collocatario” anche ai fini del domicilio del minore;
b) il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con la madre da CP_1 Per_1
stabilirsi anticipatamente e compatibilmente con i turni lavorativi della stessa le cui eventuali variazioni - non appena a lei note- verranno espressamente comunicate al Sig. dalla Signora CP_1
per procedere poi alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio secondo le Pt_1
modalità di seguito indicate: quando la sig.ra svolgerà il proprio turno lavorativo la mattina Pt_1
il minore starà con il padre e la sera con la madre;
se il turno dovesse essere pomeridiano il piccolo starà con la madre la mattina ed il pomeriggio con il padre;
se il turno della Per_1 Pt_1
coincidesse invece con la notte il figlio pernotterà con il padre che lo terrà anche la mattina seguente o lo accompagnerà a scuola (o al servizio scuolabus) nei periodi di frequentazione, e così di seguito a seconda dei turni della Nei giorni di riposo della il minore starà Pt_1 Pt_1
pertanto con la madre, fatta salva la permanenza presso il padre nella mattina immediatamente successiva al turno notturno come sopra stabilito.
c) Nel fine settimana i genitori si alterneranno nel tenere presso il minore compatibilmente con la turnazione lavorativa della e sempre salvo diverso preventivo accordo tra di essi;
Pt_1
d) durante le festività natalizie – con turnazione di anno in anno – si alterneranno nel tenerlo
l'uno la notte della Vigilia e la giornata del Natale e l'altro il Capodanno ed il 1° giorno del
Nuovo Anno;
e) in occasione delle festività pasquali i genitori si alterneranno di anno in anno nel tenere il minore per la giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
f) Le parti concordano che durante il periodo estivo il bambino starà per 7giorni - anche non consecutivi del mese di luglio o agosto e comunque da concordare entro il mese di maggio - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
starà poi con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento delle rispettive personali ricorrenze (per l'uno il 19 marzo, in occasione della “festa del papà”, ed il 30 dicembre per il compleanno del padre;
per l'altra “la festa della mamma” ed il 17 ottobre per il compleanno della madre);
g) Durante la stagione venatoria la Signora consentirà al sig. di poter partecipare ad Pt_1 CP_1
almeno una delle due/tre giornate settimanali previste dal calendario della caccia, da concordare preventivamente, garantendo di tenere presso di sé il minore (rispetto ai giorni sopra stabiliti) laddove in quella giornata il padre fosse impegnato nell'attività venatoria.
h) Il sig. verserà alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo CP_1 Pt_1 per il mantenimento del minore , la somma mensile di € 100,00 - che dovrà essere rivalutata Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
rimborserà inoltre alla il 50% delle spese Pt_1
straordinarie - mediche e scolastiche, per lo svolgimento d'attività sportive e ricreative nonché per i viaggi d'istruzione e svago - sostenute per il minore purché previamente concordate (salvo che non si tratti di spese indifferibili ed urgentemente necessarie). Le parti concordano poi che tra le spese straordinarie rientrino anche quelle da sostenersi ai cambi di stagione per abbigliamento e calzature del minore, sicché anche queste verranno rimborsate nella misura del
50% dal sig. ove anticipate dalla madre, ovvero corrisposte in via diretta dal padre. CP_1
i) La sig.ra percepirà l'assegno unico.” Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato, con ricorso depositato in data 17.03.2024 da il giudizio per la Parte_1
regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore, ( nato a Persona_1
Monserrato il 14.02.2020) nato dalla relazione sentimentale tra la ricorrente e , CP_1
regolarmente costituito in giudizio in data 04.07.2024, all'udienza del 26.07.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, il cui contenuto, conforme agli interessi del minore, deve essere recepito dal
Tribunale.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
sull'accordo delle parti :
a) affida il minore, (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori e Persona_1
continuerà a vivere con la madre che, pertanto, viene concordemente individuata quale genitore “collocatario” anche ai fini del domicilio del minore;
b) dispone che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo CP_1 Per_1
con la madre da stabilirsi anticipatamente e compatibilmente con i turni lavorativi della stessa le cui eventuali variazioni - non appena a lei note - verranno espressamente comunicate al Sig. dalla Signora per procedere poi alla regolamentazione dei CP_1 Pt_1
rapporti tra genitori e figlio secondo le modalità di seguito indicate: quando la sig.ra Pt_1
svolgerà il proprio turno lavorativo la mattina il minore starà con il padre e la sera con la madre;
se il turno dovesse essere pomeridiano il piccolo starà con la madre la mattina Per_1
ed il pomeriggio con il padre;
se il turno della coincidesse invece con la notte il figlio Pt_1
pernotterà con il padre che lo terrà anche la mattina seguente o lo accompagnerà a scuola
(o al servizio scuolabus) nei periodi di frequentazione, e così di seguito a seconda dei turni della Nei giorni di riposo della il minore starà pertanto con la madre, fatta Pt_1 Pt_1
salva la permanenza presso il padre nella mattina immediatamente successiva al turno notturno come sopra stabilito;
c) nel fine settimana i genitori si alterneranno nel tenere presso il minore compatibilmente con la turnazione lavorativa della e sempre salvo diverso preventivo accordo tra di Pt_1
essi; d) durante le festività natalizie – con turnazione di anno in anno – si alterneranno nel tenerlo l'uno la notte della Vigilia e la giornata del Natale e l'altro il Capodanno ed il 1° giorno del Nuovo Anno;
e) in occasione delle festività pasquali i genitori si alterneranno di anno in anno nel tenere il minore per la giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
f) dispone che durante il periodo estivo il bambino starà per 7giorni - anche non consecutivi del mese di luglio o agosto e comunque da concordare entro il mese di maggio - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
starà poi con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento delle rispettive personali ricorrenze (per l'uno il 19 marzo, in occasione della“festa del papà”, ed il 30
dicembre per il compleanno del padre;
per l'altra “la festa della mamma” ed il 17 ottobre per il compleanno della madre);
g) durante la stagione venatoria la Signora consentirà al sig. di poter partecipare ad Pt_1 CP_1
almeno una delle due/tre giornate settimanali previste dal calendario della caccia, da concordare preventivamente, garantendo di tenere presso di sé il minore (rispetto ai giorni sopra stabiliti)
laddove in quella giornata il padre fosse impegnato nell'attività venatoria;
h) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del minore , la somma mensile di € Per_1
100,00 - che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
rimborserà inoltre alla il 50% delle spese straordinarie - mediche e scolastiche, per lo svolgimento d'attività sportive Pt_1
e ricreative nonché per i viaggi d'istruzione e svago - sostenute per il minore purché previamente concordate (salvo che non si tratti di spese indifferibili ed urgentemente necessarie). Le parti concordano poi che tra le spese straordinarie rientrino anche quelle da sostenersi ai cambi di stagione per abbigliamento e calzature del minore, sicché anche queste verranno rimborsate nella misura del 50% dal sig. ove anticipate dalla madre, ovvero corrisposte in via diretta dal CP_1
padre;
i) la sig.ra percepirà l'assegno unico;
Pt_1
l) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti;
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice rel.
dott. Chiara Mazzaroppi Il Presidente
(dott. Giorgio Latti)