Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 786/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra (C.f. ), quale mandataria di rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Massimo Luconi appellante, appellato in via incidentale contro
(C.f. ) rappresentato e difeso giusta procura in calce alla CP_1 C.F._1 comparsa di costituzione di nuovo difensore del 15.7.2022 dall'avv. Stefano Ricciardi appellato, appellante in via incidentale
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9727/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 33112/2017 R.G., pubblicata in data 6.7.2020
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. - Il Tribunale di Roma n.9727/2020, pronunciando sulla domanda avanzata dalla
[...]
con atto di citazione notificato ad il 10/19.5.2017, con Parte_3 CP_1
l'intervento adesivo autonomo in data 31.1.2019 della quale mandataria della Parte_2 Parte_1
, e con l'intervento ex art. 111 c.p.c. in data 17.2.2020 della quale mandataria
[...] Parte_2 della , così provvedeva: Parte_1
1) Dichiara inammissibile l'intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c. della quale Parte_2 mandataria della del 31.1.2019 e compensate le spese processuali del rapporto Parte_1 Pt_1 per effetto di esso instauratosi con;
CP_1
2) Respinge l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. originariamente esercitata dalla
e poi fatta propria dall'avente causa Parte_3 Parte_1 rappresentata dalla mandataria contro l'atto di costituzione di vincolo ex art. 2645 ter Parte_2 cod. civ. posto in essere da per atto del notaio del 9.10.2014, CP_1 Persona_1 rep. n. 2855, racc. n. 1807, e visto l'art. 2668 comma 2° cod. civ. ordina all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Grosseto Ufficio Provinciale Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda
10352;
3) Condanna in solido la e la quale mandataria di Parte_3 Parte_2 avente causa al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali, liquidate in € 12.678,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue.
Preliminarmente, il Giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità dell'intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c. spiegato dalla , , quale mandataria della , Parte_2 Parte_1 poiché il diritto di credito vantato da quest'ultima non risultava essere distinto ed autonomo rispetto a quello azionato da Parte_3
Successivamente, il Tribunale si pronunciava sulle eccezioni sollevate dal Sig. , ritenendo CP_1 ininfluenti le doglianze relative alla pretesa entità usuraria dei tassi di interesse, in quanto non decisive ai fini dell'accertamento della verosimile esistenza del credito da tutelare con la richiesta revoca, sia le deduzioni in punto di fatto su cui si fondava l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust poiché tardive e quindi inammissibili e perché, in ogni caso, l'accertamento di tali presupposti fattuali doveva essere demandato alla sezione specializzata in materia di imprese.
Riguardo al merito dell'azione revocatoria, il Tribunale riteneva insussistente il requisito oggettivo ex art. 2901 c.c. poiché, al momento della conclusione dell'atto impugnato costituito dalla costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c. sugli immobili di proprietà del Sig. , la CP_1 Pt_3 avrebbe potuto soddisfarsi sui beni immobili (quattro appartamenti, un villino ed alcuni box auto) di proprietà della subentrata nelle passività a seguito dell'atto di scissione alla debitrice CP_2 principale, , nonché sui beni immobili (diversi appartamenti e locali terranei in Maiori CP_3 per ½) che alla data del 9.10.2014 erano ancora di proprietà del garante sig. che vi Persona_2 aveva costituito un fondo patrimoniale nella successiva data del 2.12.2014 ed infine sulla quota del 90% della rimasta di proprietà del Sig. , società che secondo Parte_4 CP_1
i bilanci al 31.12.2013 e secondo la visura della Camera di Commercio al 29.5.2017 era proprietaria e gestiva numerosi beni immobili di consistente valore.
§ 3 — Con atto di appello contenente tre motivi, impugnava la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava di accogliere le domande formulate in primo grado.
In data 8.4.2021, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato contenente due motivi si costituiva il sig. domandando di rigettare l'appello poiché CP_1 infondato in fatto ed in diritto e, subordinatamente all'accoglimento dell'appello, domandava: in via principale, di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. di e, per Parte_1 l'effetto, l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione ad impugnare;
in via subordinata di dichiarare l'ammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione omnibus e la competenza del
Giudice di decidere sulla stessa in via incidentale e per l'effetto di rigettare la domanda attorea. All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12.5.2023.
In data 21.7.2022 l'appellante depositava nel fascicolo telematico dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio notificata alla controparte. Tuttavia al deposito, rimasto inavvertito per un mero disguido, non faceva seguito alcun provvedimento e la causa era rinviata più volte d'ufficio per ragioni organizzative, da ultimo al 11.4.2025, disponendo la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e assegnando alle parti termine per note prima dell'udienza. Nel termine assegnato il difensore dell depositava note conclusive a difesa. CP_1
All'udienza del 11.4.2025 nessuno compariva e la causa era rinviata ex art.309 c.p.c. all'udienza del
18.4.2025. Nelle more del rinvio i difensori delle parti depositavano entrambi istanza di sostituzione dell'udienza con note ex art.127 ter c.p.c., implicitamente rinunciando al termine di quindici giorni previsto per l'incombente.
Disposta la richiesta sostituzione, lette le note depositate delle parti, la Corte prende atto delle reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio e di accettazione, a spese compensate e delle contestuali istanze di cancellazione delle trascrizioni effettuate presso l'Agenzia del Territorio di
Roma 1 in data 7 giugno 2017, al n. 44260 R.P., n. R.G. 66203 e presso l'Agenzia del Territorio di Grosseto in data 8 novembre 2017, al n. 10352 R.P., n. R.G. 14120.
Pertanto deve essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione integrale delle spese e, visto l'art.2668 II comma c.c., viste le note di trascrizione allegate, deve essere altresì disposta la cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale.
p.q.m.
dichiara estinto il processo e compensa interamente tra le parti le spese processuali;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Roma, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita su presentazione n.54 del 7 giugno 2017 al n. 44260
R.P., n. 66203 R.G.; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Grosseto, Servizio di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita su presentazione n.8 del 8 novembre 2017 al n. 10352 R.P., n. 14120 R.G. .
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 30.4.2025
Il Presidente est.
Antonella Izzo