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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7201 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RE A PU BLICA ITALI
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia RA, all'udienza del 13.10.2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 26334/2024
TRA
nato a [...] il [...], e residente in [...]1
'rapp.to e difeso Ercolano alla Via Trentola n.175, C.F. C.F. 1
unitamente alla quale dall'Avv. Maria Ciceraro, Codice Fiscale 2 ' elettivamente domiciliano presso lo studio con sede in Portici (NA) alla Via Diaz
n. 154
RICORRENTE
E
Controparte 1 (cod. fisc. P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
OD ZO (P.E.C. t- Email 1
ed elettivamente domiciliato ai fini del cod. fisc. Codice Fiscale_3 '
presente giudizio in Napoli alla Via De Gasperi, 55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2/12/2024 il ricorrente in epigrafe, lavoratore marittimo con la qualifica di piccolo di camera, agiva in giudizio lamentando il mancato pagamento da parte dell' CP_2 dell'indennità di malattia complementare.
Precisava che lo stato di malattia perdurava dal 28/11/2022 al 11/4/2023ma che
I CP 2 nel periodo dal 05/02/2023 al 20/03/2023 nulla corrispondeva a titolo di indennità di malattia.
Pertanto concludeva chiedendo di "Accertare e Dichiarare che il ricorrente, sig. ha diritto alla liquidazione dell'indennità di malattia Parte 2 '
complementare per il periodo dal 05/02/2023 al 20/03/2023; e per l'effetto Condannare | alla corresponsione a favore del sig.Controparte_3
Parte 1 della somma pari ad € 4.065,16 a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 05/02/2023 al 20/03/2023; -Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre
Rimborso Spese Forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito anticipatario".
Ritualmente evocato in giudizio, si costitutiva | CP_2 insistendo sulla carenza e insufficienza della documentazione presentata. In particolare, osservava che i certificati medici non sono stati rilasciati dall'Ufficio S.A.S.N. di Sanità per l'assistenza al personale navigante marittimo e che gli stessi non sono stati trasmetti telematicamente.
Pertanto, concludeva: "Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero respingerlo integralmente, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui sopra".
All'udienza del 13.10.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso non merita accoglimento, ritenendo questo G.L. di dover condividere, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione di cui alla sentenza n.
1930/2025 di questo Tribunale circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia. L'istante è lavoratore marittimo a tempo determinato per cui, all'atto dello sbarco, cessa di essere assistito dall' ma viene preso in carico dal SSN.CP 4
Infatti, ai sensi dell'art 3 del DPR n. 620/80 L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto è assicurata in Italia dall'unità sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea dimora.
L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa d'imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, è assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni.
Cessato il rapporto di lavoro l'istante risulta a carico del SSN, come peraltro da
Messaggio CP_2 n. 2184 del 31/05/2018. L'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.). I principi generali e le specifiche tecniche sulla trasmissione telematica sono stati definiti con il D.P.C.M. 26 marzo 2008
poi con il D.M. 26 febbraio 2010, come modificato dal D.M. 18 aprile 2012.
L'articolo 55-septies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per le P.A. ha previsto che "Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale"e (comma 4) “L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica [...] costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali,
della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi".
L'articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha esteso al settore privato detta disciplina disponendo: che: "Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Per i lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, dal 1° gennaio 2014, è | CP_2 che gestisce le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore. Come detto l'assistenza sanitaria in detto settore è ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi
Assistenza Sanitaria Naviganti ( CP 4 () e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato
(artt. 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e decreti attuativi).
Allorchè | CP_2 è subentrato in detta gestione, la certificazione medica era rilasciata mediante utilizzo di formulari da parte degli ambulatori di medici fiduciari, risalenti alla precedente gestioneParte 3 Pt 4
per conto CP_2.
Gli assistiti marittimi, dismessi dall'assistenza CP 4 e transitati negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, come nel caso di specie, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo. Peraltro il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", all'articolo 38 comma5, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici delegando "gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici";
| CP_2, con la circolare 145/21 e con il messaggio 897 del 2.3.2023 ha ribadito detta necessità.
Ciò peraltro trova conferma nello stesso messaggio CP 2 31.5.2018 n. 2184
(indicato dall'istante) ove con riferimento infine ai requisiti formali, si osserva che diversamente dalla certificazione medica di malattia rilasciata dai medici curanti,
che è in linea generale attualmente redatta in modalità telematica per la quasi totalità degli eventi (pur sussistendo ipotesi residuali di persistente utilizzo della modalità cartacea), per la specifica categoria dei lavoratori marittimi assistiti
è previsto a tutt'oggi l'utilizzo di un formulario, risalente alla CP 4
gestione delle Casse marittime e mantenuto nelle successive gestioni Pt 4 ed
Inail.
"In particolare, vengono utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e “CP_5 ” per gli eventi di malattia rispettivamente insorti durante l'imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata. È evidente che detto messaggio afferisce alle certificazione redatte in modalità cartacea ad opera del mentre le ipotesi in cui i medici curanti CP 6
redigano certificato cartaceo è residuale ed appare chiaro che il mancato riferimento al SSN indice a ritenere che il riferimento sia alle ipotesi residuali di sbarco all'estero e medico curante estero".
Ebbene, nel caso in esame i certificati prodotti per il periodo in contestazione
(ossia dal giorno 05/02/2023 al giorno 20/03/2023) sono cartacei e non redatti dal SSN, in assenza di intestazione di struttura pubblica.
Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla dovuto per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La dott.ssa M.G. RA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- Rigetta il ricorso;
Nulla dovuto per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si comunichi.
Napoli, 13/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia RA
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia RA, all'udienza del 13.10.2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 26334/2024
TRA
nato a [...] il [...], e residente in [...]1
'rapp.to e difeso Ercolano alla Via Trentola n.175, C.F. C.F. 1
unitamente alla quale dall'Avv. Maria Ciceraro, Codice Fiscale 2 ' elettivamente domiciliano presso lo studio con sede in Portici (NA) alla Via Diaz
n. 154
RICORRENTE
E
Controparte 1 (cod. fisc. P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
OD ZO (P.E.C. t- Email 1
ed elettivamente domiciliato ai fini del cod. fisc. Codice Fiscale_3 '
presente giudizio in Napoli alla Via De Gasperi, 55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2/12/2024 il ricorrente in epigrafe, lavoratore marittimo con la qualifica di piccolo di camera, agiva in giudizio lamentando il mancato pagamento da parte dell' CP_2 dell'indennità di malattia complementare.
Precisava che lo stato di malattia perdurava dal 28/11/2022 al 11/4/2023ma che
I CP 2 nel periodo dal 05/02/2023 al 20/03/2023 nulla corrispondeva a titolo di indennità di malattia.
Pertanto concludeva chiedendo di "Accertare e Dichiarare che il ricorrente, sig. ha diritto alla liquidazione dell'indennità di malattia Parte 2 '
complementare per il periodo dal 05/02/2023 al 20/03/2023; e per l'effetto Condannare | alla corresponsione a favore del sig.Controparte_3
Parte 1 della somma pari ad € 4.065,16 a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 05/02/2023 al 20/03/2023; -Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre
Rimborso Spese Forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito anticipatario".
Ritualmente evocato in giudizio, si costitutiva | CP_2 insistendo sulla carenza e insufficienza della documentazione presentata. In particolare, osservava che i certificati medici non sono stati rilasciati dall'Ufficio S.A.S.N. di Sanità per l'assistenza al personale navigante marittimo e che gli stessi non sono stati trasmetti telematicamente.
Pertanto, concludeva: "Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero respingerlo integralmente, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui sopra".
All'udienza del 13.10.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso non merita accoglimento, ritenendo questo G.L. di dover condividere, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione di cui alla sentenza n.
1930/2025 di questo Tribunale circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia. L'istante è lavoratore marittimo a tempo determinato per cui, all'atto dello sbarco, cessa di essere assistito dall' ma viene preso in carico dal SSN.CP 4
Infatti, ai sensi dell'art 3 del DPR n. 620/80 L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto è assicurata in Italia dall'unità sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea dimora.
L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa d'imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, è assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni.
Cessato il rapporto di lavoro l'istante risulta a carico del SSN, come peraltro da
Messaggio CP_2 n. 2184 del 31/05/2018. L'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.). I principi generali e le specifiche tecniche sulla trasmissione telematica sono stati definiti con il D.P.C.M. 26 marzo 2008
poi con il D.M. 26 febbraio 2010, come modificato dal D.M. 18 aprile 2012.
L'articolo 55-septies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per le P.A. ha previsto che "Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale"e (comma 4) “L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica [...] costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali,
della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi".
L'articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha esteso al settore privato detta disciplina disponendo: che: "Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Per i lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, dal 1° gennaio 2014, è | CP_2 che gestisce le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore. Come detto l'assistenza sanitaria in detto settore è ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi
Assistenza Sanitaria Naviganti ( CP 4 () e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato
(artt. 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e decreti attuativi).
Allorchè | CP_2 è subentrato in detta gestione, la certificazione medica era rilasciata mediante utilizzo di formulari da parte degli ambulatori di medici fiduciari, risalenti alla precedente gestioneParte 3 Pt 4
per conto CP_2.
Gli assistiti marittimi, dismessi dall'assistenza CP 4 e transitati negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, come nel caso di specie, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo. Peraltro il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", all'articolo 38 comma5, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici delegando "gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici";
| CP_2, con la circolare 145/21 e con il messaggio 897 del 2.3.2023 ha ribadito detta necessità.
Ciò peraltro trova conferma nello stesso messaggio CP 2 31.5.2018 n. 2184
(indicato dall'istante) ove con riferimento infine ai requisiti formali, si osserva che diversamente dalla certificazione medica di malattia rilasciata dai medici curanti,
che è in linea generale attualmente redatta in modalità telematica per la quasi totalità degli eventi (pur sussistendo ipotesi residuali di persistente utilizzo della modalità cartacea), per la specifica categoria dei lavoratori marittimi assistiti
è previsto a tutt'oggi l'utilizzo di un formulario, risalente alla CP 4
gestione delle Casse marittime e mantenuto nelle successive gestioni Pt 4 ed
Inail.
"In particolare, vengono utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e “CP_5 ” per gli eventi di malattia rispettivamente insorti durante l'imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata. È evidente che detto messaggio afferisce alle certificazione redatte in modalità cartacea ad opera del mentre le ipotesi in cui i medici curanti CP 6
redigano certificato cartaceo è residuale ed appare chiaro che il mancato riferimento al SSN indice a ritenere che il riferimento sia alle ipotesi residuali di sbarco all'estero e medico curante estero".
Ebbene, nel caso in esame i certificati prodotti per il periodo in contestazione
(ossia dal giorno 05/02/2023 al giorno 20/03/2023) sono cartacei e non redatti dal SSN, in assenza di intestazione di struttura pubblica.
Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla dovuto per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La dott.ssa M.G. RA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- Rigetta il ricorso;
Nulla dovuto per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si comunichi.
Napoli, 13/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia RA