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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 9 aprile
2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
10555/2018 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Agropoli alla via Marrotta n. 2, presso lo studio dell'avv. Rosario Guglielmotti, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
E
, (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Calenda n. 10, presso lo studio dell'avv. Lucio Panza, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Eboli l'ente (quale soggetto Controparte_1 incaricato della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973) e spiegava opposizione in relazione ai crediti consacrati nel ruolo n. 2002/0004488 e nella cartella n.
10020060027740038, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2002 per l'importo complessivo di euro 246,71. Al riguardo, premetteva di aver avuto conoscenza dei crediti in questione unicamente a seguito di rilascio di estratto di ruolo a cura dell'agente della riscossione: eccepiva, quindi, l'omessa notificazione della cartella di pagamento e conseguentemente l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione e concludeva per l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Nel giudizio innanzi al giudice di pace si costituiva la quale, Controparte_1 eccepita preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, contestava l'inammissibilità dell'opposizione attesa la regolare notificazione della cartella di pagamento deducendo in ogni caso l'infondatezza della prospettata prescrizione del credito;
domandava, quindi, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e, in ogni caso, rigettarsi la stessa.
Con sentenza n. 467 del 2018 depositata i data26/4/2018 il Giudice di Pace di Eboli dichiarava inammissibile e improcedibile l'opposizione disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 17/11/2018 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza sopra indicata: in particolare, predicava l'ammissibilità della domanda proposta in primo grado ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ribadendo altresì l'intervenuta prescrizione del credito;
censurava inoltre l'impugnata sentenza quanto alla statuizione sulle spese chiedendone, pertanto, la riforma. Parte appellata, si Controparte_1 costituiva ritualmente in giudizio, instando per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per annullamento automatico della cartella di pagamento ai sensi dell'art 4 del D.L.
n. 119/2019 con condanna dell'opponente in primo grado al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio attesa l'infondatezza delle contestazioni sollevate in giudizio.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la disposizione dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, previsione a tenore della quale “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010 … … sono automaticamente annullati”. Tale ipotesi di c.d. pace fiscale risulta applicabile nel caso di specie, atteso che l'iscrizione di cui al ruolo esattoriale oggetto di contestazione con l'originaria domanda formulata da investe la partita di Parte_1 cui alla cartella di pagamento n. 10020060027740038 riferibile a periodo antecedente l'anno 2010 e per importo complessivamente inferiore al limite di euro 1.000,00 (segnatamente, euro
246,71 cfr. estratti di ruolo allegato in atti).
Orbene, l'applicabilità della disposizione in questione comporta un evidente difetto di interesse a conseguire una pronuncia nel merito delle contestazioni originariamente formulate e, altresì, delle censure spiegate con l'impugnazione: invero, la previsione dell'annullamento automatico dei debiti precluderebbe qualsivoglia determinazione in prosieguo per il recupero coattivo delle stesse.
§ 3. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta che debba procedersi al regolamento delle spese di lite sulla scorta del principio di soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, ritiene questo giudice che la soccombenza virtuale debba essere ravvisata a carico dell'odierna parte appellante , originaria parte opponente nel Parte_1 giudizio di primo grado.
Al riguardo, giova evidenziare come – in relazione al profilo della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame formulato avverso la statuizione del giudice di pace) – avrebbe assunto concreto rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L.
n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, con il quale è stato aggiunto il comma
4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale disposizione prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, tale conclusione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992
(per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Ciò posto, la disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, del
D.P.R. n. 602 del 1973 avrebbe dovuto ritenersi di immediata applicabilità anche al presente giudizio. Tale possibilità ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta avrebbe comportato – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – il rigetto del gravame e la conferma della statuizione di inammissibilità dell'opposizione spiegata direttamente avverso il ruolo esattoriale. Sotto questo profilo, infatti, l'originaria parte opponente non risulta aver provato, né allegato – neppure all'esito dell'entrata in vigore della novella e della sottoposizione della questione – l'esistenza di uno dei “tipici” pregiudizi derivanti dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
§ 4. Una volta individuata la soccombenza virtuale nei termini sopra prospettati, ritiene tuttavia questo giudice che ricorrano i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per operarne l'integrale compensazione (con conseguente assorbimento del profilo concernente l'individuazione del soggetto a carico del quale essere avrebbero dovuto correttamente porsi).
A ben vedere, infatti, la domanda formulata dall'attore in primo grado (in buona sostanza, di accertamento negativo del credito pur in mancanza di una preliminare “attivazione” della pretesa consacrata nel ruolo da parte dell'agente della riscossione) sottendeva una questione processuale di particolare rilevanza: segnatamente, quella dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. in via c.d. “preventiva” con un'azione di accertamento negativo finalizzata alla dichiarazione di estinzione del credito per prescrizione. Orbene, tale profilo è stato caratterizzato da una significativa oscillazione in seno alla giurisprudenza: è noto come il più recente orientamento della Corte di Cassazione si sia andato orientando – nel dissenso di parte della giurisprudenza di merito ed anche di legittimità (Cass. 4 maggio 2017, n. 10809) – nel senso della negazione di un generalizzato interesse ad agire in via preventiva per l'accertamento della prescrizione del credito consacrato in un ruolo esattoriale (Cass. 7 marzo
2022, n. 7353; Cass. 1° marzo 2019, n. 6166; Cass. 22 settembre 2017, n. 22184; Cass. 10 novembre 2016 n. 22946; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20618). Peraltro, la conferma indiretta – sia pur per così dire a posteriori – dei numerosi contrasti in siffatta materia si ricava proprio dalla sopra richiamata novella dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito in legge n. 215 del 2021): si tratta infatti di una disposizione con la quale – imponendo espressamente la necessità di uno specifico interesse onde poter avviare l'azione “in prevenzione” avverso il ruolo esattoriale – il legislatore ha inteso superare le incertezze e le oscillazioni presenti nella giurisprudenza. A ben vedere, allora, proprio l'esistenza di un siffatto quadro di incertezza induce a ravvisare quelle gravi ed eccezionali ragioni che – nel testo dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale – sono comunque idonee a giustificare un provvedimento di compensazione: trattasi infatti di situazione che involge la posizione delle parti ed il canone di “certezza” del diritto e, conseguentemente, giustifica una deroga al principio di causalità che sovrintende il regolamento delle spese di lite. Il che trova conferma anche in seno alla giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione ha espressamente ravvisato nelle “incertezze interpretative e mutamenti giurisprudenziali intervenuti sulle questioni giuridiche poste con l'opposizione” i presupposti per la compensazione ex art. 92, secondo comma, c.p.c. (Cass. 10 luglio 2018, n. 18085).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DA' ATTO dell'annullamento automatico ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del
2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, dei crediti consacrati nel ruolo n. 0004482/2002, e nella relativa cartella di pagamento n. 10020060027740038;
e per l'effetto:
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda originariamente formulata da e sul conseguente appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Eboli;
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, 30/5/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 9 aprile
2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
10555/2018 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Agropoli alla via Marrotta n. 2, presso lo studio dell'avv. Rosario Guglielmotti, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
E
, (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Calenda n. 10, presso lo studio dell'avv. Lucio Panza, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Eboli l'ente (quale soggetto Controparte_1 incaricato della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973) e spiegava opposizione in relazione ai crediti consacrati nel ruolo n. 2002/0004488 e nella cartella n.
10020060027740038, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2002 per l'importo complessivo di euro 246,71. Al riguardo, premetteva di aver avuto conoscenza dei crediti in questione unicamente a seguito di rilascio di estratto di ruolo a cura dell'agente della riscossione: eccepiva, quindi, l'omessa notificazione della cartella di pagamento e conseguentemente l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione e concludeva per l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Nel giudizio innanzi al giudice di pace si costituiva la quale, Controparte_1 eccepita preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, contestava l'inammissibilità dell'opposizione attesa la regolare notificazione della cartella di pagamento deducendo in ogni caso l'infondatezza della prospettata prescrizione del credito;
domandava, quindi, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e, in ogni caso, rigettarsi la stessa.
Con sentenza n. 467 del 2018 depositata i data26/4/2018 il Giudice di Pace di Eboli dichiarava inammissibile e improcedibile l'opposizione disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 17/11/2018 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza sopra indicata: in particolare, predicava l'ammissibilità della domanda proposta in primo grado ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ribadendo altresì l'intervenuta prescrizione del credito;
censurava inoltre l'impugnata sentenza quanto alla statuizione sulle spese chiedendone, pertanto, la riforma. Parte appellata, si Controparte_1 costituiva ritualmente in giudizio, instando per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per annullamento automatico della cartella di pagamento ai sensi dell'art 4 del D.L.
n. 119/2019 con condanna dell'opponente in primo grado al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio attesa l'infondatezza delle contestazioni sollevate in giudizio.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la disposizione dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, previsione a tenore della quale “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010 … … sono automaticamente annullati”. Tale ipotesi di c.d. pace fiscale risulta applicabile nel caso di specie, atteso che l'iscrizione di cui al ruolo esattoriale oggetto di contestazione con l'originaria domanda formulata da investe la partita di Parte_1 cui alla cartella di pagamento n. 10020060027740038 riferibile a periodo antecedente l'anno 2010 e per importo complessivamente inferiore al limite di euro 1.000,00 (segnatamente, euro
246,71 cfr. estratti di ruolo allegato in atti).
Orbene, l'applicabilità della disposizione in questione comporta un evidente difetto di interesse a conseguire una pronuncia nel merito delle contestazioni originariamente formulate e, altresì, delle censure spiegate con l'impugnazione: invero, la previsione dell'annullamento automatico dei debiti precluderebbe qualsivoglia determinazione in prosieguo per il recupero coattivo delle stesse.
§ 3. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta che debba procedersi al regolamento delle spese di lite sulla scorta del principio di soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, ritiene questo giudice che la soccombenza virtuale debba essere ravvisata a carico dell'odierna parte appellante , originaria parte opponente nel Parte_1 giudizio di primo grado.
Al riguardo, giova evidenziare come – in relazione al profilo della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame formulato avverso la statuizione del giudice di pace) – avrebbe assunto concreto rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L.
n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, con il quale è stato aggiunto il comma
4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale disposizione prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, tale conclusione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992
(per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Ciò posto, la disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, del
D.P.R. n. 602 del 1973 avrebbe dovuto ritenersi di immediata applicabilità anche al presente giudizio. Tale possibilità ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta avrebbe comportato – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – il rigetto del gravame e la conferma della statuizione di inammissibilità dell'opposizione spiegata direttamente avverso il ruolo esattoriale. Sotto questo profilo, infatti, l'originaria parte opponente non risulta aver provato, né allegato – neppure all'esito dell'entrata in vigore della novella e della sottoposizione della questione – l'esistenza di uno dei “tipici” pregiudizi derivanti dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
§ 4. Una volta individuata la soccombenza virtuale nei termini sopra prospettati, ritiene tuttavia questo giudice che ricorrano i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per operarne l'integrale compensazione (con conseguente assorbimento del profilo concernente l'individuazione del soggetto a carico del quale essere avrebbero dovuto correttamente porsi).
A ben vedere, infatti, la domanda formulata dall'attore in primo grado (in buona sostanza, di accertamento negativo del credito pur in mancanza di una preliminare “attivazione” della pretesa consacrata nel ruolo da parte dell'agente della riscossione) sottendeva una questione processuale di particolare rilevanza: segnatamente, quella dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. in via c.d. “preventiva” con un'azione di accertamento negativo finalizzata alla dichiarazione di estinzione del credito per prescrizione. Orbene, tale profilo è stato caratterizzato da una significativa oscillazione in seno alla giurisprudenza: è noto come il più recente orientamento della Corte di Cassazione si sia andato orientando – nel dissenso di parte della giurisprudenza di merito ed anche di legittimità (Cass. 4 maggio 2017, n. 10809) – nel senso della negazione di un generalizzato interesse ad agire in via preventiva per l'accertamento della prescrizione del credito consacrato in un ruolo esattoriale (Cass. 7 marzo
2022, n. 7353; Cass. 1° marzo 2019, n. 6166; Cass. 22 settembre 2017, n. 22184; Cass. 10 novembre 2016 n. 22946; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20618). Peraltro, la conferma indiretta – sia pur per così dire a posteriori – dei numerosi contrasti in siffatta materia si ricava proprio dalla sopra richiamata novella dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito in legge n. 215 del 2021): si tratta infatti di una disposizione con la quale – imponendo espressamente la necessità di uno specifico interesse onde poter avviare l'azione “in prevenzione” avverso il ruolo esattoriale – il legislatore ha inteso superare le incertezze e le oscillazioni presenti nella giurisprudenza. A ben vedere, allora, proprio l'esistenza di un siffatto quadro di incertezza induce a ravvisare quelle gravi ed eccezionali ragioni che – nel testo dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale – sono comunque idonee a giustificare un provvedimento di compensazione: trattasi infatti di situazione che involge la posizione delle parti ed il canone di “certezza” del diritto e, conseguentemente, giustifica una deroga al principio di causalità che sovrintende il regolamento delle spese di lite. Il che trova conferma anche in seno alla giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione ha espressamente ravvisato nelle “incertezze interpretative e mutamenti giurisprudenziali intervenuti sulle questioni giuridiche poste con l'opposizione” i presupposti per la compensazione ex art. 92, secondo comma, c.p.c. (Cass. 10 luglio 2018, n. 18085).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DA' ATTO dell'annullamento automatico ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del
2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, dei crediti consacrati nel ruolo n. 0004482/2002, e nella relativa cartella di pagamento n. 10020060027740038;
e per l'effetto:
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda originariamente formulata da e sul conseguente appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Eboli;
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, 30/5/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco