Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 4529
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di separazione personale dei coniugi, nonché di divorzio, l'assegnazione della casa familiare non costituisce certamente un istituto affine alla locazione, e, stante perciò il difetto di ogni espressa previsione, da ciò consegue l'inapplicabilità della norma in tema di opponibilità al terzo delle locazioni infranovennali. L'opponibilità, al terzo acquirente, dell'immobile assegnato è consentita - pertanto - solo in presenza della trascrizione del provvedimento di assegnazione, ed, in difetto di quest'ultima, essa non opera non solo per quanto riguarda il periodo successivo ai nove anni dall'assegnazione, ma neanche per quanto riguarda il periodo precedente, non esistendo alcuna eccezione ricavabile dalla normativa vigente che consenta una distinzione in funzione della durata dell'assegnazione stessa.

Commentario1

  • 1Opponibilità del diritto di abitazione nell'esecuzione immobiliare
    Edgardo Diomede D'Ambrosio Borselli · https://dirittoimmobiliare.org/ · 28 novembre 2016

    Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013, la materia dell'assegnazione della casa familiare è attualmente disciplinata dall'art. 337-sexies del codice civile (che non ha apportato modifiche, se non nell'ultima parte, rispetto all'abrogato art. 155-quater), col quale il nostro legislatore conferma l'importanza dell'ambiente domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare”, tutelando, in tal modo i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, che costituiscono, allo stesso tempo, l'ago della bilancia, in materia di separazione e divorzio, nell'assegnazione della casa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 4529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4529
Data del deposito : 6 maggio 1999

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