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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 30/06/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 38/2023 R.G.
promossa
da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in Catania, via Martino Cilestri n. 25, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Drago, Cod. Fisc.
[...]
che li rappresenta e difende in giudizio in virtù C.F._3
del mandato in calce all'atto introduttivo del procedimento di primo grado n. 2375/2021 R.G., firmato su foglio separato ma materialmente congiunto allo stesso per formarne parte integrante
- appellanti -
1 contro
RO
, con sede
[...]
in piazza dr. Weiser 9, 39018 LAo (BZ), in persona dell'attuale legale rappresentante dr. C.F. CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Stephan Vale, P.IVA_1
C.F. e dall'avv. Arno Kornprobst, C.F. C.F._4
giusta delega su separato foglio allegato C.F._5
alla comparsa di costituzione in appello con domicilio eletto presso il loro studio in 39100 Bolzano, via Dante 12/4
- appellata -
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parti appellanti:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 64/2023,
pubblicata in data 25.01.2023, emessa dal Tribunale Civile di
Bolzano, a conclusione del proc. n. 2375/2021 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui di seguito si riportano:
Nel merito,
1. Accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso d'interesse
2 applicato al contratto in oggetto e l'applicazione di interessi anatocistici;
3. Accertare e dichiarare illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU tecnico
– contabile.
4. Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in questione e, per l'effetto, condannare la alla restituzione CP_3
in favore degli odierni istanti della somma che sarà accertata in corso di giudizio versata indebitamente dagli odierni esponenti,
ovvero in subordine condannare la al pagamento CP_3
dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia il Giudice disporre C.T.U. tecnico contabile sul contratto bancario in oggetto, sulla base dei criteri legali relativi al tasso d'interesse realmente applicato e alla legittimità del relativo piano di rimborso e rideterminare il saldo del suddetto rapporto senza l'addebito di interessi passivi ultralegali.
Ordinare alla Banca, ex art. 210 c.p.c., il deposito del piano di ammortamento, degli estratti conto e di quant'altro inerente al contratto bancario in questione nonché di un completo rendiconto;
dei procuratori di parte appellata:
3 das contrariis reiectis, CP_4 Controparte_5
I. vorab
1. die Berufung im Sinne und nach Maßgabe von Art. 342 ZPO,
untergeordnet von Art. 348- bis ZPO, weiter untergeordnet wegen Einbringens unzulässiger, neuer Anträge nach Art. 345
ZPO abweisen;
II. und in der Sache selbst CP_6
2. die gegnerische Berufung abweisen;
III. Email_1
3. und CA dazu verurteilen, Parte_1 Parte_2
einen nach richterlichem Ermessen festzusetzenden und zu verzinsenden sowie wertzusichernden Betrag aus dem der CP_7
mutwilligen Prozessführung an die RO
zu bezahlen;
[...]
4. auch pauschalisierte Spesen, Entgelt beider Instanzen dieses
Verfahrens samt Kosten für allfällige Schlichtungs- und
Mediationsverfahren, Amts- und Parteiensachverständige sowie
Nachfolgespesen zu Lasten der anderen Prozessparteien, dies alles gemäß Art. 93 ZPO mit Aussonderung zugunsten der
Prozessvertreter für nicht erhaltene Entgelte und Kosten, die sie vorgestreckt zu haben erklären. IV. Streitwerterklärung
V. in beweisrechtlicher Hinsicht: laut Einlassungsschriftsatz.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con contratto di mutuo chirografario d.d. 11.05.2012
Cassa Raiffeisen TA Società Cooperativa (già Cassa
4 Raiffeisen LA Società Cooperativa) ha prestato a Parte_1
la somma di € 40.000,00 da rimborsare in 180 rate
[...]
mensili fisse, con prima rata, calcolata al tasso d'interesse fissato al momento della stipula, pari ad € 415,00.
Il contratto stabiliva, infatti, un tasso d'interesse iniziale del 9,40%, indicizzato trimestralmente alla variazione dell'Euribor 6M360, con Taeg indicato nella misura del 10%.
Stabiliva, inoltre, un tasso di mora pari al tasso corrispettivo in corso di applicazione alla data della mora maggiorato di uno spread di 5 punti.
A garanzia della restituzione del finanziamento ha prestato fideiussione . Parte_2
2. Con citazione d.d. 21.06.2021 il mutuatario e la garante hanno convenuto la banca davanti al Tribunale di
Bolzano.
Gli attori hanno lamentato: che fosse usurario il tasso d'interesse (corrispettivo e moratorio) indicato nel contratto;
che fosse comunque invalida la clausola contrattuale relativa al tasso d'interesse: essa assumeva quale parametro d'indicizzazione l'Euribor che sarebbe espressione di un accordo anticoncorrenziale tra gli istituti bancari, vietato dall'art. 2 l.
287/1990; il parametro, comunque, non consentirebbe l'esatta determinazione del debito per interessi, la quale era, perciò,
rimessa all'unilaterale discrezionalità della banca;
che il piano di ammortamento a rata fissa c.d. alla francese comportava
5 l'applicazione occulta di un interesse anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c. ed un tasso d'interesse composto superiore a quello indicato in contratto.
Gli attori hanno infine lamentato la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.
In via istruttoria essi hanno chiesto che alla banca venisse ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa al finanziamento oggetto di causa e che fosse disposta CTU volta a confermare le violazioni da loro denunciate.
Su queste premesse gli attori hanno chiesto che fossero ricalcolati gli interessi dovuti sulla somma mutuata con conseguente condanna della banca a restituire al mutuatario quanto indebitamente percepito.
3. Costituitasi, la banca ha negato la fondatezza delle domande avversarie.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al pagamento della parte della somma prestata che non era stata ancora restituita.
4. Istruita la causa con l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, l'adito Tribunale di
Bolzano l'ha, quindi, definita con la sentenza n. 64, pubblicata il 25.01.2023.
Ha respinto le domande degli attori e li ha condannati in solido a pagare alla banca la somma di € 27.639,91 gravandoli
6 delle spese del grado.
5. Il Tribunale ha escluso che fosse usurario il tasso d'interesse (sia corrispettivo, sia moratorio) stabilito nel contratto di mutuo in quanto al momento della stipulazione esso non eccedeva i relativi limiti fissati dai decreti ministeriali per la corrispondente categoria di finanziamento, mentre ha ritenuto che fosse irrilevante il superamento di tali limiti eventualmente verificatosi nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Ha parimenti rigettato tutte le altre eccezioni sollevate dagli attori.
Ha escluso l'invalidità dell'Euribor quale parametro d'indicizzazione del tasso d'interesse osservando che la
Commissione Antitrust Europea aveva accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale intercorsa tra le banche nel periodo dal 29.09.2005 al 30.05.2008, prima dunque dell'anno
2012, quando è stato concluso il mutuo oggetto di causa.
Ha ritenuto che fosse generica l'eccezione di indeterminatezza del tasso d'interesse come conseguenza dell'assunzione dell'Euribor quale parametro d'indicizzazione.
Ha, infine, negato che il sistema di ammortamento a rata fissa c.d. alla francese fosse illegittimo in quanto la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. lasciava libere le parti di stabilire come imputare i singoli pagamenti ad estinzione del debito per capitale e per interessi.
7 Ritenuto, pertanto, che già alla luce dell'acquisita documentazione fosse evidente l'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli attori ha disatteso la loro istanza istruttoria volta all'assunzione di CTU contabile.
Il Tribunale, infine, ha calcolato sulla base della documentazione contrattuale e contabile dimessa dalla banca quale fosse la somma che il mutuatario doveva ancora versare per estinguere il suo debito ed ha condannato gli attori in solido al relativo pagamento.
6. Con citazione d.d. 20.02.2023 gli attori soccombenti hanno gravato la predetta pronuncia formulando due motivi d'impugnazione.
Si è costituita in lingua tedesca la banca resistendo all'appello avversario.
La causa è passata in decisione all'udienza del
18.02.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
7. Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti si dolgono perché non è stata accolta l'istanza da loro formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. affinché il Tribunale ordinasse alla banca l'esibizione di tutta la documentazione relativa al rapporto di mutuo oggetto di causa.
La censura è infondata per le seguenti considerazioni.
8. Sulla questione va anzitutto richiamata C. n.
23861/2022: “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma
4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della
8 documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può
essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente,
attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di
un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia
stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non
necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni
senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa
consegna”.
Nella specie gli appellanti non hanno provato di avere vanamente richiesto alla banca l'accesso alla documentazione di loro interesse ai sensi dell'art. 119 Tub.
Non è pertanto dimostrato il presupposto per l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
È, quindi, destituita di fondamento la doglianza con la quale essi censurano l'omesso ordine di esibizione.
Inoltre, in primo grado la banca, anche a dimostrazione del proprio credito, ha prodotto numerosi documenti inerenti al rapporto di mutuo oggetto di causa, documenti che sono elencati analiticamente anche in calce alla sua comparsa di costituzione in appello d.d. 05.12.2023.
Senza prendere posizione su tale documentazione, a loro disposizione già dal primo grado del presente giudizio, gli appellanti hanno insistito nell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. senza in alcun modo precisare, tenuto conto di quanto dimesso dalla banca, quali fossero i documenti mancanti di cui
9 intendevano ottenere l'esibizione.
Il motivo d'impugnazione, pertanto, prima ancora che essere infondato nel merito è inammissibile perché aspecifico.
9. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti censurano la sentenza impugnata perché il Tribunale non ha disposto l'assunzione di CTU contabile per verificare la fondatezza delle eccezioni da loro sollevate in ordine alla validità
delle clausole contrattuali sugli interessi.
La doglianza è infondata per le seguenti considerazioni.
10. Gli attori in primo grado hanno anzitutto eccepito che fosse usurario il tasso dell'interesse sia compensativo, sia moratorio.
Ha stabilito C. s.u. n. 19597/2020 in tema di interessi moratori usurari applicati ad un rapporto di mutuo: “Il debitore,
il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere
di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso
moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di
consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con
gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.
In sostanza la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla l. n. 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca
d'Italia.
10 La verifica dev'essere, infatti, condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e dev'essere specifica quanto all'allegazione del fatto.
Al riguardo ha osservato ad es. C. n. 2311/2018 (in motivazione): “La contestazione della natura usuraria dei tassi
avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità
di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme
pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto
in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo
dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe
dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può
arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un
tasso usurario”.
Nulla di tutto questo hanno dedotto gli attori in primo grado, odierni appellanti.
Essi si sono limitati a dedurre che fosse oltre la soglia dell'usura il tasso d'interesse (corrispettivo e moratorio) dalla banca applicato al prestito sostenendo che la verifica andasse condotta da un CTU con riguardo al pagamento delle singole rate, senza peraltro indicare i pagamenti effettuati, le rispettive date, l'entità delle somme versate su base annua in rapporto al capitale prestato e nemmeno i tassi soglia riportati nei decreti ministeriali di riferimento.
Pertanto, benché sia rilevabile d'ufficio la nullità delle
11 clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, ciò
presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni della parte.
Correttamente, quindi, il Tribunale non ha accolto la richiesta di CTU contabile.
Peraltro, non solo l'atto di citazione in primo grado, ma nemmeno il motivo d'impugnazione qui in esame sostanzia i fatti dedotti a sostegno dell'eccezione di usura, sicché anche nel presente grado di appello permangono i motivi d'inammissibilità
della consulenza contabile già ricorrenti in prima istanza.
11. Quanto alle eccezioni relative all'applicazione dell'Euribor quale parametro d'indicizzazione del tasso d'interesse valgono le seguenti considerazioni.
Anzitutto vale richiamare C. n. 12007/2024: “I contratti di
mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di
un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da
parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive
della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta
dei quali viene determinato il predetto indice, non possono
considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette
pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di
queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a
prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento
12 di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al
risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la
sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti
contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n.
287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”.
Nella specie gli attori/appellanti non hanno dimostrato che al momento della stipulazione del mutuo oggetto di causa vi fosse un'intesa anticoncorrenziale volta alla manipolazione dell'Euribor, né, ammesso che tale intesa ci sia stata, che la banca mutuante ne fosse consapevole.
12. Inoltre sempre C. n. 12007/2024 ha stabilito: “Le
clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la
misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor,
possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o
sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di
determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la
determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo
periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel
parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato
oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in
concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non
potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di
efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola
sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone
13 tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei
responsabili del danno, da parte del contraente in concreto
danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola
che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata
l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la
possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non
sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato
dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi
generali dell'ordinamento”.
Gli attori/appellanti, oltre a non aver provato che era alterato l'Euribor al momento della stipula del mutuo, non hanno nemmeno specificamente allegato che esso non potesse oggettivamente svolgere la funzione di strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse.
Essi si sono limitati a sostenere che la determinazione del tasso d'interesse sul prestito era rimessa alla discrezionalità
della banca senza in alcun modo sostanziare l'allegazione,
limitandosi a chiedere sul punto la verifica peritale.
La genericità della deduzione, per le stesse ragioni già
precisate con riguardo all'eccezione di usura del tasso d'interesse, preclude l'assunzione della CTU contabile.
13. Infine, sulla questione della legittimità del piano di ammortamento a rata fissa c.d. alla francese relativo ad un mutuo a tasso variabile, come quello oggetto di giudizio, è
intervenuta C. n. 7382/2025, della quale si trascrivono i
14 seguenti passaggi testuali tratti dalla relativa motivazione.
“E cioè, se è pur vero che né dall'esposizione dei fatti di
causa né dall'esposizione del motivo di ricorso emergono le
specifiche condizioni contrattuali del mutuo ipotecario oggetto del
contendere, sicché non è chiarito se si tratti di un mutuo a tasso
fisso o variabile, circostanza non evincibile neppure dalla
sentenza di primo grado, riportata dal resistente nel suo atto, è
altrettanto vero che i principi affermati nella sentenza delle
Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono
senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo
variabile.
Le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento
ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati
tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il
mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico
composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e
via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate
in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata
costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della
quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e
non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate
nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono
15 calcolati gli interessi, determinando così la progressiva
diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a
capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata
sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi
al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di
interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si
estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto
nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che
siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di
successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe
argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla
francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è
una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota
capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito)
residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera) ulteriori interessi nel
periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento
"alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del
rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo
16 per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in
esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di
quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una
caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese"
standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale
incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente
anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la
restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare
la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio
finanziario, il che comporta la debenza di più interessi
corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il
differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del
capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche
nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento
standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente
ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota
di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso
l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli
interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di
ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo
complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta
17 prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento
del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza
un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata
medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla
francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi
perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente
calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta,
detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate
precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e
inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG),
della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso
con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi",
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il
mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è
possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano
di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che
essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva
dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del
tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il
18 mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale
sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base
dell'unico parametro noto e disponibile al momento della
pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili
offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione
delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente
praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad
absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a
negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso
variabile”.
Tanto chiarito ed, altresì, osservato come gli attori/appellanti non abbiano mai dedotto e tanto meno dimostrato che nella specie il piano di ammortamento sia diverso da quello standard ordinariamente utilizzato nei mutui a tasso variabile con piano di rientro a rata fissa, non vi è
motivo per escludere l'applicazione nella specie dei principi stabiliti da C. n. 7382/2025 cit..
Come si ricava dalla pronuncia, l'adozione di questo particolare piano di ammortamento non pone problemi né sotto il profilo della violazione del divieto di anatocismo o di indeterminatezza del tasso d'interesse, né sotto il profilo della disciplina sulla trasparenza bancaria quanto all'indicazione del regime dell'interesse applicato.
14. Conclusivamente, tutte le censure mosse dagli
19 appellanti sono infondate, sicché va interamente confermata la sentenza impugnata.
15. Gli appellanti soccombenti vanno gravati delle spese anche del presente grado di giudizio.
Esse sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa indeterminabile (difficoltà bassa) secondo i parametri tabellari minimi ritenuti nella specie congrui tenuto conto della non complessità dei motivi d'impugnazione.
16. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato dalla banca appellata.
Ciò in ragione della considerazione che non è univoca la giurisprudenza di legittimità sull'esercizio ai sensi dell'art. 210
c.p.c. del diritto di accesso ex art. 119 Tub.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di Cassa Raiffeisen
[...] Parte_2
TA Società Cooperativa, avverso la sentenza n. 64/2023
del 25.01.2023 del Tribunale di Bolzano, così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2
Cassa Raiffeisen TA Società Cooperativa le spese del presente grado di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CAP con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
20 3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti , e , ai Parte_1 Parte_2
sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Dispone la traduzione in tedesco della presente sentenza a cura dell'Ufficio.
Così deciso in Bolzano, lì 04.06.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
21
REPUBLIK ITALIEN
IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES
Das Oberlandesgericht Trient
Außenabteilung Bozen
Abteilung für Zivilsachen
erlässt in nichtöffentlicher Sitzung durch
Dr. Isabella Martin Vorsitzende
Dr. Tullio Joppi Senatsmitglied und
Controparte_8
Dr. Federico Paciolla Senatsmitglied
folgendes
CP_9
in der unter Nr. 38/2023 A.R. eingetragenen zweitinstanzlichen
Rechtssache, welche
durch
(St.Nr. ) und Parte_1 C.F._1 [...]
(St.Nr. , mit erwähltem Parte_2 C.F._2
in Catania, Nr. 25, bei der CP_10 RO1
Anwaltskanzlei von RA Dr. Vincenzo Drago, St.Nr.
[...]
welcher sie vertritt und verteidigt gemäß C.F._3
Vollmacht am Fuße des Aktes, das das erstinstanzliche
Verfahren Nr. 2375/2021 A.R. einleitet, und welche auf getrenntem Blatt unterzeichnet, jedoch physisch mit dem Akt
verbunden ist, um einen integralen Bestandteil desselben zu
22 bilden
- Berufungskläger -
gegen
HT – AS RO CP_1
RA , mit Sitz RO
in Dr.-Weiser-Platz Nr. 9, 39018 LA (BZ), in der Person des heutigen gesetzlichen Vertreters Dr. St.Nr. CP_2
00158030213, vertreten und verteidigt durch RA Dr. Stephan
Vale, St.Nr. und durch RA Dr. Arno C.F._4
Kornprobst, St.Nr. laut Vollmacht auf C.F._5
getrenntem Blatt, das der Einlassungsschriftsatz ins
Berufungsverfahren beigefügt wird, mit erwähltem Domizil in der Kanzlei derselben in 39100 Bozen, Dantestraße 12/4
- Berufungsbeklagte -
wegen: Bankverträge (Bankeinlage, usw.)
welche in der Verhandlung vom 18.02.2025 zur Entscheidung
angesetzt worden ist über folgende
Parte_3
Für die Berufungskläger:
IM UND IN DER SACHE, C.F._6
die erhobene Berufung aus allen in der Sachverhaltsdarstellung
abgeleiteten Gründen annehmen, und demzufolge, in
Abänderung des Urteils Nr. 64/2023, veröffentlicht am
25.01.2023, erlassen von der Zivilsektion des Landesgerichts
Bozen zum Abschluss des Verfahrens Nr. 2375/2021 A.R.,
23 sämtliche in erster Instanz erhobenen Schlussanträge
annehmen, die nachstehend wiedergegeben werden:
In der Sache,
1. Die Wucherhaftigkeit des Zinssatzes, der an den gegenständlichen Vertrag angewandt wird und die Anwendung
von Zinseszinsen feststellen und erklären;
3. Die in Bezug auf das gegenständliche Verfahren geleisteten
Beträge als übergesetzliche Zinsen als unrechtmäßig, und daher nicht geschuldet, feststellen und erklären, als diese sich aus dem technisch-buchhalterischen
Amtssachverständigengutachten ergeben.
4. Das tatsächliche Saldo des gegenständlichen
Bankverhältnisses neubestimmen und, in der Folge, die Bank
zur Rückzahlung zugunsten der heutigen Antragsteller des
Betrages, der im Laufe des Verfahrens festgestellt wird und von den heutigen Antragstellern zu Unrecht bezahlt wurde,
beziehungsweise untergeordnet die Bank zur Zahlung des
Betrags als Entschädigung für die Bereicherung ohne
Rechtsgrund, die durch den Erhalt dieser Beträge oder der höheren oder niedrigeren Beträge, die das Landesgericht
feststellen wird, entsteht.
IM Per_1
Möge das Gericht ein technisch-buchhalterisches
Amtssachverständigengutachten über den streitgegenständlichen Bankvertrag verfügen, d.h. auf
24 Grundlage der gesetzlichen Kriterien in Bezug auf den tatsächlich angewandten Zinssatz und die Rechtmäßigkeit des entsprechenden Tilgungsplans, und das Saldo des bereits erwähnten Vertragsverhältnisses ohne Anrechnung von
übergesetzlichen Passivzinsen neubestimmen.
Für die Berufungsbeklagte:
Möge das angerufene contrariis reiectis, CP_5
I. vorab
1. die Berufung im Sinne und nach Maßgabe von Art. 342 ZPO,
untergeordnet von Art. 348- bis ZPO, weiter untergeordnet wegen Einbringens unzulässiger, neuer Anträge nach Art. 345
ZPO abweisen;
II. und in der Sache selbst CP_6
2. die gegnerische Berufung abweisen;
III. Email_1
3. und CA dazu verurteilen, Parte_1 Parte_2
einen nach richterlichem Ermessen festzusetzenden und zu verzinsenden sowie wertzusichernden Betrag aus dem der CP_7
mutwilligen Prozessführung an die RO
zu bezahlen;
[...]
4. auch pauschalisierte Spesen, Entgelt beider Instanzen dieses
Verfahrens samt Kosten für allfällige Schlichtungs- und
Mediationsverfahren, Amts- und Parteiensachverständige sowie
Nachfolgespesen zu Lasten der anderen Prozessparteien, dies alles gemäß Art. 93 ZPO mit Aussonderung zugunsten der
25 Prozessvertreter für nicht erhaltene Entgelte und Kosten, die sie vorgestreckt zu haben erklären. IV. Streitwerterklärung
V. in beweisrechtlicher Hinsicht: laut Einlassungsschriftsatz.
Sachliche und rechtliche Entscheidungsgründe
1. Mit Chirografardarlehensvertrag vom 11.05.2012 hat
(vorher RO RO
LA GE) ein RO Parte_1
in Höhe von € 40.000,00 gewährt, das in 180 festen Per_2
monatlichen Raten zurückzuzahlen ist, wobei die erste Rate, die mit dem bei der Unterzeichnung festgelegten Zinssatz berechnet wird, € 415,00 beträgt.
Der Vertrag sah nämlich einen anfänglichen Zinssatz von
9,40 % vor, der vierteljährlich gemäß der Veränderung des
Euribor 6 Monate/360 Tage indexiert wurde, wobei der effektive
Jahreszins mit 10 % angegeben wurde.
Außerdem legte der Vertrag ein Verzugszinssatz in Höhe
des am Tag des Verzugs geltenden Zinssatzes zuzüglich eines
Aufschlags von 5 Punkten fest.
Als Sicherheit für die Rückzahlung des Darlehens stellte
CA SA eine Bürgschaft. Pt_2
2. Mit Klageschrift vom 21.06.2021 haben der
Darlehensnehmer und die zur Gewährleistung Verpflichtete die
Bank vor Gericht vorgeladen.
Die Kläger haben beanstandet, dass der im Vertrag
angegebene Zinssatz (sowohl der vertragliche als auch der
26 Verzugszins) wucherisch sei;
dass die Vertragsklausel bezüglich
des Zinssatzes auf jeden Fall ungültig sei: sie gehe als
Indexierungsparameter vom Euribor aus, was Ausdruck einer wettbewerbswidrigen Vereinbarung zwischen Bankinstituten
sei, die durch Art. 2 G. 287/1990 verboten sei;
der Parameter
erlaube auf jeden Fall nicht die genaue Bestimmung der
Zinsschuld, die daher dem einseitigen Ermessen der Bank
überlassen sei;
dass der sog. in RO2
festen Raten zur versteckten Anwendung von Zinseszinsen
führe, d.h. unter Verstoß gegen Art. 1283 ZGB, und zu einem
Zinseszinssatz, der höher sei als der im Vertrag angegebene.
Schließlich haben die Kläger einen Verstoß gegen die
Vorschrift der Transparenz der Bankgeschäfte gerügt.
Im Beweiswege haben sie beantragt, der Bank zu verfügen, sämtliche Vertrags- und Buchhaltungsunterlagen ex
Art. 210 ZPO bezüglich des verfahrensgegenständlichen
Darlehens vorzulegen, sowie ein
Amtssachverständigengutachten zur Bestätigung der von ihnen geltend gemachten Verletzungen.
Auf dieser Grundlage haben die Kläger die
Neuberechnung der auf den Darlehensbetrag geschuldeten
Zinsen mit folgender Verurteilung der Bank zur Rückzahlung
des zu Unrecht erhaltenen Betrags an den Darlehensnehmer
beantragt.
3. Nachdem sich die Bank in das Verfahren eingelassen
27 hat, hat sie die Begründetheit der gegnerischen Anträge
bestritten.
Im Wege der Widerklage hat sie die Verurteilung der
Kläger zur Zahlung des noch nicht zurückgezahlten Teils der
Darlehenssumme beantragt.
4. Nach der Entscheidungsvorbereitung mit einziger
Aufnahme der von den Parteien vorgelegten Unterlagen, hat das angerufene Landesgericht Bozen das Verfahren mit dem Urteil
Nr. 64, veröffentlicht am 25.01.2023, entschieden.
Es hat die klägerischen Anträge abgewiesen und die
Kläger solidarisch verurteilt, den Betrag von € 27.639,91 an die
Bank zu zahlen, indem es sie mit den Prozesskosten der
Instanz belastet hat.
5. Das Landesgericht hat die Möglichkeit ausgeschlossen,
dass der im Darlehensvertrag festgelegte Zinssatz wucherisch sei (sowohl der vertragliche als auch der Verzugszins), da dieser, zum Zeitpunkt seines Abschlusses, die entsprechenden,
durch für die entsprechende RO3
Finanzierungskategorie festgelegten Grenzen nicht überschritt,
während es eine etwaige Überschreitung dieser Grenzen, die im
Laufe der Durchführung der Beziehung eingetreten sein könnte, für irrelevant hielt.
Das Landesgericht hat auch alle anderen von den Klägern
vorgebrachten Einwände zurückgewiesen.
Es hat die Ungültigkeit des Euribor als
28 ausgeschlossen und RO4
festgestellt, dass die Europäische Kommission für Wettbewerb
das Bestehen einer wettbewerbswidrigen Vereinbarung
zwischen den Banken in der Zeit vom 29.09.2005 bis zum
30.05.2008, also vor dem Jahr 2012, als das streitige Darlehen
abgeschlossen wurde, festgestellt hatte.
Es hat den Einwand der Unbestimmtheit des Zinssatzes
als Folge der Annahme des Euribor als Indexierungsparameter
als allgemein gehalten.
Schließlich hat es die Rechtswidrigkeit des sog.
in festen Raten verneint, da die RO2
Bestimmung von Art. 1194 ZGB es den Parteien überlasse, wie sie die einzelnen Zahlungen zur Tilgung der Schuld für Kapital
und Zinsen aufteilen.
In Anbetracht der Tatsache, dass die von den Klägern
geltend gemachten Einwände schon aufgrund der vorliegenden
Unterlagen offensichtlich unbegründet waren, hat das
Landesgericht ihren Beweisantrag zur Durchführung eines buchhalterischen Amtssachverständigengutachtens
zurückgewiesen.
Schließlich hat das Landesgericht auf der Grundlage der von der Bank vorgebrachten Vertrags- und
Buchhaltungsunterlagen den Betrag berechnet, den der
Darlehensnehmer noch zur Tilgung seiner Schuld zu zahlen hatte, und die Kläger gesamtschuldnerisch zur Zahlung dieses
29 Betrags verurteilt.
6. Mit Klageschrift vom 20.02.2023 haben die unterliegenden Kläger die bereits erwähnte Entscheidung
angefochten, indem sie zwei Berufungsgründe formuliert haben.
Die Bank hat sich in den Streit in deutscher Sprache auf die gegnerische Berufung eingelassen.
Die Streitsache wurde in der Verhandlung vom
18.02.2024 unter Einräumung der Fristen ex Art. 190 ZPO zur
Entscheidung angesetzt.
7. Mit dem ersten Berufungsgrund rügen die
Berufungskläger, dass der von ihnen im Sinne des Art. 210 ZPO
formulierte Antrag, dass das Landesgericht der Bank die
Vorlage sämtlicher Unterlagen bezüglich des verfahrensgegenständlichen Darlehensverhältnisses verfügen
würde, nicht angenommen worden ist.
Die Rüge ist aus folgenden Gründen unbegründet.
8. Diesbezüglich sei zunächst auf Kass. Nr. 23861/2022
verwiesen: “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4,
d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della
documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può
essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente,
attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di
un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia
stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non
necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni
30 senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa
consegna”.
Im vorliegenden Fall haben die Berufungskläger nicht bewiesen, die Bank vergeblich um Zugang zu den Unterlagen
ihres Interesses gemäß Art. 119 des italienischen Bankgesetzes
ersucht zu haben.
Die Voraussetzung für die Anwendung der Verfügung im
Sinne des Art. 210 ZPO ist daher nicht bewiesen.
Die Rüge, mit der sie die unterlassene Anordnung der
Vorlage beanstanden, ist daher unbegründet.
Im Übrigen hat die Bank in erster Instanz, ebenfalls zum
Beweis ihrer zahlreiche Unterlagen zu dem CP_15
streitgegenständlichen Darlehensverhältnis vorgelegt, die auch am Fuße ihres Einlassungsschriftsatzes vom 05.12.2023
analytisch aufgeführt sind.
Ohne zu diesen Unterlagen, die ihnen bereits seit dem ersten Rechtszug zur Verfügung standen, Stellung zu nehmen,
haben die Berufungskläger auf der Anordnung ihrer Vorlage
gemäß Art. 210 ZPO, ohne - in Anbetracht der von der Bank
vorgelegten - in irgendeiner Weise zu präzisieren, Per_3
welche fehlenden Unterlagen sie vorzulegen wünschten,
bestanden.
Daher ist der Berufungsgrund nicht nur in der Sache
unbegründet, sondern vor allem unzulässig, weil er unspezifisch ist.
31 9. Mit dem zweiten Berufungsgrund beanstanden die
Berufungskläger das angefochtene Urteil, weil das
Landesgericht keine Durchführung eines buchhalterischen
Amtssachverständigengutachtens verfügt hat, um die
Begründetheit der von ihnen erhobenen Einwände bezüglich
der Gültigkeit der Vertragsklausel über die Zinsen zu
überprüfen.
Die Rüge ist aus folgenden Gründen unbegründet.
10. Die erstinstanzlichen Kläger haben vor allem beanstandet, dass der Zinssatz (sowohl der vertragliche als auch der Verzugszins) wucherisch sei.
Kass. Ver. Sekt. Nr. 19597/2020 hat zum Thema
wucherische Verzugszinsen, die auf ein Darlehensverhältnis
angewandt werden, festgestellt: “Il debitore, il quale intenda
provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo
contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto
applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti
nel decreto ministeriale di riferimento”.
Die Partei, die den Verstoß gegen das Wucherverbot
beanstandet, d.h. die Anwendung höherer als der im G. Nr.
108/1996 vorgesehenen Zinssätze, muss im Wesentlichen
spezifisch darlegen, dass der entsprechende Persona_4
der sich aus den und den Erhebungen der RO3
Banca d'Italia ableiten lässt, überschritten wurde.
32 Die Überprüfung muss nämlich im Rahmen des von der
Partei vorgebrachten Bestreitens erfolgen, das sich auf rechtlich korrekte Kriterien stützen und hinsichtlich der Behauptung des
Sachverhalts konkret sein muss.
Diesbezüglich hat beispielsweise Kass. Nr. 2311/2018 (in der Begründung) festgestellt: “La contestazione della natura
usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte
dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la
pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di
interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale
oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra
quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare
applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a
comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso
usurario”.
Nichts davon haben die Kläger erster Instanz, die heutigen Berufungskläger, abgeleitet.
Sie haben sich darauf beschränkt, zu behaupten, dass der von der Bank auf das angewandte Zinssatz Per_2
(sowohl der vertragliche als auch der Verzugszins) über der
Wuchergrenze lag, und haben argumentiert, dass ein ASV die
Überprüfung bezüglich der Zahlung der einzelnen Raten
durchführen müsse, ohne jedoch die geleisteten Zahlungen, die entsprechenden Daten, die Höhe der jährlich gezahlten Beträge
in Bezug auf das geliehene Kapital und nicht einmal die in den
33 angegebenen Schwellenzinssätze RO3
anzugeben.
Auch wenn die Nichtigkeit der Klauseln, die einen
Wucherzins vorsehen, von Amts wegen festgestellt werden kann, setzt dies die rechtzeitige Behauptung der tatsächlichen
Elemente voraus, aus denen sich die Nichtigkeit ergibt, da die
Feststellung der Nichtigkeit auf demselben Bezugsrahmen
beruhen muss, der durch die Behauptungen der Partei
konkretisiert wird.
Das Landesgericht hat daher korrekt den Antrag eines buchhalterischen Amtssachverständigengutachtens nicht angenommen.
Im Übrigen werden nicht nur in der erstinstanzlichen
Klageschrift, sondern auch in dem hier zu prüfenden
Berufungsgrund die zur Stützung der Wuchereinrede
vorgetragenen Tatsachen nicht substantiiert dargelegt, so dass die bereits in erster Instanz geltend gemachten Gründe für die
Unzulässigkeit des Sachverständigengutachtens auch in der vorliegenden Berufung fortbestehen.
11. Was die Einwendungen bezüglich der Anwendung
des Euribor als Parameter der Zinsindexierung gelten folgende
Überlegungen.
Erstens ist auf Kass. Nr. 12007/2024 hinzuweisen: “I
contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare
la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor,
34 stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite
restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi
sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non
possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle
suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della
conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei
contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro
illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il
regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o
pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle
specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento
all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art.
101 del TFUE”.
Im vorliegenden Fall haben die Kläger/Berufungskläger
nicht bewiesen, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses des streitgegenständlichen Darlehens eine wettbewerbswidrige
Absprache zur Manipulation des Euribor bestand, oder dass die darlehensgebende Bank, falls eine solche Absprache bestand,
davon Kenntnis hatte.
12. Darüber hinaus hat Kass. Nr. 12007/2024
festgestellt: “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di
determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento
all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria
o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di
determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la
35 determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo
periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel
parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato
oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in
concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non
potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di
efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola
sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone
tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei
responsabili del danno, da parte del contraente in concreto
danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola
che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata
l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la
possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non
sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato
dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi
generali dell'ordinamento”.
Die Kläger/Berufungskläger haben nicht nur nicht bewiesen, dass der Euribor zum Zeitpunkt des
Darlehensabschlusses geändert worden war, sondern haben auch nicht einmal spezifisch behauptet, dass er objektiv die
Funktion eines Instrumentes zur Bestimmung des
Gegenstandes der Zinsklausel erfüllen konnte.
Sie haben sich auf die Behauptung beschränkt, dass die
36 Festlegung des Zinssatzes für das Darlehen in das Ermessen
der Bank gestellt sei, ohne diese Behauptung in irgendeiner
Weise zu belegen, indem sie sich darauf beschränkt haben, eine
Überprüfung durch einen Sachverständigen zu beantragen.
Die Unbestimmtheit der Behauptung steht aus denselben
Gründen, die bereits für den Einwand des Zinswuchers
angeführt wurden, der Durchführung eines buchhalterischen
Amtssachverständigengutachtens entgegen.
13. Zur Frage der Rechtmäßigkeit des sog. CP_12
in festen Raten bezüglich eines Darlehens mit
[...]
variablem Zinssatz, wie das verfahrensgegenständliche, hat schließlich der Kassationsgerichtshof das Urteil Nr. 7382/2025
erlassen, aus dessen Begründung die folgenden Textpassagen
wiedergegeben werden.
“E cioè, se è pur vero che né dall'esposizione dei fatti di
causa né dall'esposizione del motivo di ricorso emergono le
specifiche condizioni contrattuali del mutuo ipotecario oggetto del
contendere, sicché non è chiarito se si tratti di un mutuo a tasso
fisso o variabile, circostanza non evincibile neppure dalla
sentenza di primo grado, riportata dal resistente nel suo atto, è
altrettanto vero che i principi affermati nella sentenza delle
Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono
senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo
variabile.
Le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento
37 ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati
tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il
mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico
composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e
via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate
in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata
costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della
quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e
non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate
nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono
calcolati gli interessi, determinando così la progressiva
diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a
capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata
sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi
al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di
interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si
estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto
nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che
38 siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di
successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe
argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla
francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è
una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota
capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito)
residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera) ulteriori interessi nel
periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento
"alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del
rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo
per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in
esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di
quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una
caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese"
standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale
incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente
anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la
restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare
la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio
finanziario, il che comporta la debenza di più interessi
39 corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il
differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del
capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche
nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento
standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente
ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota
di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso
l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli
interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di
ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo
complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta
prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento
del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza
un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata
medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla
francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi
perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente
calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta,
detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate
precedenti;
40 ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e
inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG),
della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso
con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi",
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il
mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è
possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano
di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che
essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva
dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del
tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il
mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale
sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base
dell'unico parametro noto e disponibile al momento della
pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili
offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione
delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente
praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad
absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a
negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso
variabile”.
In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen und der
41 Tatsache, dass die Kläger/Berufungskläger zu keinem
Zeitpunkt dargelegt, geschweige denn bewiesen haben, dass im vorliegenden Fall der Tilgungsplan von dem bei mit Per_2
variablem Zinssatz und festem Tilgungsplan üblichen
Standardtilgungsplan abweicht, gibt es keinen Grund, die
Anwendung der im oben genannten Urteil Nr. 7382/2025
aufgestellten Grundsätze im vorliegenden Fall auszuschließen.
Wie aus dem hervorgeht, wirft die Annahme dieses CP_9
besonderen Tilgungsplans weder unter dem Gesichtspunkt des
Verstoßes gegen das Verbot von Zinseszinsen noch unter dem
Gesichtspunkt der Unbestimmtheit des Zinssatzes oder unter dem Gesichtspunkt der Vorschrift der Transparenz der
Bankgeschäfte hinsichtlich der Angabe der angewandten
Zinsregelung irgendwelche Probleme auf.
14. Schließlich sind alle von den Berufungsklägern
vorgebrachten Rügen unbegründet, so dass das angefochtene
Urteil in vollem Umfang zu bestätigen ist.
15. Den unterliegenden Berufungsklägern werden zudem die Kosten der vorliegenden Verfahrensinstanz auferlegt.
Diese werden auch mit Bezug auf einen unbestimmbaren
Verfahrenswert (geringe Schwierigkeit) nach den tabellarischen
Mindestparametern liquidiert, die in diesem Fall als angemessen erachtet werden, u.z. in Anbetracht der geringen
Schwierigkeit der Berufungsgründe.
16. Die Voraussetzungen für die Anwendung des Art. 96
42 ZPO, der von der berufungsbeklagten Bank geltend gemacht wird, liegen nicht vor.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung hinsichtlich der Ausübung
des Zutrittsrechts gemäß Art. 119 des italienischen
Bankgesetzes nach Art. 210 ZPO nicht einheitlich ist.
A.D.G.
Das Oberlandesgericht Trient, Außenabteilung Bozen, mit prozessabschließender Entscheidung über die von Parte_1
und gegenüber KA
[...] Parte_2
TA erhobene Berufung gegen das Urteil CP_1
Nr. 64/2023 vom 25.01.2023 des Landesgerichts Bozen,
entscheidet wie folgt:
1. weist die Berufung ab;
2. verurteilt und an die Parte_1 Parte_2
die Kosten der RO
vorliegenden Verfahrensinstanz zu ersetzen, welche mit dem
Gesamtbetrag von € 3.473,00 liquidiert werden, zuzüglich 15 %
für allgemeine Spesen, MwSt. und Fürsorgebeitrag mit
Abtretung zugunsten der nicht bevollmächtigten
Prozessbevollmächtigten;
3. setzt fest, dass die Voraussetzungen für die Einzahlung
vonseiten der Berufungskläger ES und _1 [...]
, im Sinne von Abs. 1-quater von Art. 13 D.P.R. Parte_2
115/2002, wie durch Art. 1, Abs. 17 Gesetz Nr.228 vom
43 24.12.2012 abgeändert, eines zusätzlichen Betrages als
Einheitsbeitrag in Höhe des für die gegenständliche Anfechtung
geschuldeten Beitrags, gegeben sind.
Für den Fall der Verbreitung der vorliegenden Verfügung wird die Nichterwähnung der Personalien und der anderen personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 52 des GvD Nr.
196/2003 verfügt.
Verfügt die Übersetzung des vorliegenden Urteils in die deutsche Sprache durch das Amt.
So entschieden in Bozen, am 04.06.2025.
Die Vorsitzende Dott. Isabella Martin
Das Senatsmitglied
und Abfasser des Urteils Dott. Tullio Joppi
Ausarbeitung der Übersetzung in die deutsche Sprache durch die Höhere Beamtin für den Sprachbereich Dr. Per_5
[...]
44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 38/2023 R.G.
promossa
da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in Catania, via Martino Cilestri n. 25, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Drago, Cod. Fisc.
[...]
che li rappresenta e difende in giudizio in virtù C.F._3
del mandato in calce all'atto introduttivo del procedimento di primo grado n. 2375/2021 R.G., firmato su foglio separato ma materialmente congiunto allo stesso per formarne parte integrante
- appellanti -
1 contro
RO
, con sede
[...]
in piazza dr. Weiser 9, 39018 LAo (BZ), in persona dell'attuale legale rappresentante dr. C.F. CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Stephan Vale, P.IVA_1
C.F. e dall'avv. Arno Kornprobst, C.F. C.F._4
giusta delega su separato foglio allegato C.F._5
alla comparsa di costituzione in appello con domicilio eletto presso il loro studio in 39100 Bolzano, via Dante 12/4
- appellata -
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parti appellanti:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 64/2023,
pubblicata in data 25.01.2023, emessa dal Tribunale Civile di
Bolzano, a conclusione del proc. n. 2375/2021 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui di seguito si riportano:
Nel merito,
1. Accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso d'interesse
2 applicato al contratto in oggetto e l'applicazione di interessi anatocistici;
3. Accertare e dichiarare illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU tecnico
– contabile.
4. Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in questione e, per l'effetto, condannare la alla restituzione CP_3
in favore degli odierni istanti della somma che sarà accertata in corso di giudizio versata indebitamente dagli odierni esponenti,
ovvero in subordine condannare la al pagamento CP_3
dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia il Giudice disporre C.T.U. tecnico contabile sul contratto bancario in oggetto, sulla base dei criteri legali relativi al tasso d'interesse realmente applicato e alla legittimità del relativo piano di rimborso e rideterminare il saldo del suddetto rapporto senza l'addebito di interessi passivi ultralegali.
Ordinare alla Banca, ex art. 210 c.p.c., il deposito del piano di ammortamento, degli estratti conto e di quant'altro inerente al contratto bancario in questione nonché di un completo rendiconto;
dei procuratori di parte appellata:
3 das contrariis reiectis, CP_4 Controparte_5
I. vorab
1. die Berufung im Sinne und nach Maßgabe von Art. 342 ZPO,
untergeordnet von Art. 348- bis ZPO, weiter untergeordnet wegen Einbringens unzulässiger, neuer Anträge nach Art. 345
ZPO abweisen;
II. und in der Sache selbst CP_6
2. die gegnerische Berufung abweisen;
III. Email_1
3. und CA dazu verurteilen, Parte_1 Parte_2
einen nach richterlichem Ermessen festzusetzenden und zu verzinsenden sowie wertzusichernden Betrag aus dem der CP_7
mutwilligen Prozessführung an die RO
zu bezahlen;
[...]
4. auch pauschalisierte Spesen, Entgelt beider Instanzen dieses
Verfahrens samt Kosten für allfällige Schlichtungs- und
Mediationsverfahren, Amts- und Parteiensachverständige sowie
Nachfolgespesen zu Lasten der anderen Prozessparteien, dies alles gemäß Art. 93 ZPO mit Aussonderung zugunsten der
Prozessvertreter für nicht erhaltene Entgelte und Kosten, die sie vorgestreckt zu haben erklären. IV. Streitwerterklärung
V. in beweisrechtlicher Hinsicht: laut Einlassungsschriftsatz.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con contratto di mutuo chirografario d.d. 11.05.2012
Cassa Raiffeisen TA Società Cooperativa (già Cassa
4 Raiffeisen LA Società Cooperativa) ha prestato a Parte_1
la somma di € 40.000,00 da rimborsare in 180 rate
[...]
mensili fisse, con prima rata, calcolata al tasso d'interesse fissato al momento della stipula, pari ad € 415,00.
Il contratto stabiliva, infatti, un tasso d'interesse iniziale del 9,40%, indicizzato trimestralmente alla variazione dell'Euribor 6M360, con Taeg indicato nella misura del 10%.
Stabiliva, inoltre, un tasso di mora pari al tasso corrispettivo in corso di applicazione alla data della mora maggiorato di uno spread di 5 punti.
A garanzia della restituzione del finanziamento ha prestato fideiussione . Parte_2
2. Con citazione d.d. 21.06.2021 il mutuatario e la garante hanno convenuto la banca davanti al Tribunale di
Bolzano.
Gli attori hanno lamentato: che fosse usurario il tasso d'interesse (corrispettivo e moratorio) indicato nel contratto;
che fosse comunque invalida la clausola contrattuale relativa al tasso d'interesse: essa assumeva quale parametro d'indicizzazione l'Euribor che sarebbe espressione di un accordo anticoncorrenziale tra gli istituti bancari, vietato dall'art. 2 l.
287/1990; il parametro, comunque, non consentirebbe l'esatta determinazione del debito per interessi, la quale era, perciò,
rimessa all'unilaterale discrezionalità della banca;
che il piano di ammortamento a rata fissa c.d. alla francese comportava
5 l'applicazione occulta di un interesse anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c. ed un tasso d'interesse composto superiore a quello indicato in contratto.
Gli attori hanno infine lamentato la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.
In via istruttoria essi hanno chiesto che alla banca venisse ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa al finanziamento oggetto di causa e che fosse disposta CTU volta a confermare le violazioni da loro denunciate.
Su queste premesse gli attori hanno chiesto che fossero ricalcolati gli interessi dovuti sulla somma mutuata con conseguente condanna della banca a restituire al mutuatario quanto indebitamente percepito.
3. Costituitasi, la banca ha negato la fondatezza delle domande avversarie.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al pagamento della parte della somma prestata che non era stata ancora restituita.
4. Istruita la causa con l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, l'adito Tribunale di
Bolzano l'ha, quindi, definita con la sentenza n. 64, pubblicata il 25.01.2023.
Ha respinto le domande degli attori e li ha condannati in solido a pagare alla banca la somma di € 27.639,91 gravandoli
6 delle spese del grado.
5. Il Tribunale ha escluso che fosse usurario il tasso d'interesse (sia corrispettivo, sia moratorio) stabilito nel contratto di mutuo in quanto al momento della stipulazione esso non eccedeva i relativi limiti fissati dai decreti ministeriali per la corrispondente categoria di finanziamento, mentre ha ritenuto che fosse irrilevante il superamento di tali limiti eventualmente verificatosi nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Ha parimenti rigettato tutte le altre eccezioni sollevate dagli attori.
Ha escluso l'invalidità dell'Euribor quale parametro d'indicizzazione del tasso d'interesse osservando che la
Commissione Antitrust Europea aveva accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale intercorsa tra le banche nel periodo dal 29.09.2005 al 30.05.2008, prima dunque dell'anno
2012, quando è stato concluso il mutuo oggetto di causa.
Ha ritenuto che fosse generica l'eccezione di indeterminatezza del tasso d'interesse come conseguenza dell'assunzione dell'Euribor quale parametro d'indicizzazione.
Ha, infine, negato che il sistema di ammortamento a rata fissa c.d. alla francese fosse illegittimo in quanto la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. lasciava libere le parti di stabilire come imputare i singoli pagamenti ad estinzione del debito per capitale e per interessi.
7 Ritenuto, pertanto, che già alla luce dell'acquisita documentazione fosse evidente l'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli attori ha disatteso la loro istanza istruttoria volta all'assunzione di CTU contabile.
Il Tribunale, infine, ha calcolato sulla base della documentazione contrattuale e contabile dimessa dalla banca quale fosse la somma che il mutuatario doveva ancora versare per estinguere il suo debito ed ha condannato gli attori in solido al relativo pagamento.
6. Con citazione d.d. 20.02.2023 gli attori soccombenti hanno gravato la predetta pronuncia formulando due motivi d'impugnazione.
Si è costituita in lingua tedesca la banca resistendo all'appello avversario.
La causa è passata in decisione all'udienza del
18.02.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
7. Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti si dolgono perché non è stata accolta l'istanza da loro formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. affinché il Tribunale ordinasse alla banca l'esibizione di tutta la documentazione relativa al rapporto di mutuo oggetto di causa.
La censura è infondata per le seguenti considerazioni.
8. Sulla questione va anzitutto richiamata C. n.
23861/2022: “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma
4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della
8 documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può
essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente,
attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di
un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia
stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non
necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni
senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa
consegna”.
Nella specie gli appellanti non hanno provato di avere vanamente richiesto alla banca l'accesso alla documentazione di loro interesse ai sensi dell'art. 119 Tub.
Non è pertanto dimostrato il presupposto per l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
È, quindi, destituita di fondamento la doglianza con la quale essi censurano l'omesso ordine di esibizione.
Inoltre, in primo grado la banca, anche a dimostrazione del proprio credito, ha prodotto numerosi documenti inerenti al rapporto di mutuo oggetto di causa, documenti che sono elencati analiticamente anche in calce alla sua comparsa di costituzione in appello d.d. 05.12.2023.
Senza prendere posizione su tale documentazione, a loro disposizione già dal primo grado del presente giudizio, gli appellanti hanno insistito nell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. senza in alcun modo precisare, tenuto conto di quanto dimesso dalla banca, quali fossero i documenti mancanti di cui
9 intendevano ottenere l'esibizione.
Il motivo d'impugnazione, pertanto, prima ancora che essere infondato nel merito è inammissibile perché aspecifico.
9. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti censurano la sentenza impugnata perché il Tribunale non ha disposto l'assunzione di CTU contabile per verificare la fondatezza delle eccezioni da loro sollevate in ordine alla validità
delle clausole contrattuali sugli interessi.
La doglianza è infondata per le seguenti considerazioni.
10. Gli attori in primo grado hanno anzitutto eccepito che fosse usurario il tasso dell'interesse sia compensativo, sia moratorio.
Ha stabilito C. s.u. n. 19597/2020 in tema di interessi moratori usurari applicati ad un rapporto di mutuo: “Il debitore,
il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere
di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso
moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di
consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con
gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.
In sostanza la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla l. n. 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca
d'Italia.
10 La verifica dev'essere, infatti, condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e dev'essere specifica quanto all'allegazione del fatto.
Al riguardo ha osservato ad es. C. n. 2311/2018 (in motivazione): “La contestazione della natura usuraria dei tassi
avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità
di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme
pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto
in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo
dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe
dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può
arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un
tasso usurario”.
Nulla di tutto questo hanno dedotto gli attori in primo grado, odierni appellanti.
Essi si sono limitati a dedurre che fosse oltre la soglia dell'usura il tasso d'interesse (corrispettivo e moratorio) dalla banca applicato al prestito sostenendo che la verifica andasse condotta da un CTU con riguardo al pagamento delle singole rate, senza peraltro indicare i pagamenti effettuati, le rispettive date, l'entità delle somme versate su base annua in rapporto al capitale prestato e nemmeno i tassi soglia riportati nei decreti ministeriali di riferimento.
Pertanto, benché sia rilevabile d'ufficio la nullità delle
11 clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, ciò
presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni della parte.
Correttamente, quindi, il Tribunale non ha accolto la richiesta di CTU contabile.
Peraltro, non solo l'atto di citazione in primo grado, ma nemmeno il motivo d'impugnazione qui in esame sostanzia i fatti dedotti a sostegno dell'eccezione di usura, sicché anche nel presente grado di appello permangono i motivi d'inammissibilità
della consulenza contabile già ricorrenti in prima istanza.
11. Quanto alle eccezioni relative all'applicazione dell'Euribor quale parametro d'indicizzazione del tasso d'interesse valgono le seguenti considerazioni.
Anzitutto vale richiamare C. n. 12007/2024: “I contratti di
mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di
un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da
parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive
della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta
dei quali viene determinato il predetto indice, non possono
considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette
pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di
queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a
prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento
12 di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al
risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la
sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti
contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n.
287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”.
Nella specie gli attori/appellanti non hanno dimostrato che al momento della stipulazione del mutuo oggetto di causa vi fosse un'intesa anticoncorrenziale volta alla manipolazione dell'Euribor, né, ammesso che tale intesa ci sia stata, che la banca mutuante ne fosse consapevole.
12. Inoltre sempre C. n. 12007/2024 ha stabilito: “Le
clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la
misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor,
possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o
sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di
determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la
determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo
periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel
parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato
oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in
concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non
potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di
efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola
sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone
13 tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei
responsabili del danno, da parte del contraente in concreto
danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola
che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata
l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la
possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non
sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato
dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi
generali dell'ordinamento”.
Gli attori/appellanti, oltre a non aver provato che era alterato l'Euribor al momento della stipula del mutuo, non hanno nemmeno specificamente allegato che esso non potesse oggettivamente svolgere la funzione di strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse.
Essi si sono limitati a sostenere che la determinazione del tasso d'interesse sul prestito era rimessa alla discrezionalità
della banca senza in alcun modo sostanziare l'allegazione,
limitandosi a chiedere sul punto la verifica peritale.
La genericità della deduzione, per le stesse ragioni già
precisate con riguardo all'eccezione di usura del tasso d'interesse, preclude l'assunzione della CTU contabile.
13. Infine, sulla questione della legittimità del piano di ammortamento a rata fissa c.d. alla francese relativo ad un mutuo a tasso variabile, come quello oggetto di giudizio, è
intervenuta C. n. 7382/2025, della quale si trascrivono i
14 seguenti passaggi testuali tratti dalla relativa motivazione.
“E cioè, se è pur vero che né dall'esposizione dei fatti di
causa né dall'esposizione del motivo di ricorso emergono le
specifiche condizioni contrattuali del mutuo ipotecario oggetto del
contendere, sicché non è chiarito se si tratti di un mutuo a tasso
fisso o variabile, circostanza non evincibile neppure dalla
sentenza di primo grado, riportata dal resistente nel suo atto, è
altrettanto vero che i principi affermati nella sentenza delle
Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono
senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo
variabile.
Le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento
ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati
tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il
mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico
composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e
via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate
in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata
costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della
quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e
non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate
nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono
15 calcolati gli interessi, determinando così la progressiva
diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a
capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata
sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi
al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di
interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si
estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto
nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che
siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di
successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe
argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla
francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è
una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota
capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito)
residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera) ulteriori interessi nel
periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento
"alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del
rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo
16 per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in
esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di
quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una
caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese"
standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale
incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente
anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la
restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare
la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio
finanziario, il che comporta la debenza di più interessi
corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il
differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del
capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche
nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento
standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente
ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota
di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso
l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli
interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di
ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo
complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta
17 prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento
del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza
un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata
medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla
francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi
perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente
calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta,
detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate
precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e
inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG),
della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso
con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi",
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il
mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è
possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano
di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che
essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva
dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del
tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il
18 mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale
sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base
dell'unico parametro noto e disponibile al momento della
pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili
offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione
delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente
praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad
absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a
negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso
variabile”.
Tanto chiarito ed, altresì, osservato come gli attori/appellanti non abbiano mai dedotto e tanto meno dimostrato che nella specie il piano di ammortamento sia diverso da quello standard ordinariamente utilizzato nei mutui a tasso variabile con piano di rientro a rata fissa, non vi è
motivo per escludere l'applicazione nella specie dei principi stabiliti da C. n. 7382/2025 cit..
Come si ricava dalla pronuncia, l'adozione di questo particolare piano di ammortamento non pone problemi né sotto il profilo della violazione del divieto di anatocismo o di indeterminatezza del tasso d'interesse, né sotto il profilo della disciplina sulla trasparenza bancaria quanto all'indicazione del regime dell'interesse applicato.
14. Conclusivamente, tutte le censure mosse dagli
19 appellanti sono infondate, sicché va interamente confermata la sentenza impugnata.
15. Gli appellanti soccombenti vanno gravati delle spese anche del presente grado di giudizio.
Esse sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa indeterminabile (difficoltà bassa) secondo i parametri tabellari minimi ritenuti nella specie congrui tenuto conto della non complessità dei motivi d'impugnazione.
16. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato dalla banca appellata.
Ciò in ragione della considerazione che non è univoca la giurisprudenza di legittimità sull'esercizio ai sensi dell'art. 210
c.p.c. del diritto di accesso ex art. 119 Tub.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di Cassa Raiffeisen
[...] Parte_2
TA Società Cooperativa, avverso la sentenza n. 64/2023
del 25.01.2023 del Tribunale di Bolzano, così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2
Cassa Raiffeisen TA Società Cooperativa le spese del presente grado di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CAP con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
20 3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti , e , ai Parte_1 Parte_2
sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Dispone la traduzione in tedesco della presente sentenza a cura dell'Ufficio.
Così deciso in Bolzano, lì 04.06.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
21
REPUBLIK ITALIEN
IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES
Das Oberlandesgericht Trient
Außenabteilung Bozen
Abteilung für Zivilsachen
erlässt in nichtöffentlicher Sitzung durch
Dr. Isabella Martin Vorsitzende
Dr. Tullio Joppi Senatsmitglied und
Controparte_8
Dr. Federico Paciolla Senatsmitglied
folgendes
CP_9
in der unter Nr. 38/2023 A.R. eingetragenen zweitinstanzlichen
Rechtssache, welche
durch
(St.Nr. ) und Parte_1 C.F._1 [...]
(St.Nr. , mit erwähltem Parte_2 C.F._2
in Catania, Nr. 25, bei der CP_10 RO1
Anwaltskanzlei von RA Dr. Vincenzo Drago, St.Nr.
[...]
welcher sie vertritt und verteidigt gemäß C.F._3
Vollmacht am Fuße des Aktes, das das erstinstanzliche
Verfahren Nr. 2375/2021 A.R. einleitet, und welche auf getrenntem Blatt unterzeichnet, jedoch physisch mit dem Akt
verbunden ist, um einen integralen Bestandteil desselben zu
22 bilden
- Berufungskläger -
gegen
HT – AS RO CP_1
RA , mit Sitz RO
in Dr.-Weiser-Platz Nr. 9, 39018 LA (BZ), in der Person des heutigen gesetzlichen Vertreters Dr. St.Nr. CP_2
00158030213, vertreten und verteidigt durch RA Dr. Stephan
Vale, St.Nr. und durch RA Dr. Arno C.F._4
Kornprobst, St.Nr. laut Vollmacht auf C.F._5
getrenntem Blatt, das der Einlassungsschriftsatz ins
Berufungsverfahren beigefügt wird, mit erwähltem Domizil in der Kanzlei derselben in 39100 Bozen, Dantestraße 12/4
- Berufungsbeklagte -
wegen: Bankverträge (Bankeinlage, usw.)
welche in der Verhandlung vom 18.02.2025 zur Entscheidung
angesetzt worden ist über folgende
Parte_3
Für die Berufungskläger:
IM UND IN DER SACHE, C.F._6
die erhobene Berufung aus allen in der Sachverhaltsdarstellung
abgeleiteten Gründen annehmen, und demzufolge, in
Abänderung des Urteils Nr. 64/2023, veröffentlicht am
25.01.2023, erlassen von der Zivilsektion des Landesgerichts
Bozen zum Abschluss des Verfahrens Nr. 2375/2021 A.R.,
23 sämtliche in erster Instanz erhobenen Schlussanträge
annehmen, die nachstehend wiedergegeben werden:
In der Sache,
1. Die Wucherhaftigkeit des Zinssatzes, der an den gegenständlichen Vertrag angewandt wird und die Anwendung
von Zinseszinsen feststellen und erklären;
3. Die in Bezug auf das gegenständliche Verfahren geleisteten
Beträge als übergesetzliche Zinsen als unrechtmäßig, und daher nicht geschuldet, feststellen und erklären, als diese sich aus dem technisch-buchhalterischen
Amtssachverständigengutachten ergeben.
4. Das tatsächliche Saldo des gegenständlichen
Bankverhältnisses neubestimmen und, in der Folge, die Bank
zur Rückzahlung zugunsten der heutigen Antragsteller des
Betrages, der im Laufe des Verfahrens festgestellt wird und von den heutigen Antragstellern zu Unrecht bezahlt wurde,
beziehungsweise untergeordnet die Bank zur Zahlung des
Betrags als Entschädigung für die Bereicherung ohne
Rechtsgrund, die durch den Erhalt dieser Beträge oder der höheren oder niedrigeren Beträge, die das Landesgericht
feststellen wird, entsteht.
IM Per_1
Möge das Gericht ein technisch-buchhalterisches
Amtssachverständigengutachten über den streitgegenständlichen Bankvertrag verfügen, d.h. auf
24 Grundlage der gesetzlichen Kriterien in Bezug auf den tatsächlich angewandten Zinssatz und die Rechtmäßigkeit des entsprechenden Tilgungsplans, und das Saldo des bereits erwähnten Vertragsverhältnisses ohne Anrechnung von
übergesetzlichen Passivzinsen neubestimmen.
Für die Berufungsbeklagte:
Möge das angerufene contrariis reiectis, CP_5
I. vorab
1. die Berufung im Sinne und nach Maßgabe von Art. 342 ZPO,
untergeordnet von Art. 348- bis ZPO, weiter untergeordnet wegen Einbringens unzulässiger, neuer Anträge nach Art. 345
ZPO abweisen;
II. und in der Sache selbst CP_6
2. die gegnerische Berufung abweisen;
III. Email_1
3. und CA dazu verurteilen, Parte_1 Parte_2
einen nach richterlichem Ermessen festzusetzenden und zu verzinsenden sowie wertzusichernden Betrag aus dem der CP_7
mutwilligen Prozessführung an die RO
zu bezahlen;
[...]
4. auch pauschalisierte Spesen, Entgelt beider Instanzen dieses
Verfahrens samt Kosten für allfällige Schlichtungs- und
Mediationsverfahren, Amts- und Parteiensachverständige sowie
Nachfolgespesen zu Lasten der anderen Prozessparteien, dies alles gemäß Art. 93 ZPO mit Aussonderung zugunsten der
25 Prozessvertreter für nicht erhaltene Entgelte und Kosten, die sie vorgestreckt zu haben erklären. IV. Streitwerterklärung
V. in beweisrechtlicher Hinsicht: laut Einlassungsschriftsatz.
Sachliche und rechtliche Entscheidungsgründe
1. Mit Chirografardarlehensvertrag vom 11.05.2012 hat
(vorher RO RO
LA GE) ein RO Parte_1
in Höhe von € 40.000,00 gewährt, das in 180 festen Per_2
monatlichen Raten zurückzuzahlen ist, wobei die erste Rate, die mit dem bei der Unterzeichnung festgelegten Zinssatz berechnet wird, € 415,00 beträgt.
Der Vertrag sah nämlich einen anfänglichen Zinssatz von
9,40 % vor, der vierteljährlich gemäß der Veränderung des
Euribor 6 Monate/360 Tage indexiert wurde, wobei der effektive
Jahreszins mit 10 % angegeben wurde.
Außerdem legte der Vertrag ein Verzugszinssatz in Höhe
des am Tag des Verzugs geltenden Zinssatzes zuzüglich eines
Aufschlags von 5 Punkten fest.
Als Sicherheit für die Rückzahlung des Darlehens stellte
CA SA eine Bürgschaft. Pt_2
2. Mit Klageschrift vom 21.06.2021 haben der
Darlehensnehmer und die zur Gewährleistung Verpflichtete die
Bank vor Gericht vorgeladen.
Die Kläger haben beanstandet, dass der im Vertrag
angegebene Zinssatz (sowohl der vertragliche als auch der
26 Verzugszins) wucherisch sei;
dass die Vertragsklausel bezüglich
des Zinssatzes auf jeden Fall ungültig sei: sie gehe als
Indexierungsparameter vom Euribor aus, was Ausdruck einer wettbewerbswidrigen Vereinbarung zwischen Bankinstituten
sei, die durch Art. 2 G. 287/1990 verboten sei;
der Parameter
erlaube auf jeden Fall nicht die genaue Bestimmung der
Zinsschuld, die daher dem einseitigen Ermessen der Bank
überlassen sei;
dass der sog. in RO2
festen Raten zur versteckten Anwendung von Zinseszinsen
führe, d.h. unter Verstoß gegen Art. 1283 ZGB, und zu einem
Zinseszinssatz, der höher sei als der im Vertrag angegebene.
Schließlich haben die Kläger einen Verstoß gegen die
Vorschrift der Transparenz der Bankgeschäfte gerügt.
Im Beweiswege haben sie beantragt, der Bank zu verfügen, sämtliche Vertrags- und Buchhaltungsunterlagen ex
Art. 210 ZPO bezüglich des verfahrensgegenständlichen
Darlehens vorzulegen, sowie ein
Amtssachverständigengutachten zur Bestätigung der von ihnen geltend gemachten Verletzungen.
Auf dieser Grundlage haben die Kläger die
Neuberechnung der auf den Darlehensbetrag geschuldeten
Zinsen mit folgender Verurteilung der Bank zur Rückzahlung
des zu Unrecht erhaltenen Betrags an den Darlehensnehmer
beantragt.
3. Nachdem sich die Bank in das Verfahren eingelassen
27 hat, hat sie die Begründetheit der gegnerischen Anträge
bestritten.
Im Wege der Widerklage hat sie die Verurteilung der
Kläger zur Zahlung des noch nicht zurückgezahlten Teils der
Darlehenssumme beantragt.
4. Nach der Entscheidungsvorbereitung mit einziger
Aufnahme der von den Parteien vorgelegten Unterlagen, hat das angerufene Landesgericht Bozen das Verfahren mit dem Urteil
Nr. 64, veröffentlicht am 25.01.2023, entschieden.
Es hat die klägerischen Anträge abgewiesen und die
Kläger solidarisch verurteilt, den Betrag von € 27.639,91 an die
Bank zu zahlen, indem es sie mit den Prozesskosten der
Instanz belastet hat.
5. Das Landesgericht hat die Möglichkeit ausgeschlossen,
dass der im Darlehensvertrag festgelegte Zinssatz wucherisch sei (sowohl der vertragliche als auch der Verzugszins), da dieser, zum Zeitpunkt seines Abschlusses, die entsprechenden,
durch für die entsprechende RO3
Finanzierungskategorie festgelegten Grenzen nicht überschritt,
während es eine etwaige Überschreitung dieser Grenzen, die im
Laufe der Durchführung der Beziehung eingetreten sein könnte, für irrelevant hielt.
Das Landesgericht hat auch alle anderen von den Klägern
vorgebrachten Einwände zurückgewiesen.
Es hat die Ungültigkeit des Euribor als
28 ausgeschlossen und RO4
festgestellt, dass die Europäische Kommission für Wettbewerb
das Bestehen einer wettbewerbswidrigen Vereinbarung
zwischen den Banken in der Zeit vom 29.09.2005 bis zum
30.05.2008, also vor dem Jahr 2012, als das streitige Darlehen
abgeschlossen wurde, festgestellt hatte.
Es hat den Einwand der Unbestimmtheit des Zinssatzes
als Folge der Annahme des Euribor als Indexierungsparameter
als allgemein gehalten.
Schließlich hat es die Rechtswidrigkeit des sog.
in festen Raten verneint, da die RO2
Bestimmung von Art. 1194 ZGB es den Parteien überlasse, wie sie die einzelnen Zahlungen zur Tilgung der Schuld für Kapital
und Zinsen aufteilen.
In Anbetracht der Tatsache, dass die von den Klägern
geltend gemachten Einwände schon aufgrund der vorliegenden
Unterlagen offensichtlich unbegründet waren, hat das
Landesgericht ihren Beweisantrag zur Durchführung eines buchhalterischen Amtssachverständigengutachtens
zurückgewiesen.
Schließlich hat das Landesgericht auf der Grundlage der von der Bank vorgebrachten Vertrags- und
Buchhaltungsunterlagen den Betrag berechnet, den der
Darlehensnehmer noch zur Tilgung seiner Schuld zu zahlen hatte, und die Kläger gesamtschuldnerisch zur Zahlung dieses
29 Betrags verurteilt.
6. Mit Klageschrift vom 20.02.2023 haben die unterliegenden Kläger die bereits erwähnte Entscheidung
angefochten, indem sie zwei Berufungsgründe formuliert haben.
Die Bank hat sich in den Streit in deutscher Sprache auf die gegnerische Berufung eingelassen.
Die Streitsache wurde in der Verhandlung vom
18.02.2024 unter Einräumung der Fristen ex Art. 190 ZPO zur
Entscheidung angesetzt.
7. Mit dem ersten Berufungsgrund rügen die
Berufungskläger, dass der von ihnen im Sinne des Art. 210 ZPO
formulierte Antrag, dass das Landesgericht der Bank die
Vorlage sämtlicher Unterlagen bezüglich des verfahrensgegenständlichen Darlehensverhältnisses verfügen
würde, nicht angenommen worden ist.
Die Rüge ist aus folgenden Gründen unbegründet.
8. Diesbezüglich sei zunächst auf Kass. Nr. 23861/2022
verwiesen: “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4,
d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della
documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può
essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente,
attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di
un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia
stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non
necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni
30 senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa
consegna”.
Im vorliegenden Fall haben die Berufungskläger nicht bewiesen, die Bank vergeblich um Zugang zu den Unterlagen
ihres Interesses gemäß Art. 119 des italienischen Bankgesetzes
ersucht zu haben.
Die Voraussetzung für die Anwendung der Verfügung im
Sinne des Art. 210 ZPO ist daher nicht bewiesen.
Die Rüge, mit der sie die unterlassene Anordnung der
Vorlage beanstanden, ist daher unbegründet.
Im Übrigen hat die Bank in erster Instanz, ebenfalls zum
Beweis ihrer zahlreiche Unterlagen zu dem CP_15
streitgegenständlichen Darlehensverhältnis vorgelegt, die auch am Fuße ihres Einlassungsschriftsatzes vom 05.12.2023
analytisch aufgeführt sind.
Ohne zu diesen Unterlagen, die ihnen bereits seit dem ersten Rechtszug zur Verfügung standen, Stellung zu nehmen,
haben die Berufungskläger auf der Anordnung ihrer Vorlage
gemäß Art. 210 ZPO, ohne - in Anbetracht der von der Bank
vorgelegten - in irgendeiner Weise zu präzisieren, Per_3
welche fehlenden Unterlagen sie vorzulegen wünschten,
bestanden.
Daher ist der Berufungsgrund nicht nur in der Sache
unbegründet, sondern vor allem unzulässig, weil er unspezifisch ist.
31 9. Mit dem zweiten Berufungsgrund beanstanden die
Berufungskläger das angefochtene Urteil, weil das
Landesgericht keine Durchführung eines buchhalterischen
Amtssachverständigengutachtens verfügt hat, um die
Begründetheit der von ihnen erhobenen Einwände bezüglich
der Gültigkeit der Vertragsklausel über die Zinsen zu
überprüfen.
Die Rüge ist aus folgenden Gründen unbegründet.
10. Die erstinstanzlichen Kläger haben vor allem beanstandet, dass der Zinssatz (sowohl der vertragliche als auch der Verzugszins) wucherisch sei.
Kass. Ver. Sekt. Nr. 19597/2020 hat zum Thema
wucherische Verzugszinsen, die auf ein Darlehensverhältnis
angewandt werden, festgestellt: “Il debitore, il quale intenda
provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo
contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto
applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti
nel decreto ministeriale di riferimento”.
Die Partei, die den Verstoß gegen das Wucherverbot
beanstandet, d.h. die Anwendung höherer als der im G. Nr.
108/1996 vorgesehenen Zinssätze, muss im Wesentlichen
spezifisch darlegen, dass der entsprechende Persona_4
der sich aus den und den Erhebungen der RO3
Banca d'Italia ableiten lässt, überschritten wurde.
32 Die Überprüfung muss nämlich im Rahmen des von der
Partei vorgebrachten Bestreitens erfolgen, das sich auf rechtlich korrekte Kriterien stützen und hinsichtlich der Behauptung des
Sachverhalts konkret sein muss.
Diesbezüglich hat beispielsweise Kass. Nr. 2311/2018 (in der Begründung) festgestellt: “La contestazione della natura
usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte
dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la
pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di
interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale
oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra
quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare
applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a
comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso
usurario”.
Nichts davon haben die Kläger erster Instanz, die heutigen Berufungskläger, abgeleitet.
Sie haben sich darauf beschränkt, zu behaupten, dass der von der Bank auf das angewandte Zinssatz Per_2
(sowohl der vertragliche als auch der Verzugszins) über der
Wuchergrenze lag, und haben argumentiert, dass ein ASV die
Überprüfung bezüglich der Zahlung der einzelnen Raten
durchführen müsse, ohne jedoch die geleisteten Zahlungen, die entsprechenden Daten, die Höhe der jährlich gezahlten Beträge
in Bezug auf das geliehene Kapital und nicht einmal die in den
33 angegebenen Schwellenzinssätze RO3
anzugeben.
Auch wenn die Nichtigkeit der Klauseln, die einen
Wucherzins vorsehen, von Amts wegen festgestellt werden kann, setzt dies die rechtzeitige Behauptung der tatsächlichen
Elemente voraus, aus denen sich die Nichtigkeit ergibt, da die
Feststellung der Nichtigkeit auf demselben Bezugsrahmen
beruhen muss, der durch die Behauptungen der Partei
konkretisiert wird.
Das Landesgericht hat daher korrekt den Antrag eines buchhalterischen Amtssachverständigengutachtens nicht angenommen.
Im Übrigen werden nicht nur in der erstinstanzlichen
Klageschrift, sondern auch in dem hier zu prüfenden
Berufungsgrund die zur Stützung der Wuchereinrede
vorgetragenen Tatsachen nicht substantiiert dargelegt, so dass die bereits in erster Instanz geltend gemachten Gründe für die
Unzulässigkeit des Sachverständigengutachtens auch in der vorliegenden Berufung fortbestehen.
11. Was die Einwendungen bezüglich der Anwendung
des Euribor als Parameter der Zinsindexierung gelten folgende
Überlegungen.
Erstens ist auf Kass. Nr. 12007/2024 hinzuweisen: “I
contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare
la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor,
34 stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite
restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi
sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non
possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle
suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della
conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei
contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro
illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il
regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o
pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle
specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento
all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art.
101 del TFUE”.
Im vorliegenden Fall haben die Kläger/Berufungskläger
nicht bewiesen, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses des streitgegenständlichen Darlehens eine wettbewerbswidrige
Absprache zur Manipulation des Euribor bestand, oder dass die darlehensgebende Bank, falls eine solche Absprache bestand,
davon Kenntnis hatte.
12. Darüber hinaus hat Kass. Nr. 12007/2024
festgestellt: “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di
determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento
all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria
o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di
determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la
35 determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo
periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel
parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato
oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in
concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non
potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di
efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola
sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone
tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei
responsabili del danno, da parte del contraente in concreto
danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola
che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata
l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la
possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non
sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato
dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi
generali dell'ordinamento”.
Die Kläger/Berufungskläger haben nicht nur nicht bewiesen, dass der Euribor zum Zeitpunkt des
Darlehensabschlusses geändert worden war, sondern haben auch nicht einmal spezifisch behauptet, dass er objektiv die
Funktion eines Instrumentes zur Bestimmung des
Gegenstandes der Zinsklausel erfüllen konnte.
Sie haben sich auf die Behauptung beschränkt, dass die
36 Festlegung des Zinssatzes für das Darlehen in das Ermessen
der Bank gestellt sei, ohne diese Behauptung in irgendeiner
Weise zu belegen, indem sie sich darauf beschränkt haben, eine
Überprüfung durch einen Sachverständigen zu beantragen.
Die Unbestimmtheit der Behauptung steht aus denselben
Gründen, die bereits für den Einwand des Zinswuchers
angeführt wurden, der Durchführung eines buchhalterischen
Amtssachverständigengutachtens entgegen.
13. Zur Frage der Rechtmäßigkeit des sog. CP_12
in festen Raten bezüglich eines Darlehens mit
[...]
variablem Zinssatz, wie das verfahrensgegenständliche, hat schließlich der Kassationsgerichtshof das Urteil Nr. 7382/2025
erlassen, aus dessen Begründung die folgenden Textpassagen
wiedergegeben werden.
“E cioè, se è pur vero che né dall'esposizione dei fatti di
causa né dall'esposizione del motivo di ricorso emergono le
specifiche condizioni contrattuali del mutuo ipotecario oggetto del
contendere, sicché non è chiarito se si tratti di un mutuo a tasso
fisso o variabile, circostanza non evincibile neppure dalla
sentenza di primo grado, riportata dal resistente nel suo atto, è
altrettanto vero che i principi affermati nella sentenza delle
Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono
senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo
variabile.
Le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento
37 ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati
tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il
mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico
composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e
via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate
in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata
costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della
quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e
non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate
nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono
calcolati gli interessi, determinando così la progressiva
diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a
capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata
sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi
al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di
interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si
estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto
nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che
38 siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di
successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe
argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla
francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è
una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota
capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito)
residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera) ulteriori interessi nel
periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento
"alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del
rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo
per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in
esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di
quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una
caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese"
standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale
incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente
anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la
restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare
la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio
finanziario, il che comporta la debenza di più interessi
39 corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il
differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del
capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche
nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento
standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente
ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota
di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso
l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli
interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di
ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo
complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta
prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento
del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza
un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata
medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla
francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi
perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente
calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta,
detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate
precedenti;
40 ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e
inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG),
della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso
con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi",
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il
mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è
possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano
di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che
essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva
dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del
tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il
mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale
sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base
dell'unico parametro noto e disponibile al momento della
pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili
offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione
delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente
praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad
absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a
negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso
variabile”.
In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen und der
41 Tatsache, dass die Kläger/Berufungskläger zu keinem
Zeitpunkt dargelegt, geschweige denn bewiesen haben, dass im vorliegenden Fall der Tilgungsplan von dem bei mit Per_2
variablem Zinssatz und festem Tilgungsplan üblichen
Standardtilgungsplan abweicht, gibt es keinen Grund, die
Anwendung der im oben genannten Urteil Nr. 7382/2025
aufgestellten Grundsätze im vorliegenden Fall auszuschließen.
Wie aus dem hervorgeht, wirft die Annahme dieses CP_9
besonderen Tilgungsplans weder unter dem Gesichtspunkt des
Verstoßes gegen das Verbot von Zinseszinsen noch unter dem
Gesichtspunkt der Unbestimmtheit des Zinssatzes oder unter dem Gesichtspunkt der Vorschrift der Transparenz der
Bankgeschäfte hinsichtlich der Angabe der angewandten
Zinsregelung irgendwelche Probleme auf.
14. Schließlich sind alle von den Berufungsklägern
vorgebrachten Rügen unbegründet, so dass das angefochtene
Urteil in vollem Umfang zu bestätigen ist.
15. Den unterliegenden Berufungsklägern werden zudem die Kosten der vorliegenden Verfahrensinstanz auferlegt.
Diese werden auch mit Bezug auf einen unbestimmbaren
Verfahrenswert (geringe Schwierigkeit) nach den tabellarischen
Mindestparametern liquidiert, die in diesem Fall als angemessen erachtet werden, u.z. in Anbetracht der geringen
Schwierigkeit der Berufungsgründe.
16. Die Voraussetzungen für die Anwendung des Art. 96
42 ZPO, der von der berufungsbeklagten Bank geltend gemacht wird, liegen nicht vor.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung hinsichtlich der Ausübung
des Zutrittsrechts gemäß Art. 119 des italienischen
Bankgesetzes nach Art. 210 ZPO nicht einheitlich ist.
A.D.G.
Das Oberlandesgericht Trient, Außenabteilung Bozen, mit prozessabschließender Entscheidung über die von Parte_1
und gegenüber KA
[...] Parte_2
TA erhobene Berufung gegen das Urteil CP_1
Nr. 64/2023 vom 25.01.2023 des Landesgerichts Bozen,
entscheidet wie folgt:
1. weist die Berufung ab;
2. verurteilt und an die Parte_1 Parte_2
die Kosten der RO
vorliegenden Verfahrensinstanz zu ersetzen, welche mit dem
Gesamtbetrag von € 3.473,00 liquidiert werden, zuzüglich 15 %
für allgemeine Spesen, MwSt. und Fürsorgebeitrag mit
Abtretung zugunsten der nicht bevollmächtigten
Prozessbevollmächtigten;
3. setzt fest, dass die Voraussetzungen für die Einzahlung
vonseiten der Berufungskläger ES und _1 [...]
, im Sinne von Abs. 1-quater von Art. 13 D.P.R. Parte_2
115/2002, wie durch Art. 1, Abs. 17 Gesetz Nr.228 vom
43 24.12.2012 abgeändert, eines zusätzlichen Betrages als
Einheitsbeitrag in Höhe des für die gegenständliche Anfechtung
geschuldeten Beitrags, gegeben sind.
Für den Fall der Verbreitung der vorliegenden Verfügung wird die Nichterwähnung der Personalien und der anderen personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 52 des GvD Nr.
196/2003 verfügt.
Verfügt die Übersetzung des vorliegenden Urteils in die deutsche Sprache durch das Amt.
So entschieden in Bozen, am 04.06.2025.
Die Vorsitzende Dott. Isabella Martin
Das Senatsmitglied
und Abfasser des Urteils Dott. Tullio Joppi
Ausarbeitung der Übersetzung in die deutsche Sprache durch die Höhere Beamtin für den Sprachbereich Dr. Per_5
[...]
44