TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. MACIS SANDRA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. NORIS ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni: per come in atti;
Parte_1
per come in atti;
Controparte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta. Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in Cagliari, in data 27 maggio 2006 (anno 2006, atto n. 106, reg. Cagliari, parte II, serie A).
I coniugi si separati consensualmente con verbale in data 24 maggio 2018, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo, n. 3700/2018 del 5 giugno 2018.
Dalla loro unione sono nate le figlie il 29 aprile 2011 e il 31 dicembre 2006. Per_1 Per_2
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 in Cagliari, in data 27 maggio 2006 (anno 2006, atto n. 106, reg. Controparte_1
Cagliari, parte II, serie A); provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Cagliari, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. MACIS SANDRA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. NORIS ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni: per come in atti;
Parte_1
per come in atti;
Controparte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta. Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in Cagliari, in data 27 maggio 2006 (anno 2006, atto n. 106, reg. Cagliari, parte II, serie A).
I coniugi si separati consensualmente con verbale in data 24 maggio 2018, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo, n. 3700/2018 del 5 giugno 2018.
Dalla loro unione sono nate le figlie il 29 aprile 2011 e il 31 dicembre 2006. Per_1 Per_2
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 in Cagliari, in data 27 maggio 2006 (anno 2006, atto n. 106, reg. Controparte_1
Cagliari, parte II, serie A); provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Cagliari, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano