Sentenza 20 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 446 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente rel.
2) dott. ssa Elvira Palma Consigliere
3) dott. Luca Ariola Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(06.02.1974-Bari), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Mario Cogliandro
Reclamante
E
Controparte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Pt_2 rappresentata e difesa dall'avv. Mariacarmela Magistro
Reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con reclamo ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, depositato in data 2.5.2023, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1
1.1. Più analiticamente, lo con ricorso introduttivo del Parte_1 giudizio, azionato con il rito e depositato in data 17.11.2017, aveva CP_3 chiesto accertarsi: I) in via principale, la illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del licenziamento intimatogli dalla società datrice in data 28.04.2017, per carenza di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa, per insussistenza del fatto contestato ovvero poiché il fatto rientra tra le condotte punibili con sola sanzione conservativa, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 e condanna della società opposta al pagamento, in proprio favore, di un'indennità omnicomprensiva, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
II) in via subordinata, l'illegittimità del licenziamento intimatogli, per carenza di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa in ipotesi differenti da quelle di cui ai commi 1-4 dell'art. 18, L. n. 300/1970, con conseguente condanna dell ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. n. Controparte_2
300/1970, al pagamento, in proprio favore, di un'indennità omnicomprensiva, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità; III) in via subordinata, l'inefficacia del licenziamento comminatogli, per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma 2, L. n. 604/1966 e/o per violazione della procedura di cui all'art. 7
L. n. 300/1970, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e contestuale condanna dell ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. n. 300/1970 al Controparte_2 pagamento, in proprio favore, di un'indennità omnicomprensiva, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, determinata tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità, il tutto oltre oneri e competenze di causa.
2 L si era costituita in giudizio con memoria difensiva Controparte_2 del 8.1.2018, assumendo la legittimità del proprio operato, avuto riguardo sia alla tempestività che alla proporzionalità del provvedimento espulsivo rispetto alla gravità delle condotte contestate, e instando per l'integrale rigetto delle avverse pretese, siccome infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.2. All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale con ordinanza conclusiva della fase sommaria emessa il 12.12.2018 così statuiva: 1) rigettava il ricorso, e confermava la legittimità del licenziamento disciplinare intimato a in data 28.04.2017; 2) condannava Parte_1 il lavoratore soccombente alla rifusione, in favore della società datrice di lavoro, delle spese di lite, che liquidava in E 2.200,00, oltre oneri e competenze di causa.
1.3. Tale ordinanza veniva opposta con ricorso depositato in data
10.01.2019 da ex art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, al Parte_1 fine di ottenerne la revoca e, per l'effetto, il contestuale accoglimento delle conclusioni rassegnate in fase sommaria.
Il Tribunale del Lavoro di Bari, acquisita la documentazione allegata da entrambe le parti, con sentenza del 6.4.2023, confermava l'ordinanza resa inter partes in data 12.12.2018; rigettava la spiegata opposizione;
condannava alla rifusione, in favore della Parte_1 CP_2
della metà delle spese di lite, liquidate per l'intero in E 3.500,00,
[...] oltre accessori come per legge, e compensava la residua metà.
2. Avverso tale statuizione, con reclamo in data 2.5.2023 il lavoratore soccombente muove una serie di rilievi critici, di seguito indicati e valutati,
e insiste per la illegittimità della contestazione disciplinare mossagli dalla datrice di lavoro in data 28.04.2017 e, in ogni caso, per la illegittimità del licenziamento intimatogli in data 26.03.2018 ['..accertare e dichiarare illegittimo e/o invalido e/o nullo (anche per nullità della contestazione disciplinare del 28 aprile 2017 stante la violazione dell'art. 53 commi 7 e 8
RD n. 148/1931), e/o inefficace e/o annullabile, per le causali di cui in narrativa, il licenziamento disposto dalla soc. , in persona del CP_2 suo legale rappresentante pro tempore….al sig. in data Parte_1
26 marzo 2018 protocollo n.4660…' ] , e reitera le medesime conclusioni
3 già rassegnate in prime cure [cfr pag. 30-33 del reclamo].
L reclamata resiste al gravame con memoria difensiva del CP_2
23.06.2023, contestando la fondatezza dell'avverso assunto difensivo e concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, e tentata senza alcun esito la conciliazione, la Corte, all'esito della discussione orale delle parti, riserva la decisione conformemente al rito introdotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Il reclamo non è meritevole di accoglimento.
3.1.Al fine di meglio corrispondere ai rilievi critici mossi dall'odierno reclamante, è opportuno ricostruire brevemente la vicenda litigiosa.
Con l'atto introduttivo del giudizio del 17.11.2017, Parte_1 riferiva:
di aver lavorato alle dipendenze dell' in qualità di CP_2 impiegato ausiliario generico dal 1.2.2004 al 28.4.2017, data in cui era stato licenziato;
di aver ricevuto una nota di contestazione disciplinare del 4.4.2017 con cui la società gli aveva comunicato di aver appreso - dall'esame dei certificati aggiornati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, nonché da notizie assunte per le vie brevi dalla polizia giudiziaria che aveva effettuato accesso ai documenti presso la sede della società - che, successivamente alla assunzione, egli aveva tenuto un comportamento in ambito extra aziendale implicante la commissione del reato di usura, precisando, altresì, che la natura dei reati contestati dall'autorità giudiziaria unitamente ai provvedimenti cautelari assunti dalla detta autorità giudiziaria nel periodo temporale 2014-2017 integrassero a suo carico la violazione dell'art. 45 commi 5 e 6 del regolamento allegato A al R.D. n. 148/31;
di aver fornito le proprie giustificazioni con lettera del 10.4.2017, e di esser stato, ciononostante, destituito dal servizio con missiva del 28.4.2017.
4 Il ricorrente, ripercorsa la storia lavorativa e le vicende giudiziarie che lo avevano visto coinvolto nelle more del rapporto lavorativo (tra cui il c.d. processo ), eccepiva “la nullità e/o annullabilità del licenziamento CP_4 per inesistenza del fatto storico posto a base del provvedimento sotto il profilo della sua ascrivibilità al lavoratore, oltre che sotto il profilo della intempestività, in quanto relativo a fatti e circostanze risalenti nel tempo, ben conosciuti dalla parte datoriale” (cfr pag. 22,23 del ricorso).
Nello specifico, lamentava l'intempestività e tardività del provvedimento espulsivo, in quanto relativo a fatti risalenti nel tempo, peraltro ben conosciuti da parte datoriale: invero, riferiva di essere stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Bari del 6.2.2012, divenuta definitiva il
16.10.2013 (emessa a conclusione del c.d. processo ' ), alla pena CP_4 della reclusione di anni 4 e all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 per i reati di usura e estorsione risalenti al periodo 2001-2006, e, a conforto della conoscenza di detti fatti da parte della società, rammentava che quest'ultima, dapprima, a giugno 2014 aveva disposto nei suoi confronti la sospensione preventiva dal servizio ai sensi dell'art. 46 R.D. 148/31 perché in stato di fermo giudiziario, e, dopo, a ottobre 2014, lo aveva riammesso in servizio.
Quanto ai fatti di reato di usura di recente contestatigli, assumeva l'insussistenza degli stessi, in assenza di alcuna prova della effettiva sussistenza degli stessi, oltre che della imputabilità a sé.
Inoltre, stigmatizzava il provvedimento espulsivo in quanto ingiustificato sotto il profilo della proporzionalità rispetto alle contestazioni mosse: a suo dire, l'intempestività rispetto ai fatti di reato datati nel tempo e la carenza di prova di quelli più recenti privavano il provvedimento espulsivo del
28.4.2017 del necessario requisito della proporzionalità.
3.2.Con ordinanza del 12.12.2018, resa all'esito di istruttoria solo documentale, il giudice rigettava il ricorso.
3.2.a. Disattendeva l'eccezione di intempestività del licenziamento, rilevando al riguardo che la conoscenza da parte datoriale del reato di usura di cui alla sentenza della Corte di Appello di Bari del 6.2.2012 divenuta definitiva il 16.10.2013 è scaturita dall'acquisizione del certificato dei carichi pendenti richiesto dalla società alla Procura e conseguito in data 15
5 marzo 2017.
Soggiungeva che < proposizione in relazione ai reati anzidetti da parte dell'istante dell'appello avverso la sentenza di condanna di primo grado non già la definizione di tale gravame, neppure risultante dal certificato del casellario giudiziale del
21 marzo 2017. La conoscenza legale del giudicato penale di condanna in discorso è stata conseguita dalla società intimata solo con l'acquisizione d'ufficio del certificato stato di esecuzione del 5 febbraio 2018>>.
Aggiungeva che il ricorrente non aveva dedotto né provato in giudizio il fatto che la società avesse avuto legale e compiuta conoscenza dei fatti contestati aliunde prima dell'acquisizione dei detti certificati.
Riteneva indubitabile l'esistenza del fatto di usura oggetto della contestazione disciplinare così come la rilevanza del giudicato penale nella sede disciplinare, anche ai sensi dell'art. 653 comma 1 bis c.p.p. e sottolineava, peraltro, che in sede di giustificazioni rese con nota del 10 aprile 2017 l'istante nulla avesse dedotto sul merito degli addebiti contestatigli, essendosi limitato a muovere una generica contestazione sugli stessi.
3.2.b. Il giudice respingeva anche l'eccezione di sproporzione tra fatto e sanzione sollevata dallo Parte_1
Considerata < dall'istante, la volontarietà, gravità delle condotte oggetto del giudicato penale e l'incidenza negativa di tali condotte sul corretto svolgimento della mansioni di pertinenza di costui e sull'immagine aziendale>>, il giudice riteneva che dette circostanze avessero inficiato in modo irreversibile il rapporto inter partes integrando una giusta causa di destituzione- licenziamento ai sensi dell'art. 45 comma 6 e 7 All. a R.D. 148/1931 ed ai sensi dell'art. 2119 c.c.
3.2.c. Da ultimo, il giudicante concludeva che < riferimento attoreo alla destituzione deliberata il 26 marzo 2018 dall'azienda intimata, trattandosi di atto estraneo al giudizio il cui thema decidendum è delineato dalla contestazione disciplinare suddetta>>.
*****
6 4.Con ricorso depositato in data 10.01.2019 ex art. 1, commi 51 ss. L. n.
92/2012, chiedeva revocarsi l'impugnata ordinanza, Parte_1 anche in ordine alla statuizione sulle competenze processuali, insistendo per la reintegrazione nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge.
4.1. L'opponente, oltre a riproporre le medesime obiezioni al provvedimento espulsivo già rassegnate nella fase sommaria e disattese dal giudice, articolava due ulteriori doglianze:
a) lamentava la violazione del principio del ne bis in idem: invero, assumeva che il fatto criminoso di usura di cui alla sentenza di Corte di
Appello di Bari definitiva il 16.10.2013 era già stato oggetto di procedura disciplinare nel 2014 (cfr pag. 27 e ss), con la conseguenza che il potere disciplinare del datore di lavoro si era ormai già consumato;
b) deduceva la genericità della contestazione disciplinare del 4.4.2017, in quanto l'addebito di colpevolezza per aver commesso fatti di usura in un lungo periodo di tempo, dal tempo della assunzione del 2004 al 2017 (per i quali erano stati celebrati due processi, uno conclusosi nel 2012 con sentenza di condanna ed uno nel 2018 con l'assoluzione) - formulato peraltro con l'utilizzo dell'espressione 'si sarebbe reso colpevole del reato di usura' - violava il principio di specificità della contestazione e il conseguente diritto di difesa del dipendente.
4.1.a. In sede di note difensive, l'opponente eccepiva la nullità della contestazione disciplinare del 4 aprile 2017 perché non risultava preceduta dalla relazione scritta di cui all'art. 53 commi 7 e 8 R.D. 148/1931.
4.2.L contestava la fondatezza della domanda, e ne Controparte_2 chiedeva il rigetto.
Ripercorreva dettagliatamente il succedersi degli eventi ed assumeva di aver agito legittimamente, in proporzione alla gravità dei fatti addebitati, di alcuni dei quali - in particolare di quelli oggetto del c.d. processo - CP_4 per omissione dello stesso era rimasta ignara sino Parte_1 all'acquisizione del certificato dei carichi pendenti richiesto dalla società alla Procura e conseguito solo in data 15.03.2017.
Infatti, era accaduto che a febbraio 2017 la società - venuta a conoscenza, grazie ai mass media e ai giornali, che il 3.2.2017 lo
7 era stato arrestato in flagranza di reato di usura - lo aveva Parte_1 sospeso dal servizio, e che - poiché da notizie assunte dagli ufficiali di polizia tributaria, che effettuavano accessi in azienda per acquisire documentazione, aveva avuto conferma che era indagato del reato di usura e estorsione - a marzo 2017 aveva richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari l'estratto del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, grazie alla cui acquisizione aveva avuto contezza del coinvolgimento del proprio dipendente nel c.d. processo (afferente, CP_4 tra gli altri, fatti di usura posti in essere dal 2001 al 2007), concluso con la sentenza della Corte di Appello di Bari del 6.2.2013 (definitiva il
16.10.2013).
Chiariva che mai lo l'aveva notiziata delle vicende giudiziarie Parte_1 in cui, anche in passato, era stato coinvolto e rammentava al riguardo che a) il lavoratore il 20.5.2014 aveva chiesto un periodo di aspettativa per motivi privati, negato dall il 4.6.2014; b) l'11.6.2014 la società aveva CP_2 contestato allo l'assenza arbitraria dal lavoro e, nelle more, Parte_1 venuta a conoscenza dello stato di fermo dello con nota del Parte_1
19.6.2014 aveva disposto la sospensione ex art. 46 allegato a) R.d. 148/31;
c) il lavoratore non aveva comunicato le motivazioni sottese al fermo giudiziario, salvo poi, e comunque senza fornire mai notizie in ordine alla vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto, chiedere a settembre 2014 di essere riammesso in servizio;
d) ad ottobre 2014, in un'epoca di avvicendamento dei dirigenti, l lo aveva riammesso in servizio. CP_2
Quindi, escludeva di aver consumato nei confronti del proprio dipendente il potere gerarchico disciplinare, in quanto i fatti oggetto di addebito e sottesi al provvedimento di destituzione costituivano un quid novi e non erano mai stati oggetto di alcuna nota a carattere disciplinare.
La società insisteva per la tempestività della decisione datoriale e per la proporzionalità del provvedimento adottato rispetto alla contestazione mossa, rimarcando, in particolare, la riconducibilità della condotta addebitata allo tra quelle che, a mente dei punti 6) e 7) dell'art. Parte_1
45 del regolamento 148/31 ('chi, per azioni disonorevoli e immorali, ancorchè non costituenti reato o trattasi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima'; 'chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia
8 altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici'), comportano la destituzione, nonché la innegabile intensità dell'elemento intenzionale del reato, come dimostrata dal fatto che lo era stato Parte_1 arrestato in flagranza di reato, non sottacendo, per di più, la riprovevolezza per il comune sentire della condotta da quegli posta in essere considerato lo svolgimento di un servizio pubblico da parte dei dipendenti e l'eco CP_2 che la vicenda aveva avuto con pubblicazione della notizia sui quotidiani con gravissime conseguenze in termini di danno all'immagine ed alla credibilità.
Quanto alla sentenza del Tribunale di Bari n. 1395/2018 intervenuta a giudicare i più recenti fatti di usura addebitati al lavoratore asseritamente posti in essere nel 2017, l sosteneva che la stessa non faceva CP_2 stato nel procedimento di causa per essere stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., in quanto lo era stato assolto Parte_1 esclusivamente perché i dati probatori emersi per dimostrare l'ipotesi accusatoria erano risultati insufficienti.
Contrastava, da ultimo, la doglianza di genericità dell'addebito, e metteva in risalto il chiaro e inequivocabile tenore della nota di contestazione.
*****
5. Il Tribunale di Bari, ritenuta in fase di opposizione ultronea ogni ulteriore attività istruttoria, avendo nella fase sommaria ampiamente approfondito tutte le vicende dedotte in lite mediante esame di copiosa documentazione versata in atti da entrambe le parti, confermava in toto la prospettazione della società datrice di lavoro, e, con sentenza n.1033/2023 del 6.4.2023, dichiarava la legittimità del provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro del 28.4.2017.
5.1.Senza discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella propria ordinanza n. 54026/2018, resa in data 12.12.2018, ne richiamava, confermandolo integralmente, il contenuto, e approfondiva le ulteriori censure mosse dallo al provvedimento espulsivo in sede di cognizione ordinaria . Parte_1
5.1.a. Quindi, quanto alla denunciata tardività della contestazione disciplinare (già sollevata in fase sommaria), per escluderla ribadiva quanto
9 asseverato con la citata ordinanza, e riteneva dirimente il fatto che < conoscenza del reato di usura predetto è scaturita dalla acquisizione del certificato dei carichi pendenti richiesto dalla società opposta alla Procura competente e conseguito in data 15 marzo 2017>>.
Aggiungeva che < del fatto di usura oggetto della contestazione disciplinare e della rilevanza di tale giudicato penale nella sede disciplinare, anche ai sensi dell'art. 653 comma 1 bis c.p.p.. sul punto invero non sono state formulate doglianze in sede di opposizione>>
Peraltro, precisava che < relazione ai reati anzidetti da parte dell'opponente dell'appello avverso la sentenza di condanna di primo grado non già la definizione di tale gravame, neppure risultante dal certificato del casellario giudiziale del 21 marzo
2017>>, laddove la società aveva avuto conoscenza del giudicato penale di condanna con l'acquisizione di ufficio del certificato stato di esecuzione del 5 febbraio 2018.
Inoltre, lo non aveva dato prova che la società avesse avuto Parte_1 conoscenza dei fatti aliunde e prima rispetto all'acquisizione dei certificati contestati.
5.1.b. Il Tribunale giudicava priva di pregio la doglianza articolata in sede di opposizione di asserita violazione del principio del “ne bis in idem” in quanto considerava decisivo che il fatto criminoso < in precedenza oggetto di contestazione disciplinare, irrilevanti essendo eventuali provvedimenti di sospensione dal servizio emessi anche a riguardo>>.
5.1.c. Il giudice disattendeva anche la censura di sproporzione della sanzione rispetto ai fatti contestati, reiterando le medesime considerazioni espresse nell'ordinanza pronunciata in fase sommaria.
Essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità tra addebito e recesso, una valutazione della condotta contestualizzata e analizzata sotto il profilo della gravità e della capacità di scuotere la fiducia del datore di lavoro, il giudice poneva mente alla qualifica di impiegato ausiliario caposquadra rivestita dal lavoratore, alla volontarietà e gravità dei fatti
10 oggetto di giudicato penale, all'incidenza di questi sullo svolgimento delle mansioni di pertinenza e sull'immagine aziendale .
5.1.d. Non assegnava peso alla obiezione formulata in sede di opposizione afferente la genericità degli addebiti attese le puntuali difese svolte nel merito dall'opponente.
5.1.e. Da ultimo, il Tribunale di Bari riteneva inammissibile la doglianza relativa all'omessa redazione della relazione ex art 53 RD n 148/1931, dedotta per la prima volta in sede di note conclusionali del 30.10.2019 ed in ogni caso al di fuori dell'opposizione spiegata.
In disparte la natura di nullità di protezione della stessa, il giudice richiamava il consolidato orientamento di giurisprudenza di legittimità
(Cass n. 7687 del 24.3.2017) secondo cui “non è consentito al ricorrente la tardiva deduzione di un vizio del procedimento disciplinare non dedotto nell'atto introduttivo né può il giudice rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte” (Cass. n. 7687 del 2017).
5.1.f. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza della società, le poneva a carico della stese nella misura della metà e compensava la residua metà in considerazione della complessità e opinabilità delle questioni controverse.
*****
6. Propone reclamo lo Parte_1
In premessa, e prima di soffermarsi sui motivi di reclamo, significa di essere stato destinatario di due provvedimenti disciplinari di destituzione: il primo irrogato, a seguito di nota di addebito del 4.4.2017, con missiva del
28.4.2017, e giudicato con sentenza del Tribunale di Bari n. 1033 del
6.4.2023, oggetto del presente reclamo;
il secondo, intimato nella pendenza del giudizio relativo al primo licenziamento giusta lettera di destituzione del 26.3.2018, a sua volta preceduta da missiva disciplinare del 28.2.2018.
Evidenzia di aver impugnato, con ricorso del 4.9.2018 (n.r.g. 11047/18), anche il secondo licenziamento, e di aver proposto reclamo - pendente
11 dinanzi alla medesima Corte - avverso la sentenza con cui il Tribunale di
Bari ha rigettato l'impugnativa del detto licenziamento.
6.1. Tanto detto, con il primo motivo di reclamo, si Parte_1 duole della statuizione a) perché resa in spregio al principio del divieto del
“ne bis in idem”; b) per aver omesso di valutare la sentenza n. 1395/2018 con cui il Tribunale penale di Bari lo aveva assolto dal reato di usura perchè il fatto non sussiste .
6.1.a. Avrebbe errato il giudice a ritenere che la condotta contestata ad aprile 2017 < disciplinare, irrilevanti essendo eventuali provvedimenti di sospensione dal servizio emessi anche a riguardo>>.
Per contrastare tale assunto, ricorda che, al contrario, l'addebito rivoltogli con nota del 4.4.2017 prima e con lettera del 28.4.2017 dopo faceva riferimento a fatti che erano stati già oggetto, sin dal 2014, di una pregressa procedura disciplinare.
Infatti, l - a seguito della sentenza emessa il 6.12.2012 CP_2
(definitiva il 16.10.2013) con cui la Corte di Appello di Bari lo aveva condannato per estorsione e usura alla pena di anni 4 di reclusione - con nota del 19.6.2014, prot. n. 9020, gli aveva comunicato la sospensione preventiva dal servizio “deducendo di essere venuta a conoscenza dello stato di fermo giudiziario per fatti non dovuti a cause di servizio” (appunto i fatti giudicati con la citata sentenza). Peraltro, prima di riammetterlo in servizio ad ottobre 2014, la società aveva posto in essere i dovuti accertamenti, di modo che era agevole desumere che, sin dall'epoca del procedimento disciplinare di sospensione del 2014, la società fosse a conoscenza del suo coinvolgimento in un giudizio che lo vedeva imputato del reato di usura ed estorsione (c.d. processo ). CP_4
Di conseguenza, la società datrice aveva già consumato il proprio potere gerarchico-disciplinare, per averlo già esercitato, relativamente ai medesimi fatti, con la disposizione della sospensione preventiva dal servizio adottata con provvedimento disciplinare del 19.06.2014.
A conforto del proprio assunto, lo sottolinea che era stata la Parte_1 stessa società nella nota disciplinare del 4 aprile 2017 a richiamare il
12 provvedimento di fermo dell'autorità giudiziaria del 2014, oltre che di quello del 2017.
6.1.b. Inoltre, il reclamante obietta che il primo giudice avrebbe omesso di esprimere qualsivoglia considerazione in merito ai fatti di usura per i quali era stato adottato dall'autorità giudiziaria provvedimento cautelare nel 2017, e, tanto, nonostante nelle more del giudizio fosse stata allegata la sentenza n. 1395/2018 con cui il Tribunale penale di Bari lo aveva assolto con la formula 'perché il fatto non sussiste'; lamenta, in specie, che “il primo giudice non deduce nulla, anzi rileva che sulla statuizione di condanna non sono state formulate doglianze” .
In altri termini, il primo giudice non aveva desunto da detta sentenza assolutoria la prova dell'inesistenza del fatto storico posto a base del licenziamento disciplinare, in quanto in sede penale il lavoratore aveva dimostrato la sua estraneità alle imputazioni addebitategli.
6.2. Con un secondo motivo di reclamo reitera l'eccezione di tardività del provvedimento espulsivo, poiché relativo a fatti e circostanze risalenti nel tempo (2001 – 2007) e peraltro conosciuti dalla datrice di lavoro.
Contrasta l'assunto giudiziale secondo il quale egli non aveva offerto di dar prova della conoscenza dei fatti da parte della società, e, al riguardo, pone in risalto di aver articolato prove orali, sulle quali insiste.
6.3. Con un terzo profilo di censura lo ripropone le medesime Parte_1 obiezioni già sviluppate in primo grado avuto riguardo alla sproporzione della sanzione rispetto al fatto, nonchè la genericità della contestazione .
6.4.Infine, con un quarto motivo il reclamante insiste sulla nullità della contestazione disciplinare per violazione dell'art. 53 commi 7 e 8 R.D. n.
148/1931 già sollevata in primo grado, e si duole che il Tribunale di Bari abbia considerato tale doglianza inammissibile in quanto tardivamente proposta poiché spiegata solo in sede di note conclusionali e non anche di atto introduttivo.
Assume il reclamante che il primo giudice avrebbe trascurato di tener conto del pacifico orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità
(Cass 13804/2017), secondo cui, in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del
13 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole, con la conseguenza che l'omissione di una delle dette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare.
In particolare, si sofferma nell'annotare la mancanza nel caso di specie della relazione scritta a cura del funzionario e ne desume la conseguente sanzione della nullità, al pari di quanto affermato dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mancanza della delibera del Consiglio di disciplina (Cass n.
6555 del 2023).
6.5 Insiste per la illegittimità della contestazione disciplinare mossagli dalla datrice di lavoro in data 28.04.2017 e, in ogni caso, per la illegittimità del licenziamento intimatogli in data 26.03.2018 ['..accertare e dichiarare illegittimo e/o invalido e/o nullo (anche per nullità della contestazione disciplinare del 28 aprile 2017 stante la violazione dell'art. 53 commi 7 e 8
RD n. 148/1931), e/o inefficace e/o annullabile, per le causali di cui in narrativa, il licenziamento disposto dalla soc. , in persona del CP_2 suo legale rappresentante pro tempore….al sig. in data Parte_1
26 marzo 2018 protocollo n. 4660…' ]
*****
7. Preliminarmente, va sgombrato il campo da ogni equivoco e, così, va chiarito che oggetto del presente reclamo è solo il provvedimento di destituzione dello adottato dall' il 28.4.2017, e non Parte_1 CP_2 già ed anche il licenziamento intimatogli il 26.3.2018, provvedimento di cui il reclamante, dopo averne dato atto, in premessa, nel reclamo a meri fini esplicativi della sua vicenda lavorativa, in sede di conclusioni ha chiesto dichiararsi l'illegittimità.
D'altro canto, è stato lo stesso reclamante a dar conto della pendenza dinanzi a questa stessa Corte di apposito ed altro giudizio, avente n.r.g.
1532/2022, avverso detto provvedimento espulsivo del 26.3.2018.
In questa sede, quindi, si può conoscere unicamente delle censure mosse in relazione al primo provvedimento di destituzione.
8. Il primo e il secondo motivo di reclamo, stante la intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.
14 Motivi, a giudizio di questa Corte, del tutto infondati, per le ragioni di seguito esposte.
8.1.Per una compiuta comprensione degli stessi, è bene dar conto dei provvedimenti adottati dall nei confronti dello CP_2 Parte_1 prendendo le mosse dal tenore della missiva di contestazione disciplinare del 4.4.2017, prot. n. 6292, che così recita:
“Si fa seguito alla nostra nota prot. n. 4670 del 10.03.2017 per contestarle il fatto che dall'esame dei certificati aggiornati dei carichi pendenti e casellario giudiziale, nonché da notizie assunte per le vie brevi dalla polizia giudiziaria, che ha effettuato presso questa azienda l'accesso ai documenti che la riguardano, risulta comprovato che lei, successivamente alla data di assunzione, ha tenuto un comportamento, in particolare si sarebbe reso colpevole del reato di usura che, ancorchè extra aziendale, è suscettibile di provvedimento disciplinare.
In particolare, la natura dei reati contestati dall'autorità giudiziaria, unitamente ai provvedimenti cautelari dalla stessa adottati nei suoi confronti nel 2014 e 2017, è stata tale da far ritenere sussistente la violazione dell'art. 45 commi 6 e 7 del regolamento allegato A al R.D,. n
148731.
Prima di adottare il provvedimento disciplinare, questa direzione attende le sue giustificazioni nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presente”.
Nell'incipit della missiva appena riportata la società richiama una sua precedente nota prot. n. 4670 del 10.3.2017, con cui aveva disposto la prosecuzione della sospensione preventiva dal servizio dello Parte_1 precedentemente adottata il 7.2.2017 (giusta nota prot. n 2585) per essere venuta a conoscenza dello stato di fermo giudiziario dello per Parte_1 fatti non dovuti a cause di servizio;
nel dettaglio, la società respingeva la richiesta dello di revoca della detta sospensione preventiva dal Parte_1 servizio poiché, considerata “la sua cartella personale”, “i certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti, agli atti aziendali ma risalenti all'ottobre 2014”, riteneva di dover “chiedere l'aggiornamento degli stessi certificati alla data odierna;
vista l'autocertificazione da lei resa in data 29.1.2004, al momento dell'assunzione presso questa società”, e di
15 dover “approfondire la sua posizione, stante anche la natura dei reati contestati ed il permanere dello stato di arresto ai domiciliari”.
Alla contestazione del 4.4.2017 fanno seguito le giustificazioni del lavoratore, il quale “fa rilevare la intempestività e infondatezza degli addebiti che mi sono stati mossi, anche in considerazione della circostanza che gli eventi extra lavorativi oggetto del procedimento penale sono tutt'ora sub judice e risultano del tutto irrilevanti rispetto al rapporto fiduciario posto a base del contratto di lavoro”.
Il 28.4.2017 con provvedimento n. 7619 l richiamata la nota CP_2 di contestazione disciplinare del 4.4.2017, e preso atto delle giustificazioni del lavoratore, irroga a la destituzione dal servizio ai Parte_1 sensi dell'art. 45 commi 6 e 7 del Regolamento contenuto nell'allegato A al
R.D.
8.1.1931 n. 148 con decorrenza 28.4.2017:
“….atteso che ancora oggi permane a suo carico il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari;
-considerato che la gravità dei reati che Le sono stati contestati nell'ambito dell'indagine che La vede coinvolta (e da cui è scaturito il suddetto provvedimento cautelare), giustificava l'immediata verifica dei suoi precedenti penali, da Lei mai comunicati nel corso del rapporto di lavoro;
-visto, dunque, il certificato aggiornato del casellario giudiziale, da cui emergono a suo carico: una sentenza di condanna divenuta irrevocabile il
22/03/2007; un decreto penale di condanna esecutivo il 30/05/2012; un decreto penale, definitivo il 17/02/2010, con il quale Le è stata applicata la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale;
decreto penale di condanna definitivo del 17/05/2016 per il reato di cui all'art. 570 c.p.;
-visto il certificato aggiornato dei carichi pendenti, da cui emergono numerosi procedimenti penali a suo carico (alcuni dei quali già definiti in primo grado con sentenza di condanna) per reati gravi e dall'indubbio impatto sociale, inconciliabili con la natura pubblica dell'attività svolta dall'azienda;
-ritenuto, pertanto, che le condanne da Lei riportate, anche alla luce del suo reiterato coinvolgimento in numerose indagini penali, incidono
16 negativamente sull'immagine esterna dell e ledono CP_1 irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la stessa;
-rilevato che le condotte che sono emerse dall'esame dei suoi precedenti penali e che sono state accertate anche con provvedimenti giudiziari definitivi, integrano le violazioni del codice di disciplina che Le sono state contestate e, segnatamente, quelle previste dall‟art. 45, commi 6 e 7, del Regolamento allegato “A” al R.D. n° 148/3..”
8.2. Tanto premesso, a proposito della censura afferente la violazione datoriale del principio del ne bis in idem, è doveroso rammentare il principio comune a tutti i rami del diritto secondo cui il potere di provocare una modificazione nel mondo giuridico, dopo che sia stato efficacemente esercitato, dando luogo a quel mutamento, viene a mancare del suo oggetto e, quindi, si estingue per consunzione.
In materia di rapporto di lavoro, costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva (v. ex multis Cass. n. 26518 del 2018; Cass. n. 17912 del 2016; Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 7523 del 2009; Cass. n. 3039 del 1996; Cass. n. 3871 del 1986).
In tal senso, da ultimo, si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n. 8745 del 2024, secondo cui il potere disciplinare non consente «di essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26815) e ciò anche se la prima sanzione sia minore a quella poi risultata applicabile sulla base di ulteriori circostanze, anche se sopravvenute (Cass. 30 ottobre
2018, n. 27657, con riferimento proprio al sopravvenire di condanna penale), con la sola eccezione dell'annullamento della prima sanzione per ragioni procedurali o formali (Cass. 30 luglio 2019, n. 20519; Cass. 19 marzo 2013, n. 6773) e sempre che non siano maturate altre decadenze a carico della parte datoriale.
17 Ciò, in quanto non è consentito (in linea con quanto affermato dalla
Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, ND ST ed altri
contro
Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di ne bis in idem), per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica».
Ebbene, nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha disatteso l'eccezione della violazione del principio del c.d. ne bis in idem, escludendo che l avesse esercitato già prima dell'aprile 2017 il CP_2 proprio potere disciplinare nei confronti dello muovendogli Parte_1 addebiti afferenti i fatti di reato di usura.
Diversamente dall'assunto difensivo del reclamante, nell'anno 2014 la società datrice di lavoro non aveva attivato nei confronti del lavoratore alcuna procedura disciplinare;
semmai, il 19.6.2014 ha adottato un provvedimento di sospensione preventiva dal servizio (prot. n 9020), che è atto diverso e giammai equiparabile ad un provvedimento disciplinare.
Invero, in atti è versata (anche dallo stesso lavoratore) la nota del
19.6.2014 con cui l afferma di essere venuta a conoscenza dello CP_2 stato di fermo dello per fatti non dovuti a cause di servizio e Parte_1 dispone nei suoi confronti la “sospensione preventiva dalla retribuzione e dal servizio. .dalla data odierna e per tutta la durata del fermo giudiziario, ai sensi dell'art. 46 dell'allegato A al R.D. 148/31
Stando così le cose, ed essendo indubitabile che a giugno 2014 lo sia stato attinto da un provvedimento di “sospensione preventiva Parte_1 dal servizio” a mente dell'art. 46 del R.D. 148/31, è sterile il tentativo con cui, ancora in sede di reclamo, e nonostante la chiarezza della statuizione giudiziale, lo si ostini a sostenere, proprio richiamando quella Parte_1 nota del 19.6.2014, che l'addebito del reato di usura gli fosse stato già contestato e fosse stato oggetto di pregressa procedura disciplinare.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione - tra le altre sent. n. 855/2017-
“ La sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio, disposta ai sensi dell'art. 46 dell'allegato "A" del r.d. n. 148 del 1931, nei confronti degli agenti autoferrotranviari sottoposti a procedimenti disciplinari e penali, costituisce non già una sanzione disciplinare, come la sospensione dal
18 servizio prevista dall'art. 42 dello stesso allegato, ma una misura cautelare di carattere provvisorio, estranea al procedimento disciplinare, ancorché ad esso connessa, sicché, una volta che i fatti contestati all'agente rientrino in quelli che legittimano l'adozione di una sanzione disciplinare, l'azienda non ha alcun obbligo di individuare ragioni autonome che giustifichino
l'adozione del provvedimento cautelare”.
Nella parte motiva della citata pronuncia si legge: “Con specifico riferimento alla sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio, disposta ai sensi dell'art. 46 dell'allegato "A" al detto r.d. n. 148 del 1931 nei confronti degli agenti autoferrotranviari sottoposti a procedimenti disciplinari e penali, questa Corte ha in più occasioni ribadito che essa costituisce non già una sanzione disciplinare, come la sospensione dal servizio prevista dall'art. 42 dello stesso allegato, ma una misura cautelare di carattere provvisorio, che è estranea al procedimento disciplinare, ancorché ad esso connessa (Cass. Sez. U, n. 5779 del 23/03/2004, Sez. L, n.
27110 del 2006, n. 18498 del 2008), sicché una volta che i fatti contestati all'agente rientrino in quelli che legittimano l'adozione di una sanzione disciplinare, l'azienda non ha alcun obbligo di individuare ragioni autonome che giustifichino l'adozione del provvedimento cautelare”
In altri termini, la Corte - non senza dar atto che nella nota di contestazione disciplinare del 4.4.2017 la società abbia effettivamente addebitato allo condotte poste successivamente alla data di Parte_1 assunzione integranti reato di usura, richiamando, al riguardo, provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria nel 2014 (oltre che nel 2017) - osserva che per quei fatti di usura per i quali nel 2014 il lavoratore fu tratto in arresto dall'autorità giudiziaria non possa affatto dirsi consumato il potere disciplinare, con violazione del ne bis in idem, in quanto, per quei fatti, il lavoratore fu solo sospeso preventivamente dal servizio ex art 46 cit., senza adozione nei suoi confronti di alcun provvedimento di natura disciplinare.
8.3. Si impone a questo punto la disamina dell'ulteriore profilo di illegittimità, per tardività, del provvedimento espulsivo sollevato dal lavoratore.
19 A dire del reclamante, i fatti di usura per i quali fu disposta nel 2014 la carcerazione risalivano ad un arco temporale risalente nel tempo (anni
2001-2007), erano stati oggetto della pronuncia della Corte di Appello di
Bari del 06.02.2012, divenuta definitiva il 16.10.2013 (processo c.d.
), ed erano ben noti alla datrice di lavoro, di modo che doveva CP_4 considerarsi intempestiva la relativa contestazione avvenuta ad aprile 2017.
Secondo la società, invece, tali fatti non le erano noti prima dell'epoca di contestazione disciplinare di aprile 2017, avendoli appresi solo grazie all'acquisizione del certificato dei carichi pendenti richiesto alla Procura a marzo 2017 (conseguito il 15 dello stesse mese) cui si era determinata in occasione delle verifiche poste in essere dopo aver appreso dell'arresto dello avvenuto a febbraio 2017 in flagranza di reato di usura Parte_1
2017 (cfr sospensione preventiva dal servizio del 7.2.2017 e prosieguo della sospensione dal servizio in data 10.3.2017), e non essendo peraltro i detti fatti mai stati comunicati dal lavoratore.
8.3.a. Orbene, è d'obbligo ricostruire il succedersi degli eventi (quelli di particolare interesse ai fini che qui rilevano), per come riscontrati dalla
Corte grazie alle allegazioni e alla documentazione versati in atti.
Risulta che
• lo alle dipendenze dell dal 2004, fu attinto, con Parte_1 CP_2 ordinanza del 12.06.2007 del G.I.P. presso il Tribunale di Bari, da custodia domiciliare, poiché indagato per i reati di usura, estorsione e reati associativi, di tipo mafioso, finalizzati alle predette attività e al traffico di sostanze stupefacenti, in relazione ad episodi risalenti agli anni dal 2000 al
2006, nell'ambito della c.d. operazione;
CP_4
• assolto (per prescrizione)per tutti i reati, anche associativi, contestatigli nell'ambito del c.d. processo Saturno, lo fu condannato per i Parte_1 reati di estorsione e di usura ex artt. 629 e 644 c.p., rispettivamente risalenti al 27.11.2003, al 19.03.2004 l'estorsione e al 01.11.2001 l'usura, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 06.02.2012
(divenuta definitiva il 16.10.2013) , alla pena di anni 4 di reclusione, ridotta a mesi 6 con decreto del 30.10.2013, a seguito di ammissione ai benefici previsti dalla legge sull'indulto n. 241/2006, e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 5;
20 • in data 20.05.2014, il lavoratore presentò istanza di concessione di un periodo di aspettativa per motivi privati non retribuita, che l CP_2 con nota del 04.06.2014 gli negò;
[...]
• l'11.06.2014 (cfr nota prot. n. 8544) l' gli contestò l'assenza CP_2 arbitraria dal servizio per un periodo superiore a giorni cinque, senza regolare autorizzazione, e, poi, con nota del 19.06.2014, una volta conosciuto lo stato di fermo giudiziario per fatti non dovuti a cause di servizio, lo sospese preventivamente dal servizio per tutta la durata del fermo giudiziario;
• con nota del 18.09.2014 lo chiese di essere riammesso in Parte_1 servizio e il 9.10.2014 fu riammesso in servizio dall' CP_2
• agli inizi di febbraio del 2017, lo fu tratto in arresto poiché Parte_1 indagato per ipotesi di usura ed estorsione ex artt. 81, 44 commi 1 e 5 n. 4,
629 c.p. con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 L. n.
203/1991, arresto confermato poiché sussistente lo stato di flagranza, ma disposto, da emergenze processuali, quale misura degli arresti domiciliari;
• in data 07.02.2017 fu sospeso preventivamente dal servizio, poiché in stato di fermo giudiziario, sospensione che, con nota del 10.03.2017, la società confermò e prorogò, ritenendo altresì “stante anche la natura dei reati contestati e il permanere dello stato di arresto ai domiciliari” di dover approfondire la posizione del lavoratore, chiedendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari l'aggiornamento dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in quanto quelli presenti agli atti della società risalivano ad ottobre 2014;
• a seguito dell'arresto dello presso la sede dell Parte_1 CP_2
furono eseguiti plurimi accessi del Nucleo di Polizia Tributaria di
[...] al fine di prendere visione della documentazione afferente il lavoratore Pt_2
e il 20 marzo 2017 la società acquisì dalla Procura certificati Parte_1 aggiornati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, apprendendo della proposizione di un giudizio di appello avverso la sentenza n.
940/2010, resa in data 06.07.2010, dal G.U.P. presso il Tribunale di Bari che, per il reato di usura, lo aveva assoggettato alla pena principale di anni
4 di reclusione;
21 • il 28.4.2017 la società irrogò il provvedimento di destituzione, considerando il permanere dello stato di arresti domiciliari del dipendente,
e rilevando da una verifica dei precedenti penali del lavoratore - resasi necessaria, in ragione della gravità dei reati da cui era scaturito il suddetto provvedimento cautelare, ed anche perché mai da questi comunicati nel corso del rapporto di lavoro - che a suo carico, dal certificato aggiornato del casellario giudiziale, risultavano: una sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 22/03/2007; un decreto penale di condanna esecutivo il
30/05/2012; un decreto penale, definitivo il 17/02/2010, con il quale Le è stata applicata la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale;
decreto penale di condanna definitivo del 17/05/2016 per il reato di cui all‟art. 570 c.p., mentre dal certificato aggiornato dei carichi pendenti risultavano numerosi procedimenti penali, alcuni dei quali già definiti in primo grado con sentenza di condanna – tra cui appunto la citata sentenza
06.07.2010 del G.U.P. presso il Tribunale di Bari per il reato di usura - per reati gravi e dall'indubbio impatto sociale, inconciliabili con la natura pubblica dell' attività svolta dall'azienda.
8.3.b. Orbene, da una siffatta ricostruzione dei fatti la Corte trae il convincimento della tempestività del provvedimento disciplinare oggetto di odierna disamina, e tanto con riguardo sia agli addebiti relativi al reato di usura temporalmente datato anno 2017 sia di quelli relativi al reato di usura giudicato con sentenza della Corte di Appello di Bari del 6.2.2012.
In primo luogo, va chiarito che a giugno 2014 (per l'esattezza il
19.6.2014) non fu grazie allo (come appunto correttamente Parte_1 sostenuto dalla società) che l'azienda venne a conoscenza del suo stato di fermo giudiziario dovuto all'esecuzione della sentenza della Corte di
Appello di Bari citata, solo che si osservi che quegli invece si limitò a presentare il 20.5.2014all un'istanza (rigettata) per aspettativa CP_2 non retribuita, e che il successivo 11.6.2014 fu destinatario della contestazione disciplinare per assenza arbitraria dal servizio
Tanto risulta ancor più evidente ove si legga il certificato in data
5.2.2018 dello stato di esecuzione sent. 414/2012 Corte Appello Bari del del 6.2.2012, risultandovi annotato il 17.3.2014 quale data di arresto e il
16.9.2014 il fine pena per esecuzione dei sei mesi residui della pena
22 irrogata (non a caso il 18.9.2014 lo inoltrava richiesta di Parte_1 riammissione in servizio).
In secondo luogo, va pure riconosciuto che se a giugno 2014 l'azienda era sì, indubbiamente, a conoscenza dello stato di fermo giudiziario dello non lo era anche delle ragioni a relativo fondamento, né, per Parte_1 sostenere il contrario, serve che il reclamante insista nel sottolineare che addirittura la società lo riammise in servizio il 9.10.2014. Infatti, a ben leggere la missiva in pari data, avente ad oggetto la riammissione in servizio dello versata in atti, si ha modo di avvedersi che Parte_1
l'ufficio legale della società si pronunciò a favore della riammissione, ritenendo comunque necessario fare una ricerca al casellario giudiziale e dei carichi pendenti per verificare la posizione del lavoratore, ricerca, quindi, che a quell'epoca deve ritenersi non fosse stata ancora eseguita e di cui, comunque, non vi è traccia alcuna.
Né, per sovvertire il convincimento del giudice - il quale ha opinato che lo non aveva dato prova che la società avesse avuto conoscenza Parte_1 dei fatti aliunde e prima rispetto all'acquisizione dei certificati contestati - sarebbero utili le prove chieste in primo grado e reiterate in appello, poiché attinenti le circostanze di fatto pacificamente attestate dai documenti versati in atti e sopra ripercorse.
Compiute le premesse di cui si è detto, è innegabile che le emergenze processuali convergono nel senso che solo quando a marzo 2017, preso atto dell'arresto in flagranza del 3.2.2017 dello per il reato di usura, Parte_1 la società acquisì il certificato dei carichi pendenti, si avvide che anche nel
2014 il provvedimento cautelare adottato dall'autorità giudiziaria nei confronti del dipendente riguardava un altro fatto di usura ed estorsione.
8.3.c. Ad ogni buon conto, anche a voler soprassedere sulla questione della tempestività del provvedimento di destituzione rispetto ai fatti di usura temporalmente collocati tra il 2001 e il 2004 (giudicati con sentenza della Corte di Appello di Bari), vi è che il provvedimento espulsivo resterebbe comunque fermo e indubitabilmente immune da critiche di tardività avuto riguardo ai comportamenti di usura asseritamente posti in essere appena prima - cfr arresto in flagranza del 3.2.2017 - della contestazione disciplinare.
23
8.3.d.Per di più, non sfugge alla Corte che - come reso palese dal tenore della missiva di destituzione del 28.4.2017 - ad aver inciso sulla determinazione datoriale fu la preoccupazione ingenerata dalla misura degli arresti domiciliari in essere proprio a quell'epoca a carico del dipendente e la natura del reato per cui quella misura gli era stata applicata, al punto che fu il timore dei riflessi negativi che una siffatta e attuale situazione potesse avere sulla immagine della società datrice di lavoro a indurla a procedere alla verifica della posizione del lavoratore, e a scoprire in tal modo che a suo carico risultavano una serie di condanne definitive ( una sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 22/03/2007; un decreto penale di condanna esecutivo il 30/05/2012; un decreto penale, definitivo il
17/02/2010, con il quale Le è stata applicata la misura di prevenzione della
Sorveglianza Speciale;
decreto penale di condanna definitivo del
17/05/2016 per il reato di cui all‟art. 570 c.p) nonché procedimenti penali, alcuni dei quali già definiti in primo grado con sentenza di condanna – tra cui appunto la citata sentenza 06.07.2010 del G.U.P. presso il Tribunale di
Bari per il reato di usura - per reati gravi e dall'indubbio impatto sociale, inconciliabili con la natura pubblica dell' attività svolta dall'azienda.
Deve aggiungersi che la tempestività ha carattere relativo (così Cass. n.
15649 del 2010; v. anche Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del
2006), e non corrisponde ad un termine prefissato, ma è variabile secondo le circostanze del caso concreto, al punto che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7467 del 15.3.2023) ha evidenziato come il datore di lavoro abbia il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato. Difatti, l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente non può tradursi in un danno per il datore di lavoro (così Cass. 10069 del 2016; v. anche Cass. n. 28974 del 2017; Cass.
n. 5546 del 2010).
Ne consegue che se la tempestività della contestazione disciplinare va valutata in relazione al momento in cui il datore abbia acquisito conoscenza dei fatti contestati e non al momento in cui avrebbe potuto accorgersi di essi se avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, deve riconoscersi la tempestività del provvedimento datoriale poiché furono le 24 circostanze di fatto determinatesi ad aprile 2017 a suggerire una attenta analisi del profilo della personalità del lavoratore ed è a detta situazione che va parametrata la tempestività. In definitiva.
Inoltre, la società ha posto a base della destituzione ogni pendenza penale registrata a carico dello così come anche ogni condanna Parte_1 ormai divenuta definitiva, e non già solo il reato di usura oggetto della sentenza della Corte di Appello di Bari del 6.2.2012, significandone la negativa incidenza sulla immagine della società e sul rapporto fiduciario, ritenendo così integrate le ipotesi sub punti nn. 6 e 7 dell'art. 45 RD 148/31
('chi, per azioni disonorevoli ed immorali, ancorchè non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima'; 'chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici').
8.4. Le considerazioni appena svolte sono utili anche al fine di approfondire l'ulteriore obiezione sottoposta dal reclamante a proposito della mancata valutazione da parte del giudice della sentenza n. 1395/2018 con cui il Tribunale penale di Bari lo aveva assolto con la formula 'perché il fatto non sussiste' dai più recenti fatti di usura del 2017 per i quali era stato tratto in arresto a febbraio 2017.
8.4.a.Per sgombrare il campo da ogni equivoco, la Corte osserva che, se da un canto, il primo giudice non ha effettivamente dato conto di aver preso in esame ai fini decisionali la pronuncia assolutoria sopra citata, dall'altro, non risponde al vero (come asserito dal reclamante) che il primo giudice abbia “rileva (to) che sulla statuizione di condanna non sono state formulate doglianze” (cfr pag 16 del reclamo).
Erra il reclamante poiché fraintende il pensiero chiaro del giudice in quanto ad una lettura compiuta logica e attenta della motivazione appare di solare evidenza che la statuizione penale cui il primo giudice fa riferimento
è quella di condanna (id est la sentenza della Corte di Appello di Bari divenuta definitiva) e non già quella di assoluzione. In disparte la circostanza che, appunto, l'una è di condanna e l'altra è di assoluzione, vi è che l'affermazione del giudice in merito alla mancata articolazione di doglianze da parte dello non solo è immediatamente successiva Parte_1
25 ad altra in cui appunto riscontra la conoscenza datoriale dei datati fatti di usura resa possibile solo a marzo 22017 con l'acquisizione dei certificato dei carichi pendenti, ma è anche e soprattutto chiara nel riferirsi al
<>, tale non potendo che essere la sentenza della Corte di Appello divenuta definitiva (e non anche quella del Tribunale penale
1395/2018).
8.4.b. Tanto chiarito, la pronuncia assolutoria in questione non è sufficiente a privare di legittimità il provvedimento datoriale espulsivo.
Invero, se è vero che con sentenza resa dalla Seconda Sezione Penale del
Tribunale di Bari è stato assolto dai reati ascrittigli in Parte_1 rubrica perché il fatto non sussiste”, altrettanto vero è che tanto è avvenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 530 cpv c.p.p., che, come noto regolamenta l'ipotesi di sentenza di assoluzione resa “quando manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che
l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persana imputabile”.
Lo è stato assolto esclusivamente per esser stati valutati Parte_1
“come insufficienti i dati probatori emersi al fine di dimostrare l'ipotesi accusatoria”, con la conseguenza che può farsi qui applicazione dello ius recpetum (Cass. n.9654/201), secondo cui “ai sensi dell'art. 652 c.p.p.
(nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili) il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, ossia quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2 (cfr Cass. n. 25538 del 2013; Cass. n. 3376 del 2011; Cass. n. 5676 del 2010, Cass. n. 20325 del 2006).”
Nel medesimo alveo anche le più recenti pronunzie di legittimità e di merito;
così: Cass. Cass. Civ. n.6593/2022: “Il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della
26 partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.”.
Non vanno trascurate peraltro le ragioni del dictum della sentenza penale, che conferma, in sostanza, il coinvolgimento dello in Parte_1 vicende connotate dai caratteri propri dell'usura che, seppur insufficienti a dare prova piena del reato contestato, si appalesano sicuramente idonee a ledere il vincolo fiduciario, con prognosi di pregiudizio certo per gli scopi aziendali e per la stessa compagine aziendale nella ipotesi di continuazione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro con lo Parte_1
Infatti, il Tribunale penale ha ritenuto “determinante”, ai fini dell'assoluzione, “l'esame reso dalla persona offesa ” - Parte_3 che ha denunciato lo e che ha condotto la Guardia di Finanza ad Parte_1 avviare le indagini e le intercettazioni effettuate sul conto dell'istante - le cui dichiarazioni sono state ritenute “incongruenti”, non in linea con le risultanze istruttorie acquisite al processo, pur essendo emerso “un rapporto estremamente confidenziale tra gli interlocutori” e pur evidenziadosi “purtroppo, delle lacune probatorie sotto il profilo delle mancate indagini bancarie sui conti della persona offesa, della sua compagna e dell'imputato stesso, che avrebbero ben potuto offrire minimi spunti di valutazione sull'intera vicenda.”; indagini giammai avviate.
Lo è stato assolto, esclusivamente, sulla scorta di un Parte_1 compendio probatorio insufficiente e lacunoso.
8.4.c. Ad ogni buon conto, va pure detto che la destituzione dello
- per come approntata nel provvedimento del 28.4.2017 - poggia Parte_1 su un giudizio che involge plurime condotte del lavoratore, essendo determinante per la datrice di lavoro il fatto che questi abbia riportato varie condanne e sia risultato coinvolto in numerose indagini, con le inevitabili conseguenze negative sia all'esterno, sulla immagine aziendale, sia all'interno, ovverosia sul vincolo di fiducia con il dipendente.
27 Ne consegue che tale complessivo giudizio non è scardinato dalla pronuncia assolutoria in questione, della cui definitività, peraltro, in questa sede lo non ha ritenuto di dedurre e documentare alcunchè. Parte_1
9. Passando ad esaminare la terza doglianza, se ne dice l'infondatezza.
Il provvedimento espulsivo è puntuale e proporzionato agli addebiti.
9.1.Il tenore della destituzione del 28.4.2017, unitamente a quello della nota di contestazione datata 4.4.2017 (già testualmente riportati ed a cui per brevità si rimanda), è talmente compiuto e completo da privare di tenuta ictu oculi l'obiezione che ne lamenta la genericità.
Invero, i termini dell'addebito sono chiari e, già in astratto, ben consentono al lavoratore di individuare i fatti nei quali il datore di lavoro ravvisava le infrazioni disciplinari, laddove, in concreto, la comprensione delle accuse rivolte allo è resa manifesta dalle dettagliate difese Parte_1 che ha esercitato in giudizio, palesemente sintomatiche di una conoscenza dettagliata dei rimproveri mossi.
Non sfugge alla Corte che il reclamante si limita in questa sede a ribadire tale doglianza di genericità, riportandola negli stessi termini rassegnati in prime cure, senza preoccuparsi di consegnare un argomento in grado di sovvertire il pensiero del primo giudice, il quale anche su tale profilo della vicenda ha espresso il proprio convincimento, sottolineando appunto come le difese nel merito svolte dall'opponente privassero di consistenza la censura.
9.2. E' assolutamente infondato anche l'appunto di sproporzionalità.
La statuizione non soffre la critica poiché ha ben sviluppato anche tale aspetto della vicenda, ben contestualizzando la condotta dello e Parte_1 analizzandola sotto ogni profilo idoneo a qualificarla.
Decisivo il rilievo assegnato alla qualifica di impiegato ausiliario caposquadra rivestita dal lavoratore e alla volontarietà e gravità dei fatti oggetto di giudicato penale e di quelli fondanti le pronunce giudiziali emesse a suo carico, inevitabilmente incidenti sull'immagine aziendale, specie ove si consideri il peculiare contesto lavorativo attesa la natura di società a partecipazione pubblica dell in house. CP_2
28 Infatti, la società si occupa dell'espletamento del Servizio TLP
(Trasporto Locale Pubblico), integrante, tra l'altro, un servizio pubblico essenziale, di modo che i dipendenti - compreso lo - sono Parte_1 incaricati dello svolgimento di un servizio pubblico.
Non per niente, la società non ha mancato di rammentare l'eco che ha avuto detta vicenda, con pubblicazione della notizia su tutti i quotidiani locali ed anche sulle testate giornalistiche più accreditate, quali la
<> e <>, con gravissime conseguenze in termini di danno alla immagine ed alla credibilità.
Di estrema importanza inoltre il numero dei processi da cui il lavoratore
è stato attinto e gli altrettanto numerosi provvedimenti emessi nei suoi confronti, e la innegabile riprovevolezza per il comune sentire.
10. Privo di pregio deve ritenersi, altresì, l'ultimo rilievo censorio inerente la presunta nullità del provvedimento di destituzione in scrutinio per violazione del disposto di cui all'art. 53, commi 7 e 8, R.D. n.
148/1931, a mente del quale, dalla contestazione disciplinare del
28.02.2018, si sarebbe dovuta dipanare una risalente procedura articolata in più fasi, posta a tutela del dipendente del settore autoferrotranviario.
10.a. In via preliminare, in conformità all'orientamento di legittimità che giova riportare, deve ribadirsi, anche in questa sede, l'inammissibilità, per tardiva proposizione, di detta censura, avuto riguardo al carattere di specialità dei motivi di invalidità del licenziamento, non rilevabili d'ufficio.
Ed invero, come ricordato dalla Suprema Corte - cfr. da ultimo, ord.
Cass., Sez. Lav., 30.11.2022, n. 35231 - in fattispecie sovrapponibile:
“3. […] L'orientamento delineato da Cass. civ., sez. lav., 24.3.2017, n. 7687 (diffusamente motivata) […] si è poi consolidato in questa Sezione
(cfr., tra le altre, Cass. n. 28796/2017; n. 9675/1019; n. 18705/2019; n.
20397/2021; n. 36353/2021), nel senso dell'esclusione della rilevabilità
d'ufficio di cause di nullità del licenziamento.
3.1. In particolare, Cass. n. 7687/2017 aveva statuito che la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il
29 promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all'atto e non è idonea a estendere l'oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati;
ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte, trovando tale conclusione riscontro nella previsione dell'art.
18, comma 7, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, e dell'art. 4 d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui fanno riferimento all'applicazione delle tutele previste per il licenziamento discriminatorio, quindi affetto da nullità, "sulla base della domanda formulata dal lavoratore".
Peraltro, con precipuo riferimento alla procedura in parola, la Suprema
Corte specifica: “3.2. Osserva, allora, il Collegio che Cass. civ., sez. lav., ord. 14.5.2019, n. 12770, richiamata dal controricorrente nella propria memoria, non è assolutamente espressiva di un indirizzo contrario a Cass.
n. 7687/2017 cit., in quanto, contrariamente a quanto opinato dal controricorrente, nei passi di motivazione dallo stesso riportati s'è limitata
a confermare che la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione disciplinare, anche di quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n.
148 del 1931, all. A, rientra tra le nullità c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale dire, il lavoratore (cfr. in particolare pag. 15 della motivazione); ma in nessun punto della sua motivazione, detta decisione ha affermato che tale nullità fosse rilevabile ex officio”.
Ciò posto, come pure osservato dal primo giudice con interpretazione ampiamente condivisa da questa Corte, lo eccepiva la nullità Parte_1 della contestazione disciplinare mossagli in data 4.4.2017 dalla per violazione dell'art. 53 R.D. cit., soltanto, per la Controparte_2 prima volta, in sede di note conclusionali, depositate in data 30.10.2019, al di fuori del ricorso in opposizione depositato in data 10.01.2019, dando luogo, per quanto dianzi, ad una vera e propria mutatio libelli non consentita, siccome “non è consentita al ricorrente la tardiva deduzione di un vizio del procedimento disciplinare non dedotto nell'atto introduttivo né può il giudice rilevare d'ufficio una ragione di nullità del licenziamento
30 diversa da quella eccepita dalla parte” (così, in termini, sent. Cass., Sez.
Lav., 24/03/2017, n. 7687).
Deve, quindi, necessariamente confermarsi la statuizione del primo grado sul punto: < rimane il punto fermo secondo cui “non è consentita al ricorrente la tardiva deduzione di un vizio del procedimento disciplinare non dedotto nell'atto introduttivo né può il giudice rilevare d'ufficio una ragione di nullità del licenziamento diverso da quella eccepita dalla parte” (cfr in termini Cass. civ. sez. lavoro, sent. 24.03.2017 n. 7687). Dunque, la doglianza è inammissibile in quanto tardiva>>.
10.b. Ad abundantiam, suole precisarsi che la pretesa nullità della contestazione disciplinare del 28.02.2018, per violazione del disposto di cui all'art. 53, commi 7 e 8, R.D. n. 148/1931, costituisce censura non solo inammissibile, ma anche infondata nel merito.
Ed invero, giova premettere che, per orientamento consolidato - cfr. da ultimo, sent. Cass, Sez. Lav., 09.01.2025, n. 530 - “questa Corte ha escluso che la speciale disciplina dell'allegato A al RD n. 148/1931 sia stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970 e tale soluzione è stata avallata dalla Corte Costituzionale (con le sentenze n. 301/2004 e n. 188/2020), che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell'All. A al R.D. 148/1931, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificato unicamente mediante interventi legislativi (Cass. 7 marzo 2023, n. 6765, in motivazione sub p.ti 17 e 18)”, sicché fondato si appalesa il richiamo, da parte dello all'iter Parte_1 procedimentale previsto al R.D. n. 148/1931, per essere ancora vigente. Ancora, occorre menzionare - cfr. da ultimo, ord. Cass., Sez. Lav., 23/05/2023, n. 14141 – che: “ (…) in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole sicché l'omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 31/05/2017 n. 1304)”.
Tuttavia nella specie, la doglianza dello secondo cui la Parte_1 procedura disciplinare dianzi evidenziata e maggiormente garantista per il lavoratore - la cui perdurante vigenza è fatto acclarato - del settore autoferrotranviario, avrebbe dovuto trovare completa applicazione, a pena 31 di nullità della sanzione disciplinare irrogata, non coglie comunque nel segno, non ravvisandovi il vizio della procedura denunciato dallo
Parte_1
Assume invero il lavoratore che, nel caso di specie, la procedura sia monca in quanto sia stata omessa la relazione scritta (corredata della opportuna documentazione delle indagini svolte) con cui i funzionari all'uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato, e rassegnano le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili.
Specifica altresì il lavoratore che tale relazione si collochi in una fase intermedia, successiva ad una prima (in cui si procede alla contestazione dell'addebito con invito all'incolpato a rassegnare le proprie giustificazioni) e, a sua volta, sia seguita da una terza fase in cui, in base alla relazione presentata, il direttore o chi da esso delegato, esprime il c.d. opinamento circa la sanzione da comminare al soggetto incolpato.
Ebbene, ad avviso del Collegio, la lettura della norma così proposta dallo non è in linea con le puntuali previsioni della stessa. Parte_1
Risponde senz'altro al vero - come peraltro esplicitato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass 23.5.2023 n. 14141) - che la procedura di cui all'art. 53 R.D. N. 148/1931 si articola in più fasi: 1) la prima, integrata dalla contestazione di addebito mossa al dipendente con contestuale invito a rendere giustificazioni;
2) la seconda, che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente, rimessa ai funzionari delegati ad eseguire le indagini e le contestazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti inadempimento, che si conclude con la redazione, da parte degli stessi funzionari, di una relazione scritta, corredata dalla documentazione collazionata, contenente una sintesi dei fatti emersi, degli apprezzamenti e delle considerazioni in grado di influire a carico e/o a discarico dell'incolpato, nonché le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate e i responsabili di esse;
3) una terza fase in cui, in base alla relazione presentata, il direttore o chi da esso delegato, esprime il c.d. opinamento circa la sanzione da comminare al soggetto incolpato, edotto mediante comunicazione scritta
32 personale di tanto, nonché della possibilità di esercitare, nel termine di giorni cinque dalla data di detta notifica, il proprio diritto a rendere, a voce o per iscritto, eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.
Ma, è pur vero, che la relazione di cui si discute interviene nell'ipotesi in cui, una volta pervenuti dei rapporti alla Direzione o agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il Direttore, o chi da esso delegato, faccia eseguire a funzionari delle indagini per l'accertamento dei fatti (cfr. primo comma art. 53).
In tal caso, prosegue la norma, i suddetti funzionari “nel caso in cui
l'agente sia accusato di mancanze per le quali sia prevista la retrocessione
o la destituzione, debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi” (cfr secondo comma), e, “eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.” (cfr. terzo comma).
E' sulla base della relazione presentata dal funzionario che il direttore o chi da esso delegato esprime per le punizioni l'opinamento circa la punizione da infliggere, opinamento poi reso noto agli interessati con comunicazione scritta (cfr comma quarto: “In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere”;
“L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale”).
In altri termini, la relazione interviene laddove il direttore faccia eseguire le indagini a un funzionario.
Mentre, nel caso di specie, la contestazione di addebiti è atto di diretta promanazione del Direttore, a fronte di quanto emerso sulla base degli accertamenti dal medesimo direttamente effettuati, di talchè non occorreva la compilazione di alcuna relazione.
33 Peraltro, è stato dimostrato, anche nel corso del processo, che l CP_1 ha assunto notizie ed informazioni, tramite la acquisizione dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nonchè tramite Agenti della
Guardia di Finanza.
Inoltre, osserva la Corte che, a seguito della nota di contestazione disciplinare del 4.4.2017 a firma del direttore, ing. , lo Persona_1 ha reso le sue giustificazioni in data 11/4/2017, sì da potersi dire Parte_1 assicurato il suo diritto di difesa.
Ne deriva, pertanto, la infondatezza anche di tale ultimo rilievo censorio mosso.
11. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, assorbita ogni ulteriore questione, il reclamo va integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Le spese del presente giudizio di reclamo seguono la soccombenza di
(art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in Parte_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività prestata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 2.5.2023 avverso la sentenza n. 1033/2023
[...] resa dal Tribunale del Lavoro di Bari in data 6.4.2023, nei confronti dell in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore, così provvede: rigetta il reclamo;
conferma l'impugnata sentenza;
condanna alla rifusione Parte_1 delle spese processuali di questo giudizio di reclamo nei confronti della società reclamata, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso
34 forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara che la società reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 25 marzo 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Ernesta Tarantino
35