Decreto presidenziale 22 aprile 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2025REG.PROV.COLL.
N. 08102/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8102 del 2024, proposto dal signor UI AI, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Autonoma della Sardegna, la Corte d’Appello di Cagliari e l’Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte d’appello di Cagliari per le elezioni del Presidente e del XVII Consiglio regionale della Sardegna per l’anno 2024, non costituiti in giudizio;
nei confronti
del signor RO EL, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Tronci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del signor LO RU, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sez. II, n. 509/2024, pubblicata il 1° luglio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Sardegna e del signor RO EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti gli avvocati Mauro Barberio e Mauro Tronci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor AI, in proprio quale cittadino elettore e nella sua qualità di candidato alle elezioni del Presidente e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna per l’anno 2024, impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Sardegna ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso gli atti che hanno condotto alla sua estromissione da detto Consiglio Regionale proclamando eletto a tale carica il controinteressato signor EL.
2. L’appellante ha partecipato a detta competizione elettorale, tenutasi il 25 febbraio 2025, quale candidato nella lista circoscrizionale di Nuoro del Gruppo Lega Salvini Sardegna.
In detto contesto si sono confrontati quattro candidati alla carica di Presidente della Regione, sostenuti dai rispettivi gruppi di liste, risultando eletta la candidata AN OD e primo dei non eletti a detta carica il signor LO RU, il quale è stato proclamato Consigliere regionale ai sensi dell’art. 1 della legge statutaria regionale n. 1/2013.
Le coalizioni a sostegno degli altri due candidati alla carica di Presidente non hanno superato le soglie di sbarramento previste dall’art. 7, comma 1, della citata legge statutaria, cosicché l’Ufficio Centrale Regionale ha assegnato i 60 seggi disponibili, rispettivamente: nel numero di 35+1 (60%) ai gruppi di liste collegati al candidato eletto; nel numero dei restanti 24 (40%) ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente non eletto LO RU, compiendo le operazioni analiticamente descritte nella sentenza qui gravata, cui per brevità si rinvia.
In tale contesto, per quanto qui di specifico interesse, detto Ufficio, in applicazione dell’art. 17, comma 7, della citata legge statutaria, ha attribuito al candidato RU il seggio assegnato al Gruppo Lega Salvini Sardegna nella circoscrizione di Nuoro, il quale presentava a livello circoscrizionale il minor resto in termini di voti residui una volta applicato il relativo quoziente regionale (ottenuto dividendo il totale dei voti della coalizione per i 24 seggi da assegnare), con conseguente estromissione dell’odierno appellante.
3. Di qui il ricorso in primo grado, nel cui contesto l’interessato lamentava l’erronea interpretazione del citato art. 17, comma 7, sostenendo, in estrema sintesi, che, secondo il corretto computo dei resti, al candidato RU avrebbe dovuto essere attribuito il seggio assegnato al controinteressato EL, candidato nella lista Partito Sardo d’Azione, che aveva conseguito il minor resto complessivo a livello regionale (con n. 9.155 voti), avendo la lista Lega Salvini Sardegna complessivamente conseguito un resto superiore (n. 11.864 voti); e ciò in quanto il “ minor resto ” da considerare a tal fine ai sensi della norma in parola dovrebbe asseritamente intendersi riferito al risultato conseguito su base regionale e non a quello raggiunto su base circoscrizionale, come nella circostanza ritenuto dall’Ufficio Regionale Centrale.
Nel medesimo contesto il ricorrente eccepiva in via subordinata l’illegittimità costituzionale della disposizione de qua .
4. Il T.a.r. respingeva il gravame citando a supporto l’orientamento giurisprudenziale espresso in un caso analogo con la sentenza n. 602/2016, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 213/2017, laddove veniva anche affrontata anche la questione di legittimità costituzionale della norma ora riproposta.
5. Con l’atto di appello l’interessato premette la ricostruzione interpretativa – già proposta in primo grado – dell’art. 17, comma 7, della l.r. n. 1/2013 sostenendo, in estrema sintesi, che in ossequio al principio proporzionale di rappresentatività tratteggiato dalla medesima legge statutaria si sarebbe dovuto valorizzare il risultato complessivamente conseguito dalle liste della coalizione a livello regionale e non già a livello circoscrizionale, “ facendo perciò gravare il sacrificio sulla forza politica regionale meno rappresentativa, cioè su quella che ‘avanza’ il minore resto regionale o che presenta la cifra elettorale regionale minore in assoluto ”; la regola del “ minor resto circoscrizionale ”, per contro, imporrebbe un elemento di asimmetria tra composizione dell’assemblea ed orientamenti del corpo elettorale e non bilancerebbe la rappresentatività con la stabilità, da cui la ritenuta incostituzionalità della norma in questione, confortata da un parere pro veritate depositato anche in sede di appello.
5.1. Ciò premesso, l’appellante deduce, in sintesi, che:
I.a. il T.a.r. avrebbe richiamato in termini asseritamente acritici le argomentazioni rese sul punto dalle sentenze n. 802/2016 del medesimo Tribunale e n. 213/2017 del Consiglio di Stato, omettendo di confutare puntualmente le tesi del ricorrente; diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il meccanismo di attribuzione del c.d. “ seggio di riserva ” non sarebbe coerente con l’impianto della disciplina elettorale regionale e con le modalità di elezione degli altri Consiglieri regionali; in particolare, non vi sarebbe coerenza sistematica tra l’art. 17, comma 7, da un lato e l’art. 11, comma 2, dall’altro, della legge regionale in questione, norma quest’ultima che garantisce un seggio sia al candidato eletto Presidente sia a quello non eletto, e ciò in quanto il Presidente eletto è sin dall’origine titolare di un seggio, mentre l’art. 17, comma 7, individua le disposizioni – la cui interpretazione viene qui contestata – di attribuzione della carica di Consigliere regionale al candidato perdente a scapito di un candidato risultato vincitore nella competizione elettorale; non sarebbero condivisibili le conclusioni del giudice di prime cure secondo le quali la collocazione della disposizione controversa nell’ambito dell’art. 17, rubricato “ Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali ”, condurrebbe alla conclusione che per la sua applicazione si debba avere riferimento ai resti in ambito, per l’appunto, circoscrizionale anziché regionale, e ciò in quanto, per contro, “ la collocazione della disposizione sul ‘seggio di riserva’ all’interno dell’art. 17 si spiega, banalmente, osservando come, in ultima analisi, il seggio assegnato al candidato presidente ‘perdente’ dovrà essere prelevato, quale che sia il meccanismo prescelto, da una specifica circoscrizione, che si vedrà depauperata di un seggio assegnato in prima battuta ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’art. 17 ” medesimo; il giudice di prime cure non avrebbe considerato la doglianza secondo la quale l’art. 17, comma 7, dovrebbe essere interpretato in connessione con il precedente art. 15, lett. c), della norma medesima, laddove si prevede “ quale operazione conclusiva di assegnazione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione di minoranza, che ‘i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali’ ”; tale interpretazione sarebbe anche in linea con gli artt. 3 e 48 della Costituzione, che esigono la massima corrispondenza possibile tra voto popolare e composizione consiliare in ossequio al principio di rappresentatività, considerato anche che solo i gruppi di liste (e non le singole liste, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno alla stessa coalizione) sono dotati di autonoma soggettività ai fini della competizione per i seggi; la diversa interpretazione della norma accolta dal primo giudice determinerebbe, per converso, una distorsione del richiamato principio di rappresentatività, dal momento che in tal modo il Partito Sardo d’Azione eleggerebbe 3 Consiglieri con una risultato elettorale complessivo di 37.341 voti ed un minore resto di 9.155 preferenze, mentre la Lega Salvini Sardegna otterrebbe 1 solo Consigliere avendo ottenuto complessivamente 25.597 voti ed un maggior resto di 11.864 preferenze, il che costituirebbe uno squilibrio ingiustificato in relazione alla consistenza numerica delle due forze politiche; ed ancora, secondo la tesi dell’appellante, tale interpretazione potrebbe paradossalmente, in astratto, “ comportare il sacrificio di un seggio attribuito originariamente a un partito che ha pure conseguito un quoziente intero regionale ”;
I.b. l’interpretazione della norma adottata dal primo giudice porrebbe anche una serie di criticità di ordine applicativo asseritamente insuperabili, dal momento che “ presupporrebbe l’esistenza di un ordine di attribuzione dei seggi a livello circoscrizionale, per cui il seggio attribuito alla Lega Nord nella circoscrizione ‘Nuoro’ risulterebbe l’ultimo assegnato ”, mentre in realtà non sarebbe ipotizzabile una “ gerarchia o classifica ” di tal genere non sussistendo “ confronti elettorali diretti tra le liste circoscrizionali appartenenti a diversi gruppi di liste (sia della stessa coalizione che di coalizioni diverse) e neanche tra candidati consiglieri appartenenti a diversi gruppi di liste e a diverse liste circoscrizionali ”; il risultato elettorale circoscrizionale rileverebbe “ al solo fine della gerarchia tra liste del medesimo gruppo ”, per cui l’interpretazione della formula “ minor resto ” contenuta nell’art. 17, comma 7, contraddirebbe l’impianto del sistema elettorale sardo; ad ulteriore riprova del “ carattere palesemente irrazionale ed erroneo ” di detta interpretazione l’appellante sostiene che la norma in questione, a partire dalla sua entrata in vigore, avrebbe avuto tre applicazioni producendo ogni volta esiti differenti, con ciò denotando una sorta di “ casualità ” prescindente dagli esiti della consultazione popolare, che nel caso in esame penalizzerebbe la lista con il resto regionale più elevato; vi sarebbe, inoltre, disarmonia tra l’interpretazione data alla disposizione con la citata sentenza n. 213/2017 e quella sancita dalla pronuncia n. 3612/2015, sempre del Consiglio di Stato, laddove, per contro, “ la controversia relativa all’attribuzione dei seggi in base ai resti regionali ” era stata risolta “ introducendo una distinzione fondamentale tra ‘resti’ e ‘voti residui’, in quanto entità concettuali e giuridiche diverse ”;
I.c. non sarebbe, ancora, sostenibile la tesi per cui il criterio residuale della “ cifra elettorale minore in assoluto ” suggerirebbe l’estensione analogica del riferimento circoscrizionale anche alla nozione di “ minor resto ”, trattandosi, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con la sent. n. 231/2017, di concetti disomogenei, stante la diversa popolosità delle singole circoscrizioni;
II. il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del più volte richiamato art. 17, comma 7, della l.r. n. 1/2013 per contrasto con l’art. 15 dello Statuto sardo e con gli artt. 3 e 48 Cost., sollevata in primo grado in via subordinata e qui riprodotta sempre con il supporto del parere pro veritate richiamato in premessa; ciò, in sintesi, alla luce della sent. n. 35/2017 della Corte costituzionale (e di precedenti in termini ivi richiamati), secondo i quali il legislatore, una volta garantito il rispetto del principio di rappresentatività, può plasmare il sistema elettorale al fine di garantire anche un certo grado di “ stabilità ” e in ogni caso tale scelta non è esente da controllo “ essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole ”; nel caso all’esame la previsione contestata non troverebbe giustificazione in detta esigenza di stabilità e sarebbe priva di una “ratio in grado di giustificarne l’operare ”; né sarebbero condivisibili le conclusioni sulla sopportabilità e sulla lievità della questione, dal momento che secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale “ qualsivoglia distorsione della rappresentatività che non trovasse giustificazione in esigenze costituzionalmente apprezzabili dovrebbe ritenersi indebita, a prescindere dalla lievità delle conseguenze prodotte ” e dal fatto che ci si riferisca a liste facenti parte della medesima coalizione.
6. Il Consiglio Regionale della Sardegna ed il signor EL si sono costituiti in giudizio ed il citato controinteressato ha prodotto articolate memorie, confutando analiticamente le tesi dell’appellante e chiedendo il rigetto del gravame.
7. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
8. Tanto premesso, l’appello è infondato.
Giova subito evidenziare che il Collegio condivide il percorso logico-argomentativo – e comunque non ha ragione di discostarsene – adottato nella richiamata sentenza n. 213/2017 della sez. III di questo Consiglio di Stato, che concerne un caso analogo a quello all’esame e che per tale ragione è stata correttamente – e ampiamente – richiamata dal giudice di prime cure nella sentenza qui gravata.
9. Ciò posto, il procedimento per l’assegnazione dei seggi a seguito delle consultazioni per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri regionali della Regione Sardegna è analiticamente descritto nella citata sentenza n. 213/2017, cui per brevità si rinvia.
Basterà qui ricordare che il risultato elettorale regionale ottenuto dal candidato Presidente è costituito dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali ottenute dai gruppi di liste ad esso collegate; il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi è proclamato Presidente della Regione, mentre il candidato che segue nella graduatoria dei voti validi è proclamato Consigliere regionale.
Vale anche osservare che la proclamazione del Presidente non interferisce con la distribuzione dei seggi tra le liste poiché il seggio ad esso attribuito (il 60°) si aggiunge a quelli spettanti alle circoscrizioni, che sono complessivamente 59. La proclamazione quale consigliere del candidato Presidente “ perdente ”, al contrario, interferisce con detta distribuzione dal momento che ad essa si procede in forza della “ riserva ” dell’ultimo dei 24 seggi spettanti alle circoscrizioni ed alle liste circoscrizionali di minoranza ai sensi dell’art. 17, comma 7, della l.r. n. 12/2013.
Per inciso, si tratta di un procedimento invero complesso e non a caso nella richiamata pronuncia di questo Consiglio di Stato si premette che detta “ normativa elettorale regionale risulta formulata in termini involuti e confusi, spesso imprecisi e non omogenei, in guisa da comportare una inusuale complicazione delle numerose e mal coordinate fasi di calcolo dei ‘quozienti’, dei ‘resti’ e dei voti ‘residui’ ” e si manifesta l’auspicio, che non può che in questa sede confermarsi, che “ nella propria autonomia, il legislatore regionale della Sardegna valut[i], per il futuro, le opportune iniziative dirette a ridefinire una normativa lineare e di pronta applicazione ”.
9.1. Ciò premesso, giova ricordare che l’art. 17, comma 7, della l.r. n. 1/2013, la cui interpretazione ed applicazione vengono qui contestate, dispone che “ 7. Compiute le operazioni di cui ai commi da 1 a 6 al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto si assegna l’ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate in base al minore resto o, in mancanza, alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto ”.
10. Un primo profilo da esaminare concerne la tesi, sostenuta dall’appellante, secondo la quale (anche) in applicazione di tale disposizione si dovrebbe avere riguardo ai resti regionali complessivi e non a quelli circoscrizionali.
Ebbene, sul punto non può che condividersi l’orientamento espresso nella richiamata sentenza n. 213/2017, secondo cui “ 2.1. E’ pur vero che il comma 7 dell’art. 17 contiene un’incoerenza terminologica, poiché parla di ‘resti’, nell’ambito di una più ampia disposizione che invece costantemente discorre di ‘minore cifra elettorale residuale percentuale’ (si veda in proposito il comma 4); e tuttavia non può trattarsi – come sostenuto dagli appellanti – di un riferimento a quei resti ‘regionali’ cui si riferisce l’art. 15 lett. c), ai fini della ripartizione dei seggi tra gruppi di liste, poiché la disposizione di cui all’art. 17 è rubricata ‘attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali’, si occupa di tutti i passaggi procedimentali e logici che conducono al riparto dei seggi tra le singole liste circoscrizionali, e non fa mai riferimento alcuno al livello regionale ed al riparto tra gruppi di liste ”.
E ciò in quanto – diversamente dagli articoli precedenti della medesima legge, che attengono alla fase per così dire “ regionale ” della procedura – l’art. 17 non contiene alcun riferimento ai “ gruppi di liste ”, ma (al contrario) indica espressamente per l’assegnazione al candidato Presidente non eletto ( recte : a quello fra i candidati a tale carica non eletti che abbia ottenuto il maggior numero di voti) “ l’ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ”.
Sul punto nella medesima pronuncia si rileva, condivisibilmente, che “ 2.5. Il passaggio dirimente sul quale occorre soffermarsi è quello che indica quale seggio presidenziale, l’ultimo tra quelli attribuiti alle singole ‘liste circoscrizionali’. Il riferimento è dunque chiaramente alla seconda fase di distribuzione dei seggi di gruppo alle singole liste circoscrizionali, interamente governata dall’art. 17. Nessuna pertinenza o aggancio logico potrebbe giustificare l’evocazione di fasi procedurali e di elementi attinenti alla prima fase regionale di cui agli articoli 14 e 15. Il ‘minor resto’, in questo contesto, è solo una metonimia, un modo breve e diretto di descrivere il concetto di minore cifra elettorale residuale percentuale menzionato nel medesimo dal comma 4 dell’art. 17 ”.
A nulla a tal fine rileva, quindi, che solo i gruppi di liste (e non le singole liste) vantino nell’impianto della disciplina una specifica soggettività ai fini dell’assegnazione dei seggi sul piano generale.
Come pure non appare qui rilevante la previsione dell’art. 11, comma 2, della legge regionale in parola relativa alla proclamazione del Presidente eletto ed all’attribuzione della carica di Consigliere regionale al primo candidato Presidente non eletto – disposizione, vale rilevare, che deve essere letta in uno con il precedente art. 7, a mente del quale i candidati per la carica di Presidente non possono candidarsi anche per la carica di Consigliere –, che a tal proposito richiama espressamente il successivo art. 17, comma 7.
Appare, quindi, ragionevole che il meccanismo individuato dalla pur peculiare disciplina per l’attribuzione del seggio al candidato Presidente “ perdente ” sia diverso da quello previsto per i restanti Consiglieri regionali.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha osservato sul punto che “ Né rileva in senso contrario il richiamo operato dal ricorrente al fatto che il Presidente ‘perdente’ che ha ottenuto il maggior numero di voti riceve già di per sé un trattamento diversificato dagli altri Consiglieri in quanto gli è attribuito comunque un seggio, atteso che questa è una scelta a monte del legislatore, giustificata dalla peculiare posizione del candidato Presidente secondo più votato, che tuttavia non incide sulle modalità di successiva individuazione del seggio che gli spetta, correttamente analoga a quella prevista per gli altri Consiglieri ”.
Né – fermo restando quanto sin qui osservato in ordine al fatto che a mente dell’art. 17, comma 7, ciò che rileva sono i risultati circoscrizionali e non quelli regionali – può condurre a conclusioni diverse l’assunto di parte appellante secondo il quale l’interpretazione adottata dall’Ufficio Centrale Regionale ed accolta dal T.a.r. determinerebbe uno squilibrio violativo del principio di rappresentatività in considerazione dei voti complessivamente conseguiti su base regionale dalle due liste interessate dalla presente controversia, dal momento che, pur non trascurando le suggestive motivazioni soggettive sottese all’argomentazione, nell’ipotesi inversa potrebbe analogamente argomentarsi, come del resto fa il controinteressato, che apparirebbe parimenti incongruo assegnare lo stesso numero di seggi al Partito Sardo d’Azione, che ha conseguito 37.341 voti, ed alla Lega Salvini Sardegna, che ne ha ottenuti 25.957.
10.1. Venendo ad un ulteriore questione dedotta dall’appellante, non può che condividersi il suo assunto secondo il quale non è possibile stabilire una gerarchia tra le diverse circoscrizioni, ma tuttavia non è qui in discussione una tale questione, dal momento che l’art. 17, comma 7, indica ai fini in parola, come già si è ricordato, “ l’ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ” ma non fa riferimento alcuno ad una eventuale – neppure ipotizzabile – graduatoria di importanza delle singole circoscrizioni.
10.2. Né può condurre a conclusioni diverse l’eccepita “ casualità ” che deriverebbe dalla diversa applicazione asseritamente fatta in precedenti tornate elettorali della norma oggetto di contestazione, trattandosi – anche a non voler considerare la sostanziale mancanza di adeguati mezzi di prova dell’affermazione dell’appellante – di applicazioni passate della disposizione e dunque di questioni non pertinenti rispetto al contesto all’esame; e ciò fermo restando che in ogni caso, sul piano generale, costituisce principio ampiamente consolidato quello secondo il quale l’interessato non può invocare l’errore (eventualmente) commesso dall’Amministrazione a favore di altri per ottenere che il medesimo errore venga nuovamente compiuto in suo favore.
10.3. Ugualmente non pertinente appare, poi, il richiamo fatto dall’appellante alla sentenza n. 3612/2015 di questo Consiglio di Stato, sez. V, che recherebbe un diverso orientamento giurisprudenziale, dal momento che la controversia oggetto di detta pronuncia non era in quel caso l’assegnazione del seggio al candidato Presidente primo dei non eletti ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge n. 1/2013, bensì la diversa questione della ripartizione dei seggi ai gruppi di liste in base – essenzialmente – agli articoli 14 e 15 della medesima legge regionale.
Non a caso la stessa pronuncia n. 213/2017, che invece affronta il medesimo caso qui controverso dell’assegnazione di detto “ seggio di riserva ”, cita in premessa la sentenza in questione, richiamandone il contenuto, dal quale chiaramente si rileva che essa attiene alla prima fase della procedura, quella che tiene conto dei risultati, per l’appunto, su base “ regionale ”.
10.4. Anche con riferimento alla invocata disomogeneità dei concetti di “ minor resto ” e di “ cifra elettorale minore in assoluto ” indicati nell’art. 17, comma 7, il Collegio condivide le argomentazioni contenute nella citata sent. n. 213/2017, laddove sul punto si osserva che “ L’alternativa prevista dalla disposizione ha evidentemente un senso nella misura in cui concerne concetti omogenei, sia pur espressi in modo significativamente diverso. E sono senza dubbio concetti omogenei quello di ‘minore cifra elettorale residuale percentuale’ e quello di ‘cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto’: la prima è infatti ottenuta moltiplicando per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e poi dividendo il prodotto per il quoziente circoscrizionale (si ottiene così una grandezza rapportata in termini percentuali al quoziente); la seconda individua la medesima grandezza, in assoluto, ossia prescindendo dal quoziente. 2.7. E’ invece concetto del tutto eterogeneo quello di ‘minor resto regionale’ poiché esso, pur costituendo il risultato di un’operazione aritmetica simile a quelle sino ad ora viste, costituisce una grandezza che attiene ai voti conseguiti dai gruppi di liste su base regionale. Non avrebbe allora molto senso individuare, per la scelta del seggio presidenziale, in primis un criterio attinente alla fase di riparto regionale, ed ‘in mancanza’, un criterio attinente alla fase di riparto circoscrizionale ”.
In altri termini si tratta, a ben vedere, di un corollario, per così dire, che consegue alle conclusioni già innanzi esposte con riferimento alla necessità di fare riferimento – ai fini dell’applicazione dell’art. 17, comma 7, della legge statutaria – ai risultati conseguiti dalle liste su base, per l’appunto, circoscrizionale (e non su base regionale).
10.5. Alle superiori considerazioni consegue l’infondatezza del primo, articolato motivo di doglianza dell’appellante.
11. Anche con riferimento al secondo motivo il Collegio condivide l’orientamento espresso dal primo giudice in ordine alla ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma controversa, dedotta in via subordinata dall’appellante.
Come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure, “ Manifestamente infondata, ad avviso del Collegio, risulta anche l’eccezione di incostituzionalità sollevata in via subordinata dal ricorrente per asserito contrasto dell’art. 17, comma 7 della Legge statutaria n. 1/2013 come sopra interpretato, con gli artt. 15 dello Statuto sardo, nonché 3 e 48 della Costituzione, atteso che l’art. 15 dello Statuto sardo si limita a stabilire che ‘le modalità di elezione’ del Consiglio regionale e del Presidente della Regione devono rispettare i ‘principi di rappresentatività e di stabilità’, con i quali ad avviso del Collegio il predetto criterio di attribuzione del ‘seggio di riserva’ al candidato Presidente non eletto più votato sulla base del ‘minor resto circoscrizionale’ non contrasta, rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire le modalità attraverso le quali perseguire e bilanciare gli obiettivi predetti ed essendo comunque insita in qualsiasi legge elettorale, che non sia basata su criteri strettamente proporzionali, la possibilità di un temperamento del principio di rappresentatività ”.
Al riguardo vale rilevare che il Collegio condivide anche su tale profilo quanto al riguardo rilevato nella più volte richiamata sentenza n. 213/2017, laddove si osserva che “ la circostanza che in un sistema proporzionale ‘non puro’ vi possa essere una non precisa corrispondenza tra cifra elettorale e seggi, è del tutto fisiologica. Come chiarito dalla Corte Costituzionale ‘qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi’ (cfr. Corte cost., 30/01/2008, n. 15). Nel caso di specie, il livello di distorsione, così come denunciato dagli appellanti, non è ictu oculi tale da costituire, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, una ‘eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo di rappresentanza politica e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto’, ove si consideri che si tratta comunque di questione interna ad un gruppo di liste coalizzate e collegate al medesimo presidente e, soprattutto, che la distorsione predetta è comunque ineliminabilmente discendente (qualunque sia l’interpretazione che si adotti) dal riconoscimento di una riserva in favore del Presidente della coalizione perdente. Ciò non toglie, come in premessa già segnalato, che vi siano notevoli margini di miglioramento della legge sia in punto di chiara e bilanciata disciplina del meccanismo di individuazione della riserva, che in punto di buona tecnica legislativa ”.
Né appare, a ben vedere, idoneo a condurre a conclusioni di segno diverso il fatto che il sistema elettorale in parola preveda l’espressione del voto disgiunto, trattandosi di una modalità di espressione del consenso popolare ai fini dell’elezione del candidato Presidente, in quanto tale non suscettibile, di per sé, di incidere, in punto di ragionevolezza, sulla ratio che, deve ritenersi, ha a suo tempo ispirato il legislatore regionale ai fini dell’individuazione delle modalità di assegnazione del seggio oggetto della controversia.
Vale in ogni caso, sul punto, ulteriormente richiamare quanto osservato nella più volte citata sentenza n. 213/2017, secondo cui sussistono in ogni caso margini di miglioramento della norma in questione “ sia in punto di chiara e bilanciata disciplina del meccanismo di individuazione della riserva, che in punto di buona tecnica legislativa ”.
12. Alla luce di tali complessive considerazioni l’appello è infondato e come tale deve essere respinto.
13. Sussistono valide ragioni, anche in considerazione della peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.
Manda alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente sentenza alle parti costituite, alla Presidenza della Regione Sardegna e al Prefetto di Cagliari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO