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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 272 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli all'esito della Camera di Consiglio, nella causa civile di II grado di cui al R.G. 272 2023, avente ad oggetto Opposizione a verbale di contestazione di infrazione del Codice della Strada - Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 439/2022
Vertente fra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROSSETTI MAURO, giusta procura speciale alle liti depositata congiuntamente all'atto d'appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Chiaravalle in Via Repubblica n. 39
APPELLANTE
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. in proprio ex art. 86 C.F._2 Controparte_2
c.p.c. e in forza della procura speciale alle liti a margine al ricorso in opposizione, espressamente estesa al grado d'appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Macerata in Galleria Del
Commercio n. 17
PARTE APPELLATA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza odierna
Per parte appellante:
pagina 1 di 12 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in sede di appello, ogni contraria istanza disattesa:
1) annullare e/o comunque riformare la impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 439-
2022 emessa da Dr.ssa Ornella Carlini il 7.06.22 in esito al procedimento n. r.g. 402-2022, depositata
l'1.07.22 e non notificata, con qualsiasi statuizione;
2) rigettare il Ricorso presentato in primo grado da e Avv. e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto confermare il Verbale notificato;
Con vittoria di spese per contributo unificato, anticipazione forfettaria e altre occorrende, nonché per competenze professionali, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, per ogni grado di giudizio.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la gravata
[...]
sentenza n. 439/2022 del Giudice di Pace di Macerata, eventualmente anche in accoglimento di uno dei motivi di opposizione ritenuti assorbiti dal primo giudice, ma espressamente riproposti da parte appellata in sede di gravame.
Con vittoria di spese e competenze legali di lite del presente grado di giudizio."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 1.2.2023 alle ore 20.25 (iscritto a ruolo solo il 2.2.2023) la appellava la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Macerata n. 439/2022 (dispositivo depositato il 7.6.2022 e motivi depositati il 1.7.2022) con la quale era stato accolto il ricorso presentato da e avverso il Controparte_2 Controparte_1 verbale di contestazione n. 4398 TU/2021 elevato dall' per violazione dell'art. 142. c. Parte_1
8 C.d.S. (sentenza non notificata) cioè per aver violato il limite di velocità di 40 km/h, marciando ad una velocità di 60 km/h, in data 22.12.2021, percorrendo la SS 77 in direzione mare-monti al km
66+200
L'appellante si doleva del fatto che la sentenza di primo grado
- Avesse erroneamente ritenuto l'onere di dimostrare la presenza del segnale stradale di limitazione della velocità a 40 km/h come gravante sull'Ente, nonostante la circostanza pagina 2 di 12 risultasse nel verbale (con valore fidefacente) senza che fosse proposta querela di falso e vi fossero già in ricorso ammissioni sulla possibilità del conducente di avvedersi del limite
- Non avesse colto né la fondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso né l'infondatezza degli altri motivi d'opposizione visto che già in primo grado si evidenziavano:
A) Difetto di legittimazione attiva della ricorrente non destinataria della notifica del CP_2
Verbale di contestazione
1) la non comprensibilità dell'eccezione sul fatto che l'accertamento fosse illegittimo in quanto operato in un tratto di strada interessato da un cantiere Anas
2) l'insussistenza di segnaletica illegittima e non autorizzata e postazione non visibile
3) la non fondatezza del motivo quanto al difetto di contestazione immediata visto che nel punto del rilevamento della velocità non vi era obbligo di contestazione immediata ai sensi dell'art. 201 del CdS così come puntualmente riportato sui Verbali, trattandosi di una strada extraurbana principale con due carreggiate come descritta dagli operatori con rilevazione della velocità in una zona ove vi era una temporanea modifica alle normali condizioni di circolazione derivante dall'Ordinanza dell'Anas sopra indicata.
4) insussistenza di incertezza sull'auto che aveva effettivamente superato il limite di velocità contestato visto che con lo strumento TruCam HD la rilevazione della velocità avviene tramite
“puntamento” sull'autovettura nei confronti della quale avviene il controllo di tal che la foto si riferisce unicamente al veicolo “puntato” dagli operatori, non c'è nessun margine di errore
5) insussistenza dello stato di necessità ex art. 4 L. 689/81 visto che non v'era alcun pericolo di danno grave alla persona al momento della rilevazione della velocità in quanto l'obbligo di rallentare l'andatura era stato imposto fin da circa mezzo chilometro prima (tav. 17 mod. all. 7).
6) infondatezza delle censure sull'assenza di corrette omologazione, taratura e verifiche periodiche dello strumento utilizzato (ER RU HD-Eltraff) atteso che la validità temporale del certificato di taratura essa è specificatamente indicata nel verbale di contestazione che ha valenza fidefacente e spettava alla ricorrente produrre in giudizio mezzi di prova in grado di porre nel nulla quanto affermato dai verbalizzanti, previa presentazione di di Pt_2
falso
Fissata l'udienza ex art. 7 d.lgs. 150/2011 e art. 435 c.p.c. al 20.6.2023, si costituiva in giudizio in data
18.6.2023 parte appellata, la quale pagina 3 di 12 - Eccepiva la tardività dell'appello in quanto presentato oltre i 6 mesi di legge dalla pubblicazione della sentenza
- Nel caso di rigetto dell'eccezione di rito, confermava di aver visto la postazione di controllo ma di aver censurato (con motivo poi accolto dal Giudice di Pace) l'esistenza di segnaletica quanto all'imposizione del limite di 40 km/h
- Comunque, riproponeva le ragioni di merito non esaminate (perché assorbite) dal Giudice di
Pace e cioè:
Illegittimità del cartello temporaneo che asseritamente presegnalava il controllo elettronico della velocità (pagg.
5-7 ricorso primo grado).
Difetto di contestazione immediata.
Incertezza sull'auto che ha effettivamente commesso l'infrazione.
Stato di necessità
Assenza di omologazione, taratura e verifiche periodiche dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento
- Ribadiva l'esistenza di legittimazione al ricorso della conducente, come già spiegato in primo grado
All'udienza i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti e in particolare il difensore di parte appellata rinunciava all'eccezione di tardività dell'appello.
Veniva, dunque, fissata l'udienza per discussione e decisione, con termine fino a 10 giorni prima per note conclusive.
All'udienza del 2.7.2024 il difensore di parte appellata in relazione al motivo di impugnazione reiterato al punto 3.5 della comparsa richiamava il principio affermato da Cass. n. 10505/2024 relativo alla distinzione fra approvazione e omologazione dell'autovelox, il procuratore di controparte, stante la novità del principio affermato dalla Cassazione, chiedeva termine per dedurre, effettivamente concesso dal Giudice.
La causa perveniva allo scrivente magistrato come da d.p. 62/2024 e, operato un differimento, visti i brevi scritti conclusivi già depositati, giungeva alla discussione in data odierna.
***
pagina 4 di 12 Va premesso, anzitutto, che l'appello è tempestivo atteso che pacificamente il deposito dell'appello è avvenuto in data 1.2.2.2023, come si evince dal sistema telematico e quindi nel rispetto dei 6 mesi di legge considerando la sospensione feriale (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 10/05/2017 per cui “Le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata.”)
Quanto ai motivi d'appello va detto che sono chiaramente infondati quelli relativi alla nullità del ricorso in opposizione di primo grado e quanto al difetto di legittimazione a proporre opposizione di
Controparte_2
Difatti:
- Il ricorso in opposizione, pur non citando norme di legge, risultava e risulta chiaramente comprensibile nelle censure svolte, tant'è vero che la controparte si è ampiamente difesa, di tal che non v'è nullità alcuna
- Come già affermato da Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30299 del 30/12/2011 “In tema di violazioni al codice della strada, dopo l'introduzione della c.d. "patente a punti", il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all'Amministrazione procedente di avere preso visione del verbale - che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata - e di essere l'effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse ad impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato.”
Orbene, risulta provato per via documentale che alla violazione contestata conseguisse sottrazione di punti alla patente (3 punti) ed è pacifico (perché mai contestato in primo grado) che CP_2
fosse la conducente del veicolo.
[...]
Con le note di trattazione scritta del 24.3.2022 (risultanti a pagina 32 del fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace), in vista dell'udienza del 29.3.2022 (prima udienza), in risposta alla difesa avversaria e quindi tempestivamente, veniva infatti specificato che v'era interesse dell'opponente proprio CP_2
perché era stato comunicato nei 60 giorni il suo nominativo quale conducente, di tal che -non essendovi stata confutazione di tale circostanza fattuale - è evidente che non si può dichiarare alcun difetto di legittimazione.
pagina 5 di 12 Risulta, invece, fondato il motivo d'appello concernente l'erroneità della decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto che gravasse sull'Ente la prova della sussistenza del cartello relativo alla limitazione di velocità nel tratto in esame a 40 km/h.
Come osservato, infatti, da Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020 “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", il verbale di costatazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che
l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso.”
Parimenti altra decisione sempre della Suprema Corte (trattasi di Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del
07/11/2014) ha affermato “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.”
Sul medesimo solco si pone, del resto, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 (Rv.
670781 - 01) per cui “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.”
Orbene, ad avviso di questo Giudice e a differenza di quanto sostiene parte appellata, anche la circostanza della presenza o meno del segnale del limite di velocità a 40 km/h era un dato obiettivamente verificabile dagli agenti accertatori (a nulla rilevando chi dovesse apporre o avesse apposto il cartello) di tal che il verbale di contestazione non è elemento facilmente superabile visto che pagina 6 di 12 in esso di legge
Orbene, è vero che gli agenti accertatori non indicano espressamente la presenza del cartello stradale che limitava la velocità a 40 km/h ma tale elemento è stato dato per implicito nell'affermazione “strada sottoposta a limitazione di velocità di 40 km/h”.
Dunque, pur volendo giungere ad ammettere che non fosse necessaria la querela di falso (perché non si trattava di un fatto posto in essere dagli accertatori), gravava sulla parte opponente fornire comunque risultanze contrarie.
Tali risultanze, invero, non paiono essere state fornite perché nel ricorso in opposizione in primo grado si è semplicemente sostenuto (a pagina 4) quanto all'esistenza della limitazione a 40 km/h “non ci risulta” accampando poi richieste sul cosa dovesse provare l'avversario (a pagina 5) salvo poi ammettere (a pagina 9) “l'auto della scrivente viaggiava nel flusso normale della circolazione e ridurre ulteriormente la velocità di crociera […] avrebbe esposto la scrivente e la madre […] ad essere tamponate” e quindi “pur essendo la scrivente consapevole che le sarebbe stato contestato
l'eccesso di velocità, ha preferito non frenare”.
Orbene, il riferimento alla velocità di crociera, visto che si trattava di superstrada (in cui il limite normale è 110 km/h), non avrebbe avuto alcuna logica se non vi fosse stata qualche limitazione di velocità e, quindi, verosimilmente questa era segnalata e percepibile, altrimenti perché la conducente si diceva consapevole della verosimile contestazione dell'eccesso di velocità?
Infatti, se già la velocità era di crociera sicuramente essa era sotto i 110 km/h, quindi una simile ammissione vale ad avvalorare la presenza della segnalazione del limite di velocità, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza gravata.
Ciò posto, comunque, fermo l'accoglimento del motivo d'appello, la sentenza del Giudice di Pace nel suo decisum può essere confermata, con diversa motivazione.
Difatti, la parte appellata ha riproposto tutte le originarie motivazioni del ricorso in opposizione, di tal che v'è stato rispetto dell'art. 346 c.p.c., visto che il Giudice di Pace nulla ha detto sugli altri motivi d'opposizione (implicitamente ritenuti assorbiti) e, quindi, occorre in questa sede operarne il riesame
(cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022 per cui “Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si
pagina 7 di 12 intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso.)
Orbene, fra le questioni riproposte di parte appellata assume valore dirimente (e per la ragione più liquida non si esamineranno le altre) quella dell'assenza di omologazione, taratura e verifiche periodiche dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento, che è fondata.
Infatti, in primo grado l' ha prodotto asseritamente, quanto al Parte_1 telelaser utilizzato per accertare l'infrazione, l'estensione di approvazione (doc. 4), la dichiarazione di collaudo e conformità (doc. 5, invero questo documento non si rintraccia nel fascicolo d'ufficio di primo grado) e il certificato di taratura (doc. 6).
Va, tuttavia, immediatamente osservato che il certificato di taratura (come tempestivamente eccepito anche in prime cure da parte opponente) prodotto nei 10 giorni anteriori all'udienza si riferisce ad un apparecchio diverso da quello concretamente usato dall' infatti, nel verbale di Parte_1 contestazione di legge che l'apparecchio usato nel caso concreto è mod. matr. Persona_1
N. TC005831 mentre la taratura si riferisce all'apparecchio ER RU HD (sempre prodotto dalla avente matricola TC008202 (quindi evidentemente un diverso apparecchio). Per_1
Inoltre, non v'era certezza neanche che l'approvazione si riferisse allo stesso modello di telelaser usato concretamente per il rilievo visto che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(registrato 5.7.2018) prodotto nei dieci giorni anteriori all'udienza si riferiva all'estensione al dispositivo ER AM (dopo aver già approvato il ER Tru-Cam).
Solo successivamente (in sede di udienza di discussione) la parte ha prodotto la Parte_1 taratura correttamente riferita all'apparecchio e l'ulteriore decreto di approvazione anche per il
ER Tru-Cam e la produzione è stata ammessa dal Giudice di Pace ai sensi della decisione Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 6787 del 2020 (ove si legge « in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa [...] disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Igs. nr. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione» (il principio è peraltro affermato anche in relazione all'omologa previsione
pagina 8 di 12 dell'art. 7 del D.Igs. cit. in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada da Cass. nr. 15887 del 2019 e Cass. nr. 16853 del 2016 ed, in precedenza, per lo stesso termine di dieci giorni, fissato dall'art. 23, comma 2, della legge nr. 689 del 1981, da Cass. nr. 5828 del 2015 ed altre”).
Anche a voler ritenere ritualmente operato il deposito (pur se molto successivo alle note di trattazione scritta con cui si era già rilevata la questione) e quindi a ritenere documentate sia la taratura che l'esistenza di approvazione, non può nel caso in esame ritenersi adeguatamente assolto l'onere della prova (gravante sull'Ente accertatore) in ordine alla avvenuta omologazione dei dispositivi per la misurazione della velocità utilizzati nel caso di specie.
Difatti, come già ritenuto da codesto Tribunale con la decisione n. 1052/2024 Giudice dott.ssa Canullo nel procedimento avente r.g. 1877/2022 (che ha coinvolto sempre l' “Sulla questione Parte_1 della distinzione tra la “approvazione” e la “omologazione” degli apparecchi di misurazione della velocità è invero di recente intervenuta la giurisprudenza di legittimità, che ha per la prima volta preso espressa posizione sul tema, muovendo dall'analisi delle norme legislative di primo grado vigenti, da cui si trae conferma del fatto che “approvazione” ed “omologazione” siano concetti giuridici e tecnici diversi: in primo luogo, l'art. 142 C.d.S., riguardante i limiti di velocità, al suo comma 6, riferendosi alla verifica del rispetto di detti limiti, considera come fonte di prova della determinazione della loro osservanza le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”; al contempo l'art. 45, comma
6, dello stesso testo normativo stabilisce che i dispositivi funzionali all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni siano soggetti ”all'approvazione od omologazione” da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuando in tal modo due presupposti per la regolarità di detti dispositivi;
in ultimo, l'art. 192 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495) contempla e distingue i procedimenti di omologazione e di approvazione a cui devono essere sottoposte, anche mediante prove, le apparecchiature per il rilievo della velocità, attribuendone la competenza all'Ispettorato generale per la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. Alla luce di tale sistema normativo – sostiene la Corte di Cassazione – è evidente che il procedimento di approvazione sia preliminare e, quindi, diverso rispetto all'omologazione dello strumento di rilevazione.
Facendo seguito a quanto in precedenza affermato, per cui «in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal
pagina 9 di 12 verbale di accertamento» (CASS., Ord. n. 3335 del 6.2.2024), la Suprema Corte ha poi ulteriormente precisato che «In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, alla omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse» (CASS., ord. n. 10505 del 18/04/2024; in senso conforme, ord. n. 20913 del 10.7.2024).
L'innovativo orientamento di legittimità ha quindi sottolineato la diversità dei due procedimenti amministrativi, chiarendo che “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa
(come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Nel caso di specie, del resto, la parte appellante ha espressamente ammesso che l'apparecchio non era omologato in quanto con le note concesse sul punto ha esplicitato “Il Regolamento di Esecuzione ed attuazione al Codice della Strada (d.p.r. 495/1992) non prevede alcuna norma tecnica per la procedura di omologazione per i rilevatori di velocità perché mai emanata (probabilmente mai ritenuta necessaria dal legislatore per 32 anni), con la conseguenza che, ad oggi, nessun apparecchio di rilevazione della velocità può essere omologato e, secondo quelli che paiono essere gli effetti della
Sentenza in esame, non si potrebbe rilevare la velocità in nessun punto delle strade della Repubblica
Italiana.”
Orbene, sul punto è sufficiente rilevare che se la norma di legge in materia di violazione del limite di velocità (che prescrive l'omologazione dell'apparecchio di rilevamento) non ha trovato una norma d'esecuzione (peraltro sott' ordinata), con la conseguenza che nessuno degli apparecchi è omologato, ciò non può ricadere ovviamente sul cittadino, il quale non può subire una contestazione di infrazione se non v'è debita prova che l'abbia commessa.
pagina 10 di 12 Deve, del resto, rilevarsi che la disposizione citata dal difensore dell' (cioè l'art. 4 Parte_1 comma 3 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.” decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.1 agosto 2002, n. 168 per cui “3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.”) non ha comunque espressamente abrogato l'art. 142 Cod. strada e quindi non ha inciso sul valore probatorio (privilegiato) riferito agli apparecchi omologati quanto alla dimostrazione dell'eccesso di velocità avendo solo specificato (ad avviso di questo Giudice senza modificare altro) che (se del caso) gli apparecchi devono essere approvati o omologati al fine del funzionamento automatico e che in questi casi è possibile accertare in modo automatico la violazione senza la presenza degli agenti accertatori (in coerenza col nuovo disposto dell'art. 201 Codice della Strada, come modificato per effetto della legge 120/2010, al comma 1-ter. “Nei casi diversi da quelli di cui al comma
1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.” ).
Risulta cioè evidente come la norma si occupa di (cioè ha di mira) un aspetto differente, cioè la presenza o meno degli operatori consentendo che essi non siano in loco quando gli apparecchi siano omologati o approvati per il funzionamento completamente automatico, mentre non ha incidenza quanto al regime probatorio (del resto, la debita omologazione viene ribadita anche nell'art. 25 comma a) della legge 121/2010, come giustamente osservato dalla Cassazione).
Orbene, nel caso di specie è pacifico che -trattandosi di autovelox mobile apposto in giornate specifiche- gli operatori fossero presenti (e lo ammette pure l'Ente in primo grado, a pagina 3 della costituzione ove scrive che l'auto “è transitata davanti all'autovettura di servizio ferma nella piazzola di sosta e davanti ai due operatori posizionati fuori dalla stessa”), di tal che le norme pure evocate dal pagina 11 di 12 difensore dell' non vengono in rilievo (non avendo alcuna rilevanza accertare -peraltro Parte_1
al di fuori di quanto sollecitato in primo grado- se vi fosse approvazione per il funzionamento completamente automatico).
Peraltro, ad abundantiam, questo Giudice non può non notare che il decreto di approvazione del telelaser usato in concreto -prodotto con le note conclusive in primo grado- indica “non risulta effettuata la verifica del corretto abbinamento del laser con la telecamera” e ribadisce che servono prescrizioni da adottare per gli operatori quanto all'uso del laser, dal che si trae che non v'è funzionamento completamente automatico dello strumento.
Di conseguenza, il Tribunale, dovendo applicare in primis la legge (a norma dell'art. 101 Cost), non può discostarsi dalle sopra citate pronunce.
Applicando le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie, mancando la prova dell'omologazione dello strumento di rilevamento e quindi la certezza della violazione del limite di velocità, è pertanto evidente che il verbale di contestazione va annullato, così confermando la decisione di primo grado con diversa motivazione.
La fondatezza di uno dei motivi d'appello da parte dell'Ente ed anche di uno dei motivi riproposti da parte dell'originario opponente odierno appellato (mancata prova della omologazione dell'autovelox) nonché l'esistenza di una giurisprudenza di legittimità intervenuta in corso di causa, dopo la proposizione dell'appello giustificano la compensazione delle spese di lite, già compensate in primo grado, anche nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- In accoglimento di uno dei motivi d'appello, riesaminata l'originaria contestazione riproposta da parte appellata quanto all'assenza di prova dell'omologazione dell'autovelox usato, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Macerata, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli all'esito della Camera di Consiglio, nella causa civile di II grado di cui al R.G. 272 2023, avente ad oggetto Opposizione a verbale di contestazione di infrazione del Codice della Strada - Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 439/2022
Vertente fra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROSSETTI MAURO, giusta procura speciale alle liti depositata congiuntamente all'atto d'appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Chiaravalle in Via Repubblica n. 39
APPELLANTE
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. in proprio ex art. 86 C.F._2 Controparte_2
c.p.c. e in forza della procura speciale alle liti a margine al ricorso in opposizione, espressamente estesa al grado d'appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Macerata in Galleria Del
Commercio n. 17
PARTE APPELLATA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza odierna
Per parte appellante:
pagina 1 di 12 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in sede di appello, ogni contraria istanza disattesa:
1) annullare e/o comunque riformare la impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 439-
2022 emessa da Dr.ssa Ornella Carlini il 7.06.22 in esito al procedimento n. r.g. 402-2022, depositata
l'1.07.22 e non notificata, con qualsiasi statuizione;
2) rigettare il Ricorso presentato in primo grado da e Avv. e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto confermare il Verbale notificato;
Con vittoria di spese per contributo unificato, anticipazione forfettaria e altre occorrende, nonché per competenze professionali, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, per ogni grado di giudizio.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la gravata
[...]
sentenza n. 439/2022 del Giudice di Pace di Macerata, eventualmente anche in accoglimento di uno dei motivi di opposizione ritenuti assorbiti dal primo giudice, ma espressamente riproposti da parte appellata in sede di gravame.
Con vittoria di spese e competenze legali di lite del presente grado di giudizio."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 1.2.2023 alle ore 20.25 (iscritto a ruolo solo il 2.2.2023) la appellava la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Macerata n. 439/2022 (dispositivo depositato il 7.6.2022 e motivi depositati il 1.7.2022) con la quale era stato accolto il ricorso presentato da e avverso il Controparte_2 Controparte_1 verbale di contestazione n. 4398 TU/2021 elevato dall' per violazione dell'art. 142. c. Parte_1
8 C.d.S. (sentenza non notificata) cioè per aver violato il limite di velocità di 40 km/h, marciando ad una velocità di 60 km/h, in data 22.12.2021, percorrendo la SS 77 in direzione mare-monti al km
66+200
L'appellante si doleva del fatto che la sentenza di primo grado
- Avesse erroneamente ritenuto l'onere di dimostrare la presenza del segnale stradale di limitazione della velocità a 40 km/h come gravante sull'Ente, nonostante la circostanza pagina 2 di 12 risultasse nel verbale (con valore fidefacente) senza che fosse proposta querela di falso e vi fossero già in ricorso ammissioni sulla possibilità del conducente di avvedersi del limite
- Non avesse colto né la fondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso né l'infondatezza degli altri motivi d'opposizione visto che già in primo grado si evidenziavano:
A) Difetto di legittimazione attiva della ricorrente non destinataria della notifica del CP_2
Verbale di contestazione
1) la non comprensibilità dell'eccezione sul fatto che l'accertamento fosse illegittimo in quanto operato in un tratto di strada interessato da un cantiere Anas
2) l'insussistenza di segnaletica illegittima e non autorizzata e postazione non visibile
3) la non fondatezza del motivo quanto al difetto di contestazione immediata visto che nel punto del rilevamento della velocità non vi era obbligo di contestazione immediata ai sensi dell'art. 201 del CdS così come puntualmente riportato sui Verbali, trattandosi di una strada extraurbana principale con due carreggiate come descritta dagli operatori con rilevazione della velocità in una zona ove vi era una temporanea modifica alle normali condizioni di circolazione derivante dall'Ordinanza dell'Anas sopra indicata.
4) insussistenza di incertezza sull'auto che aveva effettivamente superato il limite di velocità contestato visto che con lo strumento TruCam HD la rilevazione della velocità avviene tramite
“puntamento” sull'autovettura nei confronti della quale avviene il controllo di tal che la foto si riferisce unicamente al veicolo “puntato” dagli operatori, non c'è nessun margine di errore
5) insussistenza dello stato di necessità ex art. 4 L. 689/81 visto che non v'era alcun pericolo di danno grave alla persona al momento della rilevazione della velocità in quanto l'obbligo di rallentare l'andatura era stato imposto fin da circa mezzo chilometro prima (tav. 17 mod. all. 7).
6) infondatezza delle censure sull'assenza di corrette omologazione, taratura e verifiche periodiche dello strumento utilizzato (ER RU HD-Eltraff) atteso che la validità temporale del certificato di taratura essa è specificatamente indicata nel verbale di contestazione che ha valenza fidefacente e spettava alla ricorrente produrre in giudizio mezzi di prova in grado di porre nel nulla quanto affermato dai verbalizzanti, previa presentazione di di Pt_2
falso
Fissata l'udienza ex art. 7 d.lgs. 150/2011 e art. 435 c.p.c. al 20.6.2023, si costituiva in giudizio in data
18.6.2023 parte appellata, la quale pagina 3 di 12 - Eccepiva la tardività dell'appello in quanto presentato oltre i 6 mesi di legge dalla pubblicazione della sentenza
- Nel caso di rigetto dell'eccezione di rito, confermava di aver visto la postazione di controllo ma di aver censurato (con motivo poi accolto dal Giudice di Pace) l'esistenza di segnaletica quanto all'imposizione del limite di 40 km/h
- Comunque, riproponeva le ragioni di merito non esaminate (perché assorbite) dal Giudice di
Pace e cioè:
Illegittimità del cartello temporaneo che asseritamente presegnalava il controllo elettronico della velocità (pagg.
5-7 ricorso primo grado).
Difetto di contestazione immediata.
Incertezza sull'auto che ha effettivamente commesso l'infrazione.
Stato di necessità
Assenza di omologazione, taratura e verifiche periodiche dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento
- Ribadiva l'esistenza di legittimazione al ricorso della conducente, come già spiegato in primo grado
All'udienza i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti e in particolare il difensore di parte appellata rinunciava all'eccezione di tardività dell'appello.
Veniva, dunque, fissata l'udienza per discussione e decisione, con termine fino a 10 giorni prima per note conclusive.
All'udienza del 2.7.2024 il difensore di parte appellata in relazione al motivo di impugnazione reiterato al punto 3.5 della comparsa richiamava il principio affermato da Cass. n. 10505/2024 relativo alla distinzione fra approvazione e omologazione dell'autovelox, il procuratore di controparte, stante la novità del principio affermato dalla Cassazione, chiedeva termine per dedurre, effettivamente concesso dal Giudice.
La causa perveniva allo scrivente magistrato come da d.p. 62/2024 e, operato un differimento, visti i brevi scritti conclusivi già depositati, giungeva alla discussione in data odierna.
***
pagina 4 di 12 Va premesso, anzitutto, che l'appello è tempestivo atteso che pacificamente il deposito dell'appello è avvenuto in data 1.2.2.2023, come si evince dal sistema telematico e quindi nel rispetto dei 6 mesi di legge considerando la sospensione feriale (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 10/05/2017 per cui “Le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata.”)
Quanto ai motivi d'appello va detto che sono chiaramente infondati quelli relativi alla nullità del ricorso in opposizione di primo grado e quanto al difetto di legittimazione a proporre opposizione di
Controparte_2
Difatti:
- Il ricorso in opposizione, pur non citando norme di legge, risultava e risulta chiaramente comprensibile nelle censure svolte, tant'è vero che la controparte si è ampiamente difesa, di tal che non v'è nullità alcuna
- Come già affermato da Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30299 del 30/12/2011 “In tema di violazioni al codice della strada, dopo l'introduzione della c.d. "patente a punti", il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all'Amministrazione procedente di avere preso visione del verbale - che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata - e di essere l'effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse ad impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato.”
Orbene, risulta provato per via documentale che alla violazione contestata conseguisse sottrazione di punti alla patente (3 punti) ed è pacifico (perché mai contestato in primo grado) che CP_2
fosse la conducente del veicolo.
[...]
Con le note di trattazione scritta del 24.3.2022 (risultanti a pagina 32 del fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace), in vista dell'udienza del 29.3.2022 (prima udienza), in risposta alla difesa avversaria e quindi tempestivamente, veniva infatti specificato che v'era interesse dell'opponente proprio CP_2
perché era stato comunicato nei 60 giorni il suo nominativo quale conducente, di tal che -non essendovi stata confutazione di tale circostanza fattuale - è evidente che non si può dichiarare alcun difetto di legittimazione.
pagina 5 di 12 Risulta, invece, fondato il motivo d'appello concernente l'erroneità della decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto che gravasse sull'Ente la prova della sussistenza del cartello relativo alla limitazione di velocità nel tratto in esame a 40 km/h.
Come osservato, infatti, da Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020 “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", il verbale di costatazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che
l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso.”
Parimenti altra decisione sempre della Suprema Corte (trattasi di Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del
07/11/2014) ha affermato “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.”
Sul medesimo solco si pone, del resto, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 (Rv.
670781 - 01) per cui “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.”
Orbene, ad avviso di questo Giudice e a differenza di quanto sostiene parte appellata, anche la circostanza della presenza o meno del segnale del limite di velocità a 40 km/h era un dato obiettivamente verificabile dagli agenti accertatori (a nulla rilevando chi dovesse apporre o avesse apposto il cartello) di tal che il verbale di contestazione non è elemento facilmente superabile visto che pagina 6 di 12 in esso di legge
Orbene, è vero che gli agenti accertatori non indicano espressamente la presenza del cartello stradale che limitava la velocità a 40 km/h ma tale elemento è stato dato per implicito nell'affermazione “strada sottoposta a limitazione di velocità di 40 km/h”.
Dunque, pur volendo giungere ad ammettere che non fosse necessaria la querela di falso (perché non si trattava di un fatto posto in essere dagli accertatori), gravava sulla parte opponente fornire comunque risultanze contrarie.
Tali risultanze, invero, non paiono essere state fornite perché nel ricorso in opposizione in primo grado si è semplicemente sostenuto (a pagina 4) quanto all'esistenza della limitazione a 40 km/h “non ci risulta” accampando poi richieste sul cosa dovesse provare l'avversario (a pagina 5) salvo poi ammettere (a pagina 9) “l'auto della scrivente viaggiava nel flusso normale della circolazione e ridurre ulteriormente la velocità di crociera […] avrebbe esposto la scrivente e la madre […] ad essere tamponate” e quindi “pur essendo la scrivente consapevole che le sarebbe stato contestato
l'eccesso di velocità, ha preferito non frenare”.
Orbene, il riferimento alla velocità di crociera, visto che si trattava di superstrada (in cui il limite normale è 110 km/h), non avrebbe avuto alcuna logica se non vi fosse stata qualche limitazione di velocità e, quindi, verosimilmente questa era segnalata e percepibile, altrimenti perché la conducente si diceva consapevole della verosimile contestazione dell'eccesso di velocità?
Infatti, se già la velocità era di crociera sicuramente essa era sotto i 110 km/h, quindi una simile ammissione vale ad avvalorare la presenza della segnalazione del limite di velocità, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza gravata.
Ciò posto, comunque, fermo l'accoglimento del motivo d'appello, la sentenza del Giudice di Pace nel suo decisum può essere confermata, con diversa motivazione.
Difatti, la parte appellata ha riproposto tutte le originarie motivazioni del ricorso in opposizione, di tal che v'è stato rispetto dell'art. 346 c.p.c., visto che il Giudice di Pace nulla ha detto sugli altri motivi d'opposizione (implicitamente ritenuti assorbiti) e, quindi, occorre in questa sede operarne il riesame
(cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022 per cui “Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si
pagina 7 di 12 intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso.)
Orbene, fra le questioni riproposte di parte appellata assume valore dirimente (e per la ragione più liquida non si esamineranno le altre) quella dell'assenza di omologazione, taratura e verifiche periodiche dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento, che è fondata.
Infatti, in primo grado l' ha prodotto asseritamente, quanto al Parte_1 telelaser utilizzato per accertare l'infrazione, l'estensione di approvazione (doc. 4), la dichiarazione di collaudo e conformità (doc. 5, invero questo documento non si rintraccia nel fascicolo d'ufficio di primo grado) e il certificato di taratura (doc. 6).
Va, tuttavia, immediatamente osservato che il certificato di taratura (come tempestivamente eccepito anche in prime cure da parte opponente) prodotto nei 10 giorni anteriori all'udienza si riferisce ad un apparecchio diverso da quello concretamente usato dall' infatti, nel verbale di Parte_1 contestazione di legge che l'apparecchio usato nel caso concreto è mod. matr. Persona_1
N. TC005831 mentre la taratura si riferisce all'apparecchio ER RU HD (sempre prodotto dalla avente matricola TC008202 (quindi evidentemente un diverso apparecchio). Per_1
Inoltre, non v'era certezza neanche che l'approvazione si riferisse allo stesso modello di telelaser usato concretamente per il rilievo visto che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(registrato 5.7.2018) prodotto nei dieci giorni anteriori all'udienza si riferiva all'estensione al dispositivo ER AM (dopo aver già approvato il ER Tru-Cam).
Solo successivamente (in sede di udienza di discussione) la parte ha prodotto la Parte_1 taratura correttamente riferita all'apparecchio e l'ulteriore decreto di approvazione anche per il
ER Tru-Cam e la produzione è stata ammessa dal Giudice di Pace ai sensi della decisione Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 6787 del 2020 (ove si legge « in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa [...] disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Igs. nr. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione» (il principio è peraltro affermato anche in relazione all'omologa previsione
pagina 8 di 12 dell'art. 7 del D.Igs. cit. in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada da Cass. nr. 15887 del 2019 e Cass. nr. 16853 del 2016 ed, in precedenza, per lo stesso termine di dieci giorni, fissato dall'art. 23, comma 2, della legge nr. 689 del 1981, da Cass. nr. 5828 del 2015 ed altre”).
Anche a voler ritenere ritualmente operato il deposito (pur se molto successivo alle note di trattazione scritta con cui si era già rilevata la questione) e quindi a ritenere documentate sia la taratura che l'esistenza di approvazione, non può nel caso in esame ritenersi adeguatamente assolto l'onere della prova (gravante sull'Ente accertatore) in ordine alla avvenuta omologazione dei dispositivi per la misurazione della velocità utilizzati nel caso di specie.
Difatti, come già ritenuto da codesto Tribunale con la decisione n. 1052/2024 Giudice dott.ssa Canullo nel procedimento avente r.g. 1877/2022 (che ha coinvolto sempre l' “Sulla questione Parte_1 della distinzione tra la “approvazione” e la “omologazione” degli apparecchi di misurazione della velocità è invero di recente intervenuta la giurisprudenza di legittimità, che ha per la prima volta preso espressa posizione sul tema, muovendo dall'analisi delle norme legislative di primo grado vigenti, da cui si trae conferma del fatto che “approvazione” ed “omologazione” siano concetti giuridici e tecnici diversi: in primo luogo, l'art. 142 C.d.S., riguardante i limiti di velocità, al suo comma 6, riferendosi alla verifica del rispetto di detti limiti, considera come fonte di prova della determinazione della loro osservanza le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”; al contempo l'art. 45, comma
6, dello stesso testo normativo stabilisce che i dispositivi funzionali all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni siano soggetti ”all'approvazione od omologazione” da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuando in tal modo due presupposti per la regolarità di detti dispositivi;
in ultimo, l'art. 192 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495) contempla e distingue i procedimenti di omologazione e di approvazione a cui devono essere sottoposte, anche mediante prove, le apparecchiature per il rilievo della velocità, attribuendone la competenza all'Ispettorato generale per la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. Alla luce di tale sistema normativo – sostiene la Corte di Cassazione – è evidente che il procedimento di approvazione sia preliminare e, quindi, diverso rispetto all'omologazione dello strumento di rilevazione.
Facendo seguito a quanto in precedenza affermato, per cui «in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal
pagina 9 di 12 verbale di accertamento» (CASS., Ord. n. 3335 del 6.2.2024), la Suprema Corte ha poi ulteriormente precisato che «In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, alla omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse» (CASS., ord. n. 10505 del 18/04/2024; in senso conforme, ord. n. 20913 del 10.7.2024).
L'innovativo orientamento di legittimità ha quindi sottolineato la diversità dei due procedimenti amministrativi, chiarendo che “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa
(come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Nel caso di specie, del resto, la parte appellante ha espressamente ammesso che l'apparecchio non era omologato in quanto con le note concesse sul punto ha esplicitato “Il Regolamento di Esecuzione ed attuazione al Codice della Strada (d.p.r. 495/1992) non prevede alcuna norma tecnica per la procedura di omologazione per i rilevatori di velocità perché mai emanata (probabilmente mai ritenuta necessaria dal legislatore per 32 anni), con la conseguenza che, ad oggi, nessun apparecchio di rilevazione della velocità può essere omologato e, secondo quelli che paiono essere gli effetti della
Sentenza in esame, non si potrebbe rilevare la velocità in nessun punto delle strade della Repubblica
Italiana.”
Orbene, sul punto è sufficiente rilevare che se la norma di legge in materia di violazione del limite di velocità (che prescrive l'omologazione dell'apparecchio di rilevamento) non ha trovato una norma d'esecuzione (peraltro sott' ordinata), con la conseguenza che nessuno degli apparecchi è omologato, ciò non può ricadere ovviamente sul cittadino, il quale non può subire una contestazione di infrazione se non v'è debita prova che l'abbia commessa.
pagina 10 di 12 Deve, del resto, rilevarsi che la disposizione citata dal difensore dell' (cioè l'art. 4 Parte_1 comma 3 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.” decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.1 agosto 2002, n. 168 per cui “3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.”) non ha comunque espressamente abrogato l'art. 142 Cod. strada e quindi non ha inciso sul valore probatorio (privilegiato) riferito agli apparecchi omologati quanto alla dimostrazione dell'eccesso di velocità avendo solo specificato (ad avviso di questo Giudice senza modificare altro) che (se del caso) gli apparecchi devono essere approvati o omologati al fine del funzionamento automatico e che in questi casi è possibile accertare in modo automatico la violazione senza la presenza degli agenti accertatori (in coerenza col nuovo disposto dell'art. 201 Codice della Strada, come modificato per effetto della legge 120/2010, al comma 1-ter. “Nei casi diversi da quelli di cui al comma
1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.” ).
Risulta cioè evidente come la norma si occupa di (cioè ha di mira) un aspetto differente, cioè la presenza o meno degli operatori consentendo che essi non siano in loco quando gli apparecchi siano omologati o approvati per il funzionamento completamente automatico, mentre non ha incidenza quanto al regime probatorio (del resto, la debita omologazione viene ribadita anche nell'art. 25 comma a) della legge 121/2010, come giustamente osservato dalla Cassazione).
Orbene, nel caso di specie è pacifico che -trattandosi di autovelox mobile apposto in giornate specifiche- gli operatori fossero presenti (e lo ammette pure l'Ente in primo grado, a pagina 3 della costituzione ove scrive che l'auto “è transitata davanti all'autovettura di servizio ferma nella piazzola di sosta e davanti ai due operatori posizionati fuori dalla stessa”), di tal che le norme pure evocate dal pagina 11 di 12 difensore dell' non vengono in rilievo (non avendo alcuna rilevanza accertare -peraltro Parte_1
al di fuori di quanto sollecitato in primo grado- se vi fosse approvazione per il funzionamento completamente automatico).
Peraltro, ad abundantiam, questo Giudice non può non notare che il decreto di approvazione del telelaser usato in concreto -prodotto con le note conclusive in primo grado- indica “non risulta effettuata la verifica del corretto abbinamento del laser con la telecamera” e ribadisce che servono prescrizioni da adottare per gli operatori quanto all'uso del laser, dal che si trae che non v'è funzionamento completamente automatico dello strumento.
Di conseguenza, il Tribunale, dovendo applicare in primis la legge (a norma dell'art. 101 Cost), non può discostarsi dalle sopra citate pronunce.
Applicando le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie, mancando la prova dell'omologazione dello strumento di rilevamento e quindi la certezza della violazione del limite di velocità, è pertanto evidente che il verbale di contestazione va annullato, così confermando la decisione di primo grado con diversa motivazione.
La fondatezza di uno dei motivi d'appello da parte dell'Ente ed anche di uno dei motivi riproposti da parte dell'originario opponente odierno appellato (mancata prova della omologazione dell'autovelox) nonché l'esistenza di una giurisprudenza di legittimità intervenuta in corso di causa, dopo la proposizione dell'appello giustificano la compensazione delle spese di lite, già compensate in primo grado, anche nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- In accoglimento di uno dei motivi d'appello, riesaminata l'originaria contestazione riproposta da parte appellata quanto all'assenza di prova dell'omologazione dell'autovelox usato, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Macerata, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
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