Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2019, n. 20519
CASS
Sentenza 30 luglio 2019

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Il licenziamento disciplinare nullo per vizi formali può essere rinnovato, in base agli stessi motivi addotti a giustificazione del precedente recesso e con l'adozione delle modalità prescritte ed omesse, senza che sia necessaria la revoca del primo atto di risoluzione del rapporto, poiché tale rinnovazione si risolve nel compimento di un negozio diverso ed esula dallo schema dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc" e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2019, n. 20519
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20519
Data del deposito : 30 luglio 2019

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