Sentenza 29 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/06/2022, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2022
N. 01080/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2017, proposto da
Comune di Lecce in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio IA MI in Lecce, via Zanardelli N 7;
nei confronti
Consorzio ATO Le/1 in Liquidazione, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
per l'annullamento
del decreto n. 6 del 13/1/17 con cui il Commissario dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in dichiarata esecuzione dell'ordine di ottemperanza di cui alla sentenza del TAR Lecce n. 958/2016 con riguardo al giudicato di cui a sentenza TAR Lecce n. 1525/2014, ha disposto per i Comuni della Provincia di Lecce e in via retroattiva per gli anni 2010-2013, un aumento delle tariffe che i Comuni devono corrispondere a Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l, quale gestore dell'impianto di produzione di CDR sito in Cavallino;
di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- Con il ricorso all’esame, notificato il 14.03.2017, il Comune ricorrente ha chiesto l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, del decreto n. 6 del 13.01.2017, con cui il Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in esecuzione della sentenza di questo T.A.R. per la Puglia - Lecce, Prima Sezione n. 958/2016, nonché della sentenza di questo Tar, Prima Sezione n. 1525/2014 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3622/2015), ha aggiornato le tariffe dovute dai Comuni appartenenti all’ex ATO Lecce in relazione agli anni 2010–2012 e 2013 (I semestre), per il conferimento della FSC nell’impianto di produzione di CDR sito in Cavallino e gestito dalla società Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.;
-A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate: illegittimità derivante dai vizi delle sentenze oggetto di esecuzione; incompetenza; violazione di legge, eccesso di potere; difetto di istruttoria e di motivazione – erroneità del presupposto – violazione e falsa applicazione art.7 e ss. L.241/1990 – violazione delle regole in materia di partecipazione procedimentale.
- Il 6 aprile 2017 si è costituita in giudizio l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
- Il successivo 7 aprile 2017 si è costituita in giudizio anche la Società Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., eccependo anch’essa l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 12 aprile 2017, su istanza di parte, la causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari.
Con atto notificato alle parti del giudizio il 6 aprile 2022 e depositato il successivo 7 aprile 2022, parte ricorrente ha espresso formale rinuncia all’azione intrapresa con il presente giudizio rilevando che “ tra il Comune di Lecce e Progetto Ambiente è intervenuto un accordo transattivo 18.6.20219 in forza del quale l'Ente si è impegnato a rinunciare al richiamato giudizio n. 370/17 di RG, così come confermato con successiva Delib. G.0 n. 50/19, convenendo espressamente che le spese e competenze dello stesso restino integralmente compensate tra le parti.”
All’udienza pubblica del 19 maggio – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
- Ritenuto che, a seguito dell’atto di rinuncia espresso dal ricorrente in data il 6 aprile 2022, debba dichiararsi, ex artt. 35 secondo comma lett. c) e 84 c.p.a., l’estinzione del giudizio e che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti del giudizio (stante l’intervenuto accordo transattivo anche sulle spese del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia ex artt.35 secondo comma lett. c) e 84 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO