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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 1368/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1368/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da
; Parte_1
e
Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LESCIO NELLY, giusta delega dimessa in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis. ss c.c. e 473 bis.51. c.p.c. per la presa d'atto di accordi intervenuti tra i genitori in ordine ad affidamento, collocamento e mantenimento di figli minorenni;
Il Tribunale
pagina 1 di 2 rilevato
che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta con la quale chiedono che questo
Tribunale prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti riguardo ad affidamento, collocamento e mantenimento dei loro figli minorenni (artt. 473 bis.51. c.p.c. e 337 bis. ss. c.c.) riconosciuti da entrambi i genitori;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole (l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e la mancata previsione di visite tra figli e padre pare giustificato alla luce di quanto esposto concordemente dalle parti nel ricorso);
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto dei minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori, come formulati nel
loro ricorso introduttivo di data 24/03/2025 (telematicamente depositato in data 04/04/2025), che
costituisce parte integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 1368/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1368/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da
; Parte_1
e
Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LESCIO NELLY, giusta delega dimessa in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis. ss c.c. e 473 bis.51. c.p.c. per la presa d'atto di accordi intervenuti tra i genitori in ordine ad affidamento, collocamento e mantenimento di figli minorenni;
Il Tribunale
pagina 1 di 2 rilevato
che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta con la quale chiedono che questo
Tribunale prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti riguardo ad affidamento, collocamento e mantenimento dei loro figli minorenni (artt. 473 bis.51. c.p.c. e 337 bis. ss. c.c.) riconosciuti da entrambi i genitori;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole (l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e la mancata previsione di visite tra figli e padre pare giustificato alla luce di quanto esposto concordemente dalle parti nel ricorso);
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto dei minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori, come formulati nel
loro ricorso introduttivo di data 24/03/2025 (telematicamente depositato in data 04/04/2025), che
costituisce parte integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
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