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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/09/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 554/2024
nata a [...], Paranà, Brasile, il 22 Parte_1 novembre 1990, residente in [...], Curitiba, Paranà,
Brasile, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli, del Foro di Roma ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 febbraio 2024 la ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza da
[...]
, nato a Caneva, in [...], il [...], Persona_1 che è poi emigrato in Brasile, chiedendo altresì che venga ordinato al di CP_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, con vittoria di spese e compensi. Il 12 febbraio 2024, il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta per il 5 novembre
2024; con note del 21 ottobre 2024 la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
il successo 5 novembre 2024 il si Controparte_1
è costituito, rimettendosi sull'idoneità di probatoria di alcuni certificati di nascita, il cui contenuto è stato riformulato e ricostruito in esito ad azioni di ripristino innanzi alle autorità giudiziarie brasiliane, in assenza delle relative sentenze, non contestando l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana e facendo valere l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna del Ministero agli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole.
È stata dunque fissata una nuova udienza a trattazione scritta per instaurare il contraddittorio in ordine ai rilievi sulla documentazione per il 5 febbraio 2025; il 4 febbraio 2025 la parte ricorrente ha depositato note, in cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso, affermando la non necessità delle sentenze di ricostruzione dei certificati citati dal , il quale non ha depositato a sua CP_1 volta note scritte.
Viste le note depositate dalle parti, il Giudice ha disposto un ulteriore rinvio della causa all'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita con deposito di note scritte, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata medio tempore da altri Tribunali relativamente alla normativa da applicare nella presente causa.
Il 9 settembre 2025 le parti ricorrenti hanno depositato una nota scritta insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il nulla ha Controparte_1 depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26
Pag. 2 di 11 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato della parte attrice.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che la ricorrente è residente all'estero e che il dante causa era nato a Caneva, in [...], facente parte del
Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire della ricorrente, va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio
Pag. 3 di 11 giurisdizionale.
Deve poi sottolinearsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
142/2025, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358; dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555; dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.
91, promossi dai Tribunali di Bologna, di Roma, di Milano e di Firenze ha dichiarato inammissibile le questioni sollevate, con la conseguenza che il quadro normativo in base al quale deve essere deciso il presente ricorso non è mutato nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta confermato che Persona_1
ovvero o
[...] Controparte_2 Persona_2
o , era nato nel Comune di
[...] Persona_3
Caneva, in provincia di Pordenone, il 27 dicembre 1848 e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (docc. 1 e 2); risulta inoltre che:
- in data 29 novembre 1873, contraeva Persona_1 matrimonio nel Comune di Caneva con (doc. 3) e dalla loro Controparte_3 unione nasceva, in data 25 novembre 1890, (doc. 4); Persona_4
- quest'ultimo, in data 06 settembre 1925, contraeva matrimonio in Brasile con (doc.5) e dalla loro unione nasceva in Brasile, in Controparte_4 data 26 maggio 1931, (doc.6); Persona_5
- in data 8 settembre 1960, contraeva matrimonio Persona_5 in Brasile con (doc. 7) e dalla loro unione nasceva Persona_6 in Brasile, in data 28 settembre 1963, (doc.8); Persona_7
- quest'ultimo, in data 27 maggio 1989, contraeva matrimonio in Brasile con
(doc. 9) e dalla loro unione nasceva il 22 novembre 1990 a Persona_8
Curitiba – Paraná – Brasile (doc.10), odierna Parte_1 ricorrente.
Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha posto in dubbio la validità probatoria dei certificati di nascita di del certificato di Persona_9
Pag. 4 di 11 matrimonio del medesimo , nonché del certificato di nascita del Persona_9 figlio di costui il cui contenuto è stato riformulato e Persona_5 ricostruito in esito ad azioni di ripristino innanzi alle autorità giudiziarie brasiliane e terminate con apposito provvedimento giudiziale che non è stato allegato agli atti del giudizio da controparte;
in particolare, il dubita della legittimità di CP_1 tale omissione, dovendo il Tribunale effettuare i necessari, ancorchè minimi, controlli previsti dall'art 64 e 65 della legge 218/1995, con particolare riferimento ai principi dettati in tema di filiazione, di cui all'art 33 della medesima legge.
Ebbene, tali dubbi non possono ritenersi fondati in particolare perché, come sottolineato dalla parte ricorrente, non rileva, nel caso di specie, il contenuto della sentenza in via diretta, in quanto ad avere significato probatorio sono i certificati di cui trattasi, in cui il contenuto della sentenza è stato mediato dall'attività del funzionario, che ha trasporto l'ordine giudiziale nel documento pubblico.
Conseguentemente, in assenza di elementi che facciano ritenere infedele la documentazione, non vi è motivo di dubitare della validità della correzione apposta dallo stesso funzionario.
Tanto basta, dunque, per ritenere la ricorrente discendente da cittadino italiano.
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte ha al riguardo statuito i seguenti principi di diritto:
“(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è
Pag. 5 di 11 imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
Pag. 6 di 11 (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi comuni dei ricorrenti.
Non risultano, nel caso di specie, atti di rinuncia della ricorrente, né degli avi.
Conseguentemente, deve riconoscersi alla ricorrente – che ha dimostrato la discendenza diretta da cittadino italiano - la titolarità della cittadinanza italiana.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione il rappresenta, in via Controparte_1 preliminare, l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco CP_1 del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. Nel caso di specie, il evidenzia che la ricorrente non può CP_1
Pag. 7 di 11 annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del
D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla
Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda con cui la parte CP_1 ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_1 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, CP_1 rientrando invece tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il sostiene che i soggetti tenuti al CP_1 compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale, ex art 14 del
DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte;
l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_1 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Pag. 8 di 11 Il Giudice ritiene invece che la domanda in esame vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_1 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, Controparte_1 innanzitutto, che le circolari emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente
Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non
Pag. 9 di 11 rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass., SS.UU., 2 novembre 2007, n. 23031, nonché ibidem Cass., 09 gennaio 2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla
Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, deve rilevarsi che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n. 123 e l'art. 102 CP_1 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_1 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Controparte_1 quale organo periferico della Amministrazione statale.
Il fatto che tanto la ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo CP_1 non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova CP_1 la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
Pag. 10 di 11 Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, dichiarato che la ricorrente è cittadina italiana e, in accoglimento della seconda domanda, il dovrà Controparte_1 provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 29 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 554/2024
nata a [...], Paranà, Brasile, il 22 Parte_1 novembre 1990, residente in [...], Curitiba, Paranà,
Brasile, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli, del Foro di Roma ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 febbraio 2024 la ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza da
[...]
, nato a Caneva, in [...], il [...], Persona_1 che è poi emigrato in Brasile, chiedendo altresì che venga ordinato al di CP_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, con vittoria di spese e compensi. Il 12 febbraio 2024, il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta per il 5 novembre
2024; con note del 21 ottobre 2024 la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
il successo 5 novembre 2024 il si Controparte_1
è costituito, rimettendosi sull'idoneità di probatoria di alcuni certificati di nascita, il cui contenuto è stato riformulato e ricostruito in esito ad azioni di ripristino innanzi alle autorità giudiziarie brasiliane, in assenza delle relative sentenze, non contestando l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana e facendo valere l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna del Ministero agli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole.
È stata dunque fissata una nuova udienza a trattazione scritta per instaurare il contraddittorio in ordine ai rilievi sulla documentazione per il 5 febbraio 2025; il 4 febbraio 2025 la parte ricorrente ha depositato note, in cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso, affermando la non necessità delle sentenze di ricostruzione dei certificati citati dal , il quale non ha depositato a sua CP_1 volta note scritte.
Viste le note depositate dalle parti, il Giudice ha disposto un ulteriore rinvio della causa all'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita con deposito di note scritte, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata medio tempore da altri Tribunali relativamente alla normativa da applicare nella presente causa.
Il 9 settembre 2025 le parti ricorrenti hanno depositato una nota scritta insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il nulla ha Controparte_1 depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26
Pag. 2 di 11 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato della parte attrice.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che la ricorrente è residente all'estero e che il dante causa era nato a Caneva, in [...], facente parte del
Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire della ricorrente, va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio
Pag. 3 di 11 giurisdizionale.
Deve poi sottolinearsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
142/2025, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358; dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555; dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.
91, promossi dai Tribunali di Bologna, di Roma, di Milano e di Firenze ha dichiarato inammissibile le questioni sollevate, con la conseguenza che il quadro normativo in base al quale deve essere deciso il presente ricorso non è mutato nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta confermato che Persona_1
ovvero o
[...] Controparte_2 Persona_2
o , era nato nel Comune di
[...] Persona_3
Caneva, in provincia di Pordenone, il 27 dicembre 1848 e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (docc. 1 e 2); risulta inoltre che:
- in data 29 novembre 1873, contraeva Persona_1 matrimonio nel Comune di Caneva con (doc. 3) e dalla loro Controparte_3 unione nasceva, in data 25 novembre 1890, (doc. 4); Persona_4
- quest'ultimo, in data 06 settembre 1925, contraeva matrimonio in Brasile con (doc.5) e dalla loro unione nasceva in Brasile, in Controparte_4 data 26 maggio 1931, (doc.6); Persona_5
- in data 8 settembre 1960, contraeva matrimonio Persona_5 in Brasile con (doc. 7) e dalla loro unione nasceva Persona_6 in Brasile, in data 28 settembre 1963, (doc.8); Persona_7
- quest'ultimo, in data 27 maggio 1989, contraeva matrimonio in Brasile con
(doc. 9) e dalla loro unione nasceva il 22 novembre 1990 a Persona_8
Curitiba – Paraná – Brasile (doc.10), odierna Parte_1 ricorrente.
Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha posto in dubbio la validità probatoria dei certificati di nascita di del certificato di Persona_9
Pag. 4 di 11 matrimonio del medesimo , nonché del certificato di nascita del Persona_9 figlio di costui il cui contenuto è stato riformulato e Persona_5 ricostruito in esito ad azioni di ripristino innanzi alle autorità giudiziarie brasiliane e terminate con apposito provvedimento giudiziale che non è stato allegato agli atti del giudizio da controparte;
in particolare, il dubita della legittimità di CP_1 tale omissione, dovendo il Tribunale effettuare i necessari, ancorchè minimi, controlli previsti dall'art 64 e 65 della legge 218/1995, con particolare riferimento ai principi dettati in tema di filiazione, di cui all'art 33 della medesima legge.
Ebbene, tali dubbi non possono ritenersi fondati in particolare perché, come sottolineato dalla parte ricorrente, non rileva, nel caso di specie, il contenuto della sentenza in via diretta, in quanto ad avere significato probatorio sono i certificati di cui trattasi, in cui il contenuto della sentenza è stato mediato dall'attività del funzionario, che ha trasporto l'ordine giudiziale nel documento pubblico.
Conseguentemente, in assenza di elementi che facciano ritenere infedele la documentazione, non vi è motivo di dubitare della validità della correzione apposta dallo stesso funzionario.
Tanto basta, dunque, per ritenere la ricorrente discendente da cittadino italiano.
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte ha al riguardo statuito i seguenti principi di diritto:
“(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è
Pag. 5 di 11 imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
Pag. 6 di 11 (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi comuni dei ricorrenti.
Non risultano, nel caso di specie, atti di rinuncia della ricorrente, né degli avi.
Conseguentemente, deve riconoscersi alla ricorrente – che ha dimostrato la discendenza diretta da cittadino italiano - la titolarità della cittadinanza italiana.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione il rappresenta, in via Controparte_1 preliminare, l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco CP_1 del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. Nel caso di specie, il evidenzia che la ricorrente non può CP_1
Pag. 7 di 11 annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del
D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla
Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda con cui la parte CP_1 ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_1 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, CP_1 rientrando invece tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il sostiene che i soggetti tenuti al CP_1 compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale, ex art 14 del
DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte;
l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_1 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Pag. 8 di 11 Il Giudice ritiene invece che la domanda in esame vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_1 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, Controparte_1 innanzitutto, che le circolari emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente
Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non
Pag. 9 di 11 rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass., SS.UU., 2 novembre 2007, n. 23031, nonché ibidem Cass., 09 gennaio 2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla
Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, deve rilevarsi che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n. 123 e l'art. 102 CP_1 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_1 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Controparte_1 quale organo periferico della Amministrazione statale.
Il fatto che tanto la ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo CP_1 non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova CP_1 la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
Pag. 10 di 11 Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, dichiarato che la ricorrente è cittadina italiana e, in accoglimento della seconda domanda, il dovrà Controparte_1 provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 29 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
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