Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1501 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GUGLIELMI STEFANIA
nei confronti di contumace Controparte_1 C.F._2
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata assunta in decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
la ricorrente: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 contratto in Ferrara (FE) con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Ferrara (FE) all'anno 2008 – Parte 1 –n.
199, alle seguenti CONDIZIONI 1. La Sig.ra Parte_1 continuerà a risiedere presso l'abitazione sita in Ferrara (FE) alla via Aldo Chiorboli n. 376 int. 2, in forza del contratto di locazione dalla stessa stipulato con ACER;
2. Né la Sig.ra né il Sig. Pt_1 saranno tenuti a versare alcun importo a favore dell'altro, CP_1 né a titolo di assegno divorzile né a qualunque altro titolo, in quanto entrambi economicamente autosufficienti. Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di trascrivere l'emananda sentenza con tutte le statuizioni di legge.
il PM: visto pagina 1 di 3
esponeva che in data 25/9/2008 aveva contratto matrimonio
[...] civile con;
che dall'unione non erano nati figli;
Controparte_1 che con sentenza dell'11/7/2023 il Tribunale di Ferrara aveva pronunciato la separazione giudiziale;
che non si era più riconciliata con il coniuge ed erano decorsi i termini di legge. Chiedeva quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. All'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c. veniva dichiarata la contumacia del resistente (notificato a mani il 26/7/2024) e nelle note sostitutive della successiva udienza veniva allegata la dichiarazione autografa della ricorrente attestante la mancata riconciliazione. Indi la causa veniva rimessa in decisione di fronte al
Collegio ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta atteso che non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione e che al momento di deposito del presente ricorso era decorso più di anno dalla udienza di comparizione celebrata il 4/7/2023 nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale conclusosi con sentenza dell'11/7/2023, divenuta irrevocabile.
La mancata costituzione del resistente e la natura del procedimento consentono di dichiarare non ripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Ferrara in data
25/9/2008 da e e Parte_1 Controparte_1 iscritto al numero 199 parte I del registro degli atti di matrimonio. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Ferrara di procedere all'annotazione della sentenza.
Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Ferrara, 21 gennaio 2025
il presidente est.
Stefano Scati
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