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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1076/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1076 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede legale in Salerno alla via Fangarielli n.1 Parte_1
(c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Romanelli e Giuseppe Romanelli per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede legale in Salerno alla via Raffaele Ricci n. 72 (c.f. Controparte_1
); P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio Fascina e Rosario Piemonte per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1523/2024, pubblicata il 19/03/2024.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Il giudice di primo grado espone che in data 21.10.2019 la società attrice
(committente) stipulò con un Parte_1 Controparte_1 contratto di fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice automatica
1 oleodinamica, da installare presso il complesso di sito in Salerno per Parte_1 un intervento di restauro e riqualificazione commissionato alla società Parte_1 dalla;
che la società committente aveva Controparte_2 versato un anticipo di € 4.400,00 (compresa iva) su un corrispettivo totale di €
21.000,00 oltre iva, restando da corrispondere € 4.000,00 al montaggio del castelletto, € 6.500,00 al montaggio dell'ascensore ed € 6.500,00 al collaudo;
che, mentre la società attrice ha provato l'esistenza del contratto, la società convenuta, rimasta contumace, non ha assolto all'onere di dimostrare l'adempimento della sua prestazione;
che, anzi, l'attrice ha allegato e dimostrato, tramite produzione fotografica, che la ha provveduto solo al montaggio dello Controparte_1 scheletro dell'intera struttura, lasciando l'opera incompiuta, nonostante i solleciti dell'attrice (con missiva del 9.8.2022) e il notevole lasso di tempo intercorso;
che, pertanto, va dichiarata la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto del 21.10.2019 in ragione del grave e perdurante inadempimento dell'obbligo della di CP_1 fornitura e posa in opera della piattaforma elevatrice;
che la società attrice non ha, però, assolto all'onere di allegare specificamente e provare il danno conseguente all'inadempimento, anche ai fini di una liquidazione equitativa, limitandosi a dedurre di avere diritto alla restituzione della somma di € 4.000,00 perché i materiali forniti dalla convenuta (il per il montaggio dell'elevatore) si Parte_2 sono rivelati del tutto inutili e insuscettibili di un qualunque proficuo e successivo utilizzo, di avere utilizzato propria manodopera per il montaggio del castelletto, distogliendola dalle proprie mansioni, di aver subito un grave ritardo e un danno alla propria immagine, oltre all'ulteriore danno economico derivante dall'aumento generalizzato dei costi di fornitura per un nuovo elevatore automatico;
che nulla di tutto ciò è stato, tuttavia, provato dall'attrice, la quale, nella prima udienza di comparizione delle parti, ha chiesto il rinvio della causa direttamente per la precisazione delle conclusioni.
Conseguentemente, la sentenza in oggetto dichiara la contumacia della
[...]
(capo 1), dichiara risolto il contratto per grave inadempimento della Controparte_1
(capo 2), rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta Controparte_1 dalla (capo 3) e compensa le spese di lite (capo 4). Parte_1
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un Parte_1 primo motivo di impugnazione, censura l'omessa valutazione della prova documentale del danno patrimoniale “pienamente provato e quantificato”.
2 Sostiene di aver dimostrato la sussistenza di un danno emergente consistente nell'anticipo corrisposto (di € 4.000,00), nell'aumento dei costi che deve sostenere per eseguire i lavori commissionati dalla (€ 26.000,00 risultante Controparte_3 dalla produzione in giudizio di due preventivi che, non essendo contestati, formano prova del danno emergente per i maggiori costi) e nella somma occorrente per lo smontaggio delle opere non utilizzabili quali l'impalcatura metallica dell'elevatore
(€ 5.000,00), per un totale di € 35.000,00 oltre gli interessi.
Con un secondo motivo, l'appellante lamenta la mancata liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c., del “comprovato danno all'immagine ed alla credibilità e alla
“buona reputazione” della causati dall'inevitabile Controparte_4 ritardo nel termine dei lavori”. Aggiunge che, “data la peculiarità del Complesso
quale edificio di valenza storica nel cuore del centro storico di Parte_1
Salerno, questi rappresentava un “palcoscenico” utile alle società partecipanti alla per mostrare la qualità e la professionalità che ne Controparte_4 contraddistingueva l'operato”; che “l'inadempimento contrattuale dell'
[...]
ha generato un insanabile ritardo nella consegna finale del Controparte_1 cantiere, con numerosi solleciti da parte del committente, comportando di fatto un evento lesivo dell'interesse “commerciale” della società, costituito dalla perdita di credibilità”.
Il terzo motivo deduce che la compensazione per intero delle spese processuali, anziché nella misura del 50%, con condanna della convenuta alla restante metà, viola l'art. 92, comma 2, c.p.c., stante l'accoglimento parziale della domanda.
La risposta dell'appellata costituitasi, eccepisce l'inammissibilità della domanda Controparte_1 nuova, evidenziando il mutamento dell'originaria domanda risarcitoria di complessivi € 21.000,00 nella domanda risarcitoria di € 30.000,00; eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, comma 1, n. 3) c.p.c.
Nel merito, risponde che ha provveduto al montaggio del castelletto metallico, in linea con quanto prevedeva l'accordo contrattuale, come emerge dai rilievi fotografici prodotti da controparte;
che, se è vero che non ha ultimato le opere descritte nell'accordo contrattuale, è pur vero che controparte si è limitata a versare un acconto di complessivi € 4.400,00 (iva inclusa) dopo aver beneficiato della fornitura ed installazione dello scheletro dell'intera struttura;
che con riferimento al presunto danno subito, l'unico esborso documentato (€ 4.400,00 a titolo di acconto)
è correlato alla fornitura ed installazione dello scheletro dell'intera struttura, ragion
3 per cui l'acconto versato è collegato alla prestazione di detta opera, di cui ha beneficiato, essendo funzionale all'installazione definitiva della cabina ascensore;
che, in caso di restituzione dell'acconto, l'appellante conseguirebbe un ingiustificato arricchimento (la realizzazione dello scheletro in acciaio dell'intera struttura); che l'appellante non ha mai documentato l'esborso di somme a causa dell'inadempimento contrattuale, limitandosi ad esibire copia di due preventivi di spesa ( e che non recano nemmeno la firma ed Controparte_5 CP_6 il timbro delle società in questione e non dimostrano alcun esborso;
che non trova applicazione per i due preventivi il principio di non contestazione, in quanto la
[...] non ha partecipato al giudizio di primo grado;
che non è dimostrata la CP_1 sussistenza di alcun danno liquidabile equitativamente ex art. 1226 c.c.; che ricorre un'ipotesi di reciproca soccombenza in quanto il giudice di primo grado ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria avanzata da controparte ed ha accolto soltanto la domanda di risoluzione contrattuale, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello verte esclusivamente sulla domanda di risarcimento dei danni patiti dalla in conseguenza dell'inadempimento della Parte_1 [...]
e della risoluzione del contratto, che il giudice di primo grado ha Controparte_1 rigettato per mancanza di prova.
Nel primo motivo di impugnazione l'appellante ripropone, ritenendola pienamente provata, la domanda di risarcimento dei danni emergenti prospettati nell'atto di citazione di primo grado, che consistono: - nel versamento dell'acconto di € 4.000,00 oltre iva (che “dovrà essere restituito anche perché i materiali si sono rivelati del tutto inutili non suscettibili di un qualunque proficuo e successivo utilizzo”); - nel costo di € 5.000,00 occorso per aver utilizzato propria manodopera per il parziale montaggio del castelletto, distogliendola dalle altre mansioni, e occorrente per lo smontaggio del castelletto e il trasporto a rifiuto (“in quanto non compatibile con altri ascensori che hanno caratteristiche tecniche proprie non omologabili con altre e pertanto andrà smontato e portato a rifiuto con ulteriore costi da sopportare”); - nella maggior spesa di € 12.000,00 (quale differenza tra i preventivi di € 33.000,00 oltre iva e il prezzo di € 21.000,00 oltre iva pattuito con il contratto risolto) da sostenere per la fornitura da altre imprese di una “elevatrice idraulica automatica” e la posa in opera del ”, “visto l'aumento dei costi Parte_2 delle materie prime”.
4 La domanda di restituzione dell'acconto, in realtà, non ha natura risarcitoria, bensì di ripetizione di indebito, consistendo in un obbligo che sorge per l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto. Non trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, la pronuncia di risoluzione del contratto produce effetti retroattivi e si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.). Ciò vale per la prestazione eseguita dalla committente (l'acconto pagato), come anche per la prestazione eseguita dalla controparte (il castelletto metallico). La circostanza che l'odierna appellata non abbia proposto alcuna domanda riconvenzionale di restituzione della propria prestazione non le attribuisce il diritto a ritenere la prestazione della committente quale corrispettivo della parte dell'opera rimasta incompiuta. Venuto meno il contratto, non vi può essere alcuna ragione di corrispettività, residuando solo obbligazioni restitutorie che sorgono ex lege per effetto della risoluzione. Pertanto, per l'accoglimento della domanda in esame non occorre prova ulteriore rispetto al versamento dell'acconto, il quale non solo risulta documentato, ma è anche ammesso nelle difese dell'appellata. Non è richiesta, invece, alcuna dimostrazione da parte della che la Parte_1 parte di opera compiuta (la fornitura del “castelletto metallico” e il suo parziale montaggio con l'impiego di una parte della manodopera della stessa committente) sia inservibile.
Hanno, invece, natura risarcitoria e, pertanto, devono essere debitamente provate, le altre pretese di ristoro di costi. Nella rappresentazione dell'appellante occorre distinguere i costi sostenuti (il costo della propria manodopera impiegata per il montaggio del castelletto, in aggiunta all'insufficiente manodopera fornita dall'appellata) dai costi futuri (il costo della manodopera occorrente per lo smontaggio del e il trasporto a rifiuto e la maggiore spesa la fornitura e Parte_2 posa in opera di una “elevatrice idraulica automatica” da parte di altra impresa). Per
i primi (danni già patiti), non solo non è stata fornita alcuna prova che il castelletto sia stato montato anche da operai della ma non è stato Parte_1 assolto neppure l'onere di allegare specificamente gli operai impiegati, il tempo di impiego, la sottrazione ad altre occupazioni e la loro retribuzione parametrata al tempo occorso. Per i secondi (danni futuri), invece, il maggior costo che sarà sostenuto per smontare e portare a rifiuto la struttura metallica e per procurarsi una nuova fornitura e posa in opera dell'ascensore non può ritenersi assolto dalla sola produzione di due preventivi di imprese. Non solo manca la prova della loro consonanza con i prezzi correnti, ma, trattandosi di preventivi e non di contratti che
5 obbligano al pagamento del maggior prezzo, non sono una prova di un danno certo futuro.
Il secondo motivo di appello ripropone una domanda risarcitoria di altra natura, prospettata dalla nell'atto di citazione di primo grado Parte_1 come danno alla sua reputazione, “quale costruttore di immobili”, perché “l'assenza dell'ascensore e la vista dello scheletro del castelletto non è un bel biglietto da visita per la società attrice esecutrice dei lavori”, commissionati dalla
[...]
, di ristrutturazione e restaurato di un edificio di Controparte_2 valenza storica nel cuore del centro storico di Salerno (il Complesso Parte_1 che accoglie mostre, convegni e kermesse nazionali.
Tale danno è stato prospettato, nell'atto di citazione originario, in maniera separata rispetto ad un'altra voce risarcitoria, che è il danno patrimoniale da lucro cessante. Quest'ultima componente non è stata riproposta in appello e consiste, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo, nel danno patito perché “a causa del ritardo e del successivo inadempimento della non ha potuto Controparte_1 impegnarsi in un nuovo contratto e in un nuovo cantiere avendo la propria mano
d'opera impegnata ad eliminare il ritardo e le negative conseguenze che ha subito per l'inadempimento della convenuta”. Avendo separato le due voci di danno, deve ritenersi che il danno alla reputazione commerciale riproposto nel secondo motivo di appello non sia il danno non patrimoniale da lucro cessante futuro (minori commesse future), ma un puro danno non patrimoniale per lesione di immagine.
Ciò precisato, il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è ipotizzabile laddove l'inadempimento determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile del creditore, di rilevanza costituzionale. Occorre, perciò, che gli interessi che il contratto è diretto a soddisfare siano, non solo di rilevanza economica, ma anche di carattere non patrimoniale, come avviene, laddove si tratti di persona fisica, per i c.d. contratti di protezione dell'integrità fisica e della personalità morale, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario o quello che intercorre tra l'allievo e l'istituto scolastico, o il contratto di trasporto, ovvero l'ipotesi di inadempimento-reato (Cass., sez. unite, 11.11.2008, n. 26972). Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, nel quale la prestazione alla quale era tenuta la non è diretta a soddisfare anche interessi di natura non Controparte_1 patrimoniale di rilevanza costituzionale.
6 In definitiva, l'appello deve essere accolto parzialmente, con la condanna dell'appellata alla restituzione dell'acconto ricevuto di € 4.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Stante l'accoglimento in parte dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, il terzo motivo di appello, che impugna la compensazione delle spese di primo grado, deve ritenersi assorbito dal regolamento d'ufficio delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito finale (l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della e Controparte_1 della domanda di restituzione dell'acconto, nonché il rigetto della domanda risarcitoria) giustifica solo una compensazione parziale, pari ad 1/3, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. con conseguente condanna dell'appellata al rimborso dei restanti 2/3 in favore di parte appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., le spese sostenute e gli onorari non riscossi sono distratti in favore dei difensori antistatari.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1076/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 2. del dispositivo della sentenza di primo grado, condanna alla Controparte_1 restituzione della somma di € 4.400,00 in favore di Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
2. compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.068,00 per spese vive (di cui € 264,00 per il primo grado ed € 804.00 per il secondo grado) e in € 8.250,00 per onorari di difesa (di cui € 3.500,00 per il primo grado ed € 4.000,00 per il secondo grado, con aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014), e condanna al rimborso dei restanti due terzi in favore di Controparte_1 Parte_1
- pari ad € 712,00 per spese vive ed € 5.500,00 per onorari di
[...] difesa -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Paolo Romanelli e Giuseppe Romanelli, per dichiarato anticipo;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata.
7 Salerno lì 03/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1076 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede legale in Salerno alla via Fangarielli n.1 Parte_1
(c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Romanelli e Giuseppe Romanelli per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede legale in Salerno alla via Raffaele Ricci n. 72 (c.f. Controparte_1
); P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio Fascina e Rosario Piemonte per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1523/2024, pubblicata il 19/03/2024.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Il giudice di primo grado espone che in data 21.10.2019 la società attrice
(committente) stipulò con un Parte_1 Controparte_1 contratto di fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice automatica
1 oleodinamica, da installare presso il complesso di sito in Salerno per Parte_1 un intervento di restauro e riqualificazione commissionato alla società Parte_1 dalla;
che la società committente aveva Controparte_2 versato un anticipo di € 4.400,00 (compresa iva) su un corrispettivo totale di €
21.000,00 oltre iva, restando da corrispondere € 4.000,00 al montaggio del castelletto, € 6.500,00 al montaggio dell'ascensore ed € 6.500,00 al collaudo;
che, mentre la società attrice ha provato l'esistenza del contratto, la società convenuta, rimasta contumace, non ha assolto all'onere di dimostrare l'adempimento della sua prestazione;
che, anzi, l'attrice ha allegato e dimostrato, tramite produzione fotografica, che la ha provveduto solo al montaggio dello Controparte_1 scheletro dell'intera struttura, lasciando l'opera incompiuta, nonostante i solleciti dell'attrice (con missiva del 9.8.2022) e il notevole lasso di tempo intercorso;
che, pertanto, va dichiarata la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto del 21.10.2019 in ragione del grave e perdurante inadempimento dell'obbligo della di CP_1 fornitura e posa in opera della piattaforma elevatrice;
che la società attrice non ha, però, assolto all'onere di allegare specificamente e provare il danno conseguente all'inadempimento, anche ai fini di una liquidazione equitativa, limitandosi a dedurre di avere diritto alla restituzione della somma di € 4.000,00 perché i materiali forniti dalla convenuta (il per il montaggio dell'elevatore) si Parte_2 sono rivelati del tutto inutili e insuscettibili di un qualunque proficuo e successivo utilizzo, di avere utilizzato propria manodopera per il montaggio del castelletto, distogliendola dalle proprie mansioni, di aver subito un grave ritardo e un danno alla propria immagine, oltre all'ulteriore danno economico derivante dall'aumento generalizzato dei costi di fornitura per un nuovo elevatore automatico;
che nulla di tutto ciò è stato, tuttavia, provato dall'attrice, la quale, nella prima udienza di comparizione delle parti, ha chiesto il rinvio della causa direttamente per la precisazione delle conclusioni.
Conseguentemente, la sentenza in oggetto dichiara la contumacia della
[...]
(capo 1), dichiara risolto il contratto per grave inadempimento della Controparte_1
(capo 2), rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta Controparte_1 dalla (capo 3) e compensa le spese di lite (capo 4). Parte_1
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un Parte_1 primo motivo di impugnazione, censura l'omessa valutazione della prova documentale del danno patrimoniale “pienamente provato e quantificato”.
2 Sostiene di aver dimostrato la sussistenza di un danno emergente consistente nell'anticipo corrisposto (di € 4.000,00), nell'aumento dei costi che deve sostenere per eseguire i lavori commissionati dalla (€ 26.000,00 risultante Controparte_3 dalla produzione in giudizio di due preventivi che, non essendo contestati, formano prova del danno emergente per i maggiori costi) e nella somma occorrente per lo smontaggio delle opere non utilizzabili quali l'impalcatura metallica dell'elevatore
(€ 5.000,00), per un totale di € 35.000,00 oltre gli interessi.
Con un secondo motivo, l'appellante lamenta la mancata liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c., del “comprovato danno all'immagine ed alla credibilità e alla
“buona reputazione” della causati dall'inevitabile Controparte_4 ritardo nel termine dei lavori”. Aggiunge che, “data la peculiarità del Complesso
quale edificio di valenza storica nel cuore del centro storico di Parte_1
Salerno, questi rappresentava un “palcoscenico” utile alle società partecipanti alla per mostrare la qualità e la professionalità che ne Controparte_4 contraddistingueva l'operato”; che “l'inadempimento contrattuale dell'
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ha generato un insanabile ritardo nella consegna finale del Controparte_1 cantiere, con numerosi solleciti da parte del committente, comportando di fatto un evento lesivo dell'interesse “commerciale” della società, costituito dalla perdita di credibilità”.
Il terzo motivo deduce che la compensazione per intero delle spese processuali, anziché nella misura del 50%, con condanna della convenuta alla restante metà, viola l'art. 92, comma 2, c.p.c., stante l'accoglimento parziale della domanda.
La risposta dell'appellata costituitasi, eccepisce l'inammissibilità della domanda Controparte_1 nuova, evidenziando il mutamento dell'originaria domanda risarcitoria di complessivi € 21.000,00 nella domanda risarcitoria di € 30.000,00; eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, comma 1, n. 3) c.p.c.
Nel merito, risponde che ha provveduto al montaggio del castelletto metallico, in linea con quanto prevedeva l'accordo contrattuale, come emerge dai rilievi fotografici prodotti da controparte;
che, se è vero che non ha ultimato le opere descritte nell'accordo contrattuale, è pur vero che controparte si è limitata a versare un acconto di complessivi € 4.400,00 (iva inclusa) dopo aver beneficiato della fornitura ed installazione dello scheletro dell'intera struttura;
che con riferimento al presunto danno subito, l'unico esborso documentato (€ 4.400,00 a titolo di acconto)
è correlato alla fornitura ed installazione dello scheletro dell'intera struttura, ragion
3 per cui l'acconto versato è collegato alla prestazione di detta opera, di cui ha beneficiato, essendo funzionale all'installazione definitiva della cabina ascensore;
che, in caso di restituzione dell'acconto, l'appellante conseguirebbe un ingiustificato arricchimento (la realizzazione dello scheletro in acciaio dell'intera struttura); che l'appellante non ha mai documentato l'esborso di somme a causa dell'inadempimento contrattuale, limitandosi ad esibire copia di due preventivi di spesa ( e che non recano nemmeno la firma ed Controparte_5 CP_6 il timbro delle società in questione e non dimostrano alcun esborso;
che non trova applicazione per i due preventivi il principio di non contestazione, in quanto la
[...] non ha partecipato al giudizio di primo grado;
che non è dimostrata la CP_1 sussistenza di alcun danno liquidabile equitativamente ex art. 1226 c.c.; che ricorre un'ipotesi di reciproca soccombenza in quanto il giudice di primo grado ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria avanzata da controparte ed ha accolto soltanto la domanda di risoluzione contrattuale, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello verte esclusivamente sulla domanda di risarcimento dei danni patiti dalla in conseguenza dell'inadempimento della Parte_1 [...]
e della risoluzione del contratto, che il giudice di primo grado ha Controparte_1 rigettato per mancanza di prova.
Nel primo motivo di impugnazione l'appellante ripropone, ritenendola pienamente provata, la domanda di risarcimento dei danni emergenti prospettati nell'atto di citazione di primo grado, che consistono: - nel versamento dell'acconto di € 4.000,00 oltre iva (che “dovrà essere restituito anche perché i materiali si sono rivelati del tutto inutili non suscettibili di un qualunque proficuo e successivo utilizzo”); - nel costo di € 5.000,00 occorso per aver utilizzato propria manodopera per il parziale montaggio del castelletto, distogliendola dalle altre mansioni, e occorrente per lo smontaggio del castelletto e il trasporto a rifiuto (“in quanto non compatibile con altri ascensori che hanno caratteristiche tecniche proprie non omologabili con altre e pertanto andrà smontato e portato a rifiuto con ulteriore costi da sopportare”); - nella maggior spesa di € 12.000,00 (quale differenza tra i preventivi di € 33.000,00 oltre iva e il prezzo di € 21.000,00 oltre iva pattuito con il contratto risolto) da sostenere per la fornitura da altre imprese di una “elevatrice idraulica automatica” e la posa in opera del ”, “visto l'aumento dei costi Parte_2 delle materie prime”.
4 La domanda di restituzione dell'acconto, in realtà, non ha natura risarcitoria, bensì di ripetizione di indebito, consistendo in un obbligo che sorge per l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto. Non trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, la pronuncia di risoluzione del contratto produce effetti retroattivi e si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.). Ciò vale per la prestazione eseguita dalla committente (l'acconto pagato), come anche per la prestazione eseguita dalla controparte (il castelletto metallico). La circostanza che l'odierna appellata non abbia proposto alcuna domanda riconvenzionale di restituzione della propria prestazione non le attribuisce il diritto a ritenere la prestazione della committente quale corrispettivo della parte dell'opera rimasta incompiuta. Venuto meno il contratto, non vi può essere alcuna ragione di corrispettività, residuando solo obbligazioni restitutorie che sorgono ex lege per effetto della risoluzione. Pertanto, per l'accoglimento della domanda in esame non occorre prova ulteriore rispetto al versamento dell'acconto, il quale non solo risulta documentato, ma è anche ammesso nelle difese dell'appellata. Non è richiesta, invece, alcuna dimostrazione da parte della che la Parte_1 parte di opera compiuta (la fornitura del “castelletto metallico” e il suo parziale montaggio con l'impiego di una parte della manodopera della stessa committente) sia inservibile.
Hanno, invece, natura risarcitoria e, pertanto, devono essere debitamente provate, le altre pretese di ristoro di costi. Nella rappresentazione dell'appellante occorre distinguere i costi sostenuti (il costo della propria manodopera impiegata per il montaggio del castelletto, in aggiunta all'insufficiente manodopera fornita dall'appellata) dai costi futuri (il costo della manodopera occorrente per lo smontaggio del e il trasporto a rifiuto e la maggiore spesa la fornitura e Parte_2 posa in opera di una “elevatrice idraulica automatica” da parte di altra impresa). Per
i primi (danni già patiti), non solo non è stata fornita alcuna prova che il castelletto sia stato montato anche da operai della ma non è stato Parte_1 assolto neppure l'onere di allegare specificamente gli operai impiegati, il tempo di impiego, la sottrazione ad altre occupazioni e la loro retribuzione parametrata al tempo occorso. Per i secondi (danni futuri), invece, il maggior costo che sarà sostenuto per smontare e portare a rifiuto la struttura metallica e per procurarsi una nuova fornitura e posa in opera dell'ascensore non può ritenersi assolto dalla sola produzione di due preventivi di imprese. Non solo manca la prova della loro consonanza con i prezzi correnti, ma, trattandosi di preventivi e non di contratti che
5 obbligano al pagamento del maggior prezzo, non sono una prova di un danno certo futuro.
Il secondo motivo di appello ripropone una domanda risarcitoria di altra natura, prospettata dalla nell'atto di citazione di primo grado Parte_1 come danno alla sua reputazione, “quale costruttore di immobili”, perché “l'assenza dell'ascensore e la vista dello scheletro del castelletto non è un bel biglietto da visita per la società attrice esecutrice dei lavori”, commissionati dalla
[...]
, di ristrutturazione e restaurato di un edificio di Controparte_2 valenza storica nel cuore del centro storico di Salerno (il Complesso Parte_1 che accoglie mostre, convegni e kermesse nazionali.
Tale danno è stato prospettato, nell'atto di citazione originario, in maniera separata rispetto ad un'altra voce risarcitoria, che è il danno patrimoniale da lucro cessante. Quest'ultima componente non è stata riproposta in appello e consiste, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo, nel danno patito perché “a causa del ritardo e del successivo inadempimento della non ha potuto Controparte_1 impegnarsi in un nuovo contratto e in un nuovo cantiere avendo la propria mano
d'opera impegnata ad eliminare il ritardo e le negative conseguenze che ha subito per l'inadempimento della convenuta”. Avendo separato le due voci di danno, deve ritenersi che il danno alla reputazione commerciale riproposto nel secondo motivo di appello non sia il danno non patrimoniale da lucro cessante futuro (minori commesse future), ma un puro danno non patrimoniale per lesione di immagine.
Ciò precisato, il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è ipotizzabile laddove l'inadempimento determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile del creditore, di rilevanza costituzionale. Occorre, perciò, che gli interessi che il contratto è diretto a soddisfare siano, non solo di rilevanza economica, ma anche di carattere non patrimoniale, come avviene, laddove si tratti di persona fisica, per i c.d. contratti di protezione dell'integrità fisica e della personalità morale, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario o quello che intercorre tra l'allievo e l'istituto scolastico, o il contratto di trasporto, ovvero l'ipotesi di inadempimento-reato (Cass., sez. unite, 11.11.2008, n. 26972). Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, nel quale la prestazione alla quale era tenuta la non è diretta a soddisfare anche interessi di natura non Controparte_1 patrimoniale di rilevanza costituzionale.
6 In definitiva, l'appello deve essere accolto parzialmente, con la condanna dell'appellata alla restituzione dell'acconto ricevuto di € 4.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Stante l'accoglimento in parte dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, il terzo motivo di appello, che impugna la compensazione delle spese di primo grado, deve ritenersi assorbito dal regolamento d'ufficio delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito finale (l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della e Controparte_1 della domanda di restituzione dell'acconto, nonché il rigetto della domanda risarcitoria) giustifica solo una compensazione parziale, pari ad 1/3, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. con conseguente condanna dell'appellata al rimborso dei restanti 2/3 in favore di parte appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., le spese sostenute e gli onorari non riscossi sono distratti in favore dei difensori antistatari.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1076/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 2. del dispositivo della sentenza di primo grado, condanna alla Controparte_1 restituzione della somma di € 4.400,00 in favore di Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
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2. compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.068,00 per spese vive (di cui € 264,00 per il primo grado ed € 804.00 per il secondo grado) e in € 8.250,00 per onorari di difesa (di cui € 3.500,00 per il primo grado ed € 4.000,00 per il secondo grado, con aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014), e condanna al rimborso dei restanti due terzi in favore di Controparte_1 Parte_1
- pari ad € 712,00 per spese vive ed € 5.500,00 per onorari di
[...] difesa -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Paolo Romanelli e Giuseppe Romanelli, per dichiarato anticipo;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata.
7 Salerno lì 03/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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