Articolo 35 della Legge 25 marzo 1993, n. 81
Articolo 34Articolo 36
Versione
28 marzo 1993
Art. 35. Applicazione della legge nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 28 marzo 1993