TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4282/2024
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4282/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PROIETTI Parte 1 (C.F. C.F. 1
CORAGGI FABIOLA
e
CP 1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. PROIETTI CORAGGI
FABIOLA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
"1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, liberi di scegliere la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e in grado ciascuno di provvedere al proprio sostentamento.
3) Confermare l'assegnazione alla sig.ra Parte 1 dell'autovettura a sé intestata e in uso;
4) Dare atto che le spese ed i compensi legali per il procedimento di separazione sono a carico di entrambi i coniugi in egual misura."
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso
,ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione da Parte 1 e CP 1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 ata a SASSUOLO (MO)
il 08/12/1981 e CP 1 nato a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione. 3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sassuolo (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2021,
atto n.50, Parte I)
4. Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 05/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale