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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 68549/2019 pervenuta all'udienza del 20 MARZO 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Sabrina Mariani Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato , contumace
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 11192/2019 depositata CP_1
il 6 maggio 2019 – opposizione ad ordinanza- ingiunzione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20.3.2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , l'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327
c.p.c. , ammissibile siccome rispondente ai requisiti di forma e di sostanza prescritti dall'art. 342 c.p.c. (risultano chiaramente individuati i motivi di censura nonché le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione sicchè il Giudice di appello è posto in condizione di individuare agevolmente i punti motivazionali critici della sentenza di primo grado) , è tuttavia infondato nel merito e va, pertanto, rigettato , con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata .
Premesso che l'appellante si duole, in primo luogo, della statuizione con la quale il GDP ha ritenuto la insussistenza di vizi motivazionali e procedimentali nella ordinanza - ingiunzione prefettizia (oggetto di opposizione innanzi al Giudice di Pace), emessa in esito al ricorso gerarchico avverso verbale di accertamento per la violazione di cui all'art. 18 Delibera C.C. n. 37/09 e all'art. 24/2 D. Lvo 507/1993 (installazione di impianto pubblicitario delle dimensione di metri 4x3 circa su area attrezzata a verde ,in Via delle Vigne Nuove ) - avendo il provvedimento prefettizio CP_1
fatto riferimento per relationem al verbale di accertamento della violazione e alla conseguente ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo contestato per fondare la motivazione della ordinanza- ingiunzione - , osserva il Tribunale che con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di legittimità (v. per tutte, Cass.
24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati (nel caso di specie si dà atto nella ordinanza ingiuntiva che il v.a.v. risulta ritualmente notificato al trasgressore) , dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
In particolare, poi, è stato costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v. fra le altre Cass. 7186/2000).
Ed è stato altresì affermato che: "Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare
l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così Cass. 6901/2009).
Nella ordinanza- ingiunzione oggetto di opposizione viene fatto riferimento al verbale di accertamento dell'organo accertatore quale elemento fondante l'impianto motivazionale del provvedimento prefettizio , per affermare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contestato , talchè la motivazione è agevolmente conoscibile dall'interessato proprio a cagione della constatata avvenuta (rituale) notifica all'interessato del suddetto verbale .
Va infine per completezza evidenziato che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , dal Tribunale condiviso, in tema di opposizione ad ordinanza – ingiunzione per l'irrogazione di sanzione amm.va – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lgs. 30-4-1992 n. 285 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 legge
689/1981 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento , e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto , ma il rapporto , con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte) , in quanto riproposte nei motivi di opposizione , decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Civ. SSUU
1786/2010) .
Venendo ora al merito della sanzione irrogata , i rilievi espressi dal primo Giudice meritano totale condivisione.
Invero l'impianto pubblicitario è posizionato all'altezza di intersezione stradale e , tenuto conto della ristrettezza del marciapiede , costituisce intralcio per i pedoni (v. foto allegata nel procedimento di primo grado), dovendo trovare applicazione alla fattispecie la normativa del codice della strada sulla collocazione degli impianti pubblicitari , nelle more del rilascio della definitiva autorizzazione all'odierna appellante al posizionamento di impianti pubblicitari . Per le argomentazioni che precedono si impone la integrale conferma della impugnata sentenza.
Nulla sulle spese del secondo grado , stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
b) nulla sulle spese del secondo grado, stante la contumacia di parte appellata;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 6 aprile 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 68549/2019 pervenuta all'udienza del 20 MARZO 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Sabrina Mariani Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato , contumace
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 11192/2019 depositata CP_1
il 6 maggio 2019 – opposizione ad ordinanza- ingiunzione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20.3.2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , l'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327
c.p.c. , ammissibile siccome rispondente ai requisiti di forma e di sostanza prescritti dall'art. 342 c.p.c. (risultano chiaramente individuati i motivi di censura nonché le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione sicchè il Giudice di appello è posto in condizione di individuare agevolmente i punti motivazionali critici della sentenza di primo grado) , è tuttavia infondato nel merito e va, pertanto, rigettato , con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata .
Premesso che l'appellante si duole, in primo luogo, della statuizione con la quale il GDP ha ritenuto la insussistenza di vizi motivazionali e procedimentali nella ordinanza - ingiunzione prefettizia (oggetto di opposizione innanzi al Giudice di Pace), emessa in esito al ricorso gerarchico avverso verbale di accertamento per la violazione di cui all'art. 18 Delibera C.C. n. 37/09 e all'art. 24/2 D. Lvo 507/1993 (installazione di impianto pubblicitario delle dimensione di metri 4x3 circa su area attrezzata a verde ,in Via delle Vigne Nuove ) - avendo il provvedimento prefettizio CP_1
fatto riferimento per relationem al verbale di accertamento della violazione e alla conseguente ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo contestato per fondare la motivazione della ordinanza- ingiunzione - , osserva il Tribunale che con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di legittimità (v. per tutte, Cass.
24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati (nel caso di specie si dà atto nella ordinanza ingiuntiva che il v.a.v. risulta ritualmente notificato al trasgressore) , dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
In particolare, poi, è stato costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v. fra le altre Cass. 7186/2000).
Ed è stato altresì affermato che: "Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare
l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così Cass. 6901/2009).
Nella ordinanza- ingiunzione oggetto di opposizione viene fatto riferimento al verbale di accertamento dell'organo accertatore quale elemento fondante l'impianto motivazionale del provvedimento prefettizio , per affermare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contestato , talchè la motivazione è agevolmente conoscibile dall'interessato proprio a cagione della constatata avvenuta (rituale) notifica all'interessato del suddetto verbale .
Va infine per completezza evidenziato che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , dal Tribunale condiviso, in tema di opposizione ad ordinanza – ingiunzione per l'irrogazione di sanzione amm.va – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lgs. 30-4-1992 n. 285 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 legge
689/1981 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento , e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto , ma il rapporto , con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte) , in quanto riproposte nei motivi di opposizione , decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Civ. SSUU
1786/2010) .
Venendo ora al merito della sanzione irrogata , i rilievi espressi dal primo Giudice meritano totale condivisione.
Invero l'impianto pubblicitario è posizionato all'altezza di intersezione stradale e , tenuto conto della ristrettezza del marciapiede , costituisce intralcio per i pedoni (v. foto allegata nel procedimento di primo grado), dovendo trovare applicazione alla fattispecie la normativa del codice della strada sulla collocazione degli impianti pubblicitari , nelle more del rilascio della definitiva autorizzazione all'odierna appellante al posizionamento di impianti pubblicitari . Per le argomentazioni che precedono si impone la integrale conferma della impugnata sentenza.
Nulla sulle spese del secondo grado , stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
b) nulla sulle spese del secondo grado, stante la contumacia di parte appellata;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 6 aprile 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri