Art. 6.
La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall' articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e' elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge.
La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall' articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e' elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge.