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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1595/2022 promossa da:
, c.f. , in persona del Direttore Generale CP_1 Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Di Trolio (C.F.:
- pec: - e dall'avv. C.F._1 Email_1
Mariagiusy Guarente (C.F.: ) C.F._2
ATTORE/opponente contro
(P. Iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ferraro (C.F.:
, pec: , Vincenzo Mirra (C.F.: C.F._3 Email_2
pec: e Paolo Galluccio (C.F.: C.F._4 Email_3
pec: C.F._5 Email_4
CONVENUTO/opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 192/2022 (n. 692/2022 RG) notificato in data 02.03.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del della somma di € 21.245,84, Controparte_2
per l'erogazione delle prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche erogate a carico del CP_3
nell'anno 2019, oltre interessi e spese legali. pagina 1 di 4 L'opponente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria, l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., in quanto al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il credito non era certo, liquido ed esigibile, evidenziando che “per quanto riguarda le prestazioni del , il Direttore del Distretto sanitario competente, dr.ssa Controparte_2
, con nota prot. n. 767 del 9.3.2022, così relazionava: “la Scrivente Direzione non Persona_1
ha sinora potuto procedere alla liquidazione del saldo 2019, in quanto è in attesa delle determinazioni del Tavolo Tecnico Macroarea Specialista Ambulatoriale. A tutti i Centri Accreditasi della Parte_2
afferenti a questo Macroarea, non è stato corrisposto il saldo del 2019, né del 2020, né del 2021”.
Senonché, il Responsabile dei Tavoli Tecnici, dr. , con nota prot. n. 4264 dell'8.3.2022, Persona_2 così argomentava: “… Per il saldo 2019, la consuntivazione non è ancora stata oggetto di riunione del
Tavolo Tecnico causa restrizioni Covid. Allo stato si sta predisponendo il raccoglimento di tutti i dati necessari affinché, in tempi brevissimi, il Tavolo Tecnico possa procedere a certificare il saldo definitivo anno 2019, al netto di eventuali abbattimenti per controlli sanitari e regressioni tariffarie per superamento dei limiti di spesa. In ogni caso il saldo potrà essere erogato solo in seguito ad eventuale emissione di nota di credito da parte della struttura””.
Si è costituito l'opposto, rilevando l'infondatezza dell'opposizione atteso che il decreto ingiuntivo è Part fondato su fatture e che il rapporto non è contestato;
che in ogni caso spettava alla l'onere di provare il superamento del tetto di spesa e concludeva per la conferma dell'opposto decreto, vinte le spese con attribuzione.
Va innanzitutto rilevato, nonostante nulla abbiano eccepito sul punto le parti, che nella fattispecie in lite sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte di Cassazione (Sez. U. Sentenza n. 28053 del 02/11/2018) ha raffermato che in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost.
n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in
Parte condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria.
Le prestazioni sanitarie erogate non sono in contestazione e sono debitamente documentate (fatture e contratto in atti).
Part Pertanto, in assenza di circostanziate contestazioni da parte della tese ad inficiare i dati e le indicazioni contenuti in tale documentazione, quest'ultima va ritenuta prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal Centro e del relativo corrispettivo pecuniario.
pagina 2 di 4 Le contestazioni afferiscono, sostanzialmente, al superamento del tetto di spesa previsto dalla normativa regionale.
Sui cd. tetti di spesa si richiama il dictum di legittimità di cui alla sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. 3 - , Sentenza n. 27608 del 29/10/2019: In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell atteso che la mancata previsione dei criteri di Parte_3
remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate.
Giova però, a questo punto, ricordare che l'onere della prova sul superamento del tetto di spesa, in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte e dei Giudici di merito, ricade in capo alla
Part opponente: “il cd. tetto di spesa non deve essere considerato come elemento costitutivo della pretesa creditoria, bensì come fatto impeditivo (al pari di un'eccezione d'estinzione) della pretesa creditoria), di modo che ad essere oggetto di prova è il suo avvenuto superamento, a carico del debitore che lo eccepisce (cfr. per tutte, Cass. 10182/2021)”.
Parte Nella fattispecie in esame, l' non ha prodotto documentazione dalla quale sia desumibile il superamento del tetto di spesa ed il contributo fornito dall'opposto a tale sforamento per poter determinare la RTU applicabile;
né vi è traccia dell'attività istruttoria del tavolo tecnico da cui desumere il superamento del tetto di spesa, il cui eventuale superamento deve emergere dal confronto tra il tetto di spesa della macroarea con il dato aggregato costituito dalla sommatoria delle prestazioni che tutte le strutture appartenenti alla stessa area hanno effettuato nel periodo di riferimento, sì da poter definire l'entità della regressione tariffaria da applicare alla macroarea, in base alla quale andrebbe determinata anche la posizione dell'odierna opposta. Invero, il possesso esclusivo del dato aggregato, la eventuale attività di compensazione con risparmi ottenuti in altre aree, l'individuazione dei criteri ponderati di partecipazione del singolo allo sforamento della macroarea sono tutte attività che impongono, sotto il profilo della “vicinanza della prova”, di configurare il relativo onere probatorio in capo alla (Corte d'Appello Napoli n. 1032/1414 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29474 del Pt_2
14/11/2024 “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo.”).
pagina 3 di 4 In assenza di allegazione documentale dalla quale risultino tali elementi deve escludersi lo sforamento Parte invocato dall'
In difetto della evidenza della necessità di applicazione della regressione tariffaria, per il pagamento dei crediti, non è provata neanche la necessità dell'emissione delle note di credito evidenziata dall'opponente.
Il decreto ingiuntivo va dunque integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di riferimento di cui al DM 55/14, come aggiornati dal DM 147/2022, scaglione fino ad €
26.000,00, valore medio, con decurtazione della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n.
192/2022;
• condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al difensore.
AVELLINO, 9 April 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1595/2022 promossa da:
, c.f. , in persona del Direttore Generale CP_1 Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Di Trolio (C.F.:
- pec: - e dall'avv. C.F._1 Email_1
Mariagiusy Guarente (C.F.: ) C.F._2
ATTORE/opponente contro
(P. Iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ferraro (C.F.:
, pec: , Vincenzo Mirra (C.F.: C.F._3 Email_2
pec: e Paolo Galluccio (C.F.: C.F._4 Email_3
pec: C.F._5 Email_4
CONVENUTO/opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 192/2022 (n. 692/2022 RG) notificato in data 02.03.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del della somma di € 21.245,84, Controparte_2
per l'erogazione delle prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche erogate a carico del CP_3
nell'anno 2019, oltre interessi e spese legali. pagina 1 di 4 L'opponente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria, l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., in quanto al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il credito non era certo, liquido ed esigibile, evidenziando che “per quanto riguarda le prestazioni del , il Direttore del Distretto sanitario competente, dr.ssa Controparte_2
, con nota prot. n. 767 del 9.3.2022, così relazionava: “la Scrivente Direzione non Persona_1
ha sinora potuto procedere alla liquidazione del saldo 2019, in quanto è in attesa delle determinazioni del Tavolo Tecnico Macroarea Specialista Ambulatoriale. A tutti i Centri Accreditasi della Parte_2
afferenti a questo Macroarea, non è stato corrisposto il saldo del 2019, né del 2020, né del 2021”.
Senonché, il Responsabile dei Tavoli Tecnici, dr. , con nota prot. n. 4264 dell'8.3.2022, Persona_2 così argomentava: “… Per il saldo 2019, la consuntivazione non è ancora stata oggetto di riunione del
Tavolo Tecnico causa restrizioni Covid. Allo stato si sta predisponendo il raccoglimento di tutti i dati necessari affinché, in tempi brevissimi, il Tavolo Tecnico possa procedere a certificare il saldo definitivo anno 2019, al netto di eventuali abbattimenti per controlli sanitari e regressioni tariffarie per superamento dei limiti di spesa. In ogni caso il saldo potrà essere erogato solo in seguito ad eventuale emissione di nota di credito da parte della struttura””.
Si è costituito l'opposto, rilevando l'infondatezza dell'opposizione atteso che il decreto ingiuntivo è Part fondato su fatture e che il rapporto non è contestato;
che in ogni caso spettava alla l'onere di provare il superamento del tetto di spesa e concludeva per la conferma dell'opposto decreto, vinte le spese con attribuzione.
Va innanzitutto rilevato, nonostante nulla abbiano eccepito sul punto le parti, che nella fattispecie in lite sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte di Cassazione (Sez. U. Sentenza n. 28053 del 02/11/2018) ha raffermato che in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost.
n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in
Parte condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria.
Le prestazioni sanitarie erogate non sono in contestazione e sono debitamente documentate (fatture e contratto in atti).
Part Pertanto, in assenza di circostanziate contestazioni da parte della tese ad inficiare i dati e le indicazioni contenuti in tale documentazione, quest'ultima va ritenuta prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal Centro e del relativo corrispettivo pecuniario.
pagina 2 di 4 Le contestazioni afferiscono, sostanzialmente, al superamento del tetto di spesa previsto dalla normativa regionale.
Sui cd. tetti di spesa si richiama il dictum di legittimità di cui alla sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. 3 - , Sentenza n. 27608 del 29/10/2019: In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell atteso che la mancata previsione dei criteri di Parte_3
remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate.
Giova però, a questo punto, ricordare che l'onere della prova sul superamento del tetto di spesa, in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte e dei Giudici di merito, ricade in capo alla
Part opponente: “il cd. tetto di spesa non deve essere considerato come elemento costitutivo della pretesa creditoria, bensì come fatto impeditivo (al pari di un'eccezione d'estinzione) della pretesa creditoria), di modo che ad essere oggetto di prova è il suo avvenuto superamento, a carico del debitore che lo eccepisce (cfr. per tutte, Cass. 10182/2021)”.
Parte Nella fattispecie in esame, l' non ha prodotto documentazione dalla quale sia desumibile il superamento del tetto di spesa ed il contributo fornito dall'opposto a tale sforamento per poter determinare la RTU applicabile;
né vi è traccia dell'attività istruttoria del tavolo tecnico da cui desumere il superamento del tetto di spesa, il cui eventuale superamento deve emergere dal confronto tra il tetto di spesa della macroarea con il dato aggregato costituito dalla sommatoria delle prestazioni che tutte le strutture appartenenti alla stessa area hanno effettuato nel periodo di riferimento, sì da poter definire l'entità della regressione tariffaria da applicare alla macroarea, in base alla quale andrebbe determinata anche la posizione dell'odierna opposta. Invero, il possesso esclusivo del dato aggregato, la eventuale attività di compensazione con risparmi ottenuti in altre aree, l'individuazione dei criteri ponderati di partecipazione del singolo allo sforamento della macroarea sono tutte attività che impongono, sotto il profilo della “vicinanza della prova”, di configurare il relativo onere probatorio in capo alla (Corte d'Appello Napoli n. 1032/1414 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29474 del Pt_2
14/11/2024 “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo.”).
pagina 3 di 4 In assenza di allegazione documentale dalla quale risultino tali elementi deve escludersi lo sforamento Parte invocato dall'
In difetto della evidenza della necessità di applicazione della regressione tariffaria, per il pagamento dei crediti, non è provata neanche la necessità dell'emissione delle note di credito evidenziata dall'opponente.
Il decreto ingiuntivo va dunque integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di riferimento di cui al DM 55/14, come aggiornati dal DM 147/2022, scaglione fino ad €
26.000,00, valore medio, con decurtazione della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n.
192/2022;
• condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al difensore.
AVELLINO, 9 April 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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