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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
opposizione agli atti
esecutivi. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa RI NN De LC - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1203 pubblicata il 30 giugno 2022, emessa dal Tribunale di Avellino, iscritto al n. 4482/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Parte_1
iscritta al Registro delle Imprese di O- ( C.F. e partita IVA
) , e all'Elenco delle SPV al n. 35705.3 e, per essa, P.IVA_1 [...]
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di IL Controparte_1
ON AN DI ( C.F. e P.IVA ), in forza di procura rilasciata da P.IVA_2
(quale mandataria della , società Controparte_2 Parte_1
con sede a IL, iscritta al Registro delle Imprese di IL ( C.F. e Partita IVA
), iscritta al R.E.A. di IL al numero 1217580, rappresentata, e P.IVA_3
difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello , dall'avv. Elio
Ludini (C.F. ), del Foro di Roma, il quale elegge domicilio, ai C.F._1
sensi dell'art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012 così come introdotto dal D.L. n. 90/2014, REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
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CP_3
E
[...]
(C.F. ), in qualità di Amministratore e l.r.p.t. CP_4 C.F._2
della ditta “ ( P. IVA , con sede legale in Controparte_5 P.IVA_4
DE (AV) alla Via Casamondisi n.1, ed elettivamente domiciliata in Montella alla Via Bonavitacola n. 25, presso lo studio dell'avv. Felice Pizza
( ), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all' C.F._3
atto costitutivo , e che dichiara di voler ricevere comunicazioni e avvisi alla PEC
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-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “ In via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 C.p.c.; 2) In via principale in accoglimento dell' appello, riformare parzialmente, la sentenza n. 1203/2022, resa dal Tribunale di Avellino, con ogni conseguente statuizione. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata : 1) “Voglia l'adita Corte, in via preliminare senza sospendere CP_4
l'esecutività della sentenza impugnata, rigettare l'appello, perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto;
vinte le spese e competenze di lite, maggiorate come per legge, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 C.p.c., per €.
20.000,00 o per la somma maggiore/minore che Vorrà determinare d'Ufficio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione in opposizione a precetto su atto di mutuo fondiario notificato in
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data 17/01/2022, l' conveniva in giudizio la Controparte_5 Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda di cui al presente atto e, per l'effetto, previa declaratoria urgente di sospensione di efficacia, dichiarare nullo il precetto per l' illegittima richiesta di somme non più dovute, ed in ogni caso con condanna della controparte al pagamento di spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.”. A sostegno delle proprie pretese, l'opponente adduceva l'illegittimità della somma richiesta dalla per come quantificate nell'atto di precetto in €. 805.729,43, posto Parte_1
che, in virtù di plurimi accordi transattivi intercorsi tra le parti e di asseriti pagamenti, dette somme non erano da ritenersi corrispondenti a quelle effettivamente ancora dovute da quantificare, invece, in € 350.000,00 al massimo. Allegava, inoltre, a riprova di quanto asserito, esclusivamente una scrittura privata datata il 26/04/2018 integrativa e modificativa di un precedente accordo, mai prodotto, del 05/03/2018. Ha ulteriormente lamentato, inoltre, la nullità del precetto per mancata indicazione delle spese e delle competenze legali, in quanto ivi non analiticamente quantificate;
chiedeva, pertanto, la nullità dell'atto di precetto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/06/2022 si costituiva in giudizio la Parte_1
contestando integralmente le avverse pretese e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Vinte le spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio ed acquisita la documentazione conferente, esaurita la fase istruttoria, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23/06/2022; precisate le stesse, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies
C.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con la sentenza n. 1203/2022, pubblicata il 30/06/2022, il Tribunale di Avellino, così provvedeva:
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a) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità del precetto opposto;
b) condannava l'opposta a pagare all'opponente, le spese di lite che, liquidava in €.
832,00 per esborsi ed €. 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Felice Pizza, dichiaratosi antistatario.
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA
Avverso detta pronuncia, la con citazione ritualmente notificata in Parte_1
data 25/10/2022 si appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Avellino, ha accolto l'opposizione e, ha dichiarato nullo il precetto in quanto la somma precettata non corrispondeva, all'effettivo debito residuo a carico della opponente società (odierna appellata) poiché, il primo giudice correttamente, evidenziava l'intervenuta rinegoziazione dell'originario mutuo fondiario, con scrittura privata stipulata in data 26 aprile 2018, con effetti sia nei confronti del debitore principale che, nei confronti dei garanti. L'appellante, sostiene, con un unico motivo di censura, articolato in più paragrafi che, il Tribunale non ha valutato correttamente la documentazione in atti;
lamenta inoltre, l'insufficiente e,
l'erronea motivazione, nonché l'errata e/o valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie e, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 C.p.c.
La società appellata resiste all'impugnazione, eccependone Controparte_5
l'inammissibilità e, nel merito l'infondatezza. Chiede, dunque, pertanto, respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge.
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 17/02/2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e, la causa veniva rinviata all'udienza del 12/04/
2024 per le precisazioni delle conclusioni.Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data, la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali
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e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Il precetto di cui all'art. 342 c.p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n.
13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (ved. Cass. n. 24464 del 04.11.
2020;Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del 9 febbraio 2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'impugnazione proposta dalla difesa di rivolge chiare, specifiche Parte_1
e pertinenti critiche alla sentenza gravata e quindi rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
Detto ciò, l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c. così come novellato dall'art.54 del D.L.n.83/2012, non merita accoglimento, per come in motivazione.
ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
2) Con il primo motivo di appello, anche se rubricato in più paragrafi, l'appellante lamenta, l'erronea e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata;
l'errata e carente valutazione ed interpretazione di atti e documenti di causa;
l'errata e/o omessa valutazione sui presupposti di fatto e di diritto, nonché l'errata interpretazione delle
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risultanze probatorie;
lamenta, inoltre, la violazione e la falsa applicazione degli artt.
115 e 116 C.p.c.
I primi tre motivi per come rubricati vanno esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi tra loro.
L'appellante ritiene che, la sentenza impugnata sia violativa di norme di legge, ma non chiarisce, quale sarebbero le norme di legge violate dal primo giudice.
Seppure con motivazione stringata, non appare a parere di questa Corte, che il primo giudice abbia fatto mal governo delle prove documentali allegata agli atti, e poste a base del suo convincimento.
La Corte ritiene che, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice (ex artt. 115 e 116 cpc,), il Tribunale ha correttamente valutato tutti gli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo, volti a dimostrare l'esistenza del fatto dichiarato dalle parti. In particolare, si ricorda, che il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dalle parti ( si ricorda, che la controversia verte essenzialmente su prove documentali, - scritture private e, clausole contrattuali -), difficilmente si può incorrere nell'errore della falsa interpretazione di norme di legge, atteso che, le predette clausole, inserite nelle scritture private, sono state poi derogate, e, modificate dalle stesse parti- mutuante e mutuatario-, e, risultano valutate, correttamente dal primo giudice, il quale ha esposto le proprie ragioni con gli elementi di prova acquisiti durante il processo.
Premesso che, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, osserva la Corte che, coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, si dimostra essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture.
Detto ciò e passando alla fattispecie per cui oggi è causa, si osserva che, il precetto
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(opposto) venne redatto ponendo a base un contratto di mutuo fondiario stipulato dalle odierne parti in causa;
il predetto contratto di mutuo fondiario, come correttamente rilevato dal primo giudice, non poteva essere posto a base del precetto come titolo esecutivo, e per l'importo intimato, atteso che, effettivamente nel corso degli anni si sono susseguite due scritture private la prima del 05.03.2018, con la quale, le parti sottoscrivono un accordo transattivo, per definire bonariamente le controversie tra loro insorte. Con essa si addiviene a rideterminare il debito in €. 850.000,00 e si programma l'adempimento in due tranche, la prima pressoché immediata riguardante la somma pari ad €. 500.000,00 e la seconda a mezzo dilazione concernente la somma residua di €. 350.000,00.
A differenza di quanto sostiene l'odierna appellante (pag. 12 dell'appello), l'atto di precetto fa riferimento, alla prima scrittura privata (di rinegoziazione del mutuo fondiario), e non alla seconda scrittura;
inoltre dall'importo intimato non risulta decurtato dalle somme incassate a scadenza per come stabilito nella seconda scrittura privata. Si osserva che, la seconda scrittura privata datata 26 aprile 2018, del seguente tenore letterale: atto modificativo ed integrativo della scrittura privata del 5.03.2018 :
Le pattuizioni contenute nei mentovati articoli vengono così trascritte:
art. 3) La somma offerta dovrà essere corrisposta all'Istituto di credito con le seguenti modalità:
a) La prima tranche pari ad €. 350.000,00 in un'unica soluzione, mediante assegno circolare non trasferibile all'ordine di ER CA Spa………la ER, acconsente alla restrizione dell'ipoteca per notar…..(ved. scrittura in atti)
b) Ulteriori €. 150.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2018 mediante assegno…..
La ER, acconsente, contestualmente, alla liberazione dei beni immobili dati in garanzia dall'ipoteca e dal pignoramento, per Notaio……..(ved. scrittura in atti);
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c) La restante somma di €. 350.000,00 entro i 24 mesi successivi mediane n. 23 versamenti d'importo non inferiore ad €. 1.500,00 cad. da effettuarsi mediante bonifico bancario alle coordinate…. E con saldo al 29 aprile 2020.
Ebbene dall'estratto conto della ER CA allegato agli atti, emerge che,
l'odierna appellata ha versato quanto pattuito (con la seconda scrittura), e risultano incassate. Tale operazione bancaria viene confermata ( anche, nel verbale di causa nel giudizio di primo grado dalla stessa ER CA, la quale dichiara di aver incassato la complessiva somma di €. 500.000,00), e, quindi dal capitale rinegoziato pari ad €. 850.000,00, il creditore avrebbe dovuto decurtare l'importo di €.500.00,00, e poi procedere per il recupero della rimanente debitoria, equivalente più o meno a 350.000,00€, se ne avesse avuto titolo.
Si osserva che, venuto meno l'atto di mutuo e, le clausole in esso contenute ( con la rinegoziazione del mutuo con la prima scrittura e, la seconda modificativa della prima), nessuna accusa, può essere rivolta al primo giudice, per la sua statuizione, difatti il Tribunale correttamente ha evidenziato che :“solo con le note di precisazione, la cessionaria riconosce il pagamento dei 500.000,00€ (ma ciò emerge anche dall'estratto conto della ER allegato agli atti), l'opposta ritiene di avere portato in deconto tale somma già in precetto (tale decurtazione non emerge dall'impugnato precetto ved. atto). Essa – opposta- erroneamente, ribadisce il diritto di agire in executivis sulla base del mutuo fondiario in ragione del fatto che, la transazione non sarebbe stata adempiuta quanto ai 350.00,00 euro residui, ivi indicati come dovuti, e di conseguenza si sarebbe risolta”.
Ciò non corrisponde al vero, in quanto agli atti non risulta allegata, alcuna risoluzione contrattuale espressa anche per i restanti €. 350.000,00 (quelli “da versare entro i 24 mesi successivi mediante n. 23 versamenti”); correttamente come anche rilevato dal primo giudice, la cessionaria non poteva agire, per l'intera somma di cui all'originario mutuo fondiario, divenuto inefficace a seguito della
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contrattazione successiva avvenuta tra tutte le parti (debitore principale e garanti- sul punto ved. scrittura privata del 5 marzo 2018).
L'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, non trova conferma, in quanto la documentazione contabile e le scritture private, sono state esaminate e, valutate dal primo giudice;
l'appellante insiste nel ritenere che, vi sia stata risoluzione della transazione del 2018. Sul punto, si ribadisce che, l'accordo (stilato con la seconda scrittura) modificativo ed integrativo, prevedeva, all'art. 3, lett. c, secondo capoverso : “Le parti specificano che, in mancanza del versamento dell'ulteriore importo di €. 150.000,00 nei termini stabiliti, la transazione potrà essere risolta in forza di comunicazione unilaterale della BPER la quale riacquisterà il diritto di far valere l'intera sua creditoria come riveniente dai relativi titoli costitutivi, e potrà trattenere l'importo di €. 350.000,00 ricevuto, imputando al suo maggiore avere come per legge”.
In primis si osserva che tale importo di €. 150.000,00, risulta versato ed incassato, in secondo luogo, si evidenzia che, agli atti non risulta alcuna comunicazione di risoluzione contrattuale, in forza di una clausola specifica ed espressa, e né poteva esserci, avendo l'odierna appellata versato la seconda tranche pari ad €. 150.000,00 per come stabilito nella seconda scrittura privata (ved. estratto conto), riportata a scarico capitale €. 350.000,00 valuta 04/10/2018; scarico capitale €. 150.000,00 valuta 04/10/2018 ( somma complessiva pari ad €. 500.000,00. Alla luce di tali adempimenti, l'odierna appellante non può dolersi della mancata previsione di una tale clausola specifica ed espressa per i restanti €. 350.000,0, quelli da versare entro i 24 mesi successivi, alla cancellazione dell'ipoteca e, con saldo al 29 aprile 2020.
In conclusione, essendo tale la situazione negoziale tra le parti il creditore per agire in via esecutiva sulla base del mutuo fondiario del 2006 doveva prima ottenere – un titolo esecutivo- con la risoluzione della transazione del 2018, cosa non emersa nel giudizio di primo grado e, né in questa sede, e non risulta provata che,
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materialmente sia avvenuta la risoluzione contrattuale della seconda scrittura privata, e che in verità non è neppure dedotta in precetto.
Più precisamente si osserva che, in assenza della risoluzione contrattuale transatta, la cessionaria per agire in via esecutiva doveva indispensabilmente produrre atti prodromici (come la previsione di un ulteriore clausola risolutiva espressa e, conseguente l'avvenuta comunicazione di tale risoluzione); la ER CA non poteva e non può agire in executivis sulla base dell'originario mutuo fondiario o delle pattuizioni in esso previste, essendo, naturalmente, venuto meno proprio con gli accordi successivi, e da ultimo quello del 26 aprile 2018, modificativo ed integrativo di quello del 05.marzo 2018.
Effettivamente, venuto meno il titolo esecutivo (contratto di mutuo fondiario), la cessionaria non poteva intimare e fare precetto, per l'intera somma, per come ha agito, per cui avrebbe dovuto, invocare la risoluzione della seconda scrittura privata del 26 aprile 2018 con una comunicazione unilaterale,(risoluzione non presente agli atti -ved. secondo capoverso della lettera © della predetta-) Infine, non coglie nel segno la doglianza secondo la quale il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che, la scrittura privata del 26.04.2018 aveva ad oggetto “non soltanto le posizioni dei garanti, ma anche la posizione della debitrice principale”; sul punto si osserva che, la scrittura ha avuto ad oggetto tutti i rapporti scaturenti dal mutuo fondiario del 2006, ovverosia i rapporti di garanzia accessori, nonché, il rapporto principale, intendendosi, ovviamente, non solo la posizione della debitrice principale, ma la rideterminazione del debito residuo e, il programma di rientro, come in essa concordato.
I motivi risultano infondati.
Passando al terzo motivo di censura, l'appellante si duole dell'errata valutazione ed interpretazione delle clausole contrattuali.
A precisazione di quanto già evidenziato dal primo giudice, sul punto si richiama, quanto già sopra evidenziato, e cioè che, con la scrittura del 26/04/2018 (
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modificativa ed integrativa di quella del 05/03/2018), le parti hanno concordato di riscrivere “ le pattuizioni contenute negli artt. 3 e 4” della precedente transazione, ragion per cui è venuta meno la condizione risolutiva espressa, con esclusiva applicazione di quella risolutiva concordata in seguito per l'eventuale mancata versamento della seconda tranche da 150.000,00€, e cioè “la transazione potrà essere risolta in forza di comunicazione unilaterale della ER CA, la quale riacquisterà il diritto di far valere l'intera sua creditoria come riveniente dai relativi titoli costitutivi e potrà trattenere l'importo di €. 350.000,00 ricevuto, imputandolo al suo maggiore avere.”
Come sopra evidenziato, tale comunicazione, non risulta agli atti, e né poteva esserci avendo l'odierna appellata regolarmente versato l'importo pattuito di €.
150.000,00, a nulla valendo il mancato versamento dei successivi €.350.000,00, da versare entro i 24 mesi successivi mediante n. 23 versamenti, ritenuto che, non vi
è alcuna previsione in tal senso.
I motivi risultano infondati.
Passando all'ultimo motivo di censura, l'appellante si duole della violazione dell'art. 112 C.p.c. – omessa pronuncia-.
Il motivo genericamente sollevato, è inammissibile.
In conclusione, esaminati gli atti, ritiene questo Collegio, che, la motivazione adottata dal primo giudice, seppure stringata, viene condivisa, risultando immune da vizi logici, e sulla base degli elementi probatori correttamente ha accertato e dichiarato nullo il precetto.
DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato con la condanna della stessa, per il principio Parte_1
della soccombenza, al pagamento in favore della appellata società delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento
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Ottava sezione civile
( da €. 520.001 a 1.000.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della appellata società che liquida, in complessivi €. 18.511,00 per Controparte_5
compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 11 aprile 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(RI NN De LC) (Antonio Quaranta)
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