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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
A seguito dell'udienza del 18 settembre 2025, svolta in modalità cartolare, nella causa R.G.
6752/2025, promossa da , nata a [...], il [...], C.F. TE C.F._1
, nella qualità di genitore e amministratore di sostegno del figlio , nato a
[...] PA
Palermo, il 29 marzo 1992, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_2
Impiduglia Giuseppe e domiciliata presso il suo Studio, sito in Palermo, via Oberdan, 5
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis Controparte_2 in Palermo, Piazza Marian n. 39 (Pal. Rostagno), presso la sede dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cannarozzo
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs 150/11 e art. 3, L. 67/06, depositato in cancelleria il 3 giugno 2025, ritualmente notificato alla controparte, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, in data 11 giugno 2025, , in proprio e quale TE genitore ed amministratore di sostegno del figlio , rappresentata e difesa dall'avv. PA
Giuseppe Impiduglia, ha convenuto in giudizio il , chiedendo, in sintesi, volersi Controparte_2 ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore del figlio, affetto da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel
Piano Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 19 dicembre 2024; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla ricorrente, in proprio e per il disabile da essa rappresentato in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive delle parti.
- La ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L. 328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” del figlio (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 19 dicembre 2024; - Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 28 agosto 2025, nota con cui la “ , con sede legale in Roma, comunica “la Controparte_3 disponibilità da domani 12 agosto p.v. per l'attivazione urgente del Sig. per il PA
CSE 5 gg a settimana con pranzo”.
- In data 16 settembre 2025, si costituiva in giudizio il resistente, deducendo la CP_2 correttezza e tempestività della condotta del il quale sarebbe stato impedito nella CP_2 tempestiva attuazione del Piano personalizzato solo per mancata integrazione della documentazione da parte della ricorrente. Tuttavia, tale assunto non risulta suffragato da alcuna fonte di prova.
- Sulla base delle deduzioni di parte ricorrente, come trasposte nelle note d'udienza del 28 agosto 2025, devesi presumere che la ricorrente abbia conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito dei documenti richiamati da parte della difesa della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nata a [...], il TE
12 maggio 1972, nella qualità di genitore e amministratore di sostegno del figlio _1
, nato a [...], il [...], nei confronti del , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs 150/11 e art. 3, L. 67/06, notificato l'11 giugno 2025, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da TE
, nata a [...], il [...], nella qualità di genitore e amministratore di
[...] sostegno del figlio , nato a [...], il [...], e nei confronti del PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. Controparte_2
281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs 150/11 e art. 3, L. 67/06, notificato l'11 giugno
2025;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente dalla domanda al 12 agosto 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 30 settembre 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna