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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65129/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65129/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANDRISANI LUCA, elettivamente domiciliato in Via Cataldo Nitti, 12 74123 Taranto ITALIA, presso il difensore avv. ANDRISANI LUCA
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSINI Controparte_1 P.IVA_2
CESARE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO CROCE 6
ROMA C/O AVV. CHIARA TREMENTOZZI, presso il difensore avv. GRASSINI
CESARE GIOVANNI PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 18/10/2022 (doc. 3), la società
– in persona del legale rappresentante pro tempore - Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15627/2022, del 7/09/2022
(Rg. n. 51535/2022 - doc. 4) emesso in favore di dal Tribunale di Controparte_1
Roma in data 7/09/2022 e notificato in data 8/09/2022, con il quale veniva ingiunto al debitore il pagamento della somma di € 10.614,44, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 4 A sostegno dell'opposizione proposta ha lamentato: 1) l'inesistenza della prova della pretesa creditoria;
2) la rilevazione stimata dei consumi, non concretamene ed effettivamente riscontrati, afferenti al periodo di chiusura dettata dalla normativa emergenziale;
3) la temerarietà e dannosità della lite esperita con conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c. L'opponente, a tal fine, rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. revocare, annullare e privare di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ed in ogni caso rigettare la domanda formulata da perché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, 2. accertato che le bollette di fornitura di energia elettrica sono state emesse sulla base di consumi stimati e non effettivi e reali, respingere in toto la pretesa di pagamento avanzata dalla società opposta, stante l'assoluta inesistenza, certezza e liquidità della pretesa creditoria asseritamente vantata da 3. Condannare ex art. Controparte_1 Controparte_1
96 c.p.c., al risarcimento dei danni da c.d. “lite temeraria” cagionati alla società opponente, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di Euro 10.000,00, ovvero negli importi diversi, minori o maggiori, ritenuti di giustizia.
4. Condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori ex lege, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipante.”.
Si costituiva in giudizio la società contestando integralmente Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insistendo per la conferma dell'opposto decreto con integrale rigetto dell'opposizione.
Deduceva che in base all'art. 2710 c.c., i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa; che i documenti posti a corredo della pretesa creditoria avanzata da in via monitoria, come integrati da quelli che in CP_1 questa sede si producono e verranno prodotti nelle sedi a ciò deputate, fugano ogni dubbio circa la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della stessa che le fatture stesse riportavano fedelmente i periodi e le consistenze dei consumi nella sezione “Riepilogo Letture/Consumi”, in ossequio a quanto previsto dalle Delibere di settore sulla “trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas e di elettricità”. Che le bollette medesime riportano, infatti, il dettaglio relativo al prezzo unitario, al periodo di riferimento, ai corrispettivi ed oneri aggiuntivi previsti, dispacciamento, il tutto con analitica descrizione degli addebiti.
A ciò aggiungeva che le bollette oggetto di contestazione nel presente procedimento non sono da considerarsi come semplici fatture unilaterali poiché attestano il luogo dove viene fornito il servizio e garantiscono anche adeguatamente l'esatta determinazione del quantum debeatur in quanto i consumi vengono registrati da apposito contatore e le tariffe sono soggette a vigilanza dell'autorità amministrativa.
pagina 2 di 4 L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, sebbene in seguito all'opposizione, con l'istaurazione di un giudizio contenzioso a cognizione piena, il valore probatorio delle fatture commerciali unilaterali, pur idonee a ottenere l'ingiunzione, non può ritenersi equivalente a quello di una prova scritta, va tuttavia evidenziato che tali fatture, diversamente da quanto in modo reiterato afferma l'opponente, non costituiscono il risultato di una valutazione prudenziale e presuntiva dei consumi stimati, ma contengono il riferimento alla lettura del contatore effettuata dal distributore, con indicazione analitica dei consumi accertati per ciascun mese di fatturazione e della data della lettura.
Peraltro, deve ritenersi che tali fatture – oltre che per il valore di prova liberamente apprezzabile delle fatture commerciali corrispondenti alle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori, in quanto regolarmente tenute e vidimate - in quanto regolarmente recapitate e non tempestivamente contestate stragiudizialmente da parte dell'odierna opponente, con richiesta di verifica del funzionamento del contatore, possono per tale motivo costituire prova idonea non solo dell'an debeatur, qui incontestato, del diritto al pagamento del corrispettivo pattuito della somministrazione di energia elettrica, ma anche del quantum debeatur, e ciò anche in applicazione dellla regola di giudizio di cui all'art. 115, c.p.c.
In proposito, deve ricordarsi infatti che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità (Cassazione, ordinanza n. 297 del 09/01/2020) in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); mentre incombe, invece, sul gestore l'onere – deve intendersi solo in caso di tempestiva e circostanziata contestazione - di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante (e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite).
Ebbene, nel caso in esame, non è stata fornita da parte dell'opponente alcuna dimostrazione dell'aver tempestivamente contestato l'entità delle somme via via fatturate, sulla base delle letture riportate o anche sulla base di quelle precedenti e l'unica generica contestazione sull'attendibilità delle rilevazioni, effettuata a quanto risulta per la prima volta dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, è connessa ad un elemento logico presuntivo – quello della pandemia – scarsamente significativo, dal momento che nell'arco di tempo a cui fanno riferimento le fatture (dal novembre del 2020 all'ottobre del 2021) non risulta dimostrata la dedotta cessazione pagina 3 di 4 dell'attività dell'esercizio, per effetto di provvedimenti autoritativi del governo (che risultano esser stati emessi precedentemente e successivamente) e dunque risulta del tutto non documentata né circostanziata la manifesta sproporzione dei consumi, che in base a quanto sostenuto dall'opponente renderebbe l'attività di fatturazione e di lettura oggetto di ingiunzione inverosimile e inattendibile.
Deve pertanto rigettarsi l'opposizione.
L'opponente deve essere condannato al pagamento in favore della società opposta delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna la '73 , in persona del legale Pt_1 Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre IVA, CP e 15% rimborso spese generali.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65129/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANDRISANI LUCA, elettivamente domiciliato in Via Cataldo Nitti, 12 74123 Taranto ITALIA, presso il difensore avv. ANDRISANI LUCA
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSINI Controparte_1 P.IVA_2
CESARE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO CROCE 6
ROMA C/O AVV. CHIARA TREMENTOZZI, presso il difensore avv. GRASSINI
CESARE GIOVANNI PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 18/10/2022 (doc. 3), la società
– in persona del legale rappresentante pro tempore - Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15627/2022, del 7/09/2022
(Rg. n. 51535/2022 - doc. 4) emesso in favore di dal Tribunale di Controparte_1
Roma in data 7/09/2022 e notificato in data 8/09/2022, con il quale veniva ingiunto al debitore il pagamento della somma di € 10.614,44, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 4 A sostegno dell'opposizione proposta ha lamentato: 1) l'inesistenza della prova della pretesa creditoria;
2) la rilevazione stimata dei consumi, non concretamene ed effettivamente riscontrati, afferenti al periodo di chiusura dettata dalla normativa emergenziale;
3) la temerarietà e dannosità della lite esperita con conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c. L'opponente, a tal fine, rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. revocare, annullare e privare di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ed in ogni caso rigettare la domanda formulata da perché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, 2. accertato che le bollette di fornitura di energia elettrica sono state emesse sulla base di consumi stimati e non effettivi e reali, respingere in toto la pretesa di pagamento avanzata dalla società opposta, stante l'assoluta inesistenza, certezza e liquidità della pretesa creditoria asseritamente vantata da 3. Condannare ex art. Controparte_1 Controparte_1
96 c.p.c., al risarcimento dei danni da c.d. “lite temeraria” cagionati alla società opponente, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di Euro 10.000,00, ovvero negli importi diversi, minori o maggiori, ritenuti di giustizia.
4. Condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori ex lege, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipante.”.
Si costituiva in giudizio la società contestando integralmente Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insistendo per la conferma dell'opposto decreto con integrale rigetto dell'opposizione.
Deduceva che in base all'art. 2710 c.c., i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa; che i documenti posti a corredo della pretesa creditoria avanzata da in via monitoria, come integrati da quelli che in CP_1 questa sede si producono e verranno prodotti nelle sedi a ciò deputate, fugano ogni dubbio circa la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della stessa che le fatture stesse riportavano fedelmente i periodi e le consistenze dei consumi nella sezione “Riepilogo Letture/Consumi”, in ossequio a quanto previsto dalle Delibere di settore sulla “trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas e di elettricità”. Che le bollette medesime riportano, infatti, il dettaglio relativo al prezzo unitario, al periodo di riferimento, ai corrispettivi ed oneri aggiuntivi previsti, dispacciamento, il tutto con analitica descrizione degli addebiti.
A ciò aggiungeva che le bollette oggetto di contestazione nel presente procedimento non sono da considerarsi come semplici fatture unilaterali poiché attestano il luogo dove viene fornito il servizio e garantiscono anche adeguatamente l'esatta determinazione del quantum debeatur in quanto i consumi vengono registrati da apposito contatore e le tariffe sono soggette a vigilanza dell'autorità amministrativa.
pagina 2 di 4 L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, sebbene in seguito all'opposizione, con l'istaurazione di un giudizio contenzioso a cognizione piena, il valore probatorio delle fatture commerciali unilaterali, pur idonee a ottenere l'ingiunzione, non può ritenersi equivalente a quello di una prova scritta, va tuttavia evidenziato che tali fatture, diversamente da quanto in modo reiterato afferma l'opponente, non costituiscono il risultato di una valutazione prudenziale e presuntiva dei consumi stimati, ma contengono il riferimento alla lettura del contatore effettuata dal distributore, con indicazione analitica dei consumi accertati per ciascun mese di fatturazione e della data della lettura.
Peraltro, deve ritenersi che tali fatture – oltre che per il valore di prova liberamente apprezzabile delle fatture commerciali corrispondenti alle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori, in quanto regolarmente tenute e vidimate - in quanto regolarmente recapitate e non tempestivamente contestate stragiudizialmente da parte dell'odierna opponente, con richiesta di verifica del funzionamento del contatore, possono per tale motivo costituire prova idonea non solo dell'an debeatur, qui incontestato, del diritto al pagamento del corrispettivo pattuito della somministrazione di energia elettrica, ma anche del quantum debeatur, e ciò anche in applicazione dellla regola di giudizio di cui all'art. 115, c.p.c.
In proposito, deve ricordarsi infatti che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità (Cassazione, ordinanza n. 297 del 09/01/2020) in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); mentre incombe, invece, sul gestore l'onere – deve intendersi solo in caso di tempestiva e circostanziata contestazione - di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante (e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite).
Ebbene, nel caso in esame, non è stata fornita da parte dell'opponente alcuna dimostrazione dell'aver tempestivamente contestato l'entità delle somme via via fatturate, sulla base delle letture riportate o anche sulla base di quelle precedenti e l'unica generica contestazione sull'attendibilità delle rilevazioni, effettuata a quanto risulta per la prima volta dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, è connessa ad un elemento logico presuntivo – quello della pandemia – scarsamente significativo, dal momento che nell'arco di tempo a cui fanno riferimento le fatture (dal novembre del 2020 all'ottobre del 2021) non risulta dimostrata la dedotta cessazione pagina 3 di 4 dell'attività dell'esercizio, per effetto di provvedimenti autoritativi del governo (che risultano esser stati emessi precedentemente e successivamente) e dunque risulta del tutto non documentata né circostanziata la manifesta sproporzione dei consumi, che in base a quanto sostenuto dall'opponente renderebbe l'attività di fatturazione e di lettura oggetto di ingiunzione inverosimile e inattendibile.
Deve pertanto rigettarsi l'opposizione.
L'opponente deve essere condannato al pagamento in favore della società opposta delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna la '73 , in persona del legale Pt_1 Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre IVA, CP e 15% rimborso spese generali.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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