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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/10/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E Pt_1
A R I A Z Z A G I U D I C E Parte_2 Pt_3
E Parte_4 Parte_5
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_6 Parte_7
STEFANO ROMANO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4 ottobre 2024, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli e , ormai Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_6 Parte_7 hanno contratto matrimonio in Campobello di Mazara il 17/08/1985 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Campobello di Mazara al n. 68, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Campobello di Mazara;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 09/10/2024
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E Pt_1
A R I A Z Z A G I U D I C E Parte_2 Pt_3
E Parte_4 Parte_5
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_6 Parte_7
STEFANO ROMANO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4 ottobre 2024, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli e , ormai Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_6 Parte_7 hanno contratto matrimonio in Campobello di Mazara il 17/08/1985 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Campobello di Mazara al n. 68, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Campobello di Mazara;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 09/10/2024
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o