Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1333/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F.: ) residente a [...]Parte_1 C.F._1
di Piave (VE), in Via Code, n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv.to Rodolfo Marigonda del Foro di Venezia
(pec: , presso il cui studio – sito in Jesolo (VE), Via Barracuda Email_1
5/1 – è elettivamente domiciliata;
-ricorrente- contro
, nato a [...]à di Piave, il 26 aprile 1968, (C.F. ), residente CP_1 C.F._2
in San Donà di Piave, Via Code, n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Padovano del Foro di
Pordenone ( , presso il cui studio – sito in Caorle (VE), Via Regina Email_2
Cornaro n. 8 – è elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in data 26 e 29 novembre 2024, in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025, che di seguito si riproducono:
1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) disporsi l'affido condiviso del figli con collocazione prevalente e residenza presso Persona_1
la madre;
3) disporsi che il padre abbi la facoltà di vedere e tenere con sè il figlio un pomeriggio la settimana da concordarsi tra i coniugi compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive, lavorative e ludiche del figlio stesso, oltre ad un fine settimana a settimane alterne;
4) disporsi che il padre possa trascorrere 4 (quattro) giorni durante le vacanze invernali con il figlio e 4 (quattro) giorni durante le vacanze di Natale e Pasqua ad anni alterni incluso il giorno di Natale
e Pasqua dandosi atto che, quando un genitore trascorrerà il giorno di Natale di Pasqua con il figlio, Per_ l'altro trascorrerà con quest'ultimo quello di Santo Stefano ngelo, nonché due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi tra i coniugi;
5) assegnarsi la casa coniugale sita in San Donà di Piave (VE) Via Code N. 3 e più precisamente: NCEU
- COMUNE Dl SAN DONA' Dl PIAVE FOGLIO 56 Mappale Numero I (uno) Sub I0 (dieci) Viale
Primavera N. 1 rectius Via Code N.3/3 - Piano 1-2 - zona Censuaria 3 - Cat. Cat. A/3 - Cl. 4 vani
5,0 R.C.: 284,05 con gli arredi e corredi della stessa alla mogli in considerazione Parte_1
di quanto disposto al punto 2);
6) disporsi che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figli la Per_1
somma di Euro 750,00 rivalutabili annualmente su base ISTAT e la sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo 20.09.2019 firmato tra il Presidente del
Tribunale di Venezia e il Presidente del C.O.A. di Venezia denominato "Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone" , articoli 15 (spese straordinarie) art. 16 (spese straordinarie);
7) disporsi che l'assegno unico e universale spetti per l'intero al genitore prevalentemente collocatario;
8) disporsi che le detrazioni per figli a carico siano effettuate, secondo la normativa vigente da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse;
9) disporsi che la somma di cui al punto 6) verrà corrisposta dal marito entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con bonifico bancario sul c/c. intestato alla moglie, obbligandosi il marito a dare disposizione alla propria banca di provvedere al pagamento mensile di cui sopra con bonifico periodico con valuta fissa al 5 (cinque) di ogni mese”. R.G. 1333/2024
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE esaminato il ricorso per separazione presentato da contro in data Parte_1 CP_1
23.01.2024; vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 17.06.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Jesolo in data 25.09.1999, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Jesolo dell'anno 1999, alla parte II, serie A, atto n. 33 e che dall'unione sono nati due figli (nata a [...]à di Piave, il 26.06.2001) e Persona_3 Per_1
(nato a [...]à di Piave, il 18.11.2006).
[...]
considerato che le parti, prima dell'udienza di prima comparizione del 4.07.2024 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.;
ritenuto che, a seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo ed era fissata la nuova udienza cartolare del 3.12.2024, in cui le parti confermavano le condizioni di cui sopra,
sicchè la causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.;
preso atto dell'intervento del P.M., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
ritenuto che le condizioni congiunte risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e apparendo, anzi, rispondenti all'interesse dei figli, oggi entrambi maggiorenni;
ritenuto che, alla luce della concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Jesolo in data 25.09.1999, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Jesolo dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 33; R.G. 1333/2024
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 1.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero