Articolo 3 della Legge 13 agosto 1984, n. 462
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 agosto 1984
Art. 3.
Gli aventi diritto, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 , ai contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ; possono rinunciarvi optando entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge.
Entrata in vigore il 17 agosto 1984