Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1337
TAR
Sentenza 18 agosto 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità; omessa pronuncia e difetto di motivazione

    Il TAR ha correttamente affermato che l'epoca del vincolo è ininfluente se questo è ancora vigente al momento della valutazione della domanda di sanatoria. L'inclusione dell'immobile nel vincolo non implica una valutazione positiva della sua compatibilità. La censura all'atto di apposizione del vincolo doveva essere fatta valere tempestivamente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, irragionevolezza, carenza di motivazione; omessa pronuncia

    La Soprintendenza dispone di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto. La motivazione fornita è idonea a esprimere le ragioni di incompatibilità. La presunta non visibilità dell'edificio non è dirimente, poiché il vincolo tutela anche il decoro e l'unitarietà del bene.

  • Rigettato
    Insufficienze e illogicità della motivazione; violazione dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985; eccesso di potere per contraddittorietà tra atti; violazione del principio dell’affidamento

    L'inerzia dell'Amministrazione non genera affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, né consente la formazione di un parere favorevole tacito. Il silenzio-assenso non si applica a immobili in zone sottoposte a vincolo.

  • Rigettato
    Errata interpretazione del PAT e del PI del Comune di Costermano; illogicità della motivazione e contraddittorietà tra atti amministrativi

    Gli strumenti urbanistici generali non hanno efficacia autorizzatoria rispetto all'opera in questione. Il diniego è motivato dall'incompatibilità con lo specifico vincolo, a prescindere dalla disciplina urbanistica.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 e del principio di partecipazione; illogicità e irragionevolezza della motivazione

    Il Comune ha attivato l'interlocuzione con i ricorrenti e, nella determinazione finale, ha esplicitato le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni. La Pubblica Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singolo punto, ma può limitarsi a una replica che faccia intendere le motivazioni del mancato accoglimento.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è infondata, stante la legittimità del provvedimento impugnato. Il risarcimento non può prescindere dalla valutazione della spettanza del bene della vita richiesto inizialmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1337
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1337
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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