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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 20638/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20638 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall' avv. FINELLI GIOVANNI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato,
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
n.45, non costituita,
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in Napoli il 05.12.1998, dalla cui unione nascevano i figli ( nata a [...] il [...]), , ( nata Persona_1 Persona_2
a Napoli il 12.11.2004) e ( nata a [...] il [...]), che la figlia Persona_3
era divenuta economicamente autosufficiente e conviveva presso la dimora della Per_1 nonna materna, che le figlie e non erano economicamente autosufficienti e Per_3 Per_2 convivevano con la madre, che il rapporto coniugale era andato progressivamente deteriorandosi e che entrambi i coniugi avevano abbandonato la casa coniugale, che durante la separazione di fatto la resistente aveva intrapreso una relazione con un altro uomo dalla quale era nata una figlia, chiedeva pronunciarsi la separazione, disporre l'affido condiviso delle figlie e con collocamento delle stesse presso la dimora materna e Per_2 Per_3 determinazione di un calendario di visita paterno, disporsi un assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre di 300,00€ mensili stante la condizione disoccupazione del ricorrente.
All'udienza del 26.11.2021 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione delle Per_2 Per_3 stesse presso il domicilio materno, determinava un calendario di frequentazioni padre – figlie e poneva a carico del ricorrente la somma mensile di 350,00€ quale contributo al mantenimento delle figlie.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva la resistente sebbene regolarmene citata.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e, all'udienza cartolare del
20.03.2025 veniva riservata al Collegio per la decisione con termine ex art. 190 c.p.c. di giorni
20 per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di contributo al mantenimento delle due figlie ( nata a Persona_3
Napoli il 29.01.2007) e ( nata a [...] il [...]) Persona_2
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenute maggiorenni entrambe le figlie,
di anni 18 e i anni 20, ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido Per_3 Per_2 delle stesse deve ritenersi tacitamente caducato.
Tanto premesso, essendo le due figlie maggiorenni economicamente non autosufficienti, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
In ordine alla misura dell'assegno di mantenimento per le due figlie a carico del padre, pur in assenza di documentazione fiscale dei redditi del ricorrente il quale in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di aver perso il lavoro e di percepire il Reddito di
Cittadinanza, tenuto conto della giovane età dello stesso e della sua naturale attitudine a svolgere attività lavorativa nonché delle notorie esigenze di vita e di relazione di due ragazze di 18 e 20 anni , si stima congrua, all'attualità, la somma mensile di € 400,00 da ripartirsi in ugual misura tra le aventi diritto e da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026.
Va, altresì, confermato l'obbligo per il padre di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie per le figlie come da Protocollo del Tribunale di Napoli, purché concordate e debitamente documentate.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Pone a carico di la somma mensile di 400,00€ quale Parte_2 contributo al mantenimento delle due figlie e da corrispondersi a Per_3 Per_2 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale come per legge,
[...] oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.128 , parte I s. , sez. Q, , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 ).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20638 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall' avv. FINELLI GIOVANNI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato,
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
n.45, non costituita,
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in Napoli il 05.12.1998, dalla cui unione nascevano i figli ( nata a [...] il [...]), , ( nata Persona_1 Persona_2
a Napoli il 12.11.2004) e ( nata a [...] il [...]), che la figlia Persona_3
era divenuta economicamente autosufficiente e conviveva presso la dimora della Per_1 nonna materna, che le figlie e non erano economicamente autosufficienti e Per_3 Per_2 convivevano con la madre, che il rapporto coniugale era andato progressivamente deteriorandosi e che entrambi i coniugi avevano abbandonato la casa coniugale, che durante la separazione di fatto la resistente aveva intrapreso una relazione con un altro uomo dalla quale era nata una figlia, chiedeva pronunciarsi la separazione, disporre l'affido condiviso delle figlie e con collocamento delle stesse presso la dimora materna e Per_2 Per_3 determinazione di un calendario di visita paterno, disporsi un assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre di 300,00€ mensili stante la condizione disoccupazione del ricorrente.
All'udienza del 26.11.2021 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione delle Per_2 Per_3 stesse presso il domicilio materno, determinava un calendario di frequentazioni padre – figlie e poneva a carico del ricorrente la somma mensile di 350,00€ quale contributo al mantenimento delle figlie.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva la resistente sebbene regolarmene citata.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e, all'udienza cartolare del
20.03.2025 veniva riservata al Collegio per la decisione con termine ex art. 190 c.p.c. di giorni
20 per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di contributo al mantenimento delle due figlie ( nata a Persona_3
Napoli il 29.01.2007) e ( nata a [...] il [...]) Persona_2
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenute maggiorenni entrambe le figlie,
di anni 18 e i anni 20, ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido Per_3 Per_2 delle stesse deve ritenersi tacitamente caducato.
Tanto premesso, essendo le due figlie maggiorenni economicamente non autosufficienti, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
In ordine alla misura dell'assegno di mantenimento per le due figlie a carico del padre, pur in assenza di documentazione fiscale dei redditi del ricorrente il quale in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di aver perso il lavoro e di percepire il Reddito di
Cittadinanza, tenuto conto della giovane età dello stesso e della sua naturale attitudine a svolgere attività lavorativa nonché delle notorie esigenze di vita e di relazione di due ragazze di 18 e 20 anni , si stima congrua, all'attualità, la somma mensile di € 400,00 da ripartirsi in ugual misura tra le aventi diritto e da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026.
Va, altresì, confermato l'obbligo per il padre di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie per le figlie come da Protocollo del Tribunale di Napoli, purché concordate e debitamente documentate.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Pone a carico di la somma mensile di 400,00€ quale Parte_2 contributo al mantenimento delle due figlie e da corrispondersi a Per_3 Per_2 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale come per legge,
[...] oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.128 , parte I s. , sez. Q, , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 ).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino