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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 723/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6446/2022 depositato il 01/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1695/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 27/04/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000727787 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000727787 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1695/2022 della CGT di primo grado di Siracusa, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29820199000727787.
L'appello è stato notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ma non è stato evocato in giudizio l'ente impositore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, nei confronti del quale sono state dedotte censure relative all'avviso di accertamento presupposto.
Controdeduzioni Ader: L'appellata eccepisce il difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito, ribadendo che l'appellante avrebbe dovuto chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate. Chiede il rigetto dell'appello e, in subordine, la manleva da parte dell'ente impositore.
***
Con Ordinanza interlocutoria (10/07/2025) Il Collegio ha rilevato che l'appellante non ha chiamato in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, pur avendo dedotto vizi relativi all'avviso di accertamento emesso da tale ente. Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/92, è stato ordinato di integrare il contraddittorio entro 30 giorni, con rinvio dell'udienza.
L'appellante non osservava i termini per la chiamata di terzo “… onera l'appellante di chiamare in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Siracusa entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia al 30.10.25). L'ordinanza veniva notificata in data 12.7.25 L'appellante non rispettava i termini concessi e solo in data 16.10.25:
- notificava al terzo la chiamata di terzo
-depositava memoria con cui cui riteneva l'ordinanza n°2156/2025 del 10.07.2025, illegittimamente emessa pur non chiedendone espressamente la revoca
Notificava istanza per udienza da remoto
L'appello è inammissibile
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'appellante non rispettava i termini concessi e solo in data 16.10.25:
- notificava al terzo la chiamata di terzo
-depositava memoria con cui cui riteneva l'ordinanza n°2156/2025 del 10.07.2025, illegittimamente emessa, pur non chiedendone espressamente la revoca. Poi notificava istanza per udienza da remoto
Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992, nei giudizi tributari sussiste litisconsorzio necessario quando le questioni attengono alla legittimità dell'atto impositivo. Nel caso di specie, l'appellante ha fondato le proprie doglianze sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle Entrate, senza tuttavia chiamare in causa tale ente.
La Corte, con ordinanza interlocutoria del 10/07/2025, ha disposto l'integrazione del contraddittorio entro il termine di legge, ma l'appellante non vi ha ottemperato, ponendo in essere una condotta elusiva . non eseguendola entro i termini concessi, e depositando una memoria con cui riteneva la stessa illegittima.
Di fatto l'Agenzia non è stata messa nelle condizioni di costituirsi tempestivamente in giudizio
Il comportamento della parte appellante - del tutto opaco e contraddittorio - ha alterato il principio cardine del contraddittorio ,estromettendo dal giudizio l'ente impositore.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 700,00 oltre accessori di legge a favore di ADER. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello proposto da Ricorrente_1; conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 700,00 a favore di ADER. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Palermo, 30.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6446/2022 depositato il 01/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1695/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 27/04/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000727787 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820199000727787 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1695/2022 della CGT di primo grado di Siracusa, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29820199000727787.
L'appello è stato notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ma non è stato evocato in giudizio l'ente impositore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, nei confronti del quale sono state dedotte censure relative all'avviso di accertamento presupposto.
Controdeduzioni Ader: L'appellata eccepisce il difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito, ribadendo che l'appellante avrebbe dovuto chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate. Chiede il rigetto dell'appello e, in subordine, la manleva da parte dell'ente impositore.
***
Con Ordinanza interlocutoria (10/07/2025) Il Collegio ha rilevato che l'appellante non ha chiamato in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, pur avendo dedotto vizi relativi all'avviso di accertamento emesso da tale ente. Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/92, è stato ordinato di integrare il contraddittorio entro 30 giorni, con rinvio dell'udienza.
L'appellante non osservava i termini per la chiamata di terzo “… onera l'appellante di chiamare in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Siracusa entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia al 30.10.25). L'ordinanza veniva notificata in data 12.7.25 L'appellante non rispettava i termini concessi e solo in data 16.10.25:
- notificava al terzo la chiamata di terzo
-depositava memoria con cui cui riteneva l'ordinanza n°2156/2025 del 10.07.2025, illegittimamente emessa pur non chiedendone espressamente la revoca
Notificava istanza per udienza da remoto
L'appello è inammissibile
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'appellante non rispettava i termini concessi e solo in data 16.10.25:
- notificava al terzo la chiamata di terzo
-depositava memoria con cui cui riteneva l'ordinanza n°2156/2025 del 10.07.2025, illegittimamente emessa, pur non chiedendone espressamente la revoca. Poi notificava istanza per udienza da remoto
Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992, nei giudizi tributari sussiste litisconsorzio necessario quando le questioni attengono alla legittimità dell'atto impositivo. Nel caso di specie, l'appellante ha fondato le proprie doglianze sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle Entrate, senza tuttavia chiamare in causa tale ente.
La Corte, con ordinanza interlocutoria del 10/07/2025, ha disposto l'integrazione del contraddittorio entro il termine di legge, ma l'appellante non vi ha ottemperato, ponendo in essere una condotta elusiva . non eseguendola entro i termini concessi, e depositando una memoria con cui riteneva la stessa illegittima.
Di fatto l'Agenzia non è stata messa nelle condizioni di costituirsi tempestivamente in giudizio
Il comportamento della parte appellante - del tutto opaco e contraddittorio - ha alterato il principio cardine del contraddittorio ,estromettendo dal giudizio l'ente impositore.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 700,00 oltre accessori di legge a favore di ADER. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello proposto da Ricorrente_1; conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 700,00 a favore di ADER. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Palermo, 30.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE