Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 29/05/2023, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 00336/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2013, proposto da
CE IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Accappaticcio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Alessia Verdesca Zain in AT, via Ulpiano n.2;
contro
Comune di Sperlonga, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 74, del 20.08.2013, notificata il 28 agosto 2013, emessa dall'Area IV, Gestione del Territorio del Comune di Sperlonga, a firma del Dirigente del Settore con la quale si ingiungeva "la demolizione a propria cura e spese delle opere eseguite sull'immobile di proprietà del ricorrente, consistenti nella "diversa distribuzione della sagoma di ingombro della tettoia in quanto rispetto al PDC n. 42 del 24/ 05/2004 e successive C.I.L. prot. n. 2289 del 08/ 11/2011, presenta una forma trapezoidale anziché rettangolare; installazione di pannelli in vetro trasparente antisfondamento lungo le pareti perimetrali della tettoia, dando origine ad ulteriore locale commerciale avente una superficie di ca mq. 30,00 ed una volumetria di ca. mc. 70; innalzamento di calpestio prospiciente l'attività commerciale";
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 maggio 2023 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. CE IL ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 74 del 20 agosto 2013 con il quale il Comune di Sperlonga ha ingiunto la demolizione delle opere eseguite sull’immobile di proprietà del ricorrente, opere consistenti nella “ diversa distribuzione della sagoma di ingombro della tettoia in quanto rispetto al PDC n. 42 del 24 maggio 2004 e successive CIL prot.n. 2289 dell’8 novembre 2011 presenta una forma trapezoidale anziché rettangolare; installazione di pannelli in vetro trasparente antisfondamento lungo le pareti perimetrali della tettoia, dando origine ad ulteriore locale commerciale avente una superficie di circa mq. 30,00 ed una volumetria di circa mc. 70; innalzamento di calpestio prospiciente l’attività commerciale ”.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi.
1. la violazione del dovere di vigilanza di cui all’art. 27 del Dpr 380/2001, in quanto l’Amministrazione, dopo la segnalazione dei Carabinieri della locale stazione, non avrebbe fatto seguire alcuna attività istruttoria;
2. la violazione degli art. 6, 33 e 34 del Dpr 380/2001, in quanto la pensilina sarebbe stata oggetto di una precedente autorizzazione; più in generale gli interventi di cui si tratta non sarebbero soggetti a titolo abilitativo, atteso che si sostanzierebbero in una mera pavimentazione dello spazio antistante l’esercizio commerciale e nell’applicazione delle vetrate apribili;
3. la violazione del D.lgs. 42/2004, dell’art. 97 della Costituzione e l’eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità nei presupposti, in quanto nel provvedimento impugnato non sarebbe precisata la tipologia di vincolo alla quale sarebbe sottoposta l’area di riferimento.
Non si è costituito il Comune di Sperlonga, malgrado sia stato correttamente intimato.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 19 maggio 2023, uditi i procuratori delle parti costituite il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 È da respingere il primo motivo con il quale si sostiene che dopo la segnalazione dei Carabinieri della locale stazione non avrebbe fatto seguire alcuna attività istruttoria, violando l’art. 27 del Dpr 380/2001 nella parte in cui impone all’Amministrazione comunale di svolgere un’attività di vigilanza sull’edilizia posta in essere nel territorio di propria competenza.
1.2 Come è evincibile dal provvedimento impugnato, successivamente all’acquisizione del verbale dei Carabinieri che accertava l’esecuzione delle opere abusive sopra citate (verbale peraltro rimasto incontestato) il Comune di Sperlonga, non solo ha inviato al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento acquisendo la successiva memoria da quest’ultima proposta, ma ha predisposto una relazione istruttoria (è la relazione prot. n. 14277 del 31 luglio 2013) con la quale il Responsabile del procedimento ha contro-dedotto alle osservazioni proposte.
1.3 Precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che “ l'art. 27 comma 2, d.P.R. n. 380/2001 riconosce all'Amministrazione Comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l'esercizio di un potere - dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica (T.A.R. Napoli, sez. VI, 03/08/2020, n.3455; T.A.R. Napoli sez. VI, 02/12/2020, n.5741).
1.4 Altrettanto da respingere è il secondo motivo con il quale si sostiene che la pensilina sarebbe stata già in precedenza autorizzata e, comunque, l’intervento realizzato sarebbe da qualificare come una parziale difformità rispetto al progetto assentito, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
1.5 Contrariamente a quanto affermato il ricorrente ha realizzato delle difformità sostanziali alla sagoma di ingombro della tettoia e, ciò, proprio rispetto a quanto autorizzato con il permesso di costruire n. 42 del 24 maggio 2004 e della successiva comunicazione di inizio lavori di cui al prot.n. 2289 dell’8 novembre 2011, in quanto detta pensilina presenta una forma trapezoidale anziché rettangolare.
1.6 Si consideri, inoltre, che l’installazione di pannelli in vetro ha avuto l’effetto di creare un ulteriore locale commerciale, con l’effetto di incrementare i volumi e il carico urbanistico su un’area vincolata.
Un costante orientamento giurisprudenziale, confermato anche da questo Tribunale, ha sancito che “ per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige il principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico ” (T.A.R. Lazio AT Sez. I, 09/05/2022, n. 444).
1.7 Con il terzo motivo si sostiene la violazione del D.lgs. 42/2004, dell’art. 97 della Costituzione e l’eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità nei presupposti, in quanto nel provvedimento impugnato non sarebbe precisata la tipologia di vincolo alla quale sarebbe sottoposta l’area di riferimento.
1.8 Detta censura è infondata.
1.9 Dalla documentazione in atti (in questo senso è il doc. n. 2) è possibile constatare che era stato lo stesso ricorrente, nel presentare la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di una pensilina, ad indicare che l’area era soggetta al vincolo paesaggistico e, ciò, nel momento in cui ha richiesto al Comune il rilascio dell’indispensabile parere.
2. In senso conforme è anche il provvedimento di demolizione ora impugnato che fa riferimento al D.lgs. n. 42/2004 e alla L. reg. reg. del 6 luglio 1998 n. 24 di approvazione del piano territoriale paesaggistico.
2.1 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre la mancata costituzione del Comune di Sperlonga, consente di nulla disporre sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO