Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 1566 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1566/2024
avente per oggetto:
separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] Parte_1
E
ES nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. QUARONI ADELE
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato telematicamente in data 03/05/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n. 214/2024 pubblicata il 6/06/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 5/02/2025;
fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Il signor si obbliga a versare alla signora Controparte_1 Parte_1
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, Parte_1
l'importo di euro 50.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: -€ 10.000,00 a titolo di acconto è già stato dal medesimo corrisposto mediante bonifico in data 24.5.2024 a favore della signora
-€ 40.000,00 a saldo da versare mediante bonifico con accredito sul conto Parte_1
corrente intestato alla signora IBAN [...]CC0010079118 (o mediante Pt_1
assegno circolare) entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di
[...]
ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e Parte_1
quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di Parte_1
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni: 1) quanto alla casa coniugale, il signor conferma l'impegno assunto nel ricorso in data 3.5.2024 ed accolto nella sentenza del Pt_2
Tribunale di Asti n. 214 in data 6.6.2024 di trasferire alla signora la quota Parte_3
di 1/2 (un mezzo) in proprietà, essendo la medesima titolare della restante quota di 1/2, della seguente unità immobiliare sita in Comune di Vinchio (AT) via Miegioie (località Noche) n. 11 ed ai fini del relativo trasferimento immobiliare e della stipula del rogito indica i dati catastali aggiornati dell'immobile: casa indipendente su due piani (terra e primo) collegati fra loro mediante scala interna, composta al piano terra da ingresso, soggiorno/cucina, due camere, tre locali accessori e portico, al piano primo da cinque camere, bagno, due locali accessori, balcone e loggiato (quest'ultimo raggiungibile anche dal piano terreno mediante scala esterna) con annesso e di pertinenza giardino di proprietà al piano terreno. Detta unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Vinchio (AT) come segue: foglio 9, mappale 549, sub. 3, Via Miegioie n. 11, piano T-1, categoria
A/3, classe U, consistenza vani 13, totale superficie catastale mq. 392 (totale escluse aree scoperte mq. 345) R.C. Euro 349,12, classamento e rendita catastale proposti dalla parte ai sensi del D.M.
701/94, a seguito di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Asti – Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali in data
2 agosto 2021 pratica n. AT0036672 in atti dal 3 agosto 2021 (Diversa Distribuzione degli spazi
Interni n. 15232.1/2021). L'area a giardino, su parte della quale insiste la casa è censita al Catasto terreni del Comune di Vinchio in Partita Speciale 1 - Aree di Enti Urbani e Promiscui, come segue: foglio 9, mappale 549 ente urbano, mq. 840, senza reddito. Confini a corpo da nord in senso orario: mappale 112, mappale 115, via Miegioie, mappale 112. Si precisa che l'attuale sub 3 deriva dalla fusione dei subb. 1 e 2 a seguito di variazione per fusione presentata all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Asti - Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali in data 12 luglio
2021 Pratica n. AT0032917 in atti dal 13 luglio 2021 (Fusione - Variazione di Toponomastica n.
13139.1/2021). Il prezzo di trasferimento dell'immobile è stato fissato in Euro 200.000,00
(duecentomila/00) di cui Euro 10.000,00 (diecimila/00) è già stato corrisposto dalla signora Pt_1
al signor a titolo di caparra confirmatoria, mentre il saldo di Euro 190.000,00 Pt_2
(centonovantamila/00), verrà corrisposto in parte mediante accollo del 50% (cinquanta per cento) del debito residuo del mutuo n. 06/045/30155623 per Notaio di Asti del 4 giugno 2018 Persona_1
Repertorio n. 1956/1614 quale risulterà alla data del contratto definitivo di vendita, e per la differenza mediante assegno circolare e/o bonifico bancario. Il signor si impegna ad estinguere, Pt_2 contestualmente al trasferimento dell'immobile, il mutuo n. 30194176 erogato dalla CP_2 per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, permanendo a suo favore il credito fiscale attinente a tutte le spese relative a ristrutturazione e/o risparmio energetico effettuate sull'immobile stesso. Le parti si impegnano a stipulare il rogito entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio e danno atto di aver stipulato avanti il Notaio di Milano in data Persona_2
24.5.2024 contratto preliminare di compravendita, registrato in data 28.5.2024 al 39616 Serie 1T. 2) gli accordi di trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 1) sono condizione necessaria ed essenziale al fine del raggiungimento dell'accordo e della risoluzione della crisi coniugale”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], celebrato in VINCHIO in data 11/07/2009,
[...]
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie, Anno
2009
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 06/02/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.