(Rischio nell'assicurazione dei profitti sperati sulle merci).
L'assicuratore dei profitti sperati sulle merci risponde del felice arrivo delle merci a destinazione.
Dibattimento Titolo II DIBATTIMENTO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 470. Disciplina dell'udienza 1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalita'; in sua assenza la disciplina dell'udienza e' esercitata dal pubblico ministero. 2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che da' immediata esecuzione ai relativi provvedimenti. Art. 471. Pubblicita' dell'udienza 1. L'udienza e' pubblica a pena di nullita'. 2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono …
Leggi di più…Capo I - Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità Art. 456 Apertura della successione La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. ⚠️ L'apertura della successione determina il momento e il luogo rilevanti per individuare la legge applicabile e il giudice competente Art. 457 Delazione dell'eredità L'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. ⚠️ La delazione è il fenomeno per cui l'eredità viene …
Leggi di più…Revisione Titolo IV REVISIONE Art. 629. Condanne soggette a revisione 1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta. Art. 629-bis. Rescissione del giudicato. 1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in …
Leggi di più…Sentenza Titolo III SENTENZA Capo I DELIBERAZIONE Art. 525. Immediatezza della deliberazione 1. La sentenza e' deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento. 2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullita' assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti gia' emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non puo' essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilita'. La sospensione e' disposta dal presidente con ordinanza. Art. 526. Prove utilizzabili ai fini della …
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