Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 gen- naio 2025, iscritta al n. 179 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via del Pavone C.F._1
n. 10, presso lo studio dell'Avv. Paolo Gasbarri che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Piazza della C.F._2
Rocca n. 33, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Addeo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente il 3 e 7 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata fuori Persona_1
dal matrimonio a Viterbo il 2 marzo 2024.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. Affidare la minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso la madr con residenza in Viterbo alla Strada Parte_2
Cassia Sud n. 107;
2. i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, con particolare riferimento a quelle relative all'istruzione, all'e- ducazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle ca- pacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
3. il sig. potrà vedere e stare con quando vorrà, previo Parte_1 Per_1
accordo con la sig.r per un primo periodo, le visite avverranno Parte_2
a casa della madre, con preavviso di almeno un giorno. In caso di disaccordo o impossibilità, il papà potrà comunque stare con la figlia il martedì e il giovedì, dalla uscita dal lavoro sino alle ore 11,30, inizialmente a casa della madre e poi, gradual- mente, anche presso la abitazione paterna. A domeniche alternate, potrà Per_1
andare nella casa paterna, dalle 9 alle 11.30, inizialmente insieme alla mamma e poi, gradualmente, anche senza la sua presenza. Le festività natalizie e pasquali sa- ranno divise tra i genitori in termini paritari ed alternati, non appena lo consentirà la crescita della bambina. Per l'anno 2025 trascorrerà la Vigilia di Natale, Per_1
Santo Stefano e Capodanno con la madre: il padre potrà, anche in questi giorni e previo avviso, vedere e stare con la bimba a casa della madre;
il giorno di Natale, il
31 dicembre e la Befana con il padre dalle ore 9 alle ore 11,30 salvo diverso ac- cordo;
Pasqua con la madre (e quindi, con preavviso, il padre potrà anche vedere e stare con la bambina a casa della madre) e Pasquetta con il padre dalle ore 9 alle ore 11,30 salvo diverso accordo. Con la crescita della bambina, che attualmente ha pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
soli pochi mesi, le parti si impegnano a rivedere periodicamente le modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in modo da consentire il graduale raggiungi- mento di una divisione paritetica o equipollente del tempo trascorso dai genitori con la figlia;
4. a titolo di contributo al mantenimento della figlia, il sig si ob- Parte_1
bliga a corrispondere alla sig.r entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_2
la somma di euro 170,00 (centosettanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, il tutto regolamen- tato in ossequio al protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Viterbo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
pag. 3 di 3