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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'8 aprile 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1312/2022
TRA
, (C.F.: ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Mandatoriccio alla Via S.S. 106 23, presso lo studio dell'Avv. Domenico Scorpiniti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Benevento, alla Via A. Meomartini 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Caruso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHE'
, (C.F.: , con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_3
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_2 procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.3.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219004892706000 del 17.12.2021, notificatagli in data 14.1.2022, per asserito omesso pagamento di contributi previdenziali, pari ad una somma complessiva di € 2.340,26, portata dai seguenti avvisi di addebito:
- n. 33420190002569757000 presuntivamente notificato in data 5.7.2019, pari ad
€ 1.105,10;
- n. 33420190005246642000 presuntivamente notificato in data 23.11.2019, pari ad € 1.235,16. Parte ricorrente denunciava, preliminarmente, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione – causato dalla mancata allegazione delle copie degli avvisi di addebito sottesi e dalla mancata indicazione della fattispecie da cui deriverebbe la pretesa, del tasso di interesse applicato e delle modalità di impugnazione, dell'organo giudiziario da adire e infine del termine per impugnare – nonché per nullità della notifica degli atti ad esso presupposti. Nel merito, chiedeva la dichiarazione di illegittimità degli avvisi di addebito impugnati per avvenuto pagamento delle somme richieste, allegando in atti documenti comprovanti versamenti in favore dell' di Rossano di € 1.226,52 Controparte_4 effettuato in data 20.12.2021 per l'estinzione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33420190005246642, nonché di € 1.119,29 effettuato in data 28.12.2021 – come richiesto dall'INPS con comunicazione del 9.11.2021 – per estinguere il credito portato dall'avviso di addebito n. 33420190002569757000.
Si costituiva in giudizio l' deducendo anzitutto l'inammissibilità del ricorso ai sensi CP_5 dell'art. 617 c.p.c.. Nonostante la rilevata tardività, con riferimento a tali censure formali, l'agente della riscossione si spingeva comunque ad argomentare che l'atto da esso notificato era, in sostanza, conforme al modello ministeriale e pertanto legittimo dal punto di vista formale, rispettoso delle modalità di calcolo previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e completo di tutte quelle informazioni utili che avrebbero consentito l'opposizione giudiziale allo stesso. In secondo luogo, lamentava la carenza della propria legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa della parte ricorrente, evidenziando la sua funzione di semplice adiectus solutionis causa nell'ambito di un rapporto contributivo facente capo unicamente a contribuente e ad ente impositore. Allegava in atti l'estratto ruolo afferente alla posizione contributiva del ricorrente, dal quale sarebbe emersa la debenza della somma portata dall'avviso di pagamento n. 33420190002569757000 e invece l'avvenuta riscossione delle somme portate dall'avviso di pagamento n. 33420190005246642000.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, lamentando la propria carenza di interesse ad agire e sostenendo che quest'ultimo non possa discendere dalla sola notifica di un atto di intimazione che non ha valenza di inizio di procedura esecutiva, poi anch'esso la propria carenza di propria legittimazione a resistere con riferimento alle odierne contestazioni le quali, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., risulterebbero tardive ed inammissibili, e infine sottolineando che alla data di elaborazione dell'intimazione il pagamento (datata 17.12.2021) i pagamenti effettuati dal contribuente nei giorni del 20.12.2021 e del 28.11.2021 probabilmente non erano ancora entrati nei circuiti del concessionario. In particolare, con riferimento al pagamento effettuato il 28.12.2021 per l'importo di € 1.119,29, osservava che esso era stato effettuato a copertura non dell'avviso di addebito n. 33420190002569757000 ma di un avviso di addebito non oggetto di tale giudizio, ossia il n. 33420210001961377000. Evidenziava quindi che l'avviso di addebito n. 33420190002569757000 risultava non pagato e mancava di esprimersi, invece, con riferimento all'avviso di addebito n. 33420190005246642000.
In data 20.5.2024 il ricorrente ha depositato documentazione integrativa al ricorso introduttivo, formatasi successivamente alla proposizione del ricorso e ritenuta utile ai fini della decisione, la quale si sostanzia in un compendio legato alla rateizzazione del debito residuo ottenuta dal ricorrente a seguito di domanda di definizione agevolata che, da questa allegazione, emerge sia stata da lui formulata in data 29.6.2023. In virtù di ciò ha pertanto mutato domanda chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. All'udienza del 21.5.2024 questo giudice ha accordato ad INPS un rinvio per verificare l'adempimento della rottamazione con riferimento ai titoli oggetto del ricorso.
Con ordinanza del 6.3.2025 parte ricorrente è stata onerata del deposito della istanza di adesione alla definizione agevolata e il successivo provvedimento di ammissione, oltre che dei pagamenti medio tempore avvenuti.
All'esito delle allegazioni prodotte dal ricorrente, in data 8.4.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la decide così come di seguito.
***
Appare superfluo, in tale sede, riferire in ordine ai motivi di ricorso e va dichiarata in via assorbente l'estinzione del giudizio, dal momento che in atti vi è prova del fatto che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie contemplata dall'art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater).
Parte ricorrente, infatti, ha prodotto in giudizio il provvedimento di accoglimento della sua istanza di rateizzazione da parte di e la ricevuta relativa ai Controparte_6 pagamenti effettuati di n. 5 rate su 18 rate previste.
Tanto basta per dichiarare l'estinzione di tale giudizio, in ossequio alla recente Cass. Sez. Trib. n. 32376 del 13 dicembre 2024 la quale, riferendosi a quanto già statuito dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 24428 dell'11 settembre 2024 a proposito della c.d. rottamazione ter, ha inaugurato un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma», ma per identità di formulazione, anche il citato comma 236, dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, «delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate CP_1
e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”. Del resto, sul piano letterale, il secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, nello statuire che “L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”, considera i pagamenti scanditi dal piano di rateazione una mera appendice esecutiva di un procedimento amministrativo di rottamazione che deve ritenersi completo e compiuto, dunque già “perfezionato”, a seguito della dichiarazione di adesione del contribuente seguita dalla comunicazione formale di suo accoglimento dell'agente della riscossione, analogamente a quanto già stabilito con riferimento alla procedura condonistica di cui al d.l. n. 119 del 2018. Ne deriva che il pagamento integrale del debito non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, per la cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo. Il pagamento delle somme dovute, difatti, attiene solo all' adempimento della procedura di rottamazione e, dunque, si pone su un piano diverso rispetto ad essa. Tale adempimento è sicuramente suscettibile, però, di refluire sulla procedura, determinandone, in caso di inosservanza del piano di rateazione, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art. 1 della L. cit. (secondo il quale: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”).
L'estinzione del giudizio, ad ogni modo, può comunque essere dichiarata, anche nella prospettiva di un futuro inadempimento del piano di rateizzazione, non solo poiché essa discende dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata di ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ed escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale, ma soprattutto perché tale pronuncia non determina pure l'estinzione del debito previdenziale. Il provvedimento che dichiara estinto il giudizio, infatti, si atteggia a statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo “accordo” sull'adempimento dell'obbligazione, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio. Tale decisione comporta solamente che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla comunicazione di accoglimento da parte dell'esattore della richiesta di definizione agevolata formulata dal contribuente, mentre l'eventuale anche parziale inadempimento del piano di rateazione determinerà l'evoluzione della rottamazione nei termini indicati dal già citato comma 244 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, ossia di mancata produzione da parte sua degli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, con conseguente esposizione del contribuente al riavvio dell'attività riscossiva nei suoi confronti “per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione” (cfr. sulla rottamazione ter, Cass. n. 24083 del 03/10/2018; Cass. n. 36431 del 29/12/2023). Poiché, ai sensi dell'art 310 c.p.c., l'estinzione del giudizio non estingue anche l'azione, alla parte sarà comunque consentito, nell'evenienza di un inadempimento successivo, di riproporre la medesima domanda in sede giudiziaria, salvo sempre l'eventuale maturare della prescrizione oppure della decadenza in conformità con il diritto sostanziale.
Tanto premesso, il giudizio va quindi dichiarato estinto non essendo stato possibile, nel caso di specie, né decidere la controversia pronunciando la cessata materia del contendere invocata, in precedenza, dalla parte ricorrente, poiché questa non ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. sul punto Cass. n. 20877 del 2021), né rinviare la causa ad altra udienza, come da ultimo richiesto, al fine di verificare in seguito il definitivo adempimento, poiché tale diversa soluzione processuale si sarebbe posta in contrasto coi principi di ragionevole durata del processo e di certezza.
Le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- estingue il giudizio;
- compensa le spese.
Castrovillari, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta,
Funzionario Addetto all'Ufficio Per il Processo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'8 aprile 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1312/2022
TRA
, (C.F.: ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Mandatoriccio alla Via S.S. 106 23, presso lo studio dell'Avv. Domenico Scorpiniti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Benevento, alla Via A. Meomartini 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Caruso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHE'
, (C.F.: , con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_3
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_2 procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.3.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219004892706000 del 17.12.2021, notificatagli in data 14.1.2022, per asserito omesso pagamento di contributi previdenziali, pari ad una somma complessiva di € 2.340,26, portata dai seguenti avvisi di addebito:
- n. 33420190002569757000 presuntivamente notificato in data 5.7.2019, pari ad
€ 1.105,10;
- n. 33420190005246642000 presuntivamente notificato in data 23.11.2019, pari ad € 1.235,16. Parte ricorrente denunciava, preliminarmente, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione – causato dalla mancata allegazione delle copie degli avvisi di addebito sottesi e dalla mancata indicazione della fattispecie da cui deriverebbe la pretesa, del tasso di interesse applicato e delle modalità di impugnazione, dell'organo giudiziario da adire e infine del termine per impugnare – nonché per nullità della notifica degli atti ad esso presupposti. Nel merito, chiedeva la dichiarazione di illegittimità degli avvisi di addebito impugnati per avvenuto pagamento delle somme richieste, allegando in atti documenti comprovanti versamenti in favore dell' di Rossano di € 1.226,52 Controparte_4 effettuato in data 20.12.2021 per l'estinzione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33420190005246642, nonché di € 1.119,29 effettuato in data 28.12.2021 – come richiesto dall'INPS con comunicazione del 9.11.2021 – per estinguere il credito portato dall'avviso di addebito n. 33420190002569757000.
Si costituiva in giudizio l' deducendo anzitutto l'inammissibilità del ricorso ai sensi CP_5 dell'art. 617 c.p.c.. Nonostante la rilevata tardività, con riferimento a tali censure formali, l'agente della riscossione si spingeva comunque ad argomentare che l'atto da esso notificato era, in sostanza, conforme al modello ministeriale e pertanto legittimo dal punto di vista formale, rispettoso delle modalità di calcolo previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e completo di tutte quelle informazioni utili che avrebbero consentito l'opposizione giudiziale allo stesso. In secondo luogo, lamentava la carenza della propria legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa della parte ricorrente, evidenziando la sua funzione di semplice adiectus solutionis causa nell'ambito di un rapporto contributivo facente capo unicamente a contribuente e ad ente impositore. Allegava in atti l'estratto ruolo afferente alla posizione contributiva del ricorrente, dal quale sarebbe emersa la debenza della somma portata dall'avviso di pagamento n. 33420190002569757000 e invece l'avvenuta riscossione delle somme portate dall'avviso di pagamento n. 33420190005246642000.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, lamentando la propria carenza di interesse ad agire e sostenendo che quest'ultimo non possa discendere dalla sola notifica di un atto di intimazione che non ha valenza di inizio di procedura esecutiva, poi anch'esso la propria carenza di propria legittimazione a resistere con riferimento alle odierne contestazioni le quali, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., risulterebbero tardive ed inammissibili, e infine sottolineando che alla data di elaborazione dell'intimazione il pagamento (datata 17.12.2021) i pagamenti effettuati dal contribuente nei giorni del 20.12.2021 e del 28.11.2021 probabilmente non erano ancora entrati nei circuiti del concessionario. In particolare, con riferimento al pagamento effettuato il 28.12.2021 per l'importo di € 1.119,29, osservava che esso era stato effettuato a copertura non dell'avviso di addebito n. 33420190002569757000 ma di un avviso di addebito non oggetto di tale giudizio, ossia il n. 33420210001961377000. Evidenziava quindi che l'avviso di addebito n. 33420190002569757000 risultava non pagato e mancava di esprimersi, invece, con riferimento all'avviso di addebito n. 33420190005246642000.
In data 20.5.2024 il ricorrente ha depositato documentazione integrativa al ricorso introduttivo, formatasi successivamente alla proposizione del ricorso e ritenuta utile ai fini della decisione, la quale si sostanzia in un compendio legato alla rateizzazione del debito residuo ottenuta dal ricorrente a seguito di domanda di definizione agevolata che, da questa allegazione, emerge sia stata da lui formulata in data 29.6.2023. In virtù di ciò ha pertanto mutato domanda chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. All'udienza del 21.5.2024 questo giudice ha accordato ad INPS un rinvio per verificare l'adempimento della rottamazione con riferimento ai titoli oggetto del ricorso.
Con ordinanza del 6.3.2025 parte ricorrente è stata onerata del deposito della istanza di adesione alla definizione agevolata e il successivo provvedimento di ammissione, oltre che dei pagamenti medio tempore avvenuti.
All'esito delle allegazioni prodotte dal ricorrente, in data 8.4.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la decide così come di seguito.
***
Appare superfluo, in tale sede, riferire in ordine ai motivi di ricorso e va dichiarata in via assorbente l'estinzione del giudizio, dal momento che in atti vi è prova del fatto che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie contemplata dall'art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater).
Parte ricorrente, infatti, ha prodotto in giudizio il provvedimento di accoglimento della sua istanza di rateizzazione da parte di e la ricevuta relativa ai Controparte_6 pagamenti effettuati di n. 5 rate su 18 rate previste.
Tanto basta per dichiarare l'estinzione di tale giudizio, in ossequio alla recente Cass. Sez. Trib. n. 32376 del 13 dicembre 2024 la quale, riferendosi a quanto già statuito dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 24428 dell'11 settembre 2024 a proposito della c.d. rottamazione ter, ha inaugurato un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma», ma per identità di formulazione, anche il citato comma 236, dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, «delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate CP_1
e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”. Del resto, sul piano letterale, il secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, nello statuire che “L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”, considera i pagamenti scanditi dal piano di rateazione una mera appendice esecutiva di un procedimento amministrativo di rottamazione che deve ritenersi completo e compiuto, dunque già “perfezionato”, a seguito della dichiarazione di adesione del contribuente seguita dalla comunicazione formale di suo accoglimento dell'agente della riscossione, analogamente a quanto già stabilito con riferimento alla procedura condonistica di cui al d.l. n. 119 del 2018. Ne deriva che il pagamento integrale del debito non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, per la cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo. Il pagamento delle somme dovute, difatti, attiene solo all' adempimento della procedura di rottamazione e, dunque, si pone su un piano diverso rispetto ad essa. Tale adempimento è sicuramente suscettibile, però, di refluire sulla procedura, determinandone, in caso di inosservanza del piano di rateazione, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art. 1 della L. cit. (secondo il quale: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”).
L'estinzione del giudizio, ad ogni modo, può comunque essere dichiarata, anche nella prospettiva di un futuro inadempimento del piano di rateizzazione, non solo poiché essa discende dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata di ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ed escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale, ma soprattutto perché tale pronuncia non determina pure l'estinzione del debito previdenziale. Il provvedimento che dichiara estinto il giudizio, infatti, si atteggia a statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo “accordo” sull'adempimento dell'obbligazione, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio. Tale decisione comporta solamente che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla comunicazione di accoglimento da parte dell'esattore della richiesta di definizione agevolata formulata dal contribuente, mentre l'eventuale anche parziale inadempimento del piano di rateazione determinerà l'evoluzione della rottamazione nei termini indicati dal già citato comma 244 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, ossia di mancata produzione da parte sua degli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, con conseguente esposizione del contribuente al riavvio dell'attività riscossiva nei suoi confronti “per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione” (cfr. sulla rottamazione ter, Cass. n. 24083 del 03/10/2018; Cass. n. 36431 del 29/12/2023). Poiché, ai sensi dell'art 310 c.p.c., l'estinzione del giudizio non estingue anche l'azione, alla parte sarà comunque consentito, nell'evenienza di un inadempimento successivo, di riproporre la medesima domanda in sede giudiziaria, salvo sempre l'eventuale maturare della prescrizione oppure della decadenza in conformità con il diritto sostanziale.
Tanto premesso, il giudizio va quindi dichiarato estinto non essendo stato possibile, nel caso di specie, né decidere la controversia pronunciando la cessata materia del contendere invocata, in precedenza, dalla parte ricorrente, poiché questa non ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. sul punto Cass. n. 20877 del 2021), né rinviare la causa ad altra udienza, come da ultimo richiesto, al fine di verificare in seguito il definitivo adempimento, poiché tale diversa soluzione processuale si sarebbe posta in contrasto coi principi di ragionevole durata del processo e di certezza.
Le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- estingue il giudizio;
- compensa le spese.
Castrovillari, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta,
Funzionario Addetto all'Ufficio Per il Processo