Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1984, n. 756
Articolo 2
Versione
27 novembre 1984
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982.
Entrata in vigore il 27 novembre 1984